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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PESARO, N. 256/12, NESSO CAUSALE FRA VACCINO E RITARDO PSICOMOTORIO

18 Settembre 2014
ANCORA UNA SENTENZA FAVOREVOLE EX LEGE 210/92

Tribunale-Pesaro-300x195Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pesaro, nell'udienza del 04.06.2012, per il ricorso promosso dal Ministero della Salute nella controversia in materia di previdenza ed assistenza contrassegnata dal n. 954 Ruolo generale anno 2010 con oggetto richiesta di indennizzo ex lege L. 210/92 giudica favorevolmente, con Sentenza N. 256/12, alla famiglia del danneggiato.

La famiglia era assistita dall'Avv. Luca Ventaloro del foro di Rimini. L’oggetto della controversia è come sempre il nesso causale sussistente fra il ritardo psicomotorio e la prima e seconda vaccinazione pediatrica. Il Ministero eccepisce ancora una volta il difetto di legittimazione passiva e l’infondatezza della domanda. Il difetto di legittimazione passiva viene respinto direttamente sulla base dell’impianto normativo originario e che l’emanazione del D.Lgs 31.03.98, n. 112 riguardante il conferimento alle regioni di alcuni compiti statali in materia sanitaria non cambiano in alcun modo questo impianto, anche in base agli artt. 114 e 123.

Intervengono nella materia anche i DPCM del 26 giugno 2000 art. 2 e il DPCM del 24 luglio 2003. Dopo vari pronunciamenti della Corte di Cassazione (citiamo le sentenze N. 24889 del 2006 e la N. 10431 del 2007) la suprema corte ha definitivamente risolto la controversia con la Sentenza n. 21703 del 2009. Nel merito della controversia sul nesso causale il giudice ritiene di fare proprie le conclusioni del CTU che stabilisce come la patologia del soggetto sia da mettere in relazione alle vaccinazioni in quanto esse (le conclusioni) sono frutto di esaurienti ed accurate indagini, immuni da vizi logici o errori di metodo e comunque non specificatamente contestate dalle parti.  

Allegato: Sentenza del Tribunale di Pesaro N. 256/12

CC

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