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UMBRIA: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 25.

22 Settembre 2016

logo-regione_umbriaLa Regione Umbria, in linea con le direttive ministeriali in essere, con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 25, approva nello scorso febbraio le nuove “Linee di indirizzo per le Aziende Sanitarie per la promozione della qualità delle attività vaccinali”.

Al paragrafo 2.2.5 di questo documento (pag. 21 e 22) viene gestita la cosiddetta “procedura da adottare nel caso di inadempienza all’obbligo vaccinale”. Leggete attentamente questo paragrafo per comportarvi correttamente di fronte al servizio vaccinale qualora intendiate esercitare il vostro diritto all’obiezione di coscienza per fondati motivi (principio di precauzione): mancare nella comunicazione corretta in questa fase significa compromettere la possibilità di esercitare questo diritto ma anche di entrare in una sfera di comportamenti definibili come “grave negligenza nei confronti del minore”, ovvero, pur cercando di tutelare maggiormente (nelle intenzioni) la salute del minore, agli occhi del legislatore si passa dalla parte opposta. Quindi è molto importante esercitare correttamente l’obiezione di coscienza secondo i canoni che conoscete e che sono descritti nelle nostre procedure.

In questo paragrafo vi viene anche indicato (punto 7) che, in caso di obiezione, dovrete sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità su apposito modulo predisposto (pag. 33): ricordatevi che siete liberi di esprimere il vostro dissenso in qualsiasi forma scritta che attesti la vostra decisione motivandola nel modo che credete più opportuno (un esempio è il nostro “dissenso informato modificato”): questo è un altro vostro diritto inalienabile. Il responsabile del servizio (Centro di salute) deve accettarlo come tale.

Il documento si sofferma anche brevemente sulle procedure di gestione delle reazioni avverse a rapida insorgenza (paragrafo 2.2.7, pag. 28), lasciando intendere chiaramente che esistono anche quelle ad insorgenza postuma, alla faccia di chi, impunemente, continua a dichiarare che le reazioni avverse ai vaccini NON esistono. Non che questo paragrafo sia esaustivo, ma certamente pone l’attenzione su un rischio reale: potremo fare un appunto sull’incompletezza informativa relativamente alla registrazione degli eventi avversi (a rapida o differita insorgenza). Mancano completamente, infatti, i riferimenti ai siti istituzionali dell’AIFA – Modalità di segnalazione delle sospette reazioni avverse ai medicinali, //www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modalit%C3%A0-di-segnalazione-delle-sospette-reazioni-avverse-ai-medicinali - così come manca in assoluto ogni riferimento alla legge 210/92 (Legge 25 Febbraio 1992, n. 210 (in Gazzetta Ufficiale, 6 Marzo, n. 55, “INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI”).

Viceversa, si dà una certa enfasi alle lettere tipo per la segnalazione dell’inadempienza vaccinale al Sindaco e autorità varie: come al solito due pesi e due misure. Tuttavia, possiamo dire che questo provvedimento rimane nell’alveo delle linee guida consolidate negli anni, senza spiccare il volo verso iniziative reazionarie e lesive dei diritti fondamentali della persona, come sta succedendo in altre blasonate regioni che si ergono ad esempio da seguire.

Allegato: Deliberazione della Giunta Regionale 18 Gennaio 2016, n. 25

CC

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