Grazie al prezioso contributo dell’avv. Luca Ventaloro possiamo offrirvi una panoramica sui testi di ricorso avverso le sanzioni amministrative (multe) che le ASL trasmettono ai genitori che non sottopongono i loro figli alle vaccinazioni dell’obbligo. Questi brevi testi sono stati messi a disposizione con lo scopo di dare un orientamento verso al strategia da utilizzare in un ricorso, tuttavia presentano delle caratteristiche piuttosto generali e quindi vanno adattati al caso in questione ogni volta con metodo e perizia da parte del professionista che curerà il ricorso stesso.
Avvertenza! In nessun caso questi testi devono essere utilizzati da non soci e tantomeno utilizzati da terzi per scopi di lucro sia a nome proprio che a nome dell’Associazione. L’Associazione stessa si riserva le azioni legali più opportune verso coloro che si renderanno responsabili di simili azioni.
I documenti che servono per l’approntamento di un ricorso, in genere, sono:
Il servizio legale del COMILVA, esercito tramite la consulenza dell’Avv. Ventaloro, è a disposizione per l’approntamento dei ricorsi, anche appoggiandosi a professionisti locali convenzionati: con i documenti citati è necessario inviare tutti i vostri dati (nome, cognome, nascita, residenza, numeri telefonici, indirizzi mail, professione), indi le tappe salienti di questa obiezione (date di colloqui personali, di colloqui telefonici, loro contenuto).
Se siete iscritti al Comilva, l’assistenza è gratuita, pagherete solo una quota di autofinanziamento al COMILVA. Per ogni ulteriore approfondimento contattate l’Associazione agli indirizzi mail disponibili.
Questo ricorso va presentato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della sanzione amministrativa da parte della ASL di appartenenza, con la quale avrete avuto uno scambio epistolare come da indicazioni contenute nella Guida All’Obiezione.
Normalmente questa possibilità viene resa evidente a margine della sanzione amministrativa con questa dicitura:
“entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco del Comune di ………………………. e chiedere di essere sentiti dallo stesso (art. 18 L. 689/81”.
In alcuni casi (regioni a statuto speciale, come ad es. il Friuli Venezia Giulia) il termine può essere prorogato a 60 giorni (nel caso del Friuli, art. 11 L.R. 17/01/84 N° 1).
Il pagamento della sanzione viene invece normalmente fissato entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento (salvo diversa indicazione e comunque in un periodo non inferiore a 30 giorni).
ALCUNI ASPETTI IMPORTANTI
La violazione è stata accertata “IN UFFICIO”: questa eventualità si verifica molto spesso: non è indicata la data del prescritto ed immancabile “accertamento della violazione” (così come richiesto dalla legge), che deve essere perentoriamente dichiarato. Ciò permette di far risalire in modo automatico essere fatta risalire al primo richiamo alla vaccinazione rivolto ai genitori, e vale a dire ad un periodo ampiamente oltre i prescritti novanta giorni (art. 14 L. 689/1981), circostanza che va verificata ad es. con la data dell’invito perentorio (raccomandata) alla vaccinazione.
La stessa formulazione del ricorso, opportunamente epurata delle parti relative “all’accertamento in ufficio”, può essere utilizzata se comunque il verbale è stato palesemente inviato oltre i 90 giorni da una possibile data dell’infrazione (ad es. la firma del modulo di dissenso informato o altra circostanza inequivocabile).
La notifica è stata fatta SOLO ad UNO dei due GENITORI: anche questa è una eventualità possibile, ma le ASL più attente (non ci vuole poi molto) non commettono più questa “leggerezza”. Questa di seguito può essere la formula di contestazione.
“… non hanno compiutamente indicato i soggetti destinatari della sanzione, indicando SOLO il padre (o la madre) ………………………………… e tralasciando ed omettendo completamente la MADRE (o il PADRE) ………………………………… del minore, obbligata(o) in solido, violando così l’espresso dettato dell’art. 14. comma 1 L. 689/1981”.
I genitori NON SONO STATI SENTITI dall’autorità competente: questa di seguito può essere la formula di contestazione.
“… Negli scritti difensivi inviati dai genitori in data …. / …. / …. (Allegato ….), gli stessi chiedevano legittimamente di essere sentiti dall’Autorità competente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 L. 689/1981. Infatti, una volta che gli interessati ne abbiano fatto richiesta, questa richiesta ha carattere essenziale perché connessa al diritto di difesa e perché volta alla possibile definizione della controversia. L’Autorità disattendeva questo imprescindibile diritto dei genitori ricorrenti, e NON PROCEDEVA AD ALCUNA AUDIZIONE DEI GENITORI STESSI, incorrendo in una insanabile violazione, che rende illegittimi e pertanto NULLI sia il procedimento amministrativo che soprattutto l’ordinanza-ingiunzione del Sindaco”.
Seguono tutta una serie di considerazioni di merito sulle legittime esigenze di tutela della salute del minore, in primo luogo sulla ILLEGITTIMITA’ nel merito della sanzione amministrativa. Alcuni capisaldi di queste considerazioni sono:
Con questi passaggi si può ritenere completa l’ESPOSIZIONE delle motivazioni di merito, e si passa alla conclusione del ricorso, non prima di aver CITATO alcuni documenti che possono servire da supporto alle motivazioni, come ad esempio:
La conclusione, infine, si propone di chiedere l’annullamento della sanzione.
Il rigetto del ricorso di primo grado può avvenire solo con un atto chiamato “Ordinanza Ingiunzione …”, che può essere impugnato entro 30 giorni dalla data di notifica davanti al Giudice di Pace (G.d.P.)
Questo passaggio è particolarmente delicato ed è consigliabile sempre la presenza di un avvocato in udienza, poiché le tesi contenute nel ricorso al G.d.P. non devono essere solo enunciate, ma ben rappresentate alla discussione.
L’ISTITUZIONE DEL GIUDICE DI PACE
Con la legge n. 374 del 21 novembre 1991 è stato istituito il ruolo del Giudice di Pace, maggiormente presente sul territorio rispetto alle sedi della Pretura: tra le competenze di questa figura giuridica c’è quella che riguarda l’opposizione alle sanzioni amministrative e pertanto è opportuno inoltrare la documentazione del ricorso in tale direzione: vediamo alcuni passi significativi della L. 374/91:
Art. 1 - Istituzione e funzioni del Giudice di Pace
Art. 2 - Sede degli uffici del Giudice di Pace
Art. 17 - Competenza del Giudice di Pace
… Il Giudice di Pace é inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie …
… (4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
IN CASO DI RIGETTO DEL RICORSO AL GIUDICE È POSSIBILE RICORRERE SOLO IN CASSAZIONE CON COSTI ENORMI: IL MERITO ECONOMICO DEL CONTENDERE NON LO GIUSTIFICA.