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Legge 119/17 e diritti privacy

Legge 119/17 e diritti privacy


Adempimenti legge 119/17 e tutela della privacy GDPR (Regolamento UE n. 2016/679)


Il D.Lgs. 196/2003 ed il Regolamento UE 2016/679 attualmente in vigore prevedono che, in assenza di espresso consenso dei soggetti interessati, I DATI SANITARI possano essere gestiti, trattati e trasmessi da pubbliche amministrazioni solo ove ciò sia espressamente previsto da una disposizione di legge. Ciò implica, a contrario, che tali dati non possono essere scambiati tra diverse P.A. (quali sono le ASL e le Istituzioni Scolastiche) al di fuori di modalità e procedure espressamente previste dalla legge. Questo principio posto in relazione con la disciplina ex Art. 3 bis della legge Lorenzin e con l'Allegato A alla circolare congiunta MIUR Salute del 27/02/2018, avallato con provvedimento n 117 del 22/02/2018 del Garante privacy, comporta che al di fuori di tale specifica procedura non possa esservi alcuno scambio di informazioni circa lo stato vaccinale dei minori tra ASL ed Istituzioni Scolastiche. Il problema è che violazioni di questo tipo, cioè scambi di informazioni contenenti dati personali particolari dei minori tra Azienda Sanitaria e scuole al di fuori dei tempi e dei modi definiti dalla norma, sono all'ordine del giorno ad opera delle Aziende Sanitarie di tutta Italia, con buona pace di chi la norma dovrebbe farla rispettare.

In data 20/10/2017 con pubblicazione della nota istituzionale doc.web n.7037400 sul proprio sito internet, il Garante per la protezione dei dati personali rispondendo all’Assessore regionale Stefania Saccardi aveva chiarito che “le informazioni oggetto della comunicazione da parte delle ASL, devono essere qualificate sensibili in quanto idonee a rivelare lo stato di salute dei minori, poiché tra i soggetti non in regola potrebbero ad esempio essere ricompresi minori rientranti nei casi di esonero, omissione o differimento connesse a situazioni di morbilità, pregresse o attuali, temporanee o permanenti.”

I dati che trattano le Amministrazioni sono da considerarsi certamente sensibili, perché anche la semplice dicitura “non in regola” è sufficiente a rivelare lo stato di salute del minore. Con tale nota, il Garante affermava che la comunicazione di questi dati “non può trovare soluzione all’interno di quanto previsto dagli artt. 19, comma 2, e 39, comma 1, lett. a), del Codice i quali si applicano esclusivamente ai dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari”.

Ricordiamo che il Garante privacy ha sanzionato una scuola materna di Otranto (LE) che aveva affisso l'elenco dei bimbi "non in regola con le vaccinazioni".

Considerata la tutela rafforzata prevista dal richiamato Regolamento UE 2016/679, laddove le aziende sanitarie locali dovessero segnalare erroneamente il nominativo di determinati minori o dovessero accompagnare questi nominativi con indicazioni imprecise o, ancora, dovessero procedere a comunicare informazioni relative allo stato vaccinale dei minori con modalità e tempistiche differenti rispetto a quelle previste dalla procedura di cui alle norma sopra richiamate, tali informazioni e tali dati dovrebbero essere immediatamente cancellati, dandone contestuale notizia al Titolare del Trattamento dei Dati della ASL che li avesse trasmessi (Art. 17, Reg.to Ue 2016/679), poiché un loro eventuale, prolungato trattamento costituirebbe esso stesso un trattamento illecito, contrario ai principi di liceità, correttezza, minimizzazione e responsabilità sottesi all’intero tessuto normativo regolamentare.

Perciò non solo gli Istituti Scolastici devono attenersi agli obblighi derivanti dal Regolamento UE sopra descritti, ma devono altresì evitare di conferire alle ASL dati ed informazioni relative allo stato vaccinale dei minori iscritti al di fuori delle procedure previste e comunque sono gravati dall'obbligo di astenersi da qualsivoglia comunicazione di queste informazioni al di fuori delle modalità previste. E così anche le Aziende Sanitarie.

Considerata la natura riservata dei dati da trattare (ivi comprese la corrispondenza privata tra Asl e Genitori relativamente allo stato vaccinale del minore, le eventuali date di appuntamento, o qualsivoglia indiscrezione sullo stato dell’iter di recupero vaccinale), è diritto della famiglia pretendere che siano rispettate tutte le precauzioni idonee a tener conto delle SOLE CORRETTE INFORMAZIONI NECESSARIE AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE.

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