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DECRETO CORTE DI APPELLO DI ANCONA, SEZIONE MINORI, N. 51.02 2152 DEL 05.07.2002

13 January 2013

Ancona2Ricorso avverso Decreto Tribunale dei Minori da parte del PM sull’impossibilità del Giudice di intervenire in materia vaccinale data la mancanza di coercibilità per legge delle vaccinazioni. Mancanza di coercibilità per legge delle vaccinazioni obbligatorie. Dopo il Decreto Corte di Appello di Ancona, Sezione minori, N. 1994 del 27.11.98 il Tribunale dei Minori di Ancona faceva riferimento costantemente a questo orientamento (costante giurisprudenza) nelle sentenze riguardo al rinvio a giudizio dei genitori inadempienti all’obbligo di legge sulle vaccinazioni. Avverso a questo orientamento si esprime il PM presso il Tribunale Minorile che richiede ancora una volta di limitare la potestà genitoriale nell’interesse del minore anche attraverso al nomina di un curatore speciale.

Lo stesso PM indicava nel suo ricorso come i genitori non avessero indicato a quali trattamenti o precauzioni di ordine sanitario intendessero sottoporre la minore per scongiurare i rischi, non remoti, di contrarre in futuro l’epatite B e che il giudice, non in ottica sanzionatoria ma per la salvaguardia della salute della minore potesse intervenire con provvedimento restrittivo della potestà genitoriale in base agli artt. 333 e 336 del Codice Civile.

In sostanza la Corte di Appello rigetta nuovamente questi principi sempre sulla base del riconoscimento dell’idoneità genitoriale a provvedere alla salute e allo sviluppo psicofisico del minore e che il rifiuto opposto dagli stessi non si determina da semplice trascuratezza, bensì da ragionevoli e fondati dubbi sulla prassi vaccinale, specialmente contro l’epatite B, dubbi espressi chiaramente anche dal dibattito scientifico in atto e fondati anche sulla mancanza di un effettivo riscontro dei presunti benefici collettivi ed individuali della vaccinazione stessa.  

Allegato: Decreto Corte di Appello di Ancona, Sezione minori, N. 51.02 2152 del 05.07.2002

CC

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