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Adempimenti per la frequenza scolastica

Adempimenti per la frequenza scolastica


Specifici articoli della L. 119/17 regolamentano gli adempimenti in carico alle famiglie, alla scuola e all’Azienda Sanitaria.
 

Dall’anno scolastico 2019/2020, in particolare, si applica la procedura semplificata prevista all’art. 3 bis del D.L. 7 giugno 2017 n. 73 (Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119).

Art. 3-bis

Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019.

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonché dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private  non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di eta' compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.

  2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.

  3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private  non  paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione  comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

  4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei  servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4.

  5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione ne' impedisce la partecipazione agli esami.

In sintesi:

  • A decorrere dall’anno scolastico 2019/20 non è previsto alcun PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE, né di ESCLUSIONE dalla frequenza scolastica, essendo prevista unicamente la DECADENZA DALL’ISCRIZIONE (art 3 bis, comma 5).
  • La decadenza dall’iscrizione per i servizi educativi per l’infanzia e per le scuole dell’infanzia potrà essere comminata solo in caso di mancata presentazione entro il 10 luglio della documentazione prevista all’art. 3 bis comma 3. 
  • L’onere di presentazione della documentazione indicata dalla normativa sopra citata, viene assolto dai genitori anche mediante la “presentazione della formale richiesta di vaccinazione inviata all’azienda sanitaria locale territorialmente competente”. Ne consegue che la richiesta di appuntamento vaccinale effettuata dai genitori e depositata alla scuola, consente ai minori di non incorrere nella DECADENZA DALL’ISCRIZIONE.
  • Ai fini dell’iscrizione la normativa NON prevede la possibilità di consegnare dichiarazioni sostitutive. Eventuali richieste di autocertificazione da parte dei dirigenti pertanto non sono legittime.

È indubbio che, in forza della normativa su richiamata, chi (non essendo vaccinato in tutto o in parte) abbia presentato formale richiesta di vaccinazione alla competente Azienda Sanitaria ha così correttamente incardinato l'iter previsto dalla L. 119/2017, ed è pertanto perfettamente adempiente al dettato normativo ed agli obblighi che dallo stesso derivano.

Nel caso di consegna della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente non è richiesto né ai genitori né alla scuola alcun altro adempimento. Le ASL, appunto “sino alla fine dell’anno scolastico”, convocheranno i genitori e, nell’esclusivo dialogo tra ASL e famiglie (rigorosamente coperto dalla privacy) si svolgerà l’iter di recupero vaccinale

Il Legislatore dunque riferisce alle ASL, e non alle famiglie, un generico termine per effettuare tutta la profilassi “entro la fine dell’anno scolastico”, a dimostrazione che l’impianto della norma abbia chiaramente (e comprensibilmente) attribuito esclusivamente ai genitori ed alle ASL tutta la materia afferente la salute dei minori e il ciclo vaccinale.  Nella Circolare congiunta Min.Salute-MIUR del 1.9.2017, leggiamo difatti che i dirigenti scolastici debbano limitarsi a raccogliere la documentazione di cui all’art. 3 del decreto “senza alcuna preventiva valutazione di merito”, residuando alle scuole un mero controllo all’atto dell’iscrizione, che dall’anno scolastico 2019/2020 si realizza mediante lo scambio degli elenchi con le ASL entro le date prescritte, e successivo deposito di documentazione da parte dei genitori, entro il 10 luglio.

Purtroppo molti dirigenti scolastici si sentono investiti di un ruolo che la legge non gli attribuisce e che spesso viene incentivato dal comportamento delle Aziende Sanitarie. Invece che seguire il dettato di legge, i genitori i cui figli non risultano "in regola" con il calendario vaccinale vengono sottoposti a continui controlli, mentre alle bambine e ai bambini dei servizi e delle scuole per l'infanzia si impongono scadenze che nulla hanno a che fare con il dettato di legge. Lo scopo, immediatamente palesato, è quello di escludere questi "inadempienti" da servizi e scuole suddetti nel più breve tempo possibile. Alcuni genitori, ovunque nel paese, hanno dato vita ad iniziative volte a compensare questa inaccettabile discriminazione.

In allegato la stesura ufficiale della Legge 119/2017 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) e il testo coordinato del decreto per una lettura semplificata.