Questo documento si propone di illustrare il contesto normativo in cui si inseriscono gli obblighi vaccinali e l’impianto sanzionatorio
PREMESSA
Questi obblighi iniziano nell’aprile 2021 con il decreto-legge n. 44/2021 che ha coinvolto i sanitari (a vario titolo). Dopo questo “primo passo”, siamo arrivati agli ultimi provvedimenti come il decreto-legge 172/2021 (nuovamente sanitari, insegnanti e forze dell’ordine) e il decreto-legge 1/2022 che ha stabilito l’obbligo per gli “over 50”. Il decreto-legge 1/2022 introduce elementi di novità che hanno (e avranno, in caso di future estensioni) un impatto significativo sulla popolazione interessata sui quali è opportuno porre attenzione. Esso si configura come un “unicum” sotto più aspetti e di conseguenza costituisce un precedente normativo e, come tale, va affrontato e messo in discussione con ogni iniziativa possibile, malgrado possa sembrare poco funzionale impiegare energie per ovviare ad una sanzione tutto sommato contenuta dal punto di vista economico (fatti salvo i casi nei quali la mancata vaccinazione prevede l’esclusione dall’attività lavorativa).
Quali sono le novità introdotte dal decreto-legge 1/2022:
- Questo provvedimento va per la prima volta ad imporre l’obbligo della vaccinazione anti SARS-COV-2 non in funzione della propria mansione lavorativa, bensì in ragione dell’età anagrafica delle persone.
- Introduce una sanzione pecuniaria per gli “over 50” che non adempiono all’obbligo vaccinale, ma non solo. Infatti, sono interessati tutti i soggetti di cui agli artt. artt. 4, 4 -bis e 4 –ter.
- A differenza di quanto di norma avviene per le sanzioni, che vanno a punire un comportamento colpevole, definendo, di conseguenza, sanzioni in misura minima e massima, così da commisurare la stessa alla gravità del comportamento del singolo, questo provvedimento introduce una sanzione in misura fissa.
- Rispetto ai precedenti provvedimenti dispositivi dell’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori, che assegnavano all’azienda sanitaria il compito di accertare l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, il decreto coinvolge nell’iter di accertamento una pluralità di soggetti: l’azienda sanitaria competente per territorio, il Ministero della Salute, il Ministero delle Finanze (titolare del trattamento dati del sistema Tessera Sanitaria) e, novità assoluta, l’Agenzia delle Entrate Riscossioni (AER).
- L’ente incaricato dell’applicazione della sanzione (AER) è un Ente pubblico economico istituito nel 2016 che svolge le funzioni relative alla riscossione sull'intero territorio nazionale. L’Ente è sottoposto all’indirizzo operativo e al controllo dell’Agenzia delle Entrate che ne monitora costantemente l'attività. Ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione (v. https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/il-gruppo/Chi-siamo/). Questo Ente viene direttamente coinvolto in una procedura di carattere sanitario e autorizzato a ricevere un flusso di dati personali e sensibili (considerato che viene palesato un dato sanitario e come tale meritevole di specifica protezione sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali) degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale.
- Infine, le procedure afferenti alla sanzione vengono individuate con aspetti misti fra quelli della classica sanzione pecuniaria, con alcune caratteristiche tipiche dei versamenti contributivi (contributi INPS, ad esempio) ed una procedura caratteristica della riscossione tributaria (l’ente incaricato è AER).
COSA STABILISCE IL DECRETO-LEGGE 1/2022
Per delineare il processo di obiezione ci rifaremo prevalentemente all’articolazione del decreto-legge 1/2022 dal momento che i precedenti meccanismi utilizzati (a partire dal primo obbligo, in quanto già attivati e, in parte chiusi) non hanno rilevanza in questo frangente.
I passaggi fondamentali (rif. art. 4 – sexies del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1) seguono di fatto l’iter della sanzione amministrativa e si basano su alcuni PRESUPPOSTI fondamentali:
- PRESUPPOSTO 1. Soggetti interessati all’obbligo (Art. 4 – quater): “Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, … che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4 -bis e 4 -ter … La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1.”
- PRESUPPOSTO 2. Situazioni in cui si applica la sanzione amministrativa pecuniaria (euro 100):
- a. soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b. soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della Salute
- c. soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 …;
- d. per tutti gli altri obbligati articoli, decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 artt. 4, 4 -bis e 4 –ter;
- PRESUPPOSTO 3. L’irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, è effettuata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (AER): i dati che il Ministero fornirà alla AER deriveranno da (1) elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero (2) i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale (3) dai dati disponibili al Ministero sella Salute per i soggetti non vaccinati o esenti.
L’Art.2 del decreto-legge 1/2022 estende inoltre l’obbligo vaccinale “al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori”: 1. All’articolo 4 -ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 -bis. Dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.».
Per queste persone, che hanno un’età inferiore ai 50 anni, ai sensi del decreto-legge 1/2022 è utile fare riferimento al percorso descritto in seguito, salvo il passaggio riferito alla comunicazione col Ministero della Salute, che non è direttamente coinvolto nell’iter a loro riservato (accertamento), così come non è prevista la sanzione di 100 euro. Qualora, invece, rientrino nella categoria degli over 50, la procedura sarà la medesima.
IL SENSO DELL’OBIEZIONE DI COSCIENZA
Va chiarito che la finalità ideale dell’iter di obiezione è quella di opporsi con ogni mezzo razionale alle ragioni che sottendono all’obbligo vaccinale, facendone emergere tutte le contraddizioni, le scorrettezze scientifiche, le anomalie giuridiche, le violazioni dei principi costituzionali e dei diritti umani.
L’esercizio dell’obiezione di coscienza attiva può non produrre effetti pratici relativamente all’ottenimento delle esenzioni o dei differimenti vaccinali e quindi l’ottenimento dei cosiddetti lasciapassare verdi. Questo può comportare le previste sospensioni dalle attività lavorative. Tuttavia, l’espressione ragionata e motivata dell’obiezione attiva costituirà la base per ogni rivendicazione di giustizia civile ed amministrativa nei confronti di tutti gli organismi pubblici e privati coinvolti a vario titolo nelle potenziali violazioni delle leggi nazionali ed internazionali perpetrate nei confronti della persona che la esercita.
L’obiezione di coscienza attiva è quindi, oltre che un atto di autotutela giuridica e sanitaria, anche una forma di partecipazione consapevole e responsabile del cittadino alla vita pubblica: chi la esercita non persegue unicamente uno scopo personale ma si fa carico in prima persona di un’azione di giustizia civile e di tutela dei diritti costituzionali e umani.
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