Obblighi vaccinali e responsabilità genitoriale


Il d.lgs. 154\2013 ha apportato sostanziali modifiche al Titolo IX del Libro primo del codice civile, rubricato “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri dei figli”.

Nell’attuale formulazione dell’art. 316 c.c. il termine “potestà genitoriale” è stato sostituito dall’attuale “responsabilità genitoriale”, istituto che ha di fatto delineato una nuova dimensione del rapporto di filiazione, configurando il minore (di cui i genitori hanno la rappresentanza legale) quale centro di interessi, titolare di diritti (alla cura, al mantenimento, all’istruzione e all’educazione) e dunque non più soggetto ad un potere-dovere del genitore.

Il minore è dunque, sin dalla nascita, titolare jure proprio del diritto alla salute che esercita tramite i genitori che ne sono i legali rappresentanti, secondo anche quanto disposto dalla nostra Costituzione.

La giurisprudenza ha da tempo consacrato la assoluta attitudine genitoriale in ordine alle scelte sulla salute dei propri figli, riconoscendo la legittimità della scelta di non vaccinare, motivata con approfonditi studi scientifici relativi ai danni che le vaccinazioni possono causare in genere e nello specifico, non ravvisando incuria o negligenza, bensì piena consapevolezza e preparazione in merito alle questioni vaccinali.