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PARERE IN MATERIA VACCINALE CON RIFERIMENTO AL REQUISITO DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA356.69 KB
PARERE COMILVA 10marzo.pdf
26 Giugno 2020
PARERE IN MATERIA VACCINALE CON RIFERIMENTO AL REQUISITO
DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Su incarico dell’Associazione Onlus COMILVA si rilascia parere sul quesito di seguito
riportato, con particolare riferimento alla regione Emilia Romagna e alla regione
Marche. Si specifica che l’interpretazione della normativa nazionale è valevole per
tutto il territorio.
Ai minori già iscritti alla scuola dell’infanzia e frequentanti la stessa, non in regola
o solo parzialmente in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste all’art. 1
del decreto n. 73 del 2017, convertito con legge n. 119 del 2017, i quali abbiano
presentato, al momento dell’iscrizione, uno dei documenti previsti all’art. 3 c. 1
del detto decreto, può essere impedito l’accesso a scuola e, per l’effetto, i minori
possono essere legittimamente sospesi/esclusi dalla frequenza con provvedimento
del dirigente scolastico?
Abstract
Al detto quesito i sottoscritti legali, dopo un attento esame del quadro normativo,
ritengono di dare risposta negativa.
I minori, che abbiano presentato regolare documentazione all’atto di iscrizione ed
abbiano un iter informativo vaccinale aperto con la Asl competente per territorio, non
possono essere sospesi/esclusi dalla frequenza scolastica con provvedimento che ne
vieti l’accesso condizionato all’esecuzione delle vaccinazioni o alla produzione di
documentazione diversa da quella indicata dall’art.3, comma 1, del D.L.73/2017 conv.
in Legge 119/2017.
Invero, un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa nel suo
1
complesso , porta a ritenere che il Dirigente abbia un potere di adozione del
provvedimento di diniego alla frequenza solo previo provvedimento di decadenza
dall’iscrizione con decorrenza dall’anno scolastico 2019/2020 (art. 3 bis c. 5) e solo
laddove vi sia stata una formale contestazione di inadempimento da parte dell’Asl
in conformità all’art. 1 c. 4 del c.d. Decreto Lorenzin, alla circolare del Ministero della
Salute n. 25233 del 16.08.2017, alla circolare congiunta del Ministero della Salute e
del MIUR n. 1679 del 01.09.2017 (la quale specifica che solo la mancata presentazione
della documentazione di cui all’art. 3 del decreto legge 73/2017 attiverà la procedura
per il recupero dell’inadempimento sul quale si veda infra pag.11 e 12) e n. prot. 20546
del 06.07.2018 (la quale specifica ancora che la presentazione di appuntamento
vaccinale è documentazione sufficiente alla frequenza) e alla circolare della regione
Emilia Romagna n. 13 del 22.12.2017 (la quale pone l’accento comunque sulla
necessità di una formale contestazione di inadempimento).
Si specifica che le circolari succedutesi nel tempo hanno creato notevole confusione
nelle diverse dirigenze scolastiche con il risultato che, rispetto a situazioni giuridiche
identiche, vi sono provvedimenti diametralmente opposti, con bimbi che frequentano
la scuola dell’infanzia e bimbi che invece sono stati sospesi e addirittura esclusi.
E’ Fondamentale avere sempre presente che le circolari non sono fonte di diritto e che
1
Cfr. decreto legge n. 73 del 2017 così come convertito con legge 119 del 2017 d’ora innanzi
c.d. “Decreto Lorenzin”; circolare del Ministero della Salute n. 25233 del 16.08.2017; circolari
congiunte Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione, dell’Universiatà e della Ricerca, n 1679
del 01.09.2017 e 06.07.2018 n. protocollo 20546; circolare della Regione Emilia Romagna –
Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare p.g. 2017. 07811269. Nota Congiunta Miur
e M.S. n. 467 del 27.02.2018. Regione Veneto indicazioni operative Giunta regionale Protocollo n.
45146 del 01.02.2019 iscrizioni all’anno scolastico 2019 /2020. Con riferimento alla normativa
scolastica, cfr. L. 18/03/1968, n. 444, Ordinamento della scuola materna statale; Ministero della
Pubblica Istruzione, D.M. 03/06/1991, Orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne
statali; Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione; D.P.R. 08/03/1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; D.Lgs.
19/02/2004, n. 59, Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo
dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53; L. 13/07/2015, n. 107,
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti.
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in ogni caso il bimbo potrà essere sospeso od escluso a partire dall’a.s. 2019/2020 solo
laddove vi sia stato accertamento di inadempimento. Istituto giuridico quest’ultimo,
su cui è necessario dare un’interpretazione conforme al quadro normativo nel suo
complesso.
Di seguito alcune precisazioni.
A)
Un iter procedimentale specifico e motivato che sfoci nel provvedimento di
sospensione/esclusione dell’alunno non è in alcun modo regolamentato nel c.d. Decreto
Lorenzin, il quale confina la presentazione della documentazione a mero requisito di
accesso. L’eventuale diniego di accesso non trova, quindi, alcuna disposizione che ne
disciplini l’attuazione, lasciata, pertanto, alla discrezionalità del Dirigente, in
conformità all’art. 14 D.P.R. n. 08.03.99 n. 275 e all’autonomia scolastica.
Il Dirigente, nell’emissione di un eventuale provvedimento di sospensione dovrà,
necessariamente, rispettare il regolamento di istituto vigente e il contratto nel frattempo
concluso al momento dell’iscrizione del minore. Il detto rapporto negoziale,
indubbiamente, prevede la tutela dei diritti del minore all’apprendimento,
all’inclusione, all’accoglienza, allo sviluppo della propria personalità, alla continuità
del percorso ludico-educativo e scolastico, in ossequio ai principi previsti per la scuola
dell’infanzia dalla normativa di settore.
B)
Il diritto all’informazione del genitore e l’obbligo informativo compiuto e
personalizzato in capo all’Asl sono alla base della ratio del c.d. Decreto Lorenzin,
come evidenziato dai lavori parlamentari e ribadito specificamente dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 5/2018 laddove testualmente: “….nel nuovo assetto
normativo, basato, come si è detto sull’obbligatorietà (giuridica),il legislatore in sede
di conversione ha ritenuto di dover preservare un adeguato spazio per un rapporto con
i cittadini basato sull’informazione, sul confronto e sulla persuasione: in caso di
mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, l’art. 1 comma 4 del decreto-legge n. 73
del 2017, come convertito, prevede un procedimento volto in primo luogo a fornire ai
genitori (o agli esercenti la potestà genitoriale) ulteriori informazioni sulle
vaccinazioni e a sollecitarne l’effettuazione. A tale scopo, il legislatore ha inserito un
apposito colloquio tra le autorità sanitarie e i genitori, istituendo un momento di
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incontro personale, strumento particolarmente favorevole alla comprensione
reciproca, alla persuasione e all’adesione consapevole. Solo al termine di tale
procedimento, e previa concessione di un adeguato termine, potranno essere inflitte le
sanzioni amministrative previste, peraltro assai mitigate in seguito agli emendamenti
introdotti in sede di conversione”.
Ne consegue che, in pendenza di iter vaccinale aperto, il genitore e il minore non
possono essere rispettivamente sanzionati in via amministrativa, né a maggior ragione
esclusi dalla struttura scolastica. La formale contestazione dell’inadempimento da
parte dell’Asl, che deve seguire un procedimento amministrativo specifico e motivato
ai sensi della Legge n. 689 del 1981 richiamata dall’art. 1 c. 4 del D.L. n. 73/2017
convertito, si conclude, peraltro, non al momento del ricevimento di una semplice
diffida da parte dell'Asl né al momento dell’irrogazione della sanzione, ma solo quando
il giudice ordinario, eventualmente adito dal genitore, il quale abbia impugnato il
provvedimento sanzionatorio, accerti con sentenza passata in giudicato l’avvenuto
inadempimento c.d. “vaccinale”.
PER MEGLIO PRECISARE E MOTIVARE QUANTO SOPRA SI ESPONE
In merito agli adempimenti vaccinali, l’art. 3 del D.L. n. 73/2017, rubricato, per
l’appunto, “Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia”,
ai commi 1 e 3, elenca la documentazione che i dirigenti scolastici devono richiedere
all’atto dell’iscrizione fra cui “la presentazione della formale richiesta di
vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente”.
Ne consegue che la richiesta di appuntamento vaccinale effettuata dai
genitori e presentata alla scuola o l’autocertificazione di aver provveduto alla
detta richiesta permettono ai genitori l’accesso, soprattutto laddove l’iter
informativo vaccinale non si sia concluso.
Per l’effetto, al momento dell’iscrizione, si è già regolarmente instaurato il
rapporto negoziale, come chiarito dal costante orientamento giurisprudenziale, per tutte
si richiama la pronuncia della
Corte di Cassazione, III sezione,
4
n. 10516 del
28.04.2017 la quale specifica
“la responsabilità dell'istituto scolastico e
dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'istituto, l'instaurazione
del vincolo negoziale consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione, e,
quanto al precettore, il rapporto giuridico con l'allievo sorge in forza di "contatto
sociale".
L’inizio della frequenza scolastica dà esecuzione al contratto, con
conseguente obbligo dell’istituto e degli insegnanti al rispetto di tutti i diritti in capo al
minore.
Inoltre, avendo i genitori del minore, presentato regolare documentazione, il
requisito di accesso di cui all’art. 3, comma 3, D.L. n. 73/2017, non viene meno
neppure per l’anno scolastico successivo laddove l’iter informativo vaccinale sia aperto
e l’Asl non abbia formalmente contestato l’inadempimento. Sul punto cfr. circolare
congiunta n. 20546 del 06.07.2018 “… quando invece la procedura di iscrizione
all’anno scolastico/calendario annuale 2018/2019 è avvenuta d’ufficio, il minorenne
è ammesso alla frequenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione (omissis)
sulla base della documentazione già presentata nel corso dell’anno scolasticocalendario annuale 2017-2018…”.
E, infatti, la disposizione di cui all’art. 3, comma 3, del D.L. 73/2017, specifica
che la presentazione della documentazione di cui al comma.1 (certificazione di
avvenuta vaccinazione, esonero o differimento o presentazione della formale
richiesta di vaccinazione) costituisce requisito di accesso per i servizi educativi per
l’infanzia e le scuole dell’infanzia ivi incluse quelle private non paritarie senza,
peraltro, nulla indicare in merito a eventuali provvedimenti di sospensione in caso
di mancata presentazione.
La circolare n. 25233 del 16.08.2017 del Ministero della Salute specifica
ulteriormente che solo “…la contestazione di inadempienza…” con atto dell’ASL
“…rappresenta motivo di esclusione dal servizio educativo….”.
In linea si pone anche la Regione Emilia Romagna e, all’uopo, si richiama la
circolare n. 13, PG. 2017.0781269 del 22/12/2017 della Direzione …….“Indicazioni
per l’applicazione della Legge 31 luglio 2017 n. 119 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto – legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in
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materia di prevenzione vaccinale”, in particolare relativamente alla gestione degli
inadempienti e ai recuperi vaccinali”. Nella specie, la circolare de qua, richiamando
sia il Decreto Lorenzin sia la circolare del Ministero della Salute n. 25233 del
16.08.2017, indica la procedura per la contestazione dell’inadempienza alla quale
devono attenersi le Aziende USL della Regione e la sua comunicazione al Servizio
Educativo/Scuola per l’infanzia, sia pubblico che privato, frequentato dal minore. La
detta procedura, unicamente nell’ipotesi in cui “i genitori non si presentano al
colloquio, o si presentano e non acconsentono già in via definitiva alla
somministrazione dei vaccini obbligatori
…”, prevede che
“… l’AUSL
territorialmente competente contesta loro formalmente l’inadempimento dell’obbligo
vaccinale inviando la lettera di diffida …, mediante raccomandata A/R,
con
l’avvertimento che, in caso di mancata somministrazione del vaccino al minore o
l’inizio/completamento del ciclo (…) sarà loro comminata la sanzione amministrativa
pecuniaria compresa da euro cento a euro cinquecento. Contestualmente all’invio
della lettera di diffida, per i bambini nella fascia 0-6 anni, la contestazione
dell’inadempienza viene comunicata al Servizio Educativo/Scuola per l’infanzia, sia
pubblici sia privati, frequentati dal minore e questo comporterà la sospensione della
frequenza. Per l’effetto, per la regione Emilia Romagna, solo un esplicito rifiuto
del genitore alla vaccinazione comporta l’avviamento della procedura
sanzionatoria.
L’ASL, diversamente dalla Regione, dopo aver ben indicato i passaggi dell’iter
informativo, posticipa la conclusione dell’iter vaccinale alla formale irrogazione
della sanzione amministrativa, come comunicato ai genitori nelle lettere a loro
inviate laddove testualmente si legge: “la sanzione amministrativa irrogata,
eventualmente a conclusione dell’iter, sarà comunicata ai Servizi Educativi/ Scuole
per l’infanzia, su richiesta dei dirigenti scolastici/responsabili dei servizi educativi, in
occasione degli adempimenti previsti al loro carico dall’art. 3 bis della legge .
A riprova della mancanza di qualsivoglia contestazione di inadempienza nel
territorio regionale emiliano-romagnolo anche la missiva (prot. AL/2018/42175 del
13.07.2018) inviata dall’Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia
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Romagna, in persona del Dott. Sergio Venturi, alla Consigliera Regionale Raffaella
Sensoli, da cui si evince che “Ad oggi non sono stati notificati atti di contestazione ai
genitori in quanto i Servizi vaccinali delle Aziende Usl stanno ancora completando
il percorso previsto dalla Legge 119/2017 per ciascun minore non in regola con le
vaccinazioni”.
QUINDI, IN ASSENZA DELLA FORMALE CONTESTAZIONE DI
INADEMPIMENTO DELL’ASL, IL DIRIGENTE SCOLASTICO NON PUÒ
CERTAMENTE
EMETTERE
ALCUN
PROVVEDIMENTO
DI
SOSPENSIONE/ESCLUSIONE DELLA FREQUENZA MANCANDO IL
NECESSARIO E INDEFETTIBILE PRESUPPOSTO GIURIDICO.
Ogni eventuale provvedimento emesso sarà quindi illegittimo e come tale
comporterà l’assunzione da parte del Dirigente di una responsabilità personale che i
genitori, ricorrendone i presupposti, potranno contestare sia in sede civile sia in sede
penale.
Peraltro, valga la pena sottolineare sin da ora, che neppure l’Asl potrebbe
chiudere unilateralmente l’iter informativo laddove il genitore si ritenesse
insoddisfatto delle informazioni ricevute e in proposito si richiama quanto sancito
recentemente dalla Corte Costituzionale n. 5 del 2018, già riportato sopra.
INFATTI, SI RITIENE CHE SOLO UNA SENTENZA PASSATA IN
GIUDICATO DEL GIUDICE ORDINARIO CHE ATTESTI L’EFFETTIVO
INADEMPIMENTO VACCINALE E CONFERMI L’IRROGAZIONE DELLA
SANZIONE POSSA DETERMINARE L’ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO
AMMINISTRATIVO IN VIA DEFINITIVA.
Il genitore ben potrà far valere, innanzi all’autorità giudiziaria competente,
le proprie ragioni in ordine ad un eventuale inadempimento per mancata,
incompleta e non personalizzata informazione da parte dell’azienda sanitaria.
Inoltre, il comma 5 dell’art. 3-bis del detto decreto stabilisce una decadenza
dall’iscrizione scolastica solamente a decorrere dall’anno 2019/2020 ed unicamente
nel caso della mancata presentazione della “documentazione di cui al c. 3” in capo “ai
servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non
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paritarie”.
Sul punto si veda anche la nota della Giunta della Regione Veneto n. Protocollo
45146 del 01.02.2019.
Nelle regioni provviste di anagrafe vaccinale “informatizzata”, trova
applicazione l’art. 3-bis di cui sopra, nonché la circolare del 06.07.2018 protocollo n.
20546.
Infatti, l’art. 18-ter, comma 1, del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 (Decreto
convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 – “Disposizioni
urgenti in materia finanzia e per esigenze indifferibili”, cd. Collegato Fiscale) è
successivamente intervenuto affermando che “Nelle sole regioni e province autonome
presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui
all'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere
dall'anno scolastico 2018/2019 e dall'inizio del calendario dei servizi educativi per
l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel
rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e
dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali”.
Risulta, quindi, inequivocabile ed indiscutibile che:
a)
anche per l’a.s. 2018/2019 l’onere di presentazione della documentazione
indicata dalla normativa sopra citata può essere assolto dai genitori anche mediante
la semplice presentazione di copia della formale richiesta di vaccinazione inviata
alla ASL territorialmente competente o, in alternativa, di autocertificazione
attestante l’avvenuta presentazione di detta richiesta;
b)
in forza del sopra riportato art. 18-ter del Collegato Fiscale nelle Regioni nelle
quali è stata già istituita l’anagrafe vaccinale, di fatto, si è modificato esclusivamente
il metodo di acquisizione dei dati; in queste Regioni, infatti, è stata l’Azienda Sanitaria
a comunicare a giugno/luglio 2018 eventuali situazioni di irregolarità alla Scuola,
mentre nelle altre Regioni i dati sono stati acquisiti mediante la documentazione
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presentata dalle famiglie alla Scuola;
c)
la segnalazione dell’Asl di non regolarità del minore è legittima solo laddove
il genitore non abbia presentato la documentazione richiesta e non quando il minore
non risulti ancora in regola con le vaccinazioni a fronte di un iter vaccinale aperto e
non ancora definito con la contestazione formale di inadempimento e tale contestazione
non può ravvisarsi in una mera diffida ad adempiere inviata dall’azienda sanitaria bensì
in un atto formale di cui meglio infra p. 11 e 12;
d)
laddove il bambino sia stato segnalato dall’Azienda Sanitaria come “non
in regola con le vaccinazioni”, chiaramente nel rispetto dei tempi previsti dalla
normativa de qua, ciò non implica, comunque, l’automatica sospensione/esclusione
dello stesso dalla frequenza scolastica, in quanto il bambino avrà diritto alla frequenza
nel caso abbia già adempiuto, o adempia nel corso dell’a.s. 2018/2019 all’onere di
presentazione alla Scuola della documentazione necessaria, seguendo alternativamente
una delle tre forme previste dalla Legge (certificato/libretto vaccinale o
autocertificazione di avvenuta vaccinazione o richiesta di prenotazione di
appuntamento vaccinale) e sia iscritto;
e)
quanto previsto dalla Legge 21/09/2018 n. 108 (c.d. Milleproroghe), in
merito alla documentazione da presentare entro il 10 marzo 2019, non modifica il
dettato normativo, poiché è riferita solo ed esclusivamente alla presentazione della
documentazione vaccinale nell’ambito del regime transitorio, laddove il genitore
avesse a suo tempo presentato la dichiarazione sostitutiva di avvenuta vaccinazione del
minore; il dato non è fraintendibile avendo la legge c.d. mille proroghe richiamato
specificamente solo l’art. 5, primo comma, secondo periodo, del d.l. 73 del 2017
2
2
Nello specifico l’art. 6, comma 3-quater, della L. n. 108/2018 precisa che “L'applicazione della
disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata all'anno scolastico
2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione
professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata
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appare chiaro, dunque, che alcun obbligo era ed è previsto in tale scadenza, né ad altra
scadenza, in capo ai genitori i quali, non avendo effettuato in tutto o in parte le
vaccinazioni, abbiano dichiarato, sempre ai sensi del d.p.r. 445/2000, di aver
ottemperato agli obblighi nascenti dall’art. 3 del D.L. c.d. Lorenzin;
f)
i genitori sono in regola, quindi, quando abbiano presentato, a suo tempo, la
richiesta di appuntamento e ad oggi l’iter vaccinale sia aperto senza che alcuna
contestazione di inadempimento sia stata formalizzata e comunicata dall’Asl;
g)
in ogni caso, nulla osta al fatto che la presentazione della documentazione sia
avvenuta oltre il termine di iscrizione o a quelli del 10/20 luglio indicati dall’art. 3-bis,
sia perché nessuno dei termini indicati dalla Legge Lorenzin ha carattere perentorio,
sia perché “in ogni caso, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e i servizi
educativi per l’infanzia” MIUR e Ministero della Salute hanno recentemente ribadito
(cfr. circolare 06.07.2018 prot. 20546) “quanto rappresentato nella circolare del 1°
settembre 2017, ovvero che la mancata presentazione della documentazione nei termini
previsti non comporterà la decadenza dall’iscrizione (prevista normativamente solo a
partire dall’a.s. 2019/2020 ex art. 3-bis, co. 5 cit. - ndr) e i minorenni potranno
entro il 10 marzo 2019”.
L’art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, recante disposizioni transitorie per l’anno scolastico 2017/2018 recita: “Per
l'anno scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i
centri di formazione professionale 2017/2018, la documentazione di cui all'art. 3 comma 1, deve
essere presentata entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, ivi
incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema
nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale. La documentazione
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla
dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445; in tale caso, la documentazione
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10
marzo 2018”.
10
frequentare la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia dal momento in
cui i relativi genitori/tutori/affidatari avranno presentato la documentazione”
prevista per legge (cfr. ultimo capoverso circolare congiunta MIUR-Ministero della
Salute n. 0020546 del 06.07.2018), che potrà essere – si ribadisce – la richiesta di
prenotazione di appuntamento all’Azienda Sanitaria;
h)
dal momento della ricezione della documentazione sopra indicata, l’iter
vaccinale avviato dai genitori mediante la richiesta di prenotazione non riguarda più
direttamente la Scuola (trattandosi, tra l’altro, di un procedimento avente ad oggetto
dati sanitari, sensibili per definizione, non trattabili dalla Scuola in assenza di espressa
autorizzazione dei genitori del bambino interessato) sino al momento in cui questa
dovesse essere notiziata dall’Azienda Sanitaria territorialmente competente nei termini
e con le modalità consentiti dal Garante Privacy, e nel flusso dati alle scadenze stabilite
dalla Legge Lorenzin.
Solo in quel caso, infatti, la Scuola sarà chiamata ad adottare, ma sempre a
decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 ex art. 3-bis comma 5, in prima battuta un
provvedimento di decadenza del minore dall’iscrizione e, per l’effetto, un
provvedimento di esclusione dalla frequenza che, in difetto di tale presupposto,
sarebbero palesemente illegittimi (contra jus).
E’ importante, a questo punto, chiarire cosa si intenda per formale contestazione
di inadempimento.
In via preliminare, è opportuno indicare quale sia l’iter previsto dalla legge 689
del 1981 richiamata dall’ art. 1 c. 4 del c.d. decreto Lorenzin.
In primo luogo si osserva che l’Asl, quale unico organo competente, deve
emettere un verbale di contestazione con precisi requisiti formali di contenuto da
notificarsi ai genitori e concedere agli stessi i termini previsti di legge per poter essere
sentiti e/o presentare memorie difensive.
A seguito delle memorie e/o dell’audizione, il verbale di contestazione potrebbe
essere revocato in via di autotutela.
In caso negativo ai genitori dovrà essere notificata un’ordinanza di ingiunzione
di pagamento la quale potrà essere impugnata e, laddove sospesa, non potrà essere
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eseguita. In tale ipotesi l’inadempimento non può certo considerarsi accertato e, per
l’effetto, non vi è la legittimazione della scuola a procedere prima con la decadenza
dall’iscrizione e poi con il provvedimento di esclusione.
Ancora, di tutta evidenza il dato che l’eventuale provvedimento di decadenza,
che si ribadisce potrà eventualmente essere emesso solo a far data dall’a.s. 2019/2020,
dovrà essere emesso in conformità alla normativa scolastica e ai regolamenti di Istituto.
Al riguardo, si osserva come nessuna norma contempli in capo al dirigente un
generico potere di sospensione/esclusione dalla frequenza scolastica o un divieto di
accesso del minore condizionato alla vaccinazione, con pretesa di pagamento della retta
scolastica anche in ipotesi di sospensione/esclusione, tantomeno il Decreto Lorenzin e
le successive circolari a fronte della presentazione della documentazione richiesta e di
un iter vaccinale aperto. Né tale potere può essere riconosciuto da una nota
amministrativa o da una circolare.
Contrariamente, la normativa scolastica e il contratto instaurato al momento
dell’iscrizione prevedono in capo al dirigente un imperativo e vincolante obbligo di
protezione e inclusione del minore nel rispetto dei principi costituzionali di tutela e dei
fini e degli scopi educativi e formativi e nel rispetto della personalità del minore, con
esecuzione del contratto in conformità al principio di buona fede.
La ratio del decreto c.d. Lorenzin poggia, da un lato, su un dovere di
informazione dell’Asl prima di qualunque contestazione di inadempimento, come
ben chiarito dai lavori parlamentari e dalla Corte Costituzionale e, dall’altro, sul
diritto del minore a finire l’anno scolastico per il quale sia regolarmente iscritto e
abbia iniziato legittimamente la frequenza, come ben evidenziano le date in merito
ai flussi informativi fra scuola ed Asl che fanno riferimento sempre a un momento
in cui la scuola è chiusa e il minore non frequenta.
La normativa in campo vaccinale va del resto calata all’interno dei principi
fondamentali in materia di istruzione e coordinata con la normativa scolastica.
All’uopo si evidenzia che eventuali provvedimenti di sospensione/esclusione
non sono riconosciuti nella scuola dell’infanzia, posto che il minore non sarebbe in
grado di comprenderne il significato, ma solo per la scuola primaria, solo per periodi
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di tempo limitati ed esclusivamente previo iter procedurale specifico disciplinato nel
regolamento di Istituto, il quale solitamente prevede la convocazione di assemblea
straordinaria del Consiglio di Istituto.
I minori devono essere accuditi, protetti, devono godere di INCLUSIONE e non
di esclusione. L’applicazione di principi errati della normativa rischia di creare danni
incalcolabili nei minori esclusi.
In merito ai flussi informativi fra Asl e scuole, va precisato che l’art. 3-bis D.L.
73/2017 prevede una misura semplificata degli adempimenti vaccinali e, nello
specifico, che:
“1. A decorrere dall’a.s. 2019/2020 (...) i dirigenti sono tenuti a trasmettere alle
aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l’elenco degli
iscritti (…).
2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a
restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con
l’indicazione dei soggetti che (...) non abbiano presentato richiesta di vaccinazione
all’azienda sanitaria territorialmente competente.
3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i
dirigenti (...) invitano i genitori dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare,
entro il 10 luglio, (…) la presentazione della formale richiesta di vaccinazione
all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
4. Entro il 20 luglio i dirigenti trasmettono la documentazione di cui al comma
3 pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito, alla azienda
sanitaria locale che, (…), provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i
presupposti, a quello di cui all'art 1, comma 4.
5. Per i servizi educativi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia la mancata
presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta
la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione
professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al
comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce
13
la partecipazione agli esami”.
Tale misura semplificata, esclusivamente per quanto previsto dall’art. 3-bis,
commi da 1 a 4 (escluso pertanto il comma 5 che prevede la decadenza dall’iscrizione)
è stata anticipata all’anno scolastico 2018/2019 per effetto dell’art. 18-ter del D.L.
148/2017 coordinato con la L. 172/2017, ma soltanto nelle Regioni per le quali sono
già state istituite le anagrafi vaccinali e nel rispetto delle modalità operative
congiuntamente definite dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Il Ministero della Salute e dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca hanno
definito dette modalità stilando un documento denominato “modalità operative per lo
scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni
scolastiche/educative e formative e l’Azienda sanitaria locale competente”, sottoposto
con nota del 16/02/2018 all’esame del Garante per la privacy il quale, formulati
approfondimenti ed osservazioni, il successivo 22/02/2018 esprimeva parere
favorevole sullo schema contenuto nell’Allegato A della circolare congiunta Ministero
della Salute e dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 0000467 del
27/02/2018.
Secondo detto schema si prevedono esclusivamente due modalità operative di
scambio:
Modalità 1 - Invio dei dati tramite Posta Elettronica Certificata
Modalità 2 - Invio dei dati tramite funzionalità web
circoscrivendo l’invio degli elenchi degli iscritti da parte dei dirigenti e l’invio
dell’esito delle verifiche della situazione vaccinale da parte dell’Asl esclusivamente
all’interno di tre diciture:
a) non in regola con gli obblighi vaccinali;
b) non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento;
c) non ha presentato formale richiesta di vaccinazione.
Pertanto il genitore che abbia presentato formale richiesta di appuntamento
vaccinale é “in regola”.
Ne consegue che dati di natura sensibile, così come evidentemente sono quelli
14
sanitari, ivi inclusi quelli relativi alla materia vaccinale, non possono essere scambiati
tra diverse amministrazioni dello Stato in modi e tempi diversi da quelli espressamente
previsti dall'Art. 3 bis, L. 119/2017, così come meglio specificate dalla Circolare
Congiunta MIUR – MISA in data 27.02.2018 e dall'Allegato A in calce alla medesima
in ossequio al D.Lgs. 196/2003 (così come a più riprese confermato dal Garante per la
Privacy) e al Regolamento UE 2016/679, attualmente in vigore, i quali prevedono che,
in assenza di espresso consenso dei soggetti interessati, i dati sanitari possano essere
gestiti, trattati e trasmessi da pubbliche amministrazioni solo ove ciò sia esplicitamente
previsto da una disposizione di legge. Vanno pertanto censurati i continui monitoraggi
tra Asl e dirigenze in merito alla situazione vaccinale degli iscritti posti in essere
addirittura mediante telefonate, mail, fax…).
E' doveroso sottolineare a questo riguardo che a nulla valgono, in senso contrario
a quanto più sopra riportato, le previsioni di deroga di cui agli Artt. 60 D.Lgs 196/2003
e 9 GDPR 2016/679 poiché la legislazione in tema di privacy va coordinata con quella
in materia vaccinale, la cui espressa disciplina della procedura di scambio dati tra le
pubbliche amministrazioni ha carattere particolare – e dunque di prevalenza – rispetto
a quella stabilita, con criterio generale, dalle previsioni di deroga del GDPR, in
ossequio al principio lex specialis derogat legi generali. Del resto, da un lato, il
medesimo GDPR esplicitamente lascia agli Stati Membri un margine di apprezzamento
per integrare le disposizioni che lo compongono con specifiche normative di settore,
quale appunto è la L. 119/2017; d'altro canto, proprio il Garante per la Tutela dei Dati
Personali ha dapprima avallato le modalità di scambio dati di cui all'Allegato A in calce
alla circolare congiunta del 27.02.2018 come sopra detto, ed ha poi ripetutamente
ribadito che i pareri emessi precedentemente all'entrata in vigore del GDPR 2016/679
restano salvi e operativi, continuando perciò a dispiegare i propri effetti.
A conferma, la stessa disposizione di all'Art. 18 ter, D.L. 148/2017, che ha reso
applicabile l'Art. 3 bis, L. 119/2017 già a partire dall'anno in corso, ne ha subordinato
l'efficacia al " rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero
della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali” e, cioè, proprio alle modalità operative
15
di cui all'Allegato A sopra richiamato.
Per l'effetto, non solo le Istituzioni Scolastiche debbono scrupolosamente
attenersi agli obblighi derivanti dal Regolamento UE ma devono altresì evitare di
conferire alle ASL dati ed informazioni relative allo stato vaccinale dei minori al di
fuori delle procedure delineate, restando in ogni caso gravate da un obbligo assoluto di
astenersi da qualsivoglia interlocuzione rispetto a siffatte informazioni al di fuori delle
modalità previste dall'Art. 3 bis L. 119/2017.
Ancora, in merito ad eventuali provvedimenti di diversa natura emessi dalle
Regioni, esemplificativamente, si osserva che la DGR Emilia Romagna n. 1391 del
27.8.2018 è un atto endo- amministrativo di natura “esplicativa” che non può in alcun
modo avere valore di “Legge”, o avere efficacia normativa.
Anche dal punto di vista della gerarchia delle fonti del diritto, un atto
amministrativo non potrà mai legittimamente modificare in alcun modo la Legge,
soprattutto laddove ne sia palesemente in contrasto e laddove introduca limitazioni a
diritti soggettivi dei cittadini di chiara rilevanza costituzionale (artt. 3, 32 e 34 Cost).
Pertanto, quanto disposto dalla predetta DGR E.Romagna, non può valere nei
confronti dei genitori, che hanno in ogni caso ottemperato alla norma vera e vigente,
ovvero il D.L. 73/2017 conv. in L. 119/2017, né superare la normativa statale cui le
scuole statali e private sono sottoposte, tanto è vero che non è stata di fatto applicata
posto che tutti i bimbi sono frequentanti.
Ancora sempre a titolo esemplificativo con riferimento a quanto specificato
dalla nota URS MARCHE protocollo n. 0000626 del 14.01.2019 in relazione alla
scadenza del 10 marzo 2019, per valutarne la legittimità, valgono le considerazioni
sopra riportate (cfr. lettera e) in merito alla Legge 108/2018 di conversione con
modificazioni del D.L. 91 del 25/07/2018, recante, all’art. 6, comma 3-quater, proroga
di termini previsti all’art. 5, comma 1, secondo periodo, del D.L. Lorenzin all’anno
scolastico in corso.
Cade, dunque, in errore l’URS Marche nel voler estendere l’obbligo imposto
dalla suddetta disposizione indistintamente a tutti coloro che alla data del 10 marzo
16
2019 non risultino ancora vaccinati.
Infatti, come sopra esplicato, la scadenza del 10 marzo 2019 NON può essere
assolutamente considerata il termine ultimo entro cui documentare di aver effettuato le
vaccinazioni obbligatorie. Detto termine, ancora una volta, riguarderà esclusivamente
coloro che, avendo autocertificato di essere in regola con le vaccinazioni, dovranno
provare quanto dichiarato depositando il libretto vaccinale dei propri figli entro la data
del marzo 2019.
L’errore di interpretazione è palese se si legge quanto riportato al terz’ultimo
capoverso della nota URS. Infatti questa precisa che in ordine a coloro che abbiano
documentato ovvero autocertificato di aver presentato formale richiesta di
vaccinazione, laddove non già diffidati, è fissato, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108,
di conversione del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, il termine del 10 marzo 2019
per provare l’avvenuta vaccinazione. Ciò è assolutamente illegittimo e contra legem.
Infatti, come riportato sopra, l’art. 6, comma 3-quater, L. n. 108/2018 proroga
l’applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, all'anno scolastico 2018/2019: “La
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può
essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445;
in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018”.
Va da sé che dal tenore letterale della norma solo in caso di presentazione della
dichiarazione sostitutiva, attestante di essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie,
la documentazione comprovante l'effettuazione delle stesse deve essere presentata
entro il 10 marzo 2019.
In riferimento poi alle considerazioni relative a coloro che siano stati diffidati
dalla Asl, valgono le precisazioni giuridiche riportate nell’esposizione che è preceduta.
Dunque gli stessi non potranno essere esclusi in quanto, quand’anche avessero ricevuto
una diffida da parte dell’Asl, ciò non comporterebbe certo la chiusura definitiva
dell’iter vaccinale, per la risolutiva considerazione che detta diffida non può, in alcun
modo, essere equiparata alla formale contestazione come prevista dall’art. 1, comma
17
4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2017, n. 119 ed anche in considerazione di eventuali inadempimenti in capo alla
stessa Asl che i genitori intendano far valere in sede di giudizio di opposizione alla
sanzione amministrativa eventualmente irrogata.
Si aggiunga che l’Asl in ossequio alla normativa nazionale di rango primario non è
assolutamente autorizzata a notiziare le scuole dell’invio di eventuali diffide alle
famiglie e, dunque, nell’ipotesi che i Dirigenti scolastici dovessero emettere
provvedimenti di sospensione/esclusione sulla base di dette diffide ciò sarebbe
assolutamente illegittimo e i DS potrebbero essere chiamati a rispondere personalmente
in sede giudiziaria.
Da ultimo, la nota URS Marche in esame è da ritenersi ulteriormente illegittima in
quanto è preclusa al Dirigente scolastico ogni valutazione sulla formulazione della
richiesta di appuntamento vaccinale inviata all’azienda sanitaria territorialmente
competente, tanto più se essa ha avuto riscontro con l’invio di un appuntamento
vaccinale.
***
Si aggiunge che per la giurisprudenza consolidata, «le circolari amministrative sono
atti a carattere interno finalizzati a garantire un’uniforme applicazione delle norme di
legge, diretti agli organi ed uffici periferici, ovvero sottordinati, e non hanno di per sé
valore normativo o provvedimentale o, comunque, vincolante per i soggetti estranei
all’amministrazione, onde i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse non hanno
alcun onere di impugnativa, ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo
scopo di sostenere che gli atti applicativi sono illegittimi perché scaturiscono da una
circolare illegittima che avrebbe, invece, dovuto essere disapplicata» (Cons. St., 21
giugno 2010, n. 3877). Risulta peraltro «quasi pleonastico evidenziare che la circolare
interpretativa non possa legittimare l’inosservanza di principi direttamente e
chiaramente stabiliti dalla legge, dovendosi conseguentemente disattendere le
circolari sulla base del principio di prevalenza del dettato legislativo» (Tar Puglia,
Bari, sez. II, 14 settembre 2012, n. 1660; Tar Campania, Salerno, sez. I, 13 gennaio
18
2016, n. 17).
Per tutto quanto sopra esposto, i minori dovranno poter accedere al
servizio scolastico, e NON potranno essere toccati né materialmente tenuti fuori
dalla struttura.
Un eventuale comportamento illecito dei Dirigenti, così ad esempio nel caso di
emissione di un illegittimo provvedimento di sospensione/esclusione, potrebbe lasciare
spazio anche ad azioni di risarcimento dei danni subiti dal minore e dalla di lui famiglia.
In fede
Avv. Fabrizio Belli
Avv. Samanta Forasassi
Avv. Sara Forasassi
Avv. Luca Gervasoni
Avv. Carmen Guidi
Avv. Michela Melograni
Avv. Martina Montanari
Avv. Luca Ventaloro
19
Richiesta di appuntamento nidi e materne 1a iscrizione23.99 KB, Richiesta di appuntamento nidi e materne anni successivi31.61 KB, Richiesta di appuntamento da scuola primaria in poi39.63 KB
lettera_prenotazione.pdf, lettera_prenotazione_2.pdf, lettera_prenotazione_6_16.pdf
07 Luglio 2020
lettera invito al trattamento dati nel rispetto del reg_to UE e della L 119.pdf534.47 KB, lettera DS Segnalazione URGENTE in materia di protezione di dati sensibili.pdf393.46 KB
lettera invito al trattamento dati nel rispetto del reg_to UE e della L 119.pdf, lettera DS Segnalazione URGENTE in materia di protezione di dati sensibili.pdf
07 Luglio 2020
AVVERTENZE:
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Personalizzare le parti evidenziate in giallo ..............
Utilizzare (copia/incolla) la parte del documento sottostante la
simbologia del taglio (
!......)
LETTERA DIFFIDA VERSO LA SCUOLA: NO AL TRATTAMENTO
ILLECITO DEI DATI SENSIBILI NELLE SCUOLE, INCLUSA LA
TRASMISSIONE DEI DATI STESSI VERSO LE ASL
!.....................................................................................................................
Mittente
Racc. A/R o Pec
Spett.le ISTITUTO SCOLASTICO
In persona del rappresentate legale pro
tempore e del responsabile del
trattamento dati sensibili
...................................................
(Indirizzo)
.........................................
(CAP)
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(Città)
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OGGETTO: TRATTAMENTO DATI NEL RISPETTO DEL REG.TO UE 2016/679 E DEL D.L.
73/2017 COME CONVERTITO DALLA L. 119/2017.
Egregio sig./Gent.ma sig.ra NOME DEL DIRIGENTE,
scriviamo la presente, a complemento della documentazione già depositata presso
codesta Illustrissima Istituzione ai sensi e per gli effetti del D.L. 73/17 come
convertito dalla la L. 119/2017, ben comprendendo la necessità per la scuola di
applicare le disposizioni di legge.
Desideriamo tuttavia rappresentare le nostre preoccupazioni in merito alle modalità
di raccolta, conservazione e trattamento della documentazione in oggetto e delle
informazioni ivi contenute, nonché, in merito alle modalità di scambio dati e
informazioni tra l'Istituzione Scolastica/Servizio Educativo e l'azienda sanitaria locale
al fine di assicurare che il trattamento dei dati sullo stato vaccinale dei bambini
venga effettuato nei limiti espressamente previsti dalla legge, onde evitare che la
riservatezza di tali dati possa essere compromessa o che possano verificarsi
comportamenti discriminatori, anche in considerazione del fatto che le informazioni
contenute nella documentazione di cui si tratta costituiscono dati sensibili.
Per questo motivo, desideriamo portare alla Vostra cortese attenzione le seguenti
considerazioni:
1) In merito alla ricezione, alla conservazione ed al trattamento dei dati sensibili, ai
sensi della vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati
personali e sensibili, così come integrata dal Reg.to UE 2016/679:
"
Le attività di trattamento dei dati devono essere sottoposte a idonee
misure di sicurezza finalizzate a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell’interessato – tra le quali devono ritenersi
senz’altro compresi eventuali atti discriminatori, ivi incluse attività
didattiche potenzialmente idonee a svelare pubblicamente lo stato
vaccinale degli alunni – oltre che a garantire la riservatezza dei dati
medesimi;
"
Solamente i soggetti a tal fine espressamente e formalmente incaricati
dalla Scuola potranno procedere ad attività di raccolta e custodia dei dati
sullo stato vaccinale dei bambini e in nessun caso essi potranno procedere
a svelarne il contenuto a terzi;
2) In merito alla trasmissione e comunicazione dei dati sensibili tra l'istituzione
scolastica e le aziende sanitarie locali, ai sensi della vigente normativa in materia di
trattamento e protezione dei dati personali e sensibili, così come integrata dal
Reg.to UE 2016/679:
" L'Art. 3 bis L. 119/2017 disciplina le procedure relative allo scambio di
dati ed informazioni tra istituzioni scolastiche ed aziende sanitarie locali
in relazione agli adempimenti vaccinali;
" Per l'effetto, i dirigenti scolastici avrebbero dovuto trasmettere entro il
10 marzo alle competenti aziende sanitarie l'elenco degli iscritti per il
nuovo anno scolastico. Le stesse aziende sanitarie avrebbero poi
dovuto procedere, entro il 10 giugno, a restituire alle istituzioni
scolastiche ed educative gli elenchi degli iscritti da queste ultime
previamente fornitigli, completandoli con l'indicazione dei soli soggetti
non in regola con gli adempimenti vaccinali (secondo le indicazioni della
Circolare Congiunta MIUR – Ministero della Salute in data 27/02/2018,
con l'indicazione “a) 'non in regola con gli obblighi vaccinali'; b) 'non
ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento'; c) 'non ha
presentato formale richiesta di vaccinazione'”); i dirigenti scolastici
avrebbero dovuto esortare, entro i 10 giorni successivi, i genitori dei
soli minori segnalati dalle ASL come “non in regola con gli obblighi
vaccinali” a depositare (entro il 10 luglio) la documentazione necessaria
a comprovare l'intervenuta effettuazione delle vaccinazioni, ovverosia
l'esonero, l'omissione o il differimento, oppure la presentazione della
formale richiesta di vaccinazione entro il 20 luglio; i dirigenti scolastici
avrebbero infine dovuto procedere a trasmettere alla competente ASL
la documentazione così fornitagli, oppure a segnalare alla medesima
ASL l'eventuale mancato deposito, al fine di permettere a detta
amministrazione di svolgere le ulteriori verifiche di sua competenza;
"
Tanto il D.Lgs. 196/2003 (così come a più riprese confermato dal
Garante per la Privacy) quanto il Regolamento UE 2016/679
attualmente in vigore prevedono che, in assenza di espresso consenso
dei soggetti interessati, i dati sanitari possano essere gestiti, trattati e
trasmessi da pubbliche amministrazioni ove ciò sia esplicitamente
previsto da una disposizione di legge. Stante la specifica (e speciale)
disciplina legislativa prevista dall'Art. 3- bis, L. 119/2017, tali dati e le
informazioni ad essi inerenti non possono essere scambiati tra diversi
soggetti, ivi incluse pubbliche amministrazioni, al di fuori delle modalità
e procedure espressamente previste dalla legge, così come sopra
riportate in dettaglio. Pertanto, al di fuori di quella specifica
procedura, non può esservi alcuno scambio di informazioni circa lo
stato vaccinale dei minori tra ASL ed Istituzioni Scolastiche.
"
Peraltro vale specificare che, considerata la tutela rafforzata prevista
dal richiamato Regolamento UE 2016/679, laddove le aziende sanitarie
locali dovessero segnalare erroneamente il nominativo di determinati
minori o dovessero accompagnare siffatti nominativi con indicazioni
imprecise o, ancora, dovessero procedere a comunicare informazioni
relative allo stato vaccinale dei minori con modalità e tempistiche
differenti rispetto a quelle previste dalla procedura di cui all'Art. 3 bis,
tali informazioni e tali dati dovrebbero essere immediatamente
cancellati, dandone contestuale notizia al Titolare del Trattamento dei
Dati della ASL che li avesse trasmessi (Art. 17, Reg.to UE 2016/679),
poiché un loro eventuale, prolungato trattamento costituirebbe esso
stesso un trattamento illecito, contrario ai principi di liceità,
correttezza, minimizzazione e responsabilità sottesi all'intero tessuto
normativo regolamentare.
Alla luce di quanto precede, precisiamo, pertanto, che qualsivoglia deposito di
documentazione da noi effettuato non costituisce autorizzazione ad effettuare sui
dati sensibili forniti operazioni di trattamento diverse da quelle espressamente
indicate dalla normativa vigente, così come risultante dal combinato disposto del
Reg.to UE 2016/679 e della L. 119/2017.
La tutela della salute di nostro/a figlio/a ci sta molto a cuore, come ci stanno a cuore
la tutela della sua istruzione e della sua serena convivenza all'interno della comunità
scolastica. Allo stesso tempo riteniamo che porre la dovuta attenzione al delicato
tema della privacy possa tutelare anche la stessa scuola.
Per queste ragioni, La informiamo che sarà nostra premura vigilare attentamente
sulla tutela della riservatezza delle informazioni che abbiamo provveduto a
consegnare alla scuola, consapevoli dei diritti a noi riconosciuti dagli Artt. 13 – 21
del Reg.to UE 2016/679.
Ringraziando per la cortese attenzione, Le inviamo i nostri cordiali saluti, restando a
Sua disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento di cui Lei
avvertisse la necessità.
(luogo) ..........................., lì (data) .........................
La Madre Il Padre
................................................... ...................................................
AVVERTENZE:
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LETTERA DIFFIDA VERSO LA SCUOLA: NO AL TRATTAMENTO
ILLECITO DEI DATI SENSIBILI NELLE SCUOLE, INCLUSA LA
TRASMISSIONE DEI DATI STESSI VERSO LE ASL
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Mittente
Racc. A/R o Pec
Spett.le ISTITUTO SCOLASTICO
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(Indirizzo)
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(CAP)
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(Città)
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OGGETTO: Segnalazione URGENTE in materia di protezione di dati sensibili (Reg.to
UE 2016/679) riguardo la documentazione di cui all'art. 3, comma 1, D.L. 73/2017
conv. in L.119/2017.
Noi sottoscritti .................................. genitori del/della minore ..................................,
con la presente richiediamo tutela in riferimento a possibili violazioni delle
norme in oggetto e, in particolare, di quelle in materia di protezione dei dati
personali (anche sensibili sanitari) relativi ai minori nelle procedure di applicazione
previste nella L. 119/2017.
Premesso che
•
•
•
in adempimento degli obblighi di cui all’art. 3 L. 119/2017 i genitori (o i
responsabili dei minori) hanno presentato ai Dirigenti Scolastici dati
altamente sensibili sullo stato della salute dei minori;
L'Art. 3 bis L. 119/2017 disciplina le procedure relative allo scambio di dati ed
informazioni tra istituzioni scolastiche ed aziende sanitarie locali in relazione
agli adempimenti vaccinali;
Per l'effetto, i dirigenti scolastici avrebbero dovuto trasmettere entro il 10
marzo alle competenti aziende sanitarie l'elenco degli iscritti per il nuovo
anno scolastico. Le stesse aziende sanitarie avrebbero poi dovuto procedere,
entro il 10 giugno, a restituire alle istituzioni scolastiche ed educative gli
elenchi degli iscritti da queste ultime previamente fornitigli, completandoli
con l'indicazione dei soli soggetti non in regola con gli adempimenti vaccinali
(secondo le indicazioni della Circolare Congiunta MIUR – Ministero della
Salute in data 27/02/2018, con l'indicazione “a) 'non in regola con gli obblighi
vaccinali'; b) 'non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o
differimento'; c) 'non ha presentato formale richiesta di vaccinazione'”); i
dirigenti scolastici avrebbero dovuto esortare, entro i 10 giorni successivi, i
genitori dei soli minori segnalati dalle ASL come “non in regola con gli obblighi
vaccinali” a depositare (entro il 10 luglio) la documentazione necessaria a
comprovare l'intervenuta effettuazione delle vaccinazioni, ovverosia
l'esonero, l'omissione o il differimento, oppure la presentazione della formale
richiesta di vaccinazione entro il 20 luglio; i dirigenti scolastici avrebbero
infine dovuto procedere a trasmettere alla competente ASL la
documentazione così fornitagli, oppure a segnalare alla medesima ASL
l'eventuale mancato deposito, al fine di permettere a detta amministrazione
di svolgere le ulteriori verifiche di sua competenza;
•
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Tanto il D.Lgs. 196/2003 (così come a più riprese confermato dal Garante per
la Privacy) quanto il Regolamento UE 2016/679 attualmente in vigore
prevedono che, in assenza di espresso consenso dei soggetti interessati, i dati
sanitari possano essere gestiti, trattati e trasmessi da pubbliche
amministrazioni ove ciò sia esplicitamente previsto da una disposizione di
legge. Stante la specifica (e speciale) disciplina legislativa prevista dall'Art. 3bis, L. 119/2017, tali dati e le informazioni ad essi inerenti non possono essere
scambiati tra diversi soggetti, ivi incluse pubbliche amministrazioni, al di fuori
delle modalità e procedure espressamente previste dalla legge, così come
sopra riportate in dettaglio. Pertanto, al di fuori di quella specifica procedura
e di quelle specifiche tempistiche non può esservi alcuno scambio di
informazioni circa lo stato vaccinale dei minori tra ASL ed Istituzioni
Scolastiche.
Considerata la tutela rafforzata prevista dal richiamato Regolamento UE
2016/679, laddove le aziende sanitarie locali dovessero segnalare
erroneamente il nominativo di determinati minori o dovessero accompagnare
siffatti nominativi con indicazioni imprecise o, ancora, dovessero procedere a
comunicare informazioni relative allo stato vaccinale dei minori con modalità
e tempistiche differenti rispetto a quelle previste dalla procedura di cui all'Art.
3 bis, tali informazioni e tali dati dovrebbero essere immediatamente
cancellati, dandone contestuale notizia al Titolare del Trattamento dei Dati
della ASL che li avesse trasmessi (Art. 17, Reg.to UE 2016/679), poiché un loro
eventuale, prolungato trattamento costituirebbe esso stesso un trattamento
illecito, contrario ai principi di liceità, correttezza, minimizzazione e
responsabilità sottesi all'intero tessuto normativo regolamentare.
Tanto premesso, avendo già provveduto alla consegna della documentazione
richiesta dalla L. 119/2017, precisiamo che, con la presentazione di detta
documentazione, non abbiamo inteso autorizzare Lei e/o la scuola e/o altri ad
effettuare sui dati sensibili in essa contenuti operazioni di trattamento diverse da
quelle espressamente consentite dalla vigente normativa.
In base a quanto sopracitato, fermo il fatto che ci sta molto a cuore la tutela della
salute di nostro/a figlio/a, come ci stanno a cuore la tutela della sua istruzione e
della sua serena convivenza all'interno della comunità scolastica, ma attesa la
necessità di salvaguardare dati sanitari ed evitare nocivi comportamenti
discriminatori in caso di diffusione degli stessi, La invitiamo al rispetto della
normativa succitata, evidenziando che sarà nostra cura vigilare attentamente anche
sulla tutela della riservatezza delle informazioni che abbiamo provveduto a
consegnare alla scuola.
Pare utile ricordare che, come emerge dal combinato disposto del D.Lgs. n.
196/2003 e del Reg.tp UE 2016/679, accanto ad una responsabilità amministrativa
dell'ente è possibile che le violazioni della normativa in materia di protezione di dati
personale integri la personale responsabilità dei titolari e dei responsabili del
trattamento dei dati sensibili, con sanzioni di natura amministrativa, penale, ed
accessoria.
Intendiamo, pertanto, con la presente negare il consenso ed annullare qualsiasi
consenso eventualmente dato in precedenza all'Istituto per il trattamento dei dati
sanitari di nostro/a figlio/a che comprendano attività diverse da quelle di mera
raccolta, presa in consegna e custodia, che comunque debbono essere adempiute
da soggetti abilitati e nel rispetto della normativa; ogni eventuale consenso dovrà
essere richiesto volta per volta in concomitanza con le rispettive attività.
(luogo) ..........................., lì (data) .........................
La Madre Il Padre
................................................... ...................................................