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LEGGE 23 DICEMBRE 2001, N. 388

13 Dicembre 2010

Legge 23 dicembre 2001, N. 388. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Tratta materia di richiamo vaccinazioni dopo il primo anno.

Art. 93, comma 2: Con un regolamento da emanare entro il 30 giugno 2001 ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, in relazione alle mutate condizioni sanitarie del Paese, le condizioni nelle quali e' obbligatoria la vaccinazione contro la tubercolosi nonché le modalità di esecuzione della vaccinazione antitetanica.

Art. 93, comma 3: Le regioni possono, nei casi di riconosciuta necessità e sulla base della situazione epidemiologica locale, disporre l'esecuzione della vaccinazione antitifica in specifiche categorie professionali. A tale proposito valgono le considerazioni contenute nella nostra Guida all’Obiezione e ribadiamo che i richiami vaccinali NON sono obbligatori: gli obblighi possono essere stabiliti con atto legislativo specifico o per disposizioni del Sindaco in caso di epidemie conclamate. Il regolamento di cui si fa riferimento verrà redatto con Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 464.  

Allegato: Legge 23 dicembre 2001, N. 388

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