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Adesione ad associazioni sportive

Adesione ad associazioni sportive


​​​​COSA STABILISCE LA LEGGE

1) esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni
Il Decreto interministeriale emanato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dello Sport il 28 Febbraio 2018 sancisce l'abolizione dell’obbligo della certificazione medica per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, per i bambini fino a 6 anni di età, che viene considerata attività ludico-motoria.
Ne consegue che non è richiesta alcuna certificazione vaccinale.


2)  esercizio dell'attività sportiva non agonistica
Il Decreto Balduzzi entrato in vigore il 21 agosto 2013 definisce l'attività sportiva amatoriale e quella non agonistica e stabilisce la normativa da applicare relativamente alle certificazioni mediche.
Per le attività sportive non agonistiche organizzate da associazioni e società sportive affiliate ad Enti di promozione sportiva, Federazioni e Discipline sportive associate, incluse le attivita' fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attivita' parascolastiche (art.3 del DM 23/04/2013) è richiesto il certificato medico, generalmente rilasciato dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta.
Tra gli esami indicati non compare la vaccinazione antitetanica.
Nonostante ciò la vaccinazione antitetanica viene spesso richiesta nello svolgimento degli sport equestri e dalle associazioni sportive aderenti alla Federazione Italiana Rugby.

3)  esercizio dell'attività sportiva agonistica
La legge 292 del 5/3/1963 ha reso obbligatoria la vaccinazione anti-tetanica per tutti gli iscritti alle Federazioni ed Enti del CONI. 

Pertanto, al momento della visita di idoneità sportiva, viene richiesto di esibire il documento sanitario comprovante l’avvenuta effettuazione della vaccinazione antitetanica obbligatoria per legge per consentire la prescritta verifica e eventuale annotazione.
Sono noti casi in cui non è stata rilasciata l'idoneità

Non sono tenuti a esibire il certificato che attesta la vaccinazione antitetanica quei soggetti che praticano attività sportive indipendentemente dalle Federazioni ed Enti del CONI. 

COSA FARE NEL CASO IN CUI VIENE RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE DELLA VACCINAZIONE

Verificare se nel proprio territorio (rivolgendosi ad esempio al proprio referente Comilva locale) ci siano centri sportivi gestiti da personale preparato ad affrontare una discussione di merito e disponibile ad accogliere una eventuale “liberatoria” (clausola di esonero da responsabilità nei confronti dell'associazione sportiva).

Una possibilità ad integrazione della liberatoria può essere quella di effettuare le titolazioni anticorpali, ossia la ricerca degli anticorpi specifici anti tossina tetanica per valutare lo stato di immunità: capita non raramente di ottenere risultati positivi in quanto una titolazione di 0,01 UI/ml ritenuta da più parti adeguata alla protezione non è più compresa nelle soglie minime che i laboratori stessi forniscono in sede di referto. E’ chiaro a tutti che se il soggetto non vaccinato presenta già degli anticorpi in quantità sufficiente non è necessaria la vaccinazione, tanto più che nello specifico caso del tetano, i rischi connessi all'iperimmunizzazione sono ampiamente riconosciuti.