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SENTENZE N. 413/09 E N. 488/10, CORTE D’APPELLO DI MILANO, NESSO CAUSALE TRA VACCINO ANTIPOLIO E AUTISMO

13 Gennaio 2013
AUTISMO DA VACCINO ANTIPOLIO: LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

milanoCon la Sentenza N. 413/09, confermata in Appello dalla Sentenza N. 488/10 (causa seguita dallo studio Legale Avv. Saverio Crea del foro di Firenze. La Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, con udienza del 28.03.2012, nella causa promossa dal Ministero della Salute contro ASL Provincia di Varese (motivazione: la titolarità del lato passivo per le istanze proposte ai sensi della L. 210/92 spetta al Ministero della Salute e riconoscimento del nesso causale fra vaccinazioni e insorgere della patologia autistica), respinge l’Appello avverso la sentenza N. 413/09 (sussistenza a percepire l’indennizzo di cui alla L. 210/92 per patologia di 1a categoria Tab. A allegata al DPR 834/81 e condanna del Ministero della Salute a pagare in favore dei ricorrenti indennizzo previsto all’art. 2 comma 1 L. 210/92 e indennità integrativa speciale di cui alla L. 324/59 e s.m. con rivalutazi9ne e interessi legali). La sentenza N. 413/09 si riferisce alla sussistenza del nesso di causalità fra la vaccinazione antipolio somministrata alla minore e l’infermità sopraggiunta (Autismo). I cardini che sostengono questa sentenza possono essere riassunti nei seguenti punti:

  1. Richiamandosi alle precedenti sentenze della Corte di Cassazione n. 1476 del 21.04.77 e n. 3013 del 13.05.1982 l’individuazione di un rapporto di causalità che attiene ad un evento lesivo collegato all’esecuzione di terapie mediche o interventi chirurgici deve essere effettuato non solo con criteri giuridici ma anche tenendo conto delle nozioni di patologia medica e della medicina legale (…) in campo biopatologico è estremamente difficile raggiungere un grado di certezza assoluta e, pertanto, la sussistenza del nesso causale fra un determinato antecedente e un evento dannoso ben può essere affermata in base ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, soprattutto quando manca la prova della preesistenza, della concomitanza e della sopravvenienza di altri fattori determinanti;
  2. Il nesso è stato valutato rispettando i dati obiettivi, i dati casistici, i dati statistico-epidemiologici e i dati sperimentali;
  3. La malattia ha esordito immediatamente dopo la somministrazione dei vaccini.

Queste sentenze rappresentano un punto di riferimento fondamentale per tutti i dibattimenti che affrontiamo nelle pratiche di indennizzo ai senso della L. 210/92. In particolare il criterio della “ragionevole probabilità scientifica” stabilisce una chiara linea procedurale che dovrebbe essere sempre seguita in questi dibattimenti, quando manca la prova della preesistenza, della concomitanza e della sopravvenienza di altri fattori determinanti. Purtroppo dobbiamo registrare che questa interpretazione illuminata trova ancora molto poco spazio nei giudizi espressi dai giudici italiani.  

Allegato: Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, N. 413/09

Allegato: Sentenza della Corte d'appello di Milano N. 488/10

CC

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