La Corte d’Appello di Venezia, Sezione Minori Civile, con sentenza del 19 ottobre scorso, disposta in cancelleria il 13 novembre, ha accolto il ricorso presentato da una famiglia veneta difesa dall’Avv. Ventaloro avente per oggetto reclamo ex art 739 c.p.c. avverso il decreto pronunciato in data 8/14 luglio 2011 dal Tribunale dei Minori di Venezia che disponeva l’affievolimento della potestà genitoriale ai sensi dell’art. 333 C.C. ai fini della somministrazione della vaccinazione antitetanica (obbligatoria in veneto prima del 1 gennaio 2008), nell’interesse della figlia minore, demandata al Sindaco del Comune di residenza della minore.
Si tratta di una sentenza fondamentale per il Veneto, attesa da tempo anche per il paradosso creatosi dopo l’entrata in vigore del provvedimento di sospensione delle leggi dell’obbligo vaccinale nella stessa regione, come detto a partire dal 1 gennaio 2008.
Solo poche settimane fa avevamo messo in luce una situazione simile venutasi a creare sempre in Veneto, nel comune di Campagna Lupia e quindi siamo ben felici di riportarvi oggi questa sentenza che è anche il primo decreto positivo in assoluto della Corte d'Appello di Venezia, Sezione per i Minorenni.
Ricorso avverso Sospensione della potestà genitoriale limitatamente alla somministrazione di vaccinazioni obbligatorie.
Il decreto si riferisce al ricorso presentato dai genitori del minore, ai quali, non avendo provveduto a sottoporre il medesimo alle vaccinazioni obbligatorie, veniva sospesa la patria potestà genitoriale limitatamente per provvedere in merito, affidando temporaneamente il minore al Sindaco del Comune di Pesaro nominato all’uopo tutore, ai limitati effetti di cui sopra.
Con la Sentenza N. 413/09, confermata in Appello dalla Sentenza N. 488/10 (causa seguita dallo studio Legale Avv. Saverio Crea del foro di Firenze.
La Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, con udienza del 28.03.2012, nella causa promossa dal Ministero della Salute contro ASL Provincia di Varese (motivazione: la titolarità del lato passivo per le istanze proposte ai sensi della L. 210/92 spetta al Ministero della Salute e riconoscimento del nesso causale fra vaccinazioni e insorgere della patologia autistica), respinge l’Appello avverso la sentenza N. 413/09 (sussistenza a percepire l’indennizzo di cui alla L. 210/92 per patologia di 1a categoria Tab. A allegata al DPR 834/81 e condanna del Ministero della Salute a pagare in favore dei ricorrenti indennizzo previsto all’art. 2 comma 1 L. 210/92 e indennità integrativa speciale di cui alla L. 324/59 e s.m. con rivalutazi9ne e interessi legali).
Ricorso avverso Decreto Tribunale dei Minori da parte del PM sull’impossibilità del Giudice di intervenire in materia vaccinale data la mancanza di coercibilità per legge delle vaccinazioni. Mancanza di coercibilità per legge delle vaccinazioni obbligatorie.
Con Sentenza N. 489/08, il Tribunale di Ascoli Piceno, il Giudice del Lavoro, con udienza del 11.04.2008, nella causa promossa contro il Ministero della Salute (richiesta di indennizzo previsto dagli artt. 1 e 2 L.
Sentenza del Tribunale Penale di Macerata. Assoluzione dei genitori dall'accusa di violazione art. 110 e 650 del C.P. per inosservanza dell'ordinanza ingiunzione del Sindaco di eseguire vaccinazioni obbligatorie. Depenalizzazione dell’inosservanza delle leggi dell’obbligo vaccinale.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pesaro, nell'udienza del 04.06.2012, per il ricorso promosso dal Ministero della Salute nella controversia in materia di previdenza ed assistenza contrassegnata dal n. 954 Ruolo generale anno 2010 con oggetto richiesta di indennizzo ex lege L.
Disposizione del Tribunale per i Minorenni di Ancona N. 304.99.PP, Cron. 1271 del 20.06.2000
Si dichiara non luogo a procedere del Giudice per mancanza di coercibilità vaccinale: i genitori, data l'adeguata tutela dimostrata nei confronti del minore, possono provvedere alla salute dei loro figli nel modo che ritengono più idoneo.
Il Tribunale di Urbino, in udienza Udienza il 06.07.2011, con Sentenza N. 219/11, il Giudice del Lavoro, ha esaminato il ricorso promosso dai genitori del minore contro la Regione Marche e il Ministero della Salute (contumace) nella controversia in materia di previdenza ed assistenza con oggetto richiesta di indennizzo ex lege L. 210/92.
La domanda di indennizzo era stata presentata in data 4 aprile 2003 a seguito della lesione provocata al figlio con vaccinazione trivalente eseguita in data 15 aprile 1998.
Il bambino, che godeva di ottima salute prima di effettuare le vaccinazioni, dopo la prima dose di trivalente (non è specificato ma dalle successive pagine si evince la correlazione con il vaccino antiepatite B) il bambino ha cominciato a manifestare iperpiressia e irritabilità, successivamente vomito, diarrea, eruzioni cutanee, eventi flogistici acuti a carico dell’apparato respiratorio. Dopo la seconda dose le condizioni peggiorano fino all’età di due anni, quando il bambino inizia a manifestare disturbi dell’alimentazione, assenza di linguaggio, iperattività, scarsa capacità attentiva, comportamenti auto ed etero lesivi. Diagnosi: instabilità e ritardo cognitivo, disturbo generalizzato dello sviluppo e autismo infantile.
In data 19 novembre 2002 viene diagnosticata “sindrome autistica ad insorgenza post-vaccinale”.
La sentenza afferma che il nesso causale è da ritenersi sussistente sulla base degli studi scientifici. Anche in questo caso viene stabilito il difetto di legittimazione passiva eccepito dalla Regione Marche attribuendo al Ministero al titolarità del caso.
Ordinanza Comunale di Gabicce Mare (PU).
Archiviazione del verbale di notifica sanzione amministrativa per mancata vaccinazione di legge, art. 18 comma 2 L. 689/81. Motivazioni: la vaccinazione non può essere imposta poiché in alcuni soggetti potrebbe causare pericolo per la salute, per mancanza di informazioni al riguardo e per eventuali controindicazioni non ancora note.
ll 27 giugno 2011 sono usciti i primi decreti del TdM di Bologna per le oltre 200 procedure a carico degli obiettori (la maggior parte seguita dall’Avv.Ventaloro) che si erano create a seguito di un mutato sentire del Tribunale dei minori del capoluogo emiliano, anche a fronte di una non corretta o inesistente attivazione dell'obiezione di coscienza attiva.