arrow-down

Danno da vaccino e tutela legale

Danno da vaccino e tutela legale

In un paese le cui istituzioni oggi non rappresentano più la volontà popolare ma riflettono decisioni prese anche fuori dalla nazione e con livelli di corruzione e conflitto di interesse mai raggiunti prima, nel caso di danno da vaccino, una fattispecie che è sempre più difficile vedersi riconosciuta, con enorme risentimento di genitori che prima si vedono scippare la vita di un figlio e poi si vedono negare anche il riconoscimento di quello che è stato, parlare di tutela legale è discorso che tende al formale, privo di sostanza.

E' anzitutto necessario, con l'aiuto di un medico legale, definire precisamente la fattispecie del danno subito dal vaccino, per valutare la relazione causale.

Una volta svolto questo accertamento, per un danneggiato (o deceduto) da vaccino si possono porre in essere tre tipi di iniziative intese alla tutela legale:

  1. la querela penale
  2. la causa civile
  3. la richiesta di indennizzo (tutela in via amministrativa, L. 210/92).

Di ciascuna di queste iniziative descriviamo i motivi fondanti, teoricamente volti alla tutela del danneggiato quando il danno venga formalmente accertato tale. La crescente inefficacia di queste azioni tuttavia, oltre che dalle considerazioni iniziali, nasce anche dal fatto che i criteri che definiscono il danno da vaccino sono sempre più restrittivi, mentre la sicurezza di questi farmaci diminuisce sempre più anche a causa dell'abbassamento degli standard di controllo qualità da parte delle agenzie regolatorie (AIFA in Italia, EMA in Europa, etc.) che rilasciano i pareri tecnici per l'Autorizzazione di Immissione in Commercio (AIC) di questi farmaci.

LA QUERELA PENALE

E’ un atto di denuncia che i genitori o il danneggiato stesso avanzano all’Autorità Giudiziaria (penale, quindi alla Procura della Repubblica territoriale) segnalando il danno e chiedendo la punizione del colpevole. La querela va fatta entro 90 gg. dai fatti (l’inoculazione del vaccino), ma può procedere anche d’ufficio se il danno è rilevante (più di 20 gg. di prognosi), o è conseguita la morte del soggetto.

Le ipotesi delittuose sono le lesioni personali (art. 582–583–590 del Codice Penale), o l’omicidio colposo (art. 589 CP). All’interno del processo penale che va ad instaurarsi dopo la denuncia, il danneggiato potrà costituirsi parte civile e pertanto così affiancarsi al P.M. nella richiesta punitiva e altresì richiedere i danni.

LA CAUSA CIVILE

E’ un atto giudiziario nella forma dell’atto di citazione, con cui si chiama in giudizio civile in Tribunale un’altra parte (medico vaccinatore ed AUSL), per essere risarciti dei danni patiti in seguito alla vaccinazione. Ovviamente, lo ripetiamo, è necessaria la perizia medico-legale, cosa tutt'altro che scontata da ottenere di questi tempi. E’ una causa che però non porta alla punizione del colpevole, ma solo ad una condanna al risarcimento del danno, anche ai congiunti.

L’azione si propone ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile (il danno ingiusto), e può proporsi entro tre anni dai fatti, oppure entro tre anni da quando il danneggiato ha conoscenza formale e tecnica del danno, cioè da quando un medico legale lo attesta con perizia o da quando il fatto viene segnalato alla farmacovigilanza. Ecco perché si è stati in grado di fare queste cause anche per danneggiati degli anni ’60. A tal fine valgono anche i decreti delle Commissioni Mediche Ospedaliere (attivate per la L. 210/1992, di cui infra).

LA RICHIESTA DI INDENNIZZO, TUTELA IN VIA AMMINISTRATIVA

La tutela è quella prevista dalle L 210/1992 e 229/2005, promulgate in favore dei soggetti danneggiati da vaccini ed emotrasfusioni. Sono leggi che si tenta di utilizzare e che vengono rese sempre più sterili dal restringimento dei criteri di riconoscimento del danno. In questo senso è esemplare la disamina dell'evoluzione degli PSUR (Periodic Safety Update Report) dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità, agenzia ONU) sulle morti da vaccino esavalente fatta dal dottor Jacob Puliyel al congresso sulla sicurezza dei vaccini organizzato dall'Ordine nazionale dei Biologi il 25 gennaio 2019 a Roma.

La richiesta di indennizzo ai sensi di queste leggi va presentata alla ASL di riferimento. La competenza, prima statale, è ora regionale. La procedura va attivata entro tre anni dal danno o dalla scoperta del danno (come per la causa civile), con il che si intende anche la segnalazione di sospetta reazione avversa alla farmacovigilanza passiva dell'AIFA. L’istruttoria medica viene svolta dalle Commissioni Mediche Ospedaliere (CMO), istituite presso gli Ospedali Militari. La perizia medico-legale per questa azione è necessaria solo nella terza ed ultima fase del ricorso, quella presso il Tribunale del Lavoro, quando è necessario anche l'affiancamento di un avvocato.

L'associazione CONDAV è nata proprio per la tutela specifica dei danneggiati da vaccino ed è un riferimento importante per questo percorso.

La procedura inizia con la presentazione di una raccolta di documenti alla CMO di riferimento (non ce n'è una per regione, naturalmente) e con la loro perizia, per la quale si riservano un certo tempo. Se la CMO respinge la richiesta di indennizzo, si può ricorrere al Ministero della Salute con lo stesso materiale documentale. Quando poi eventualmente anche il Ministero respingesse il ricorso, si approda infine al Tribunale del Lavoro, presso il quale oltre ad avere un Consulente Tecnico di Parte (CTP) proprio nella persona di un medico legale (che potrà anche aver contribuito alla stesura della perizia), occorre farsi assistere da un avvocato. I termini per questi due ricorsi, sono di 30 gg. dalla comunicazione formale del rigetto.

L’esito positivo dell’iter, porta ad un indennizzo (non risarcimento), che viene liquidato in forma diluita mensile, o in caso di morte, nella forma dell’una tantum.
Per la liquidazione del danno, si fa riferimento a tabelle allegate alla legge.