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Ancora sul Progetto di Legge in Emilia Romagna

28 July 2016

Introduzione

Le iniziative afferenti al progetto di legge della Regione Emilia Romagna Progr. Num. 1025/2016, che ha per oggetto “PROGETTO DI LEGGE REGIONALE "SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000" [cod. documento GPG/2016/1113] e che nello specifico si prefiggono di vietare l’accesso ai Nidi d’Infanzia ai bambini non vaccinati, devono essere contrastate attraverso una mobilitazione generale di tutte le persone che hanno a cuore la difesa dei diritti fondamentali, sempre e comunque nell’ottica della corretta convivenza e del rispetto delle rispettive convinzioni in materia di scelta terapeutica. L’Associazione COMILVA è impegnata a difendere tali diritti in ogni sede e con l’azione di informazione che la distingue da anni: è però necessario che ogni individuo si renda parte attiva nel promuovere queste istanze alzando la voce personale, sia verso le istituzioni che lo rappresentano, sia verso ogni mezzo di comunicazione che è chiamato ad informare e comunicare correttamente i fatti.

Il provvedimento della Regione Emilia Romagna

Il provvedimento in oggetto dichiara di ispirarsi ai seguenti punti fondamentali:

  • la comunicazione della Commissione europea (2011) 66 del 17 febbraio 2011 “Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani in condizioni migliori”, che afferma che l'educazione e la cura della prima infanzia costituiscono la base essenziale per i buon esito dell'apprendimento permanente, dell'integrazione sociale e dello sviluppo personale;
  • la raccomandazione (2013)112 del 20 febbraio 2013 della Commissione europea “Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale“, che raccomanda di favorire “l'accesso a servizi educativi per l'infanzia di elevata qualità e a costi sostenibili;
  • la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) si occupa dei servizi per bambini da zero a tre anni, per inserirli nel “sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell’offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie”;

Inoltre, al Titolo I viene espressamente dichiarato:

  • … (Art. 1 comma 1): La Regione riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali e opera perché essi siano rispettati come persone;
  • … (Art. 2 comma 1): I nidi d'infanzia sono servizi educativi e sociali di interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa;
  • … (Art. 6 comma 1): Nei servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e promuovono la multiculturalità;
  • … (Art. 7 comma 1): … i servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all'integrazione dei bambini disabili, nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale, anche per prevenire ogni forma di svantaggio e di emarginazione;

ma nel contempo, all’Art. 6 comma 2 viene introdotta una norma incostituzionale e assolutamente non necessaria nell’attuale contesto di tutela della salute pubblica (nessuna emergenza sanitaria in atto):

  • … (Art. 6 comma 2): Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati, l’avere assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente. Ai fini dell’accesso, la vaccinazione deve essere omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche. Entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento la Giunta regionale specifica le forme concrete di attuazione del presente comma.

Valutazioni di merito

COMILVA ribadisce con forza quanto segue:

  • I vaccini sono farmaci che comportano rischi per reazioni avverse con esiti di vario genere, fino alla morte. Ci sono fattori di rischio di tipo genetico, biologico ed ambientale elevati, rischi che rendono alcune persone più suscettibili di altre.
  • L’esposizione al rischio nella somministrazione di un vaccino non è la stessa per tutti i soggetti vaccinabili. La “herd immunity”, o immunità di gregge, ovvero l'idea che quando una percentuale di persone all'interno di una popolazione target sono immuni ad una malattia, la velocità di trasmissione della malattia si riduce - non può applicarsi a popolazioni vaccinate. Vaccinazione e Immunità NON sono sinonimi. Molti vaccini - compresa la maggior parte dei vaccini raccomandati per i bambini - hanno dimostrato di non essere in grado di prevenire la trasmissione delle malattie infettive stesse.
  • Se i bambini contraggono la malattia per cui sono stati vaccinati, significa semplicemente che il vaccino è stato INEFFICACE e non è certo colpa degli altri bambini non vaccinati se questo accade. Allo stesso modo, non è sostenibile l’ipotesi (spacciata per verità scientifica) sulle coperture vaccinali minime che si propongono di favorire la protezione di persone non vaccinabili per condizioni di salute, dal momento che la circolazione di virus e batteri necessaria alla vita, non è impedita dai vaccini.
  • I principali ostacoli che compromettono la nostra capacità di prevedere una risposta e di sviluppare vaccini o trattamenti efficaci sono la variabilità genetica nella popolazione umana e la costante evoluzione dei patogeni. Questi due effetti producono una vasta gamma di possibili interazioni ospite-patogeno che rendono complessa la messa a punto di vaccini personalizzati.
  • Come la libertà di parola e di stampa, il diritto legale di esercitare la libertà di coscienza e di fede religiosa è insito nella tutela dei diritti umani fondamentali che appartengono a tutte le persone in ogni nazione. Così, anche, il diritto legale di consenso informato per l'assunzione di rischi nelle terapie mediche è definito come un diritto umano fondamentale ed è il fulcro della pratica etica della medicina moderna.
  • I genitori hanno quindi il diritto umano di esercitare la libertà di coscienza e il consenso informato alla assunzione del rischio medico per conto dei loro figli minori. Allo stesso modo i bambini (tutti) hanno il diritto inalienabile ad una vita sociale e a ricevere una formazione scolastica (CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, CRC) senza alcuna discriminazione.

Il profilo giuridico

Sotto il profilo giuridico, inoltre, questo provvedimento lede - in modo palese – norme, anche costituzionali, nazionali ed internazionali:

  • Il DPR n. 355/1999, che ha abolito il divieto di frequenza scolastica per i non vaccinati che era non in linea con il principio costituzionale dell'istruzione obbligatoria per tutti i minori;
  • La corretta interpretazione dell'art. 32 della Costituzione, secondo cui “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” prevede il vincolo che in nessun caso possono essere violati “i limiti imposti dal rispetto della persona umana”, quindi nessuno può essere sottoposto a cure o terapie che non siano liberamente scelte o accettate. E' generalmente condivisa l'opinione che solo uno stato di necessità per la salute pubblica consenta al legislatore l'imposizione di un trattamento sanitario. Secondo questa impostazione, dunque, l'articolo 32 C. consente di contemperare il diritto individuale alla salute e alle cure liberamente scelte con l'interesse alla salute dell'intera collettività.
  • Secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale contenuta nella sentenza 308/1990, si permette anche l'imposizione di trattamenti sanitari obbligatori, ma non viene postulato il sacrificio della salute individuale a quella collettiva. Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche di fronte al generico interesse collettivo: nel nostro caso perciò il provato pericolo per la salute individuale consentirebbe l'esonero dall'obbligo di vaccinazione.
  • L'eventuale introduzione della vaccinazione coatta per legge nel nostro ordinamento sarebbe preclusa dalla Convenzione di Oviedo, recepita in Italia con legge n.145/2001, che, com'è noto, ha stabilito il fondamentale principio dell'autodeterminazione in materia di salute. Il motivo del contrasto con la Convenzione è che, essendo la vaccinazione un trattamento preventivo proposto a persone sane, in questo ambito non si può configurare lo stato di necessità, cioè l'unica situazione per la quale non è richiesto il consenso del paziente o del suo rappresentante legale.

Considerazioni finali

I vaccini sono classificati a livello giuridico e sanitario come FARMACI, e sono farmaci molto potenti, che richiedono un rilevante impegno immunitario. Le vaccinazioni obbligatorie sono solo QUATTRO: Polio, Difterite, Tetano ed Epatite tipo B. In Italia non esistono epidemie per queste malattie, mentre esistono ben DUE leggi sui danni da vaccinazione: la L. 210/1992 e la L. 229/2005. Queste due leggi, peraltro, dovrebbero essere affisse nelle aziende sanitarie, e portate a conoscenza della popolazione (cosa generalmente disattesa). In Italia esiste la Farmacovigilanza - Vaccinovigilanza, che impone cautele e obblighi segnalativi prima e dopo la vaccinazione (DM 12.12.2003), con un'apposita modulistica e fase informativa che viene sistematicamente bypassata perché non ne viene data alcuna comunicazione. In Europa le vaccinazioni NON sono obbligatorie, salvo che in alcuni paesi tra cui l’Italia: come si può verificare facilmente, pur con soglie di copertura vaccinale del 65-70 %, in nessuno di questi è mai scoppiata alcuna epidemia per le rispettive malattie infettive. In Italia vi sono decine di sentenze che hanno stabilito il nesso di causa fra danni alla salute e vaccinazioni. Esse sono frutto di approfondito esame tra il medico del Giudice (CTU), quello del soggetto danneggiato e quello del Ministero. L'accertamento sanitario di una causa di danno da vaccino è altamente qualificato. Non ha alcun senso vaccinare una piccola comunità di bimbi destinati al nido, visto che, eventualmente, il virus gira ed alberga negli adulti (genitori, insegnanti, maestre, cittadini in generale). In Italia ci sono centinaia di migliaia di non vaccinati, ed il dato statistico ufficiale è chiaro e perentorio: NESSUNA epidemia.

L’azione di ognuno di noi per la tutela dei nostri diritti

In questi tempi di ossessiva campagna persecutoria verso coloro che manifestano un atteggiamento critico verso la pratica vaccinale, se da un lato le associazioni pro-choice stanno facendo la loro parte, dall'altro è faticoso fare comprendere a tutti che serve mettersi in gioco singolarmente o come gruppi organizzati di cittadini. Le associazioni hanno uno spazio ed una credibilità diversa, in questa fase così particolare: sono peraltro al centro di un processo artificioso di delegittimazione che mira a screditarne l’operato ed il valore del prezioso lavoro svolto in anni di militanza. La voce dei cittadini, singoli od organizzati che siano, ha oggi paradossalmente più rilevanza di quella delle associazioni e viene ascoltata con maggiore attenzione dalle Istituzioni. Mentre le associazioni hanno il compito di continuare a proporre un’informazione libera e di contenuto, di fornire la necessaria assistenza medico legale a chi ne ha bisogno, su tutto il territorio nazionale, la cittadinanza e i genitori in particolare DEVONO ora assumere una posizione attiva e responsabile. Ogni discussione sul ruolo delle associazioni è quindi fuori luogo oltre che fuorviante. Adesso è giunto il momento del FARE, per tutti. Rendiamo inoltre noto a TUTTI che l'Assessorato regionale alla salute della regione Emilia Romagna, ha diramato una nota a tutte le ASL ed ai pediatri, in cui ha chiarito che la norma indicata nel presente comunicato NON è in vigore, non è quindi una legge regionale: se del caso, dovrà passare tutto l'iter legislativo, e NON è applicabile nel corso del 2016. Dovesse malauguratamente passare la legge, potrà essere applicabile a partire dal prossimo anno. Chiunque proponga ai genitori uno scenario diverso da questo, in particolare per l’iscrizione ai servizi educativi della prima infanzia deve essere segnalato all’autorità giudiziaria. Per quanto sopra, ognuno di noi è CHIAMATO in scienza e coscienza ad una azione personale di tutela dei diritti fondamentali, nella fattispecie del diritto all’accoglienza dei minori non vaccinati nelle comunità educative infantili. È necessario quindi che ogni persona di buona volontà si renda parte attiva in questo, scrivendo alle istituzioni preposte, chiedendo incontri per un confronto costruttivo, manifestando eventualmente il proprio dissenso in ogni sede se necessario, sempre nel rispetto delle regole di convivenza civile. Su questo piano NON deve esistere alcun profilo di conflitto sociale: chi mira a questo obiettivo deve sapere che si assume gravissime responsabilità di fronte alla nazione intera. Stiamo solo ed esclusivamente difendendo il diritto alla salute, all’istruzione e vogliamo una convivenza civile, scevra da ogni forma di esclusione sociale fondata su paradigmi indimostrabili. L’Associazione COMILVA Onlus continua incessantemente nella sua opera di informazione e continuo sollecito verso le forze politiche sane del nostro paese per questi obiettivi.

CC

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