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Il Colloquio

Il Colloquio

IL COLLOQUIO CON LA ASL

In base al testo del DL 73/2017 convertito in legge 119/2017 il COLLOQUIO potrebbe essere proposto dalla ASL (come indicato in altre parti) in ossequio a quanto previsto dall’art. 1, comma 4 della L. n.119/2017, nonché dal punto 4 della Circolare Attuativa Ministero della Salute del 16.8.2017

Il colloquio può essere quindi un momento informativo IMPORTANTE che va valorizzato in ogni suo aspetto, anche se fosse un’esperienza NON POSITIVA. Infatti una eventuale chiusura della comunicazione o un atteggiamento poco rispettoso verso la famiglia concorrono sempre a creare elementi importanti nel percorso dell’obiezione, elementi di prova di cui terremo buona nota e che useremo a tempo debito.

Fra le varie opzioni possibili è quindi utile (ed opportuno) registrare il colloquio, con lo smartphone o con un altro apparecchio, per poi successivamente verbalizzarlo e utilizzarlo come elemento di prova in ogni sede (informando l’interlocutore per correttezza, seppur non informando non commetteremo alcun illecito, trattandosi di registrazione di conversazione della quale siamo parte attiva e pertanto non imputabile come intercettazione).

Questo è una parte del fondamento giuridico della registrazione del colloquio:

“La registrazione fonografica di un colloquio tra persone presenti rientra nel genus delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c., quindi di prove ammissibili nel processo civile, così come lo sono in quello penale, atteso che – alla luce della giurisprudenza delle Sezioni penali di questa S.C. – la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, è prova documentale utilizzabile quantunque effettuata dietro suggerimento o su incarico della polizia giudiziaria, trattandosi, in ogni caso, di registrazione operata da persona protagonista della conversazione, estranea agli apparati investigativi e legittimata a rendere testimonianza nel processo. Dunque, se la registrazione della conversazione de qua costituiva potenziale prova spendibile nel corso d’un processo civile, in nessun caso la sua effettuazione poteva integrare condotta illecita, neppure da un punto di vista disciplinare”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 29.12.2014, n. 27424)

Vedremo in sede giudiziaria come potremo utilizzare anche le registrazioni, che però risultano un valido ausilio per non perdere nessuna battuta del colloquio e per preparare quindi la propria linea di condotta e, in caso, difensiva.

È consigliabile attivare la registrazione in sala d’attesa, valutando la possibilità di avvalersi di due distinti dispositivi di registrazione, dei quali uno da portare con se’ nella borsa ed uno “in chiaro” e della cui presenza daremo notizia al nostro interlocutore: in questo modo saremo certi di produrre una registrazione della conversazione a nostro esclusivo beneficio, anche laddove una reazione particolarmente dura dell’interlocutore alla menzione da parte nostra di tale volontà ci dissuadesse dal persistere nell’intento di utilizzare la registrazione “in chiaro”.

È importante presentarci al colloquio accompagnati ed è preferibile che il nostro accompagnatore sia una persona non parente ne’ a noi legata da rapporti di lavoro, in modo tale che in caso di ricorso possiamo produrre testimonianza di persona imparziale. È vero che la testimonianza di una persona a noi prossima, ivi compreso il coniuge, è ammessa a partire dalla Legge 479/99 (Riforma del C.P.P.), ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione – sezione terza civile – con sentenza n. 25358 del 17 dicembre 2015. Tuttavia all’atto pratico è ovvio che la testimonianza del coniuge, egualmente coinvolto nella nostra obiezione di coscienza, avrà un effetto più debole rispetto a quella di un soggetto terzo.

Precisiamo che se il medico sollevasse questioni circa la presenza di un terzo ad un colloquio riservato su dati sensibili sanitari di un minore, sarà nostra facoltà autorizzare la presenza di questa terza persona redigendo seduta stante due semplici righe di autorizzazione a partecipare al colloquio.

La ASL potrà decidere di convocarci a colloquio anche dopo aver ricevuta le nostre lettere (indifferentemente da quale lettera e per quali contenuti) o telefonerà per chiedere chiarimenti (Legge 833 del 23/12/78, art. 33, Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori, ricerca del consenso). In questi casi vale sempre quanto scritto sopra sulla registrazione.

Proponiamo uno stralcio che indica chiaramente anche il ruolo del Sindaco:

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del Sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico. … (omissis) … Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. … (omissis) …. Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio. Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni.

In questo colloquio è possibile che l’ASL abbia un atteggiamento frontale molto aggressivo, sia per quanto concerne le possibili conseguenze o reazioni avverse delle malattie infettive (il caso del tetano ad es. è uno degli argomenti più gettonati …) che per le ripercussioni sulla frequenza delle comunità infantili che adesso sono una realtà – purtroppo – con cui fare i conti. Ma anche con velate minacce riguardo all’affievolimento della responsabilità genitoriale, tutti argomenti che ritroviamo nel decreto vaccini e nella legge di conversione.

Rispondiamo a tono nel merito e ribadiamo sempre il principio fondamentale della sicurezza e della corretta e completa valutazione del rischio (rapporto rischio/beneficio della vaccinazione), che dovrebbe essere anche il primo baluardo del comportamento dei vostri interlocutori: “primum non nocere”.

GLI ARGOMENTI PER GESTIRE IL COLLOQUIO

Se non siete dei medici e non avete quindi titolo (come si suole dire) per parlare di argomenti tecnici a voi non familiari è del tutto inutile avventurarsi in disquisizioni specialistiche. Avete però la possibilità di argomentare sulla base delle conoscenze acquisite o che dovrete per forza acquisire “studiando“ la materia per quello che si rende necessario e che è certamente alla vostra portata.

Non pensate nemmeno lontanamente di gestire un colloquio senza un minimo di consapevolezza della materia: questo non sarebbe né serio né etico né, tanto meno, responsabile!

Come acquisire contenuti utili alla propria “formazione”: ognuno qui ha ampia scelta. Certamente leggere testi ben fatti come quelli storici del dott. Gava e del dott. Serravalle aiuta moltissimo. Questa è una base da cui nessuno dovrebbe prescindere se parte da zero.

Certamente per i più virtuosi poi ci sono molti altri canali di informazione, dai testi in lingua inglese, agli articoli pubblicati su comilva.org e su altri siti nazionali ed internazionali, per non parlare di lavori pregevoli come “Il Ragionevole Dubbio”, “Man Made Epidemic”.

Certamente nel corso degli ultimi due-tre anni sono uscite molte pubblicazioni interessanti: ve ne elenchiamo alcune per facilitarvi il compito.

  1. SCIENZA E VACCINAZIONI: ASPETTI CRITICI E PROBLEMI APERTI, di Paolo Bellavite, Professore Associato di Patologia Generale, Università degli Studi di Verona. email: paolo.bellavite@univr.it ; Prima Edizione 2.05.2017; //www.siomi.it/wp-content/uploads/senza-categoria/2017/05/bellavite-vaccini-2017.pdf
  2. Audizione COMILVA Onlus, Senato, 20.06.2017; Disegno di Legge N. 2856 Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale; //www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/219/COMILVA_1.pdf
  3. Audizione Associazione Di Volontariato Gruppo Diritti Umani MDU-Art.32, Senato, 20.06.2017; Disegno di Legge N. 2856 Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

Gli argomenti principali sono trattati anche nella pagina di questa area intitolata “L’essenza dell’obiezione attiva”.

Ad ogni buon conto è importante che ciascuno affronti il colloquio nel RISPETTO DEL PROPRIO STATO EMOTIVO e del proprio CARATTERE. Pertanto chi non si senta di “MISURARSI” su tematiche scientifiche potrà incentrare la conversazione su una puntuale, tranquilla ma inalterabile richiesta di garanzie mantenendo un atteggiamento pacato di ascolto per quanto è necessario ricevere dal nostro interlocutore per poter decidere se far vaccinare o meno nostro/a figlio/a. E’ altresì chiaro che per poter metabolizzare queste informazioni occorrerà un giusto tempo, pertanto ci dichiareremo disposti a tornare anche più volte per ottenere quelle risposte che il dottore non può darci sul momento per mancanza di tempo o per la necessità di reperirle in un secondo momento.

Infine c’è il verbale del colloquio, che tale non è perché si tratta di un prestampato che serve a certificare il nostro assenso o dissenso alla vaccinazione, che nel verbale è impropriamente definito “informato“. Si può chiedere di allegare al verbale gli scritti che portiamo con noi al colloquio, ad esempio le lettere di obiezione spedite, ricevute e mai risposte dalla ASL. Il verbale può essere firmato o non firmato. La mancata firma equivale ad una espressione di dissenso (non informato).

UNA COSA MOLTO IMPORTANTE È LA NOSTRA CONSAPEVOLEZZA, COSÌ COME LA NOSTRA CONVINZIONE. IL RAPPORTO È PERSONALE CON I NOSTRI INTERLOCUTORI. COMILVA COSÌ COME ALTRE ASSOCIAZIONI O GRUPPI ORGANIZZATI SONO UNA FONTE DI INFORMAZIONE E DI SOSTEGNO, MA LA DECISIONE DI ATTUARE L’OBIEZIONE È SEMPRE E SOLTANTO NOSTRA.

LE RESPONSABILITÀ DEL MEDICO

Il codice deontologico del medico stabilisce agli articoli 14 e 18 (Titolo II) questi interessanti principi:

Titolo II – DOVERI E COMPETENZE DEL MEDICO

Art. 14 – Prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle cure

Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e degli operatori coinvolti, promuovendo a tale scopo l’adeguamento dell’organizzazione delle attività e dei comportamenti professionali e contribuendo alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico attraverso:
– l’adesione alle buone pratiche cliniche;
– l’attenzione al processo di informazione e di raccolta del consenso, nonché alla comunicazione di un evento indesiderato e delle sue cause;
– lo sviluppo continuo di attività formative e valutative sulle procedure di sicurezza delle cure;
– la rilevazione, la segnalazione e la valutazione di eventi sentinella, errori, “quasi-errori” ed
avversi valutando le cause e garantendo la natura riservata e confidenziale delle informazioni raccolte.

Art. 18 Trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica

I trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica sono attuati al fine esclusivo di procurare un concreto beneficio clinico alla persona.

In questo campo (responsabilità del medico) insiste anche la Sentenza della Corte Costituzionale n. 307 del 22/6/90 e ancor prima il Codice Civile (art. 2043).

Questo è un fatto molto importante da tenere sempre presente nei colloqui con i medici perché è un fondamentale del rapporto UMANO prima che di relazione professionale con il MEDICO stesso. Oggi i medici sono SVUOTATI completamente della loro responsabilità personale quando si attengono a protocolli stabiliti da enti statali (ISS, AIFA, Ministero, …), Ordini professionali, o che si richiamano ad organizzazioni sovranazionali (OMS): tutti questi ENTI non hanno NULLA a che fare con il rapporto medico-paziente, ovvero nel delicato divenire nella conoscenza che un pediatra matura con il bambino che incontra nel suo percorso di crescita.

È nostro compito cercare di recuperare questo rapporto unico, al di là delle prescrizioni o dei protocolli, nell’interesse diretto nostro e dei nostri figli. Ecco quindi che la nostra azione di responsabilità e consapevolezza assume anche un valore sociale enorme, perché tende al recupero di quella UMANITA’ perduta nel rapporto con il medico, quell’umanità che fa la differenza nell’ascolto e nell’attenzione al singolo individuo. Ecco perché l’obiezione non è assolutamente un atto di ribellione verso un ordine supremo o contro il bene comune (come si vuol far credere…) ma semplicemente la ricerca di un rapporto vero, basato sul rispetto reciproco, sulla tutela dei diritti umani, della salute in senso lato. La tutela della salute non è riducibile meramente ad un atto di profilassi abbandonato a se stesso e senza controllo, bensì va valutata nel percorso evolutivo del bambino fino all’età adulta, con sistemi adeguati di monitoraggio e di correzione delle criticità emergenti.

 
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