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LEGITTIMITÀ DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA SANCITA DAL DECRETO DEL TDM DI BOLOGNA, PROC. 575/11

22 Febbraio 2014
ANCORA UN ALTRO DECRETO CHE CONFERMA I PRINCIPI FONDANTI DELL'OBIEZIONE ATTIVA, NONOSTANTE I CONTINUI ATTACCHI DI ALCUNI PM E DEI DETRATTORI DI UNA SCELTA LIBERA E CONSAPEVOLE

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Recentissimo decreto del Tribunale per i Minorenni di Bologna, depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2014 (Procedimento 575/11), che statuisce in favore dei genitori obiettori. Nonostante le richieste di provvedimenti ablativi della potestà genitoriale avanzati dal Procuratore Minorile di Bologna, il Tribunale ha preso ancora una linea intelligente e giuridicamente inattaccabile. Ed ha accolto tutte le nostre istanze. E' un decreto di alto valore giuridico: in un momento di attacchi da ogni parte (per i quali dobbiamo solo sentirci orgogliosi), la Giustizia pare molto più ragionevole e concreta, argomentando puntualmente le ragioni che sottendono all’obiezione di coscienza attiva che il COMILVA sta proponendo come strumento per la difesa del diritto alla libera scelta consapevole in materia di salute ed in particolare di vaccinazione. I concetti espressi in questa sentenza sono rilevanti per l’ambito minorile ma, in generale, sono estendibili a tutto l’ambito vaccinale, soprattutto quando chiama in causa il principio sancito dalla L. 210/92, ovvero “è noto che non si può escludere con assoluta certezza la possibilità per cui, a seguito del vaccino, subentrino conseguenze nocive anche di natura permanente”. Questo principio va sempre fatto valere in tutte le situazioni per cui un ente, pubblico o privato che sia (vaccinazioni professionali, militari ecc.), tende a presentare la vaccinazione come unico presidio per la tutela della salute personale, indicando indirettamente come debba essere condotta sempre e comunque una corretta valutazione del rischio (in primis), senza imporre scelte in modo aprioristico (… riconducendolo, piuttosto, in via prevalente, nell'ambito di scelte di politica legislativa sanitaria da valutarsi sul piano dell'interesse pubblico ad evitare l’insorgere di importanti focolai epidemici …).

Altro passaggio importante è quello che mette in chiaro la legittimità scientifica della corrente di pensiero della medicina che afferma la presenza di rischi reali per la salute connessi alla pratica vaccinale.

Riportiamo di seguito il testo della sentenza, che trovate comunque in allegato.

In fatto

  1. Con ricorso depositato il 23.031.2011 il P.M. in sede, ha promosso il presente procedimento ai sensi degli artt. 330 e seguenti del codice civile, in seguito alla segnalazione del Servizio Sociale competente per territorio concernente la mancata sottoposizione della minore indicata in epigrafe, da parte dei suoi genitori, alle vaccinazioni obbligatorie senza valido motivo ostative;
  2. Il P.M. ha proposto di adottare ogni più opportuno provvedimento a tutela del predetto minore, contestando il fatto ai genitori, invitandoli ad informarsi presso strutture pubbliche, intimandogli di provvedere alla vaccinazione ed, in caso di persistenza nel rifiuto, limitando la loro potestà genitoriale allo scopo di somministrare le vaccinazioni d’obbligo;

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In diritto

  1. Le leggi che introdotto in Italia l’obbligo del vaccino per i minori (L. n. 891 del 1939, n. 51 del 1966, n. 419 1968 e 165 del 1991), non hanno previsto sanzioni né tantomeno l’esecuzione coatta di tale obbligo in caso di inottemperanza allo stesso da parte dei genitori o dell' esercente la patria potestà o la tutela;
  2. La L. n. 833 del 1978 attribuisce esclusivamente al Sindaco, nella qualità di Autorità Sanitaria, la competenza a disporre gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori, su proposta motivata di un medico (art. 33.) prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa, nel caso di ingiustificata inottemperanza; peraltro i reati posti a presidio dei provvedimenti assunti dal Sindaco quale Autorità non possono essere applicati al caso di omessa vaccinazione (cfr. Cass. Pen. Sez. I, del 06.07.2000);
  3. Quantunque la Corte Costituzionale con la sentenza n. 132 del 1992, nei dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. n. 51 dei 1966, in riferimento agli artt. 32 e 34 Cost. nella parte in cui non prevede la coercibilità dell’obbligo della vaccinazione antipoliomielitica, abbia ritenuto preclusa l’applicazione degli artt. 333 le 336 c.c. pur in presenza della previsione di una sanzione amministrativa nel caso di violazione dell’obbligo predetto, tuttavia un concomitante provvedimento in base a tali norme potrà essere adottato dal TdM, in detto caso, solo se l’inottemperanza al predetto obbligo da parte degli esercenti la potestà genitoriale si accompagni ad altri comportamenti negligenti o pregiudizievoli che inducano a ritenerla frutto di trascuratezza nei confronti del minoreovvero di scelte meramente ideologiche, sintomatiche di inadeguatezza del medesimo a svolgere la funzione genitoriale, presupposto indispensabile per l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 333 c.c.;
  4. A sostegno dì tale orientamento si rileva come, negli anni successivi alla menzionata sentenza della Corte Costituzionale, siano intervenute modifiche legislative nazionali e regionali che hanno eliminato la contravvenzione conseguente all'omessa vaccinazione - Veneto, Piemonte, Toscana, Lombardia e Sardegna, tra le altre, hanno abolito le sanzioni amministrative per l'inottemperanza all'obbligo delle vaccinazioni, esprimendo una politica sanitaria fondata sull'adesione informata e partecipata - ed hanno consentito la frequenza della scuola dell’obbligo da parte di bambini non vaccinati (cfr. DPR n. 355 del 1999),sottintendendo la scelta del Legislatore di non ritenere l’inadempienza dell'obbligo vaccinale da sola sintomatica di grave violazione dei doveri genitoriali, con tutte le conseguenze del caso;
  5. Nella fattispecie, gli approfondimenti istruttori svolti hanno chiarito che il rifiuto opposto dai genitori è lungi dal denotare incuria verso la figlia ma è dettato dall'intento di evitare i rischi per la salute della medesima a seguito dello stesso vaccino in aderenza a quanto sostenuto da una non irrilevante corrente nell’ambito della medicina scientifica. Del resto è noto che non si può escludere con assoluta certezza la possibilità per cui, a seguito del vaccino, subentrino conseguenze nocive anche di natura permanente sul minore sottoposto al trattamento, come implicitamente riconosciuto dallo stesso legislatore, nella L. 210 del 1992, quando ha previsto un indennizzo per i danni biologici conseguenti alle vaccinazioni. Tali considerazioni impediscono di ricomprendere l'obbligo di vaccinazione tra i casi di trattamento sanitario imposto a sicuro ed immediato presidio del diritto alla vita ed alla salute della minore in oggetto ovvero precipuamente alla sfera del suo personale e diretto interesse, riconducendolo, piuttosto, in via prevalente, nell'ambito di scelte di politica legislativa sanitaria da valutarsi sul piano dell'interesse pubblico ad evitare l’insorgere di importanti focolai epidemici (allo stato non paventabili);
  6. Né il rifiuto di procedere alla vaccinazione può integrare un comportamento pregiudizievole nei confronti della minore sotto il diverso aspetto dell'impedimento alla frequenza scolastica, atteso che con l'art. 47 del DPR n. 355 del 1999 lo Stato Italiano, nell’ambito di una nuova politica, intesa a controbilanciare la tutela della salute pubblica con quello del diritto alla persona all'autodeterminazione consapevole, in ossequio ai principi espressi dagli ordinamenti di molti Stati membri della UE (ove le vaccinazioni non sono imposte bensì consigliate), ha eliminato il divieto di ammissione scolastica del minore non sottoposto alle vaccinazioni d'obbligo;
  7. Gli atti acquisiti denotano una situazione familiare attualmente stabile e pienamente tutelante per il minore;
  8. Non emergono situazioni di pregiudizio tali da richiedere interventi di questo Tribunale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 333 e 336 del codice civile,

DICHIARA

Non luogo a provvedere sulla condizione del minore in epigrafe generalizzato. Visto Part. 741 c.p.c. dichiara il presente decreto immediatamente efficace.

Bologna, 23.01.2014

Allegato: Decreto del TdM di Bologna, Proc. 575/11

CC

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