1.1 È costituita un’associazione sotto la denominazione: ”Associazione COMILVA “ dall’acronimo delle parole Coordinamento del Movimento Italiano per la Libertà di Vaccinazione, di seguito identificata anche con il termine “COMILVA”.
1.2 L’associazione ha sede nel Comune di Rimini.
1.3 Il Consiglio Direttivo per il miglior svolgimento dell’attività della associazione potrà trasferire la sede sociale nell’ambito della Provincia di Rimini, nonché istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, uffici, stabilimenti, depositi e agenzie, in tutto il territorio dello Stato ed anche all'estero.
2.1 L’associazione è apolitica ed apartitica, non confessionale e non ha scopo di lucro. L’associazione si propone di perseguire esclusivamente finalità culturali e di solidarietà sociale rivolte a favore degli associati e di terzi e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari. L’associazione in particolare si occuperà sull’intero territorio nazionale, di problematiche riguardanti il raggiungimento del diritto di libera scelta in materia di vaccinazione nonché della libertà di scelta terapeutica, anche:
2.2 L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.
2.3 La durata della Associazione e’ illimitata.
3.1 Il patrimonio della Associazione è costituito:
3.2 Le entrate della Associazione sono costituite:
3.3 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce l’importo della quota associativa.
3.4 I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione.
3.5 La quota o contributo associativo e’ intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
4.1 Possono essere soci:
4.2 Si identificano come Soci Fondatori i soci che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione
4.3 Il numero dei soci è illimitato.
4.4 Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle norme associative ben evidenti nel presente statuto che prevede la democraticità dell’ordinamento interno, l’elettività delle cariche individuali, nonché l’effettivo del rapporto associativo.
4.5 L’adesione all’associazione comporta per l’associato, maggiore di età, il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
4.6 Chi, intende aderire al COMILVA dovrà presentare al Consiglio direttivo, apposita domanda di ammissione nella quale e’ contenuta la Dichiarazione di condividere le Finalità dell’Associazione, l’impegno ad accettarne ed osservarne lo Statuto ed i Regolamenti ed il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di legge. Il Consiglio Direttivo deve provvedere ad esaminare le domanda di ammissione entro novanta giorni dal ricevimento. In caso di diniego all’ammissione, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le motivazioni.
4.7 L’Adesione al COMILVA ha validità annuale e potrà essere rinnovata di anno in anno a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mancato versamento della quota associativa sia al momento della prima iscrizione e sia di quella annuale comporta la decadenza automatica dello status di “socio iscritto”.
4.8 Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all’associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
4.9 Il socio che non osservi lo statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o chiunque nuoccia col suo comportamento al buon nome della associazione può esserne escluso dall’Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica al socio del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.
5.1 L’associazione è costituito dai seguenti organi:
5.2 L’elezione degli Organi del COMILVA non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
6.1 L’Assemblea generale è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
6.2 L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo, entro il trentun maggio (31/05) e del bilancio preventivo entro il trenta novembre (30/11). I compiti devoluti all’Assemblea sono:
6.3 L’Assemblea è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta lo si ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno il 20% dei soci.
6.4 Le assemblee sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato italiano.
6.5 L’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà riportare l’elenco degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno, l’ora dell’adunanza sia della prima che della seconda convocazione che dovrà essere fissata almeno ventiquattrore dopo quella prevista per la prima convocazione. La convocazione dovrà essere portata a conoscenza dei soci, almeno dieci giorni prima dell’adunanza, a discrezione del Consiglio Direttivo, a mezzo invio lettera, fax o posta elettronica al recapito precedentemente comunicato ed annotato nell’anagrafica dei soci aderenti all’Associazione oppure a mezzo affissione dell’avviso di convocazione nella sede della Associazione almeno dieci giorni prima dell’adunanza.
6.6 L’assemblea ordinaria e’ validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto. L’assemblea straordinaria e’ validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno il dieci per cento (10%) dei soci aventi diritto al voto.
6.7 Le deliberazioni della assemblea ordinaria e straordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.
6.8 L’Assemblea è presieduta del Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-Presidente e, in mancanza di entrambi, l’Assemblea elegge il Presidente. Inoltre l’Assemblea nomina un Segretario verbalizzante per la redazione del verbale assembleare.
6.9 Ogni socio ha diritto ad un solo voto Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio. Un socio non puo’ avere piu’ di tre (3) deleghe. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.
7.1 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’assemblea da un minimio di tre a un massimo di nove membri, compresi il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere.
7.2 I membri del Consiglio Direttivo devono essere soci del COMILVA, siano essi rappresentanti dei soggetti diversi dalle persone fisiche o singoli soci.
7.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un esercizio e sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
7.4 In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione scegliendolo fra i primi dei non eletti. Il Consigliere cooptato dura in carica per tutto l’esercizio in corso.
Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, se tale rimborso viene ammesso dalle leggi vigenti in materia di concessione alla Associazione di contributi pubblici.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
7.6 Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o piu’ membri del predetto Consiglio Direttivo.
7.7 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri. Le riunioni sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione da parte dello stesso Consiglio che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio dello Stato italiano.
7.8 L’avviso di convocazione avviene con qualsiasi mezzo che consenta il riscontro della ricezione, compresi il telefax e la posta elettronica, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco della materie da trattare, spedito a tutti i componenti del consiglio Direttivo e ai componenti l’Organo di Controllo, almeno sette giorni prima dell’adunanza.
7.9 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, in mancanza, dal consigliere anziano oppure su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
7.10 Il Consiglio Direttivo é validamente Costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi membri e l’intero Organo di controllo.
7.11 Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7.12 In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può richiedere ai membri del Consiglio Direttivo di esprimersi su una determinata decisione senza convocare il Consiglio Direttivo. In tale evenienza il Presidente dovrà inviare a tutti i membri del Consiglio e ai componenti l’Organo di Controllo, con qualsiasi mezzo che consenta il riscontro della ricezione, compresi il telefax e la posta elettronica, una comunicazione contenente tutti gli elementi utili per potere esprimere il voto sull’argomento. Il membro del Consiglio dovrà esprimere il proprio voto, con gli stessi mezzi sopra indicati, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione da parte del Presidente. Il mancato invio della propria espressione di voto verrà considerato come voto favorevole.
8.1 Al Presidente del COMILVA spetta la rappresentanza legale dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
8.2 Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
8.3 Il Tesoriere cura la gestione della cassa del COMILVA e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta del libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
9.1 L’Organo di Controllo, a scelta dell’Assemblea, potrà essere rappresentato da un Revisore Unico o da un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e da due supplenti anche non soci della Associazione. Il Revisore Unico o i membri del Collegio dei Revisori sono eletti dall’Assemblea e durano in carica un anno e sono rieleggibili. In caso di vacanza di un membro effettivo del Collegio subentrerà il Sindaco supplente più anziano.
9.2 In caso di istituzione del Collegio dei Revisori, i sindaci Effettivi eleggono tra di loro il Presidente in occasione della loro prima riunione.
9.3 L’Organo di Controllo ha il compito di verificare periodicamente la gestione contabile dell’Associazione e presenta una relazione scritta all’Assemblea sui controlli effettuati, sul bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo.
9.4 Al Revisore Unico e ai membri del Collegio dei Revisori non spetta alcun compenso per il proprio operato fatto salvo il rimborso delle spese documentate relative all’espletamento del proprio incarico se tale rimborso viene ammesso dalle leggi vigenti in material di concessione alla Associazione di contributi pubblici.
10.1 L’Assemblea puo’ deliberare sia in fase di costituzione della Associazione, sia successivamente in qualsiasi momento, la nomina del Collegio dei Probiviri che sarà composto da tre membri nominati dall’Assemblea stessa
10.2 I probiviri dureranno in carica un anno e saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Dal momento della nomina saranno di competenza del Collegio dei Probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione, tutte le eventuali controversie sociali trai soci e la Associazione od i suoi organi, nonché i comportamenti antiassociativi ed ogni valutazione di carattere disciplinare. Il lodo sarà inappellabile.
10.3 Il procedimento disciplinare avrà inizio con un atto di deferimento del Presidente. I comportamenti antiassociativi del Presidente dovranno essere segnalati con deferimento di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo.
11.1 Il COMILVA provvederà a tenere i libri sociali e registri contabili in forma cartacea e/o in forma elettronica.
11.2 I libri sociali e registri contabili dell’Associazione sono consultabili dai soci purchè venga presentata al Consiglio Direttivo motivata istanza. Gli oneri per il rilascio di copie dei predetti libri e registri saranno a cura del richiedente.
12.1 Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
12.2 Per ogni esercizio è obbligatoria la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto consuntivo secondo le disposizioni statutarie.
12.3 I documenti riguardanti il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dovranno restare depositati presso la sede dell’Associazione, a disposizione dei soci, nei quindici (15) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione. Gli oneri per il rilascio di copie dei predetti libri e registri sarà a cura del richiedente.
13.1 Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
13.2 Gli utili o avanzi di gestione saranno impiegati dalla Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
14.1 L’assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento della Associazione e’ validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni della assemblea sono assunte sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi (2/3) degli aventi diritto al voto presenti.
14.2 In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito, se previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento, l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
15.1 Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni dl legge in materia.
Rimini, 25/06/2011