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ESENZIONI: CONVERSIONE DA FORMATO CARTACEO A DIGITALE

18 Febbraio 2022

Come richiesto espressamente dal DL Riaperture (DL 52/21 art. 9-bis comma 3[1]), il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2022[2] regola le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e consentirne la verifica digitale.
 

Certificati di esenzione dalla vaccinazione COVID-19 già emessi in formato cartaceo

Dal 7 febbraio 2022 (data di efficacia del DPCM) i certificati cartacei di esenzione dalla vaccinazione, entro 20 giorni (entro il 27 febbraio) vengono riemessi in modalità digitale su richiesta dell’interessato al medico certificatore (ossia al medico che ha rilasciato il certificato cartaceo). cartaceo digitaleDecorso tale termine, cessa la validità delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea.

All’art. 5 comma 4 si può, infatti, leggere:
 

4. Dalla data di efficacia del presente decreto, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 sono rilasciate esclusivamente in modalità digitale. Entro venti giorni dalla predetta data, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 precedentemente emesse in modalità cartacea ai sensi delle circolari del Ministero della salute sono riemesse in modalità digitale ai sensi del presente decreto, su richiesta dell'interessato al medico certificatore. Decorso tale termine, cessa la validità delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea.

Come suggerisce lo stesso Ministero della Salute attraverso il suo canale Telegram, occorre affrettarsi a richiedere al medico certificatore l’attestato per poter scaricare il QR code.

 

È così semplice ottenere la migrazione della certificazione dal formato cartaceo a quello digitale?

Non così come suggerisce il contenuto dell’infografica del Ministero.
I Medici di Medicina Generale che hanno rilasciato nei mesi scorsi le certificazioni di esenzione tergiversano sulle richieste di migrazione da parte dei loro assistiti. A prescindere da altre importanti problematiche, non strettamente funzionali allo scopo di questo testo, si rileva che la principale difficoltà di tale passaggio è costituita dall’interfaccia del sistema informatico predisposto dal Ministero, il quale individua esclusivamente alcune casistiche, corrispondenti a specifici codici, il cui inserimento è indispensabile al completamento della procedura.

CASISTICHE CONTEMPLATE:

  • 01=ipersensibilità al principio attivo [per tutti i vaccini];
  • 02=gravidanza (primo trimestre) (max 90 giorni);
  • 03=soggetto che ha partecipato alla sperimentazione di vaccini anti-COVID-19;
  • 04=su parere di commissione medica;
  • 05=condizione clinica in atto come da linee guida (max 30 giorni, rinnovabile);
  • 06=terapia in atto come da linee guida (max 30 giorni rinnovabile).

 

Nota Bene:

Non viene prevista alcuna codifica per le certificazioni di esenzione permanente per condizioni cliniche ostative alla vaccinazione anti-covid19 rilasciate in scienza e coscienza dal medico in base alla sua competenza, autonomia e responsabilità professionale, tenuto conto del diritto al Consenso Informato esercitato dal paziente e operando cautelativamente secondo il principio di precauzione.

 

Per chi è in possesso di un certificato di esenzione per condizione clinica certificata dal MMG

Se è questo il vostro caso, cioè vi è una condizione clinica in essere che ha richiesto il rilascio del certificato di esenzione da parte del Medico di Medicina Generale, considerati i tempi stretti e il rischio di decadenza dal 27 febbraio, e la vostra condizione non è riconducibile ad altre codifiche, potete considerare la casistica n. 05, “condizione clinica in atto come da linee guida (max 30 giorni, rinnovabile)”, quale opzione che consente al medico di migrare nell’immediato la vostra certificazione, almeno per 30 giorni col rinnovo da effettuarsi di mese in mese.

Segnaliamo, a tale proposito, che alcune testimonianze dirette ci riportano la possibilità di modificare la data di scadenza di questo tipo di casistica poiché l’interfaccia consente di inserire una scadenza superiore a 30 giorni (anche oltre un anno): può pertanto essere utile che siamo presenti in studio col medico mentre effettua tale procedura, che lui stesso al momento conosce poco.

In seguito queste situazioni andranno rivalutate e sarà necessario perseguire l’ottenimento di un certificato di esenzione permanente, essendo la condizione clinica ostativa alla vaccinazione di carattere non temporaneo. Nell’immediato, tuttavia, è prioritario ottenere la digitalizzazione del proprio certificato negli strettissimi tempi imposti dal recente DPCM.

 

Da chiarire: quali “linee guida”?

Resta da chiarire un punto essenziale del decreto, ovvero le “linee guida”. Nelle seguenti codifiche:

  • 05=condizione clinica in atto come da linee guida (max 30 giorni, rinnovabile);
  • 06=terapia in atto come da linee guida (max 30 giorni rinnovabile);

viene fatto riferimento a “linee guida” che il decreto stesso non individua con esattezza e che non sono al momento reperibili sul sito del Ministero della Salute né in altre fonti istituzionali.

Neanche i medici che abbiamo potuto interpellare sull’argomento tramite i nostri associati (loro assistiti) hanno saputo indicare con esattezza quali esse siano.

Le uniche linee guida (o meglio indicazioni) note al momento sono quelle riportate nella Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Pertanto, se il riferimento fosse riconducile al testo della circolare del 4 agosto[3], come alcuni interpretano, sarebbe da rilevare che in quel testo si legge chiaramente che “data la complessità dell’argomento trattato, le condizioni riportate non sono esaustive” e certamente non possono essere ricondotte a esclusive condizioni che giustificano una certificazione di esenzione alla vaccinazione.


Nota Bene:

Se anche fosse predisposta una vera e propria guida alle controindicazioni alla vaccinazione anticovid-19, come strumento di consultazione per il medico, sarebbe inammissibile applicare le indicazioni in maniera rigida, secondo un'impostazione meccanicistico/riduzionista. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che al medico nella relazione di cura col paziente è sempre richiesta una valutazione adeguata al caso concreto e specifico, molto spesso contraddistinto da un quadro pluripatologico o comunque complesso. Le linee guida, pertanto, non possono essere invocate per escludere la responsabilità del medico.

Senza contare che una caratteristica esecutiva dell’autorizzazione alla immissione in commercio condizionata è l’implementazione di un piano per la gestione del rischio (RMP) da parte dello sviluppatore del vaccino concordato con l’autorità regolatoria prima della autorizzazione. Consultando questi documenti pubblici[4] si evidenzia che per

  • l’uso in gravidanza e durante l'allattamento,
  • l’uso in pazienti immunocompromessi,
  • l’uso in pazienti fragili con comorbilità,
  • l’uso in pazienti con malattie autoimmuni o disturbi infiammatori

le informazioni sulla sicurezza del medicinale sono attualmente mancanti o carenti e che devono essere raccolte.
Viene indicato, altresì, che mancano i dati sulla sicurezza a lungo termine.

È evidente che in un simile contesto è fondamentale effettuare con il medico un’accurata valutazione dei rischi e dei benefici rispetto al proprio caso specifico.

 

Riesame della pratica e revoca della certificazione:

Quel che è certo è che la migrazione della certificazione al sistema digitale NON richiede alcun riesame o rivalutazione delle condizioni cliniche dell’assistito.

Nel testo del DPCM all’art. 5 comma 8 e nel testo dell’Allegato C, a conferma di ciò, si legge che il medico può richiedere la revoca di un certificato di esenzione inviato al Sistema Tessera Sanitaria, SOLO nel caso in cui venga meno la specifica condizione clinica che ha giustificato il rilascio dell’esenzione e fornendo la relativa motivazione.

Art. 5 comma 8.
Qualora uno dei soggetti di cui al comma 2 accerti il venire meno della specifica condizione clinica riportata sul documento di cui all’articolo 3, comma 3, che ha giustificato il rilascio di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 ancora in corso di validità, ne dispone la revoca tramite apposita funzione del Sistema TS, inserendo la data di fine validità e la relativa motivazione.”

Questo, chiaramente, vale per tutti i medici certificatori, incluso il personale dell’Azienda Sanitaria.

Se siamo in possesso di un certificato di esenzione, affrettiamoci a recarci dal medico certificatore, avendo a disposizione il testo del DPCM, la documentazione clinica e ogni altra documentazione a sostegno della nostra posizione (anche di natura scientifica) ed eventualmente dopo aver fugato ogni dubbio interpellando il Servizio di Pubblica Utilità del Ministero della Salute al numero telefonico 1500.

 

 


[1] DL 52/21 art. 9-bis comma 3.
“Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.”

 

[2] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/07/22A00988/sg

[3] https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null

[4] https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-plan_en.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-risk-management-plan_en.pdf

 

 

CC

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