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TRIBUNALE DI URBINO, SENTENZA N. 219/11, NESSO CAUSALE VACCINO ANTIEPATITE B E AUTISMO

20 Novembre 2014
ILLUMINANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI URBINO

Tribunale-Urbino-2.previewIl Tribunale di Urbino, in udienza Udienza il 06.07.2011, con Sentenza N. 219/11, il Giudice del Lavoro, ha esaminato il ricorso promosso dai genitori del minore contro la Regione Marche e il Ministero della Salute (contumace) nella controversia in materia di previdenza ed assistenza con oggetto richiesta di indennizzo ex lege L. 210/92.

La domanda di indennizzo era stata presentata in data 4 aprile 2003 a seguito della lesione provocata al figlio con vaccinazione trivalente eseguita in data 15 aprile 1998.

Il bambino, che godeva di ottima salute prima di effettuare le vaccinazioni, dopo la prima dose di trivalente (non è specificato ma dalle successive pagine si evince la correlazione con il vaccino antiepatite B) il bambino ha cominciato a manifestare iperpiressia e irritabilità, successivamente vomito, diarrea, eruzioni cutanee, eventi flogistici acuti a carico dell’apparato respiratorio. Dopo la seconda dose le condizioni peggiorano fino all’età di due anni, quando il bambino inizia a manifestare disturbi dell’alimentazione, assenza di linguaggio, iperattività, scarsa capacità attentiva, comportamenti auto ed etero lesivi. Diagnosi: instabilità e ritardo cognitivo, disturbo generalizzato dello sviluppo e autismo infantile.

In data 19 novembre 2002 viene diagnosticata “sindrome autistica ad insorgenza post-vaccinale”.

La sentenza afferma che il nesso causale è da ritenersi sussistente sulla base degli studi scientifici. Anche in questo caso viene stabilito il difetto di legittimazione passiva eccepito dalla Regione Marche attribuendo al Ministero al titolarità del caso.

Nel merito il giudice ritiene fondato il nesso causale fra la patologia insorta e le vaccinazioni. Viene citata dal CTU la citotossicità del thimerosal presente nei vaccini somministrati e sulla base di approfondimenti bibliografici lo stesso CTU ammette che l’esposizione al thimerosal (dalla vaccinazione antiepatite B) abbia potuto avere un ruolo nello sviluppo dell’autismo in modo scientificamente probabile. Tale probabilità deve poi valutarsi lal luce della assenza rilevata dal CTU di ulteriori fattori morbosi che possano essere individuati come causa della malattia, al di fuori della vaccinazione praticata. Questi principi sono stati riconosciuti anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 753/05.

Questa sentenza è molto ben fatta, esaustiva e completa di dettagli ben collocati nel contesto.

 

Allegato: Sentenza_219-11

CC

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