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FACSIMILE LETTERA PER SINDACATO (versione lavoratori NON colpiti dal DL 44/2021)

FACSIMILE LETTERA PER SINDACATO (versione lavoratori NON colpiti dal DL 44/2021)



Da: … (inserire Nome, Cognome, sede lavorativa, tessera sindacale)

 

 

Spett.le ………….

 

Luogo, Data

 

Oggetto: Oggetto: DL 44/2021, introduzione obbligo vaccinale anti Covid-19 per esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario

 

Spett.le …,

mi rivolgo a Voi in seguito alla pubblicazione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, che prevede l’obbligo di vaccinazione per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”.

Ritengo questo atto legislativo tanto arbitrario quanto invasivo, non soltanto per le conseguenze che avrà sulla attività lavorativa di molte persone, ma altresì per la loro vita, toccando esso un bene inviolabile qual è la salute dell'individuo.

Il ruolo del sindacato è quello di rappresentare i lavoratori, perseguire le loro istanze e difendere i loro diritti nei confronti di chiunque, non solo dei datori di lavoro, ma anche in seno e nei confronti delle istituzioni nazionali e locali.

È la stessa Costituzione che, all’Art. 39, promuove l’aggregazione sindacale e la sua autonomia come forma della più ampia libertà di associazione garantita dall’Art. 18, riconoscendone la piena libertà nei confronti di chiunque e senza vincoli, tantomeno partiti od istituzioni.

Tra i compiti del sindacato rientra senza dubbio quello di garantire che i datori di lavoro rispettino le normative vigenti e che l’organizzazione del lavoro rispetti  i diritti dei lavoratori, sanciti dalle leggi nazionali - a partire dalla Costituzione – ma anche tenendo in debito conto quanto sancito a livello sovranazionale (DUDU e CEDU per citare solo i principali).

I sindacati sono istituzionalmente deputati a farsi promotori delle istanze dei lavoratori e ne tutelano gli interessi individuali e collettivi: forniscono assistenza in ogni vertenza di lavoro e supportano i lavoratori tanto nelle cause di licenziamento o nei procedimenti per l’applicazione di provvedimenti disciplinari, quanto nelle cause che vedono il lavoratore vessato da comportamenti illegittimi della parte datoriale.

Ci troviamo ora ad affrontare le conseguenze del DL 44/2021 che colpisce i lavoratori di ambito sanitario, imponendo loro un ulteriore sacrificio (che beffardamente si somma ai sacrifici già compiuti nel corso di questo ultimo difficile anno), che questa volta sfocia in un deliberato rischio di salute nella più totale assenza della benchè minima garanzia.

Le nuove norme, con l’introduzione del c.d. “scudo penale” per chi somministra le vaccinazioni,  riflettono all’evidenza una forma di tutela esclusivamente per costoro, come si ricava dell’esenzione di responsabilità  penali (omicidio colposo e lesioni personali colpose) “quando l'uso  del  vaccino  è  conforme  alle indicazioni   contenute   nel   provvedimento    di    autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e  alle circolari pubblicate  sul  sito  istituzionale  del  Ministero  della salute relative alle attività di vaccinazione” (vedere Art.3 del decreto-legge “Responsabilità sanitaria da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2”), mentre, per converso, il lavoratore che deve sottoporvisi non vede alcuna forma né di tutela né di garanzia per il caso in cui riportasse una lesione oppure addirittura la morte come conseguenza dell’inoculazione.

Già questo è palesemente inaccettabile ed evocativo della diffidenza che gli operatori addetti alla somministrazione dei vaccini e le aziende sanitarie nutrono nei confronti di tale trattamento!

La relazione pubblica di valutazione europea (EPAR) consultabile sul sito di EMA e in particolare l’Assessment Report e il Risk Management Plan rivelano chiaramente la natura sperimentale di questi farmaci.

L’emanazione di questo decreto-legge porta in sé una violazione di inaudita gravità nel panorama costituzionale, oltre che nel campo del diritto del lavoro.

Qui viene subordinato il diritto al lavoro, riconosciuto dall’articolo 1 della nostra Costituzione come diritto fondamentale, base portante della nostra Repubblica, all’assolvimento di un obbligo vaccinale in nome di un supposto interesse collettivo.

È evidente che il tentativo di contemperare il diritto alla salute della collettività e il diritto al lavoro ha condotto a sopprimere il diritto al lavoro: questo è assolutamente irricevibile!

Come lavoratore e iscritto a questo Sindacato, desidero in primo luogo esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza ai lavoratori di ambito sanitario.

Chiedo immediato interessamento di questa organizzazione a tutela dei lavoratori coinvolti!

Questo è un compito istituzionale del sindacato, chiamato per statuto, a perseguire la tutela del lavoratore ai sensi dall’articolo 1 della Costituzione.

È ipotizzabile che nell’emanazione del decreto-legge 44/2021, il governo abbia tenuto conto della base giuridica costituita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 258/94, la quale esprime che "la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione”, alle seguenti condizioni:

  1. 1) "se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri…”;
  2. 2) se vi sia "la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili" (ivi);
  3. 3) “se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - sia prevista comunque la corresponsione di una "equa indennità" in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992)".

Tuttavia, il decreto-legge in questione non sembra corrispondere a questa legittimità costituzionale, infatti:

punto 1.

La condizione non è dimostrata, in quanto i vaccinati possono contrarre il virus e contagiare gli altri, non sviluppare immunità e, inoltre, è verosimile che alcune varianti possano eludere la risposta immunitaria evocata dalla vaccinazione e, quindi, infettare i soggetti trattati (consultare al proposito il sito dell’AIFA e le FAQ relative, il Rapporto ISS n. 4/2021 del 13/03/2021, i fogli illustrativi). Se tale condizione potrebbe non essere soddisfatta, a seguito di una vaccinazione resa obbligatoria, non sembra plausibile controbilanciare l'interesse collettivo a scapito del diritto alla salute del singolo e del suo diritto all’autodeterminazione.

punto 2.

I vaccini possono incidere negativamente sullo stato di salute della persona a cui sono somministrati (lo dimostrano le innumerevoli reazioni avverse e i casi di morte avvenuti a breve distanza dalle somministrazioni, migliaia di casi in tutta Europa). Non sono noti tutti gli effetti collaterali, tanto è vero che il profilo di sicurezza di questi farmaci è in continuo aggiornamento, non sono noti gli effetti collaterali del vaccino a medio e lungo termine: gli attuali vaccini contro il Covid-19 sono somministrati in via sperimentale. Infatti, hanno ricevuto ad oggi solo "l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni", ossia condizionata e subordinata alla presentazione, entro un periodo di tempo definito e a determinate scadenze, di ulteriori dati a supporto e consolidamento delle evidenze di efficacia e sicurezza (Specific Obligations - SOs), derivanti sia da studi ancora in corso al momento dell’autorizzazione per acquisire i risultati finali anche su nuovi endpoint, sia dando avvio a nuovi studi. Gli studi clinici cardine (di fase 3) di quest farmaci - oggetto anch’essi di Specific Obligations -  che si pongono l'obiettivo di valutare sicurezza, tollerabilità, immunogenicità ed efficacia, confermando un eventuale beneficio del farmaco, potrebbero essere completati (purtroppo non si esclude la fuoriuscita dei volontari agli studi) soltanto tra un paio di anni.

Come farmaci sperimentali, non dovrebbero essere oggetto di obbligatorietà, tanto è vero che in nessun altro Paese mi risulta sia stato legiferato un simile provvedimento. Il vaccinato sottoscrive poi un Consenso Informato (che è stato di recente modificato e rivisto) che va considerato, di fatto, nullo in quanto, come suddetto, non sono riportate adeguate informazioni sui benefici e sui rischi, proprio per il fatto che siamo tuttora in una fase di sperimentazione di questi farmaci.

punto 3.

L’inserimento all’art. 3 del decreto-legge del cosiddetto “scudo penale”, pone un serio ostacolo al riconoscimento del danno sofferto e compromette qualsiasi fiducia riguardo alla garanzia che un eventuale danno possa essere adeguatamente risarcito. Senza contare che l’informazione mainstream riporta una sistematica “negazione del nesso di causalità”.

Per quanto sopra esposto, è evidente che non sussistano le condizioni perché tale trattamento sanitario venga imposto ai lavoratori, pena la perdita dei requisiti di idoneità a svolgere la propria mansione lavorativa. La nostra Costituzione lo impedisce ed è Vostro compito pretendere il rispetto del dettato costituzionale, chiedendo al Governo una revisione del contemperamento fra salute pubblica e diritto al lavoro.

Inoltre, la risoluzione n. 2361 del 27 gennaio 2021 approvata dal Consiglio d'Europa, per quanto non giuridicamente vincolante, vieta agli Stati di rendere obbligatoria la vaccinazione anti Covid e vieta di usarla per discriminare lavoratori o chiunque decida di non avvalersi della vaccinazione.

Di seguito i punti della risoluzione a tale proposito:

7.3.1

assicurarsi che i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non lo desiderano farlo da soli;

7.3.2

garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato;

In conclusione, non sussistono i presupposti fondamentali, né nel nostro ordinamento giuridico né nelle fonti di diritto internazionale, per rendere la vaccinazione contro il covid19 obbligatoria, su quella che è "parte residuale del personale sanitario", come affermato dal ministro Speranza, non dovendo incorrere nell'errore di violare i diritti umani stabiliti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dalla Convenzione di Oviedo e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea.

La facoltà di una moltitudine di persone di continuare ad esercitare il diritto costituzionale al lavoro può veramente essere subordinata al sottoporsi ad un farmaco sperimentale basato su una tecnologia genetica mai immessa in commercio con una standard marketing authorisation e per una somministrazione di massa, il cui trial di fase 3 è ancora in corso,  pena la sospensione dall’attività lavorativa o il demansionamento secondo quanto previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 4 DL 44/21?

Questo decreto non solo limita la libertà individuale ma è anche palesemente discriminatorio, in violazione dell’art. 3 Cost., perché colpisce i  lavoratori del comparto sanitario, peraltro indistintamente, in funzione di una necessità di tutela che non rende costoro diversi da qualsiasi altro lavoratore.

I normali dispositivi di protezione individuale, se usati correttamente, sono stati sino ad ora ritenuti sufficienti a garantire la sicurezza non solo dei lavoratori interessati da questo Decreto ma anche di chi è venuto in contatto con loro. Non è più così? I DPI non sono più ritenuti sufficientemente efficaci?

È giunto il momento che i Sindacati si oppongano a questa gravissima violazione e, uniti, portino il proprio peso e la propria voce nel contesto istituzionale e, ancor prima, nell’auspicabile ricorso alla protesta civile.

Come lavoratore, ritengo probabile che, viste le logiche che presiedono agli atti governativi, un simile provvedimento possa in futuro essere rivolto anche ad altre categorie del mondo del lavoro: vi chiedo pertanto un immediato interessamento, senza mancare ulteriormente a questo compito, senza tradire la fiducia riposta in voi.

Se doveste disattendere il Vostro impegno nei confronti di tutti i lavoratori oggi coinvolti dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 non esiterò a dare il mio massimo sostegno ai lavoratori colpiti e, nel contempo, provvederò immediatamente a ritirare la mia fiducia a questo Sindacato, dal quale non mi sentirei in alcun modo né tutelato né rappresentato.

La risposta che il Sindacato saprà dare in questa circostanza è di assoluta rilevanza anche per la mia persona e per tutti i lavoratori: se oggi permettiamo che un lavoratore (un essere umano) possa essere obbligato ad effettuare un trattamento sanitario, peraltro con farmaci sperimentali non privi di rischi, per poter mantenere il proprio diritto al lavoro, ci renderemo complici di una gravissima violazione dei più importanti e fondamentali diritti costituzionali, così come della più invasiva e insensata forma di ricatto sociale! Diciamo NO, con forza!

È QUESTO IL MOMENTO DI AGIRE IN CONFORMITA’ ALLA NOSTRA CARTA COSTITUZIONALE. NESSUN RIMANDO, NESSUNA DELEGA MA DIGNITÀ E RISPETTO DELLA PERSONA UMANA!

In attesa di un vostro sollecito riscontro porgo

Distinti saluti

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