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Opposizione alla sanzione amministrativa

opposizione

INDICAZIONI OPERATIVE PER L’OPPOSIZIONE
ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA
PECUNIARIA DI EURO 100,00

 

INFORMAZIONI PRELIMINARI

  • Nel ricorso dovrà essere indicato il codice fiscale del ricorrente. Tra questi altri elementi almeno uno: indirizzo e-mail, PEC o numero di Fax.
  • La CONTROPARTE (o Convenuto) è AGENZIA delle entrate-Riscossione (AdeR) Via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma, CF e P.Iva 13756881002.

NOTE PRINCIPALI

  1. Il ricorso va presentato al Giudice di Pace competente territorialmente in base al Comune di residenza entro 30 giorni dalla notifica. A questi indirizzi https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.page#https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_form_view.wp?uid=G_MAP è possibile ricercare l’Ufficio del GdP di competenza. Il risultato della ricerca fornisce anche indirizzo, contatti telefonici, sito web dove verificare i dettagli delle formalità da espletare per il ricorso.
  2. Una volta identificato l’Ufficio, collegatevi al sito dell’Ufficio del GdP di competenza e cercate le informazioni che riguardano le modalità di deposito del ricorso.
    Tipicamente vanno cercate sotto la voce: “Modulistica”“Area Civile” – dove troverete un file da scaricare e che probabilmente si chiama “Guida Opposizione a sanzione amministrativa (istruzioni)” o qualcosa di analogo.
    In questo documento-guida troverete indicazione del numero di copie dell’atto da depositare (es. l’originale più due copie del ricorso), del numero di copie del titolo esecutivo (la sanzione) da depositare ed eventuali altri moduli da compilare. 
    Verificate sempre e per ogni dubbio/quesito rivolgetevi agli Uffici Preposti. Se deciderete di consegnare a mano il plico del ricorso direttamente presso l’Ufficio, controllate se necessario prenotare un appuntamento.
  3. Il ricorso è soggetto al versamento del contributo unificato nella misura fissa di € 43,00, in ossequio al disposto degli Artt. 10, comma 6 bis e 30 del D.P.R. 116/2002. Procederete al pagamento presso una tabaccheria: il pagamento va eseguito attraverso l’acquisto di una marca Lottomatica
    (ATTENZIONE!!! NON va eseguito in modalità telematica!)
  4. Dovrete predisporre la Nota di Iscrizione a Ruolo scaricando il modulo dal sito web dell'ufficio del Giudice di Pace di competenza (per la compilazione vedi facsimile predisposto) che andrà depositataNota Iscrizione a Ruolo unitamente a tutto il plico del ricorso (atto di ricorso originale, allegati, copia dell’avviso di addebito notificato e tutte le fotocopie richieste). Sulla Nota di Iscrizione andrà applicato il Contributo Unificato, sul quale si consiglia di apporre un segno a penna per impedirne il riuso (CONVALIDA).
    È fondamentale riportare il VALORE della controversia (100,00 euro) per la determinazione corretta del contributo unificato.
    L’omessa dichiarazione di valore determina l’applicazione del contributo unificato nella misura massima (nel nostro facsimile tale valore è già indicato).

  5. Il plico completo di ricorso può essere depositato anche tramite spedizione a mezzo posta a/r, ... MA DEVE PERVENIRE A DESTINO ENTRO il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica dell’avviso di addebito/ricezione (si considera la data di arrivo in cancelleria, non quella di spedizione!!!), ai sensi dell’Art. 6, comma 6, del D.Lgs. 150/2011 come richiamato dall’Art. 22 bis del Legge 689/1981. CALCOLATE BENE I TEMPI, QUINDI!
  6. È consentito il rilascio di procura al difensore, ma non è indispensabile l’assistenza di un Avvocato.
    Il facsimile che mettiamo a disposizione e questo vademecum si basano proprio sul presupposto di effettuare il ricorso senza l’ausilio di un avvocato.
  7. Le notifiche all’opponente ed all’amministrazione, con l’indicazione della data dell’udienza, sono eseguite dalla Cancelleria, ai sensi dall’Art. 6, comma dell’Art. 6, comma 8, del D.Lgs. 150/2011 come richiamato dall’Art. 22 bis del Legge 689/1981, quindi voi non dovete preoccuparvene.
  8. Indicazioni sugli allegati da considerare per il ricorso:
  9. Nella Comunicazione di Prima Udienza fissata dal GdP, il Giudice ORDINA all'Agenzia delle Entrate e Riscossioni di depositare entro un certo lasso di tempo (solitamente almeno 10 giorni prima della data di udienza) gli Atti relativi al provvedimento opposto.
    Verosimilmente l'Avvocatura dello Stato si costituirà in giudizio avversando l'opposizione del cittadino il quale, prima dell'udienza, potrà recarsi in cancelleria per estrarre l'eventuale memoria depositata dall'Avvocatura.

ALTRE INDICAZIONI

  1. IMPORTANTE: il modulo facsimile di ricorso contiene alcuni suggerimenti strategici sulle ECCEZIONI da sollevare (formali e sostanziali) che è bene non siano pubbliche per ridurre al minimo le correzioni che l’istituzione può introdurre in corso d’opera, vanificando così le possibilità di vittoria nel ricorso stesso.

    Per questo motivo il testo del ricorso non viene reso PUBBLICO ma verrà utilizzato caso per caso con una opportuna assistenza da parte dei volontari dell’associazione. Parimenti, il modulo potrà essere messo a disposizione della persona interessata che intende avvalersi di un legale di fiducia. In tal caso, quest’ultimo, sarà l’interlocutore privilegiato e responsabile nei riguardi dell’interessato.
     

    Per richiedere il nostro facsimile inviateci una mail all’indirizzo ricorso100euro@comilva.org, allegando l’avviso di addebito della sanzione e il nostro modulo privacy sottoscritto, necessario per trattare i vostri dati (vedi allegato in calce alla pagina).  

    Daremo riscontro soltanto alle email complete degli allegati richiesti.


  2. E’ obbligatoria la partecipazione personale all’udienza, della parte oppure del suo difensore se incaricato, pena il rigetto dell’opposizione ai sensi dell’Art. 10, lett. b), del D.Lgs. 150/2011 come richiamato dall’Art. 22 bis del Legge 689/1981, fatte salve le cause di legittimo impedimento.

  3. Il Giudice di Pace decide con sentenza, di accoglimento o di rigetto, e che assumerà le forme di un annullamento in caso di accoglimento.
    Il Giudice non potrà invece rimodulare la sanzione in caso di rigetto, trattandosi di sanzione ad importo fisso per la quale non è previsto un minimo edittale.
    La decisione è esclusivamente secondo diritto, poiché l’Art. 6, comma 13, del D.Lgs. 150/2011 come richiamato dall’Art. 22 bis del Legge 689/1981 esclude la pronuncia secondo equità di cui all’art. 113, comma 2, c.p.c.

  4. La sentenza può prevedere (teoricamente) la condanna alle spese di giudizio a carico della parte soccombente. Vista la novità della materia riteniamo questa eventualità POCO PROBABILE!