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Questa Vaccinazione s’ha da fare!

03 May 2017

Leggendo l’ordinanza cautelare n. 1662/2017 del Consiglio di Stato ci sembra di rivivere la scena madre del povero Renzo alle prese con l’Avvocato Azzecca-Garbugli, nell’opera mai tanto profetica del grande Alessandro Manzoni:

Mentre il dottore mandava fuori tutte queste parole, Renzo lo stava guardando con un'attenzione estatica, come un materialone sta sulla piazza guardando al giocator di bussolotti, che, dopo essersi cacciata in bocca stoppa e stoppa e stoppa, ne cava nastro e nastro e nastro, che non finisce mai ...

Come hanno chiaramente ed ampiamente espresso i nostri legali (ai quali va un grazie di cuore per l’impegno profuso e la professionalità espressa nei contenuti del ricorso, sia in primo che in secondo grado) “l’ordinanza del Consiglio di Stato ha definito la sola fase cautelare del procedimento, lasciando – allo stato – impregiudicata la decisione nel merito”, ovvero, in altre parole, ha preferito sorvolare e non esprimersi nel merito del ricorso. Riprenderemo il commento integrale a margine.

Quello che è stato fatto, anche in questo caso, è stato semplicemente ribadire le presunte “esigenze di profilassi imposte dai cambiamenti in atto (minore copertura vaccinale in Europa e aumento dell’esposizione al contatto con soggetti provenienti da Paesi in cui anche malattie debellate in Europa sono ancora presenti)”, al di là di ogni legittima aspettativa di valutare, magari anche negativamente, ma con motivazioni giuridicamente sostenibili, i rilievi mossi nel ricorso, affermando, in modo superficiale, che “la prescrizione di vaccinazioni obbligatorie per l’accesso ai servizi educativi comunali, […] è coerente con il sistema normativo generale in materia sanitaria”. Ma questo non era il punto, o almeno non certo il solo.

Viene di fatto negata la possibilità di un confronto su questioni fondamentali di diritto: l’esercizio (o lo sfoggio) di logica (nessuno ne sentiva il bisogno …) profuso dall’estensore assume i contorni di una vera e propria provocazione sul piano “culturale”, come a voler esprimere una forma di superiorità intellettuale che non si abbassa a misurarsi con i codici che regolano la convivenza civile.

In questo contesto la metafora di Renzo e dell’Avvocato Azzecca-garbugli assume tutto il suo fascino:

L'avvocato cade in un equivoco e pensa che Renzo sia un bravo […] Dopo un po' trova una grida, […] la grida commina pene assai severe a coloro che minacciano un curato per non celebrare un matrimonio, al che Renzo si mostra soddisfatto e felice che la legge preveda il caso che lo riguarda […] A questo punto l'Azzecca-garbugli si irrita e […] gli prospetta poi il modo in cui lo assisterà, […] facendo cioè capire a Renzo che un abile leguleio è in grado di manipolare la giustizia e farsi beffe della legge, assicurando l'impunità ai colpevoli e negando alle vittime il riconoscimento dei propri diritti […] il giovane racconta per sommi capi la sua vicenda […] ma quando fa il nome di don Rodrigo l'avvocato lo interrompe e inizia a storcere la bocca. L'Azzecca-garbugli non vuole sentire altro da Renzo e lo accusa di raccontar fandonie, invitandolo ad andarsene subito dalla sua casa […]

Ebbene, a leggere questa sentenza ci siamo sentiti tanto “Renzo” (da non confondersi con il suo “quasi omonimo …”) e la nostra percezione della giustizia “negata” fa il pari con la frustrazione del povero ragazzo di fronte al tragico equivoco creato dal “leguleio”, abituato com’era a “manipolare la giustizia e farsi beffe della legge, assicurando l'impunità ai colpevoli e negando alle vittime il riconoscimento dei propri diritti”.

Non sappiamo a quanti possa interessare il principio metodologico enunciato dal monaco inglese Guglielmo di Occam (per la precisione Ockham) che si riassume brevemente in: “a parità di elementi la soluzione di un problema è quella più semplice e ragionevole”, ovvero che sia “inutile complicare una teoria o aggiungere elementi ad una discussione se non serve ad arrivare alla soluzione”. Possiamo peraltro osservare che, nel merito di questa citazione, secondo autorevoli osservatori Il principio è criticabile perché viene ritenuto un modo per evitare di addentrarsi nei problemi, come se non si voglia indagare oltre in una determinata questione con la considerazione che aggiungere elementi potrebbe rovinare e rendere perniciosa la materia di discussione.

E certamente, come accadde al leguleio, anche qualcun altro, a sentire il nome di don Rodrigo, avrà forse pensato che era il caso di “lasciar perdere ed occuparsi di altro”. Su chi o che cosa sia rivolta la metafora del malvagio signorotto dell’opera Manzoniana vi lasciamo libera interpretazione.

L’amarezza lascia il posto all’ironia, un modo “gentile” di scrollarsi di dosso la rabbia, voltare pagina e ricominciare il cammino per la difesa ad oltranza del diritto, contro ogni forma di “abuso di posizione dominante” che offende senza remore le nostre intelligenze e crede di potere tutto senza renderne conto.

Per quanto concerne la parte “tecnica” queste sono le osservazioni dei nostri legali:

  • L’ordinanza del Consiglio di Stato ha definito la sola fase cautelare del procedimento, lasciando – allo stato – impregiudicata la decisione nel merito;
  • Spiace osservare come la Giustizia Amministrativa, stante la riconosciuta fondatezza delle due tesi contrapposte che avrebbero imposto eguale diritto di approfondimento, pur utilizzando principi di “logica formale”, sceglie di decidere non sulla base di precise argomentazioni giuridiche (neppure prese in considerazione in questa fase procedimentale), ma facendo leva esclusivamente sull’assioma per cui “la salute pubblica, in particolare della comunità in età prescolare, assume un valore dirimente che prevale sulle prerogative sottese alla responsabilità genitoriale”, principio che sottende – secondo la difesa dei ricorrenti – ad un concetto per cui deve comunque prevalere la “legge del più forte” e non già, semplicemente, “la legge”; con la conseguenza che – allo stato – nel Comune di Trieste tutti i bambini sono eguali “a condizione che”;
  • Rammarica, inoltre, che l’ordinanza non abbia esaminato le altre censure mosse nei confronti della delibera impugnata e della sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia, tra le quali sinteticamente si ricordano:
    • La violazione del principio generale espresso dal DPR 355/1999 in tema di diritto di accesso alle comunità educativo-infantili per i bambini non vaccinati,
    • L’incompetenza del Consiglio Comunale ad adottare un provvedimento limitativo dell’accesso al sistema educativo,
    • La violazione del principio della riserva di legge statale in tema di istruzione e di sistema sanzionatorio (con introduzione di una sanzione atipica in forza di mero atto regolamentare e non legislativo),
    • Il travisamento dei fatti posti alla base del provvedimento (in virtù di un rischio pressoché inesistente di contagio nella popolazione infantile per le malattie oggetto delle vaccinazioni obbligatorie e, più in generale, di un rischio epidemico indimostrato e insussistente),
    • L’impossibilità dell’oggetto della delibera comunale (stante l’attuale impossibilità di somministrazione dei soli vaccini obbligatori),
    • Il difetto di proporzionalità dell’azione amministrativa,
    • La violazione della consolidata prassi amministrativa (sino ad oggi uniforme nell’estendere il principio di accesso a tutte le comunità educativo-infantili),
    • La disparità di trattamento (anche in considerazione dell’efficacia territoriale ristretta del provvedimento).
  • Resta, infine, il fatto che la delibera consiliare è oggi inattuabile (circostanza censurata dai ricorrenti sotto il profilo dell’impossibilità dell’oggetto della delibera stessa), dal momento che allo stato né l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, né il Ministero della Salute hanno dichiarato e dimostrato la disponibilità di somministrazione dei soli vaccini obbligatori, ragione che è stata posta a fondamento della richiesta di approfondimento da parte dell’ordinanza cautelare n. 278/2017 del TAR per l’Emilia Romagna d.d. 05.04.2017.

Questa è la sostanza delle cose, una sostanza che purtroppo non potrà essere utile per nessuno, dal momento che lo Stato, nell’espressione di questo consiglio, ha deciso “sommariamente” di ignorare. Altri passi in questa direzione non saranno compiuti al momento, perché – di fatto – in questo paese sembrerebbe esistere una sorta di blocco dei processi di confronto democratico a livello istituzionale, uno sbarramento che impedisce un confronto non solo sulle tematiche sanitarie ma altresì sul piano dei diritti costituzionali.

La sfida dei prossimi mesi o anni sarà certamente anche su questo piano, oltre che su quello culturale: certamente l’operazione di messa al bando dei medici definiti “anti-vaccinisti” rappresenta solo il primo passo formale di una strategia coordinata che, dopo aver preparato il terreno con l’approvazione del nuovo PNPV e mesi di bombardamento mediatico, mira all’eliminazione di ogni forma di dissenso o pensiero libero sulla questione vaccinale, utilizzando ogni mezzo - compreso quello della propaganda d’altri tempi - a giustificazione del proprio autoritarismo e, soprattutto, per incoraggiare il supporto popolare.

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