Home

Scuola e Comunità Infantili

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Le Comunità Infantili: l’Asilo e l’asilo nido

Asili_01Negli asili il controllo avviene già all'atto dell'iscrizione all'asilo e prima elementare, quando bisogna allegare la certificazione vaccinale o compilare il modulo di autocertificazione predisposto dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Il certificato vaccinale viene richiesto spesso anche per l’accesso a qualsiasi comunità infantile, dalla palestra comunale alla piscina. È solo il direttore dell’asilo (in genere il direttore didattico per competenza se l’asilo è convenzionato alla struttura pubblica) che può decidere la non ammissione del bambino e la maggior parte dei responsabili hanno normalmente cercato di aiutare i genitori anche nel passato.

Certamente non è raro trovare direttori didattici o responsabili di strutture di accoglienza super fiscali nell'osservare e interpretare le leggi, e a volte anche qualche zelante funzionario di azienda sanitaria che a sua volta ritiene di dover “intervenire”.

Spesso vengono poste questioni sulla copertura assicurativa del bambimo da parte della scuola, con specifico riferimento alla obbligatorietà delle vaccinazioni, e vengono negate  o si tengono in sospeso le iscrizioni dei bambini, riservandosi la possibilità di non accettarli. Questa motivazione è ovviamente in contrasto con le norme vigenti e anche contro ogni logica che vuole l'ammissione dei bambini non vaccinati ad altri ordini e gradi scolastici. L'esclusione o l'ammissione del bimbo con riserva e' quindi assolutamente illegittima. La normativa in vigore e' applicabile ad ogni ordine di scuole e strutture. La scuola materna NON puo' attuare questa esclusione, La direzione scolastica rischia una denuncia ed un'azione per danni.

Riferimenti normativi e suggerimenti utili

L’allontanamento o non accoglimento per mancata vaccinazione: un abuso di autorità

Se avvenisse l'allontanamento dal nido sarebbe un vero e proprio abuso, anche considerate le motivazioni assolutamente pretestuose ed incoerenti (“bimbo non vaccinato portatore sano”).
In genere anche per le comunità infantili è possibile richiamarsi all'applicazione del DPR 355/1999 che ha consentito la frequenza scolastica ai bimbi non vaccinati (vedi successivo capitolo, Scuola dell’Obbligo). Tale favorevole disciplina, in gran parte del territorio nazionale viene estesa anche al nido ed asili. Non potrebbe essere altrimenti, visto che in caso contrario una norma dello stato sarebbe evidentemente incostituzionale (artt. 3 e 32 della Costituzione), attuando discriminazioni solo sulla base dell'età. In caso di problemi con il pediatra dell’asilo o i funzionari scolastici suggeriamo di non mollare, ma prefigurare agli interlocutori una evoluzione “legale” della questione. Vi invitiamo pertanto a protestare, scrivere lettere, raccomandate, incontrare i direttori, gli assessori all'infanzia dei comuni, e, se necessario, fare intervenire un legale.

Regione Piemonte: inizio di un percorso logico

Per quanto riguarda il caso del Piemonte, la questione è regolamentata in una nota trasmessa dalla Regione Piemonte ai Responsabili locali dei Dipartimenti di Prevenzione e ai Referenti per le Attività Vaccinali e inviata p.c. al Tribunale per i Minori del Piemonte e al Ministero della Sanità. La nota reca come data il 22/08/2000 e il n° di prot. 13429/27.001. In allegato reca il "Protocollo per la gestione dei soggetti inadempienti alle vaccinazioni obbligatorie". Il punto 5 di tale protocollo recita testualmente: "L'iscrizione alla scuola dell'obbligo e per analogia anche alle altre comunità infantili è consentita anche ai bambini che non hanno eseguito le vaccinazioni obbligatorie (DPR 26 gennaio 1999 n° 335). Gli Istituti Scolastici, secondo il DPR 26/01/99 n. 335 trasmetteranno alle ASL di competenza la scheda di segnalazione degli alunni che non hanno assolto l'obbligo vaccinale. Le ASL dovranno attivare una verifica che permetta di accertare che tutti i casi di inadempienza siano noti e che tutte le procedure precedentemente descritte siano state attivate".

Sempre citando il caso della Regione Piemonte ci piace sottolineare quanto riportato nel “Protocollo per la gestione dei soggetti inadempienti alle vaccinazioni obbligatorie”, il cosiddetto “Dissenso Informato”:

"L’iscrizione alla scuola dell’obbligo e per analogia anche alle altre comunità infantili è consentita anche ai bambini che non hanno eseguito le vaccinazioni obbligatorie (DPR 355/99)”.

Lombardia: Linee guida igienico-sanitarie per gli asili nido, ASL MI1

In particolare si segnalano le linee guida igienico-sanitarie per gli asili nido della ASL MI1.
Questo documento può essere un ottimo strumento per i genitori obiettori, dal momento che non contiene in alcun modo nessun riferimento alle mancate vaccinazioni come motivo di esclusione dai nidi.
Riportiamo brevemente solo quanto di sostanziale viene ricondotto al merito del principio di accoglimento dei bambini in generale:

Non si prevede da parte della ASL il rilascio di alcuna certificazione di idoneità sanitaria per la frequenza al nido dei piccoli utenti: per l’ammissione dei piccoli al nido può essere utile (… ma non è indispensabile, N.d.R.) l’acquisizione della documentazione attestante la situazione vaccinale del piccolo (tesserino delle vaccinazioni o autocertificazione).

L’ammissione al nido non è vincolata o preclusa da situazioni patologiche del bimbo … omissis … Per quanto riguarda il certificato di vaccinazione … al fine di salvaguardare la verifica delle coperture vaccinali, potrà essere adottata la seguente procedura:

  • gli Uffici Nido Comunali trasmetteranno puntualmente l’elenco degli iscritti al Dipartimento di Prevenzione,
  • il personale del Dipartimento di Prevenzione verificherà le situazioni individuali, con presa di carico di eventuali situazioni irregolari o incomplete (… ne più ne meno di quanto si fa già per la scuola dell’obbligo con il DPR 355/99, N.d.R.).

Toscana: la Delibera 369 del 22 maggio 2006

Dal Paragrafo 7: Ammissione in collettività (scuola primaria/secondaria/dell’infanzia, asili nido, soggiorni di vacanza):

"Con il DPR 26 gennaio 1999 n. 355 viene di fatto consentita l'iscrizione alle scuole dell'obbligo anche in assenza di presentazione del certificato di avvenuta vaccinazione o dichiarazione sostitutiva. Il DPR 355/99 prevede inoltre che il Direttore della Scuola o il Capo dell’Istituto comunichi il fatto entro 5 giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all’Azienda USL di appartenenza dell’alunno ed al Ministero della Salute”.

La Circolare del Ministero della Salute n. 6 del 20/4/2000 ritiene inoltre, per analogia, che le disposizioni contenute nel DPR 26/1/99 n. 355 possano essere considerate valide anche ai fini dell’ammissione ad altre collettività.

Tuttavia, considerata l’età dei bambini e le particolari caratteristiche delle comunità a frequenza facoltativa che presentano situazioni di maggior promiscuità, è necessario che i genitori, consapevoli dei possibili rischi che la mancata esecuzione delle vaccinazioni può comportare per il singolo e per la collettività, siano informati sul fatto che l’accesso al nido o alla scuola dell’infanzia potrà, in qualunque momento, essere riconsiderato qualora venissero a modificarsi le condizioni epidemiologiche attuali.

Emilia Romagna: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2009, n. 256

I BAMBINI NON VACCINATI E LA FREQUENZA SCOLASTICA

Il diritto alla frequenza della scuola dell’obbligo ai bambini che non hanno eseguito le vaccinazioni che fanno capo a norme di legge è stato sancito con la nota interministeriale Sanità-Pubblica Istruzione del 23 settembre 2008 (inviata con nota regionale Prot. N. 40062/PRC del 29.9.1998). in maniera analoga si è espressa la Regione Emilia Romagna riguardo alla frequenza dei nidi e alle scuole dell’infanzia, soggette alla sua giurisdizione (nota Assessorato alla Sanità della Regione Emilia Romagna, Prot. N. 49240/SAS del 1.12.1998).
Allorché il caso ricorre, l’AUSL competente per territorio deve ricevere debita segnalazione da parte delle scuole interessate.

Un Appello Importante

Riportiamo di seguito l’appello predisposto dal dott. Eugenio Serravalle (Pisa), per gli amministratori della Regione Toscana a sostegno del diritto alla frequenza di asili nido e materne dei bambini non vaccinati. È un esempio utile di come si possa ulteriormente argomentare su questo tema di fronte ai detrattori del diritto alla socializzazione dei minori e uno spunto interessante per i genitori che volessero esercitare delle pressioni sui responsabili locali di scuola e servizi sociali.

Oggetto: Diritto alla frequenza a nidi e materne per i bambini non sottoposti a vaccinazioni obbligatorie

Gentili Amministratori,

a scrivervi è una "rete" di associazioni, medici, gruppi del terzo settore e genitori, tutti accomunati da un'esigenza: rendere possibile la regolare frequenza ad asili nido e scuole materne per tutti i bambini che non sono stati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie. … omissis … Sulla base delle ampie competenze in materia di cui le Regioni sono titolari, un passo in tal senso è già stato fatto in maniera decisa ed esplicita dalla Regione Emilia Romagna, che, grazie ad una circolare dell'1 dicembre 1998 firmata dall'assessore alla sanità Giovanni Bissoni e diffusa a tutti i servizi sanitari sul territorio emiliano romagnolo, oltre sei anni fa ha garantito il regolare accesso alle comunità collettive, a nidi e materne per i bambini sprovvisti di certificazione vaccinale. In un momento come quello attuale di sostanziale assenza di rischio epidemiologico contingente per le malattie per le quali si vaccina con obbligo di legge (poliomielite, difterite, tetano ed epatite b), la garanzia di un diritto del bambino alla completa integrazione sociale rappresenta atto di grande civiltà, il raggiungimento di un elevato livello qualitativo di convivenza civile e rispetto per le scelte individuali in materia di salute. Conosciamo tutti la grandissima e positiva importanza che strutture quali gli asili nido e le scuole materne possono avere sulla maturazione psichica, emotiva e fisica del bambino, che ha così la possibilità di scoprire, conoscere, confrontarsi. Riteniamo dunque che non abbia ragione di persistere una discriminazione nell'accesso a questi servizi che penalizzi i bambini i cui genitori hanno fatto scelte diverse in materia di tutela della salute. Per di più, a livello nazionale, il DPR 355 del 26/01/1999 ha già da tempo abbattuto gli ostacoli che impedivano ai bambini non vaccinati la regolare frequenza a tutti i gradi della scuola dell'obbligo e l'ammissione agli esami di Stato.
Dato che si permette la frequenza scolastica ai bambini di età superiore ai 6 anni, evidentemente valutando la bassissima incidenza del rischio di contrarre le malattie per le quali ci si vaccina, non ha senso mantenere il divieto per i bambini al di sotto di quell'età.

Che senso può avere il mantenimento di una contraddizione di tale portata? Chiediamo quindi alla Regione, e in special modo agli assessori competenti per sanità ed istruzione, di farsi promotori di un documento con il quale, finalmente, si renda possibile anche ai bambini sprovvisti di certificazione vaccinale il libero e regolare accesso a tutte le comunità collettive di pertinenza degli enti territoriali, partendo da asili nido e scuole materne … omissis …

Circolare del Ministero della Sanità n° 4, del 13 marzo 1998

Circolare n° 4 del 13 marzo 1998

Protocollo 400.3/26/1189

MISURE DI PROFILASSI PER ESIGENZE DI SANITA’ PUBBLICA

Provvedimenti da adottare nei confronti di soggetti affetti da alcune malattie infettive e nei confronti di loro conviventi o contatti.

Si tratta di una circolare del Ministero, in cui sono contenute delle RACCOMANDAZIONI da seguire, da parte degli Operatori Sanitari Coinvolti: non costituisce pertanto norma di legge! Si sono verificate situazioni spiacevoli di allontanamento di bambini dall’asilo durante delle epidemie di malattie infettive in corso perché ritenuti “Soggetti Suscettibili” IN QUANTO NON VACCINATI CONTRO QUELLA MALATTIA (per cui la vaccinazione rientra comunque fra quelle FACOLTATIVE), sulla base della presente circolare: ciò costituisce di fatto un atto ILLEGITTIMO perché la mancata vaccinazione, come del resto ammesso indirettamente nella circolare stessa, non implica necessariamente la “suscettibilità”! Questa circolare si dimostra altresì illegittima quando, trattando della cura delle malattie infettive stabilisce arbitrariamente cure e tempi di rientro in comunità, dal momento che nessuna trattamento sanitario può essere imposta per legge ordinaria!

Riportiamo i passi significativi del testo:

  1. L’acquisizione di nuove conoscenze epidemiologiche e scientifiche e l’impatto prodotto sulla salute pubblica da malattie infettive emergenti e riemergenti hanno suggerito l’opportunità di sottoporre a revisione la Circolare n° 65 del 18 agosto 1983 “Disposizioni in materia di periodi contumaciali per esigenze profilattiche” e la Circolare n° 14 del 31 marzo 1992 “Modifica della Circolare 65/83 sulle misure contumaciali - Epatiti virali”. Nella presente Circolare sono riportate le malattie, raggruppate sulla base delle classi di notifica di cui al D.M. 15 dicembre 1990, per le quali sono applicabili misure di profilassi, oltre che individuale, collettiva. ….
  2. … I provvedimenti relativi ai malati tendono all’interruzione della catena di trasmissione della malattia mentre, fra le misure relative a conviventi e contatti un’attenzione particolare viene riservata alla possibilità di effettuare la prevenzione primaria. …
  3. Provvedimenti nei confronti di conviventi e di contatti … Caso del Morbillo: … Sorveglianza sanitaria per la ricerca di soggetti suscettibili, cui va offerta la vaccinazione antimorbillosa (o antimorbillo-parotite-rosolia). … non sono previste restrizioni o particolari condizioni per la frequenza scolastica e dell’attività lavorativa di conviventi e contatti suscettibili …
  4. Provvedimenti nei confronti di conviventi e di contatti … Caso della Parotite: … Ricerca di soggetti suscettibili in ambito familiare e della collettività scolastica, con restrizione della frequenza di collettività dal 12° al 25° giorno successivo all’esposizione. La vaccinazione antiparotite è utile, anche se non in grado di prevenire la comparsa della malattia in tutti i vaccinati.
  5. Provvedimenti nei confronti di conviventi e di contatti … Caso della Pertosse: … Somministrazione, a prescindere dallo stato vaccinale, di eritromicina a tutti i conviventi e contatti di età inferiore a 7 anni per ridurre il periodo di contagiosità. Restrizione della frequenza scolastica e di altre collettività infantili di contatti non adeguatamente vaccinati per 14 giorni dall’ultima esposizione o per 5 giorni dall’inizio di un ciclo di antibioticoprofilassi, con eritromicina. Nei bambini di età inferiore a 7 anni è indicata una dose di richiamo di DTP o di DTaP se sono trascorsi più di tre anni dall’ultima somministrazione.
  6. Provvedimenti nei confronti di conviventi e di contatti … Caso della Rosolia: … Sorveglianza sanitaria per l’individuazione di contatti suscettibili, in particolar modo donne in gravidanza. … La vaccinazione dei contatti non immuni, anche se non controindicata, con l’eccezione dello stato di gravidanza, non previene in tutti i casi l’infezione o la malattia. Un’epidemia di rosolia in ambito scolastico o in altra collettività, d’altra parte, giustifica l’effettuazione di una campagna straordinaria di vaccinazione … (ma ricordiamo che non è obbligatorio sottoporsi alla vaccinazione, ndr).
  7. Provvedimenti nei confronti di conviventi e di contatti … Caso della Varicella: … Nessuna restrizione per la frequenza scolastica o di altre collettività. … Vaccinazione dei soggetti ad alto rischio di complicanze da infezione con virus V-Z secondo le indicazioni della Circolare n° 8 del 10 marzo 1992.
  8. Provvedimenti nei confronti di conviventi e di contatti … Caso della MENINGITE DA HAEMOPHILUS INFLUENZAE B: … Sorveglianza sanitaria di conviventi e contatti stretti; chemioantibioticoprofilassi con rifampicina per tutti i contatti domestici in ambienti familiari in cui siano presenti bambini, oltre al caso indice, di età inferiore a 6 anni; chemioantibioticoprofilassi per i bambini fino a 6 anni e per il personale di scuole materne o asili nido. Il dosaggio consigliato è 20 mg/Kg/die, fino ad un massimo di 600 mg, in un’unica dose giornaliera per 4 giorni. Vaccinazione dei bambini di età compresa tra 0 e 6 anni. La pregressa vaccinazione non esclude il trattamento profilattico … (ci si chiede allora qual è il grado di protezione atteso dalla vaccinazione, ndr). I contatti di età inferiore a 6 anni sono esclusi dalla frequenza di comunità e possono essere riammessi al termine del periodo di profilassi, a meno che non siano già stati vaccinati con schedula appropriata per l’età.

Glossario

Contatto (in senso lato): persona (o animale) che in seguito ad associazione con una persona (o un animale) infetta, abbia avuto la possibilità di acquisire l’infezione.

Contatti stretti: soggetti che frequentino “regolarmente” (quotidianamente) il domicilio del paziente, partners sessuali, compagni di classe, colleghi di lavoro che condividano la stessa stanza, operatori sanitari esposti.

Conviventi: tutti coloro che condividano con il paziente la stessa abitazione.
Disinfezione continua: disinfezione effettuata in modo sistematico su tutti i materiali biologici del paziente e su tutti gli oggetti da questi contaminati.

Disinfezione terminale: disinfezione dell’ambiente in cui ha soggiornato il paziente.
Isolamento: separazione, per il periodo di contagiosità, delle persone (o degli animali) infette dagli altri in ambiente e condizioni tali da prevenire o limitare la trasmissione diretta o indiretta dell’agente infettivo.
Isolamento domiciliare: allontanamento del paziente da tutte le comunità estranee allo stretto ambito familiare.

Isolamento stretto: si applica in caso di agenti altamente infettivi o molto virulenti che possono essere trasmessi per via aerea o per contatto diretto. E’ richiesta una stanza separata per il paziente (pazienti con la stessa patologia possono essere ospitati nella stessa stanza), con sistema di ventilazione a pressione negativa, possibilmente dotata di anticamera, e con porte con chiusura a tenuta, nonché l’uso di mezzi di barriera ed indumenti protettivi, comprese le maschere dotate di respiratori, per tutte le persone che entrano nella stanza.

Isolamento da contatto: da applicare in caso di infezioni meno virulente, trasmesse per contatto diretto o semidiretto. E’ indicata una stanza separata (pazienti con la stessa patologia possono essere ospitati nella stessa stanza) e l’uso di maschere per tutte le persone che vengono in contatto con il paziente; i guanti sono indicati nel caso di manipolazione o contatto con materiali contaminati e l’uso di grembiuli in caso di possibilità di insudiciamento.

Isolamento respiratorio: per prevenire la trasmissione per via aerea a breve distanza sono richiesti una stanza separata per il paziente (pazienti con la stessa patologia possono essere ospitati nella stessa stanza) e l’uso di mascherine per tutte le persone che vengono in contatto con il paziente. In caso di pazienti affetti da tubercolosi in fase contagiosa, è richiesto anche un sistema di ventilazione a pressione negativa e l’uso di maschere dotate di respiratori per tutte le persone che entrano nella stanza.

Precauzioni enteriche: uso di guanti nel caso di manipolazione o contatto con materiali contaminati e uso di grembiuli in caso di possibilità di insudiciamento, per prevenire la trasmissione di infezioni trasmesse per mezzo del contatto diretto o indiretto con le feci. Una stanza ed un bagno separati sono indicati nel caso di scarsa igiene del paziente.

Precauzioni standard: complesso di pratiche, basate sull’assunzione che nel sangue o in altri fluidi biologici possano essere presenti HIV, HBV, HCV ed altri agenti patogeni a trasmissione parenterale per prevenire l’esposizione parenterale di mucose o di cute non intatta agli stessi. Si basano essenzialmente sull’uso di mezzi di barriera: guanti, camici, grembiuli, mascherine, occhiali protettivi, schermi facciali.

Precauzioni per secrezioni/drenaggi: uso di guanti per la manipolazione o il contatto con materiali contaminati, e di camici in caso di possibile insudiciamento, per prevenire la trasmissione di infezioni per contatto diretto o indiretto con materiale purulento o di drenaggio da un sito di infezione.

Quarantena (o contumacia): isolamento o restrizione dei movimenti, per la durata del periodo di incubazione, di contatti sani di un soggetto malato.

Sorveglianza sanitaria: obbligo di sottoporsi a controlli da parte dell’Autorità sanitaria, senza restrizione dei movimenti, per un periodo di tempo pari a quello massimo di incubazione della malattia.

Sorveglianza clinica: la ricerca giornaliera, in conviventi e contatti di un paziente affetto da malattia trasmissibile, di segni e sintomi riferibili ad essa.

La Scuola dell’Obbligo

In questo ambito vige il tanto atteso DPR n. 355 del 26/1/99, pubblicato il 15/10/99, che libera dall’obbligo, direttori e presidi, di rifiutare l’accesso scolastico ai non vaccinati, impegnandoli solo a comunicare la cosa alla ASL di competenza, la quale, di fatto, non interviene più – pur rimanendo in vigore la legge dell’obbligo e quindi il divieto di accesso alle comunità infantili, benché di fatto non ci siano più interventi delle ASL, consentendo DI FATTO la frequenza (chiudendo entrambi gli occhi).

Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15-10-1999

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1999, n. 355

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie

in vigore dal: 30-10-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  • Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  • Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, concernente regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica, ed in particolare l'articolo 47;
  • Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  • Udito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso in data 30 settembre 1998;
  • Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;
  • Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;
EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

  1. L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, e' sostituito dal seguente: "Art. 47. - 1. I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all'atto dell'ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell'interessato della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette, accompagnata dall'indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione.
  2. Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al comma 1, il direttore della scuola o il capo dell'istituto comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'azienda unità sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della sanità. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami.
  3. E' fatta salva l'eventuale adozione da parte dell'autorità' sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1999

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bindi, Ministro della sanità

Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: Di liberto

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1999

Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 24

Ammesso a visto e alla conseguente registrazione in conformità alla deliberazione n. 33/99/E delle sezioni riunite adottata nell'adunanza del 20 settembre 1999.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

"Art. 87. - … omissis …

Si riporta il testo dell'art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518, nella sua formulazione originaria:

"Art. 47. - I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata non possono ammettere alla scuola o agli esami gli alunni che non comprovino, con la presentazione di certificato rilasciato ai sensi di legge, di essere stati sottoposti alle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie. Il certificato deve recare l'indicazione dell'anno in cui sono state eseguite le vaccinazioni e, nel caso della vaccinazione antivaiolosa, l'esito riscontrato. I certificati di vaccinazione devono essere conservati nel fascicolo personale dell'alunno ed e' compito del medico scolastico di controllarne la validità".

Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) soppressa)".

Note all'art. 1:
Per il testo dell'art. 47 del D.P.R. n. 1518/1967, nella sua formazione originaria, si veda nelle note alle premesse.

La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".

Il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, reca:

"Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".

Si riporta il testo dell'art. 117 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

"Art. 117 (Interventi d'urgenza).

1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentate della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1".

Altre situazioni particolari

Personale impegnato nella gestione dei soggiorni vacanza

Fonte: Circolare Ministero della Salute, N. 6 del 20 Aprile 2000

L’art. 32 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha, di fatto, abrogato l’obbligatorietà della vaccinazione antitifo-paratifica (e di altre vaccinazioni) per il personale addetto alla produzione, manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti.

Ospiti dei soggiorni di vacanza

La stessa circolare di cui sopra non cita alcun obbligo vaccinale (ovviamente) ma indica generalmente di redigere una scheda (a cura del pediatra o del medico di medicina generale) che documenti “l’assenza di malattie contagiose, nonché l’eventuale suscettibilità alle stesse, sulla base di mancata immunizzazione naturale o indotta da vaccinazioni”. Nella stessa si afferma anche che “in caso di mancata presentazione delle certificazioni attestanti l’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, della dichiarazione sostitutiva o della attestazione di esonero sulla base delle motivazioni contenute nella Circolare n. 9 del 1991, valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355”.

In genere, nella maggior parte dei casi, gli organizzatori dei soggiorni estivi (campi scuola ecc.), richiedono semplicemente copia della tessera sanitaria e certificato vaccinale, anche su modulo di autocertificazione dove la famiglia indica eventuali problematiche di carattere sanitario (allergie, intolleranze ecc.). Nello stesso modulo è possibile informare circa lo stato vaccinale assente o incompleto. Valgono le considerazioni sopra esposte.

Vaccinazioni collegate ad attività sportive (Affiliati C.O.N.I.)

La vaccinazione antitetanica è obbligatoria, oltre che per tutti gli sportivi affiliati al CONI e per i lavoratori … omissis … secondo l'elenco riportato nella Legge del 5 marzo 1963, n. 292 .

Il DPR n. 464 del 7 novembre 2001 ha modificato la cadenza con cui effettuare i richiami periodici della vaccinazione.
L’opposizione a questo obbligo è illustrata nella Guida all'obiezione (area riservata ai soci).

In allegato troverete la LETTERA FAC-SIMILE DI RISPOSTA AL DIRETTORE SCOLASTICO CHE INTENDA NON ACCOGLIERE IL MINORE NELLE COMUNITA’ INFANTILI (ASILO E ASILO NIDO).

AllegatoDimensione
LETTERA FAC-SIMILE AL DIRETTORE SCOLASTICO CHE INTENDA NON ACCOGLIERE IL MINORE NELLE COMUNITÀ INFANTILI (ASILI E NIDO)64.5 KB

Accesso utente

CAPTCHA
Questa domanda serve a verificare che il form non venga inviato da procedure automatizzate
Non sei loggato

INDAGINE CONOSCITIVA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PER LA LIBERTÀ VACCINALE

Il sistema di farmacovigilanza italiano ignora deliberatamente le reazioni avverse delle vaccinazioni: aiutaci a fare chiarezza su questo! Registrate qui il vostro caso e leggete attentamente le Avvertenze prima di compilare la scheda di segnalazione: Grazie per il contributo che darete

 

Condividi:

Share this