Legge 24 novembre 1981, N. 689. Modifiche al sistema penale.
Importante fondamento di molte istanze difensive e ricorsi avverso sanzioni amministrative per inosservanza dell’obbligo vaccinale. Vanno messe in evidenza in particolare le seguenti parti: CAPO I - Le sanzioni amministrative. Sezione I - Principi generali.
- 4. Cause di esclusione della responsabilità. - Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
- 18. Ordinanza-ingiunzione. - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
Sancisce infine (unitamente alla legge 706/75) la depenalizzazione delle violazioni di legge che sono punite con semplice sanzione amministrativa.
Allegato: Legge 24 novembre 1981, N. 689