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CODICE-DEONTOLOGICO-MEDICO.pdf
04 Gennaio 2019
FEDERAZIONE
NAZIONALE
DEGLI
ORDINI
DEI
MEDICI
CHIRURGHI
E
DEGLI
ODONTOIATRI
CODICE
DI
DEONTOLOGIA
MEDICA
(2014)
Art.
54
modificato
in
data
16
dicembre
2016
Art.
56
modificato
in
data
19
maggio
2016
GIURAMENTO
PROFESSIONALE
2
Consapevole
dell'importanza
e
della
solennità
dell'atto
che
compio
e
dell'impegno
che
assumo,
giuro:
-‐
di
esercitare
la
medicina
in
autonomia
di
giudizio
e
responsabilità
di
comportamento
contrastando
ogni
indebito
condizionamento
che
limiti
la
libertà
e
l’indipendenza
della
professione;
-‐
di
perseguire
la
difesa
della
vita,
la
tutela
della
salute
fisica
e
psichica,
il
trattamento
del
dolore
e
il
sollievo
dalla
sofferenza
nel
rispetto
della
dignità
e
libertà
della
persona
cui
con
costante
impegno
scientifico,
culturale
e
sociale
ispirerò
ogni
mio
atto
professionale;
-‐
di
curare
ogni
paziente
con
scrupolo
e
impegno,
senza
discriminazione
alcuna,
promuovendo
l’eliminazione
di
ogni
forma
di
diseguaglianza
nella
tutela
della
salute;
-‐
di
non
compiere
mai
atti
finalizzati
a
provocare
la
morte;
-‐
di
non
intraprendere
né
insistere
in
procedure
diagnostiche
e
interventi
terapeutici
clinicamente
inappropriati
ed
eticamente
non
proporzionati,
senza
mai
abbandonare
la
cura
del
malato;
-‐
di
perseguire
con
la
persona
assistita
una
relazione
di
cura
fondata
sulla
fiducia
e
sul
rispetto
dei
valori
e
dei
diritti
di
ciascuno
e
su
un’informazione,
preliminare
al
consenso,
comprensibile
e
completa;
-‐
di
attenermi
ai
principi
morali
di
umanità
e
solidarietà
nonché
a
quelli
civili
di
rispetto
dell’autonomia
della
persona;
-‐
di
mettere
le
mie
conoscenze
a
disposizione
del
progresso
della
medicina,
fondato
sul
rigore
etico
e
scientifico
della
ricerca,
i
cui
fini
sono
la
tutela
della
salute
e
della
vita;
-‐
di
affidare
la
mia
reputazione
professionale
alle
mie
competenze
e
al
rispetto
delle
regole
deontologiche
e
di
evitare,
anche
al
di
fuori
dell'esercizio
professionale,
ogni
atto
e
comportamento
che
possano
ledere
il
decoro
e
la
dignità
della
professione;
-‐
di
ispirare
la
soluzione
di
ogni
divergenza
di
opinioni
al
reciproco
rispetto;
-‐
di
prestare
soccorso
nei
casi
d’urgenza
e
di
mettermi
a
disposizione
dell'Autorità
competente,
in
caso
di
pubblica
calamità;
-‐
di
rispettare
il
segreto
professionale
e
di
tutelare
la
riservatezza
su
tutto
ciò
che
mi
è
confidato,
che
osservo
o
che
ho
osservato,inteso
o
intuito
nella
mia
professione
o
in
ragione
del
mio
stato
o
ufficio;
-‐
di
prestare,
in
scienza
e
coscienza,
la
mia
opera,
con
diligenza,
perizia
e
prudenza
e
secondo
equità,
osservando
le
norme
deontologiche
che
regolano
l'esercizio
della
professione.
TITOLO
I
CONTENUTI
E
FINALITÀ
Art.
1
Definizione
Il
Codice
di
deontologia
medica
-‐
di
seguito
indicato
con
il
termine
“Codice”
-‐
identifica
le
regole,
ispirate
ai
principi
di
etica
medica,
che
disciplinano
l’esercizio
professionale
del
medico
chirurgo
e
dell’odontoiatra
-‐
di
seguito
indicati
con
il
termine
“medico”
-‐
iscritti
ai
rispettivi
Albi
professionali.
Il
Codice,
in
armonia
con
i
principi
etici
di
umanità
e
solidarietà
e
civili
di
sussidiarietà,
impegna
il
medico
nella
tutela
della
salute
individuale
e
collettiva
vigilando
sulla
dignità,
sul
decoro,
sull’indipendenza
e
sulla
qualità
della
professione.
Il
Codice
regola
anche
i
comportamenti
assunti
al
di
fuori
dell’esercizio
professionale
quando
ritenuti
rilevanti
e
incidenti
sul
decoro
della
professione.
3
Il
medico
deve
conoscere
e
rispettare
il
Codice
e
gli
indirizzi
applicativi
allegati.
Il
medico
deve
prestare
il
giuramento
professionale
che
è
parte
costitutiva
del
Codice
stesso.
Art.
2
Potestà
disciplinare
L’inosservanza
o
la
violazione
del
Codice,
anche
se
derivante
da
ignoranza,
costituisce
illecito
disciplinare,
valutato
secondo
le
procedure
e
nei
termini
previsti
dall’ordinamento
professionale.
Il
medico
segnala
all’Ordine
professionale
territorialmente
competente
-‐
di
seguito
indicato
con
il
termine
“Ordine”
-‐
ogni
iniziativa
tendente
a
imporgli
comportamenti
in
contrasto
con
il
Codice.
TITOLO
II
DOVERI
E
COMPETENZE
DEL
MEDICO
Art.
3
Doveri
generali
e
competenze
del
medico
Doveri
del
medico
sono
la
tutela
della
vita,
della
salute
psico-‐fisica,
il
trattamento
del
dolore
e
il
sollievo
della
sofferenza,
nel
rispetto
della
libertà
e
della
dignità
della
persona,
senza
discriminazione
alcuna,
quali
che
siano
le
condizioni
istituzionali
o
sociali
nelle
quali
opera.
Al
fine
di
tutelare
la
salute
individuale
e
collettiva,
il
medico
esercita
attività
basate
sulle
competenze,
specifiche
ed
esclusive,
previste
negli
obiettivi
formativi
degli
Ordinamenti
didattici
dei
Corsi
di
Laurea
in
Medicina
e
Chirurgia
e
Odontoiatria
e
Protesi
dentaria,
integrate
e
ampliate
dallo
sviluppo
delle
conoscenze
in
medicina,
delle
abilità
tecniche
e
non
tecniche
connesse
alla
pratica
professionale,
delle
innovazioni
organizzative
e
gestionali
in
sanità,
dell’insegnamento
e
della
ricerca.
La
diagnosi
a
fini
preventivi,
terapeutici
e
riabilitativi
è
una
diretta,
esclusiva
e
non
delegabile
competenza
del
medico
e
impegna
la
sua
autonomia
e
responsabilità.
Tali
attività,
legittimate
dall’abilitazione
dello
Stato
e
dall’iscrizione
agli
Ordini
professionali
nei
rispettivi
Albi,
sono
altresì
definite
dal
Codice.
Art.
4
Libertà
e
indipendenza
della
professione.
Autonomia
e
responsabilità
del
medico
L’esercizio
professionale
del
medico
è
fondato
sui
principi
di
libertà,
indipendenza,
autonomia
e
responsabilità.
Il
medico
ispira
la
propria
attività
professionale
ai
principi
e
alle
regole
della
deontologia
professionale
senza
sottostare
a
interessi,
imposizioni
o
condizionamenti
di
qualsiasi
natura.
Art.
5
Promozione
della
salute,
ambiente
e
salute
globale
Il
medico,
nel
considerare
l'ambiente
di
vita
e
di
lavoro
e
i
livelli
di
istruzione
e
di
equità
sociale
quali
determinanti
fondamentali
della
salute
individuale
e
collettiva,
collabora
all’attuazione
di
idonee
politiche
educative,
di
prevenzione
e
di
contrasto
alle
disuguaglianze
alla
salute
e
promuove
l'adozione
di
stili
di
vita
salubri,
informando
sui
principali
fattori
di
rischio.
Il
medico,
sulla
base
delle
conoscenze
disponibili,
si
adopera
per
una
pertinente
comunicazione
sull’esposizione
e
sulla
vulnerabilità
a
fattori
di
rischio
ambientale
e
favorisce
un
utilizzo
appropriato
delle
risorse
naturali,
per
un
ecosistema
equilibrato
e
vivibile
anche
dalle
future
generazioni.
Art.
6
Qualità
professionale
e
gestionale
Il
medico
fonda
l’esercizio
delle
proprie
competenze
tecnico-‐professionali
sui
principi
di
efficacia
e
di
appropriatezza,
aggiornandoli
alle
conoscenze
scientifiche
disponibili
e
mediante
una
costante
verifica
e
revisione
dei
propri
atti.
4
Il
medico,
in
ogni
ambito
operativo,
persegue
l’uso
ottimale
delle
risorse
pubbliche
e
private
salvaguardando
l’efficacia,
la
sicurezza
e
l’umanizzazione
dei
servizi
sanitari,
contrastando
ogni
forma
di
discriminazione
nell’accesso
alle
cure.
Art.
7
Status
professionale
In
nessun
caso
il
medico
abusa
del
proprio
status
professionale.
Il
medico
che
riveste
cariche
pubbliche
non
può
avvalersene
per
vantaggio
professionale.
Il
medico
valuta
responsabilmente
la
propria
condizione
psico-‐fisica
in
rapporto
all’attività
professionale.
Art.
8
Dovere
di
intervento
Il
medico
in
caso
di
urgenza,
indipendentemente
dalla
sua
abituale
attività,
deve
prestare
soccorso
e
comunque
attivarsi
tempestivamente
per
assicurare
idonea
assistenza.
Art.
9
Calamità
Il
medico
in
ogni
situazione
di
calamità
deve
porsi
a
disposizione
dell'Autorità
competente.
Art.
10
Segreto
professionale
Il
medico
deve
mantenere
il
segreto
su
tutto
ciò
di
cui
è
a
conoscenza
in
ragione
della
propria
attività
professionale.
La
morte
della
persona
assistita
non
esime
il
medico
dall’obbligo
del
segreto
professionale.
Il
medico
informa
i
collaboratori
e
discenti
dell’obbligo
del
segreto
professionale
sollecitandone
il
rispetto.
La
violazione
del
segreto
professionale
assume
maggiore
gravità
quando
ne
possa
derivare
profitto
proprio
o
altrui,
ovvero
nocumento
per
la
persona
assistita
o
per
altri.
La
rivelazione
è
ammessa
esclusivamente
se
motivata
da
una
giusta
causa
prevista
dall’ordinamento
o
dall’adempimento
di
un
obbligo
di
legge.
Il
medico
non
deve
rendere
all’Autorità
competente
in
materia
di
giustizia
e
di
sicurezza
testimonianze
su
fatti
e
circostanze
inerenti
al
segreto
professionale.
La
sospensione
o
l’interdizione
dall’esercizio
professionale
e
la
cancellazione
dagli
Albi
non
dispensano
dall’osservanza
del
segreto
professionale.
Art.
11
Riservatezza
dei
dati
personali
Il
medico
acquisisce
la
titolarità
del
trattamento
dei
dati
personali
previo
consenso
informato
dell’assistito
o
del
suo
rappresentante
legale
ed
è
tenuto
al
rispetto
della
riservatezza,
in
particolare
dei
dati
inerenti
alla
salute
e
alla
vita
sessuale.
Il
medico
assicura
la
non
identificabilità
dei
soggetti
coinvolti
nelle
pubblicazioni
o
divulgazioni
scientifiche
di
dati
e
studi
clinici.
Il
medico
non
collabora
alla
costituzione,
alla
gestione
o
all’utilizzo
di
banche
di
dati
relativi
a
persone
assistite
in
assenza
di
garanzie
sulla
preliminare
acquisizione
del
loro
consenso
informato
e
sulla
tutela
della
riservatezza
e
della
sicurezza
dei
dati
stessi.
Art.
12
Trattamento
dei
dati
sensibili
Il
medico
può
trattare
i
dati
sensibili
idonei
a
rivelare
lo
stato
di
salute
della
persona
solo
con
il
consenso
informato
della
stessa
o
del
suo
rappresentante
legale
e
nelle
specifiche
condizioni
previste
dall’ordinamento.
Art.
13
Prescrizione
a
fini
di
prevenzione,
diagnosi,
cura
e
riabilitazione
5
La
prescrizione
a
fini
di
prevenzione,
diagnosi,
cura
e
riabilitazione
è
una
diretta,
specifica,
esclusiva
e
non
delegabile
competenza
del
medico,
impegna
la
sua
autonomia
e
responsabilità
e
deve
far
seguito
a
una
diagnosi
circostanziata
o
a
un
fondato
sospetto
diagnostico.
La
prescrizione
deve
fondarsi
sulle
evidenze
scientifiche
disponibili,
sull’uso
ottimale
delle
risorse
e
sul
rispetto
dei
principi
di
efficacia
clinica,
di
sicurezza
e
di
appropriatezza.
Il
medico
tiene
conto
delle
linee
guida
diagnostico-‐terapeutiche
accreditate
da
fonti
autorevoli
e
indipendenti
quali
raccomandazioni
e
ne
valuta
l’applicabilità
al
caso
specifico.
L’adozione
di
protocolli
diagnostico-‐terapeutici
o
di
percorsi
clinico-‐assistenziali
impegna
la
diretta
responsabilità
del
medico
nella
verifica
della
tollerabilità
e
dell’efficacia
sui
soggetti
coinvolti.
Il
medico
è
tenuto
a
un’adeguata
conoscenza
della
natura
e
degli
effetti
dei
farmaci
prescritti,
delle
loro
indicazioni,
controindicazioni,
interazioni
e
reazioni
individuali
prevedibili
e
delle
modalità
di
impiego
appropriato,
efficace
e
sicuro
dei
mezzi
diagnostico-‐terapeutici.
Il
medico
segnala
tempestivamente
all’Autorità
competente
le
reazioni
avverse
o
sospette
da
farmaci
e
gli
eventi
sfavorevoli
o
sospetti
derivanti
dall’utilizzo
di
presidi
biomedicali.
Il
medico
può
prescrivere
farmaci
non
ancora
registrati
o
non
autorizzati
al
commercio
oppure
per
indicazioni
o
a
dosaggi
non
previsti
dalla
scheda
tecnica,
se
la
loro
tollerabilità
ed
efficacia
è
scientificamente
fondata
e
i
rischi
sono
proporzionati
ai
benefici
attesi;
in
tali
casi
motiva
l’attività,
acquisisce
il
consenso
informato
scritto
del
paziente
e
valuta
nel
tempo
gli
effetti.
Il
medico
può
prescrivere,
sotto
la
sua
diretta
responsabilità
e
per
singoli
casi,
farmaci
che
abbiano
superato
esclusivamente
le
fasi
di
sperimentazione
relative
alla
sicurezza
e
alla
tollerabilità,
nel
rigoroso
rispetto
dell’ordinamento.
Il
medico
non
acconsente
alla
richiesta
di
una
prescrizione
da
parte
dell’assistito
al
solo
scopo
di
compiacerlo.
Il
medico
non
adotta
né
diffonde
pratiche
diagnostiche
o
terapeutiche
delle
quali
non
è
resa
disponibile
idonea
documentazione
scientifica
e
clinica
valutabile
dalla
comunità
professionale
e
dall’Autorità
competente.
Il
medico
non
deve
adottare
né
diffondere
terapie
segrete.
Art.
14
Prevenzione
e
gestione
di
eventi
avversi
e
sicurezza
delle
cure
Il
medico
opera
al
fine
di
garantire
le
più
idonee
condizioni
di
sicurezza
del
paziente
e
degli
operatori
coinvolti,
promuovendo
a
tale
scopo
l'adeguamento
dell'organizzazione
delle
attività
e
dei
comportamenti
professionali
e
contribuendo
alla
prevenzione
e
alla
gestione
del
rischio
clinico
attraverso:
-‐ l’adesione
alle
buone
pratiche
cliniche;
-‐ l’attenzione
al
processo
di
informazione
e
di
raccolta
del
consenso,
nonché
alla
comunicazione
di
un
evento
indesiderato
e
delle
sue
cause;
-‐ lo
sviluppo
continuo
di
attività
formative
e
valutative
sulle
procedure
di
sicurezza
delle
cure;
-‐ la
rilevazione,
la
segnalazione
e
la
valutazione
di
eventi
sentinella,
errori,
“quasi-‐errori”
ed
eventi
avversi
valutando
le
cause
e
garantendo
la
natura
riservata
e
confidenziale
delle
informazioni
raccolte.
Art.
15
Sistemi
e
metodi
di
prevenzione,
diagnosi
e
cura
non
convenzionali
Il
medico
può
prescrivere
e
adottare,
sotto
la
sua
diretta
responsabilità,
sistemi
e
metodi
di
prevenzione,
diagnosi
e
cura
non
convenzionali
nel
rispetto
del
decoro
e
della
dignità
della
professione.
Il
medico
non
deve
sottrarre
la
persona
assistita
a
trattamenti
scientificamente
fondati
e
di
comprovata
efficacia.
Il
medico
garantisce
sia
la
qualità
della
propria
formazione
specifica
nell’utilizzo
dei
sistemi
e
dei
metodi
non
convenzionali,
sia
una
circostanziata
informazione
per
l’acquisizione
del
consenso.
Il
medico
non
deve
collaborare
né
favorire
l’esercizio
di
terzi
non
medici
nelle
discipline
non
convenzionali
riconosciute
quali
attività
esclusive
e
riservate
alla
professione
medica.
Art.
16
6
Procedure
diagnostiche
e
interventi
terapeutici
non
proporzionati
Il
medico,
tenendo
conto
delle
volontà
espresse
dal
paziente
o
dal
suo
rappresentante
legale
e
dei
principi
di
efficacia
e
di
appropriatezza
delle
cure,
non
intraprende
né
insiste
in
procedure
diagnostiche
e
interventi
terapeutici
clinicamente
inappropriati
ed
eticamente
non
proporzionati,
dai
quali
non
ci
si
possa
fondatamente
attendere
un
effettivo
beneficio
per
la
salute
e/o
un
miglioramento
della
qualità
della
vita.
Il
controllo
efficace
del
dolore
si
configura,
in
ogni
condizione
clinica,
come
trattamento
appropriato
e
proporzionato.
Il
medico
che
si
astiene
da
trattamenti
non
proporzionati
non
pone
in
essere
in
alcun
caso
un
comportamento
finalizzato
a
provocare
la
morte.
Art.
17
Atti
finalizzati
a
provocare
la
morte
Il
medico,
anche
su
richiesta
del
paziente,
non
deve
effettuare
né
favorire
atti
finalizzati
a
provocarne
la
morte.
Art.
18
Trattamenti
che
incidono
sull’integrità
psico-‐fisica
I
trattamenti
che
incidono
sull’integrità
psico-‐fisica
sono
attuati
al
fine
esclusivo
di
procurare
un
concreto
beneficio
clinico
alla
persona.
Art.
19
Aggiornamento
e
formazione
professionale
permanente
Il
medico,
nel
corso
di
tutta
la
sua
vita
professionale,
persegue
l’aggiornamento
costante
e
la
formazione
continua
per
lo
sviluppo
delle
conoscenze
e
delle
competenze
professionali
tecniche
e
non
tecniche,
favorendone
la
diffusione
ai
discenti
e
ai
collaboratori.
Il
medico
assolve
agli
obblighi
formativi.
L’Ordine
certifica
agli
iscritti
ai
propri
Albi
i
crediti
acquisiti
nei
percorsi
formativi
e
ne
valuta
le
eventuali
inadempienze.
TITOLO
III
RAPPORTI
CON
LA
PERSONA
ASSISTITA
Art.
20
Relazione
di
cura
La
relazione
tra
medico
e
paziente
è
costituita
sulla
libertà
di
scelta
e
sull’individuazione
e
condivisione
delle
rispettive
autonomie
e
responsabilità.
Il
medico
nella
relazione
persegue
l’alleanza
di
cura
fondata
sulla
reciproca
fiducia
e
sul
mutuo
rispetto
dei
valori
e
dei
diritti
e
su
un’informazione
comprensibile
e
completa,
considerando
il
tempo
della
comunicazione
quale
tempo
di
cura.
Art.
21
Competenza
professionale
Il
medico
garantisce
impegno
e
competenze
nelle
attività
riservate
alla
professione
di
appartenenza,
non
assumendo
compiti
che
non
sia
in
grado
di
soddisfare
o
che
non
sia
legittimato
a
svolgere.
Art.
22
Rifiuto
di
prestazione
professionale
7
Il
medico
può
rifiutare
la
propria
opera
professionale
quando
vengano
richieste
prestazioni
in
contrasto
con
la
propria
coscienza
o
con
i
propri
convincimenti
tecnico-‐scientifici,
a
meno
che
il
rifiuto
non
sia
di
grave
e
immediato
nocumento
per
la
salute
della
persona,
fornendo
comunque
ogni
utile
informazione
e
chiarimento
per
consentire
la
fruizione
della
prestazione.
Art.
23
Continuità
delle
cure
Il
medico
garantisce
la
continuità
delle
cure
e,
in
caso
di
indisponibilità,
di
impedimento
o
del
venire
meno
del
rapporto
di
fiducia,
assicura
la
propria
sostituzione
informando
la
persona
assistita.
Il
medico
che
si
trovi
di
fronte
a
situazioni
cliniche
alle
quali
non
sia
in
grado
di
provvedere
efficacemente,
indica
al
paziente
le
specifiche
competenze
necessarie
al
caso
in
esame.
Art.
24
Certificazione
Il
medico
è
tenuto
a
rilasciare
alla
persona
assistita
certificazioni
relative
allo
stato
di
salute
che
attestino
in
modo
puntuale
e
diligente
i
dati
anamnestici
raccolti
e/o
i
rilievi
clinici
direttamente
constatati
od
oggettivamente
documentati.
Art.
25
Documentazione
sanitaria
Il
medico
deve,
nell’interesse
esclusivo
della
persona
assistita,
mettere
la
documentazione
clinica
in
suo
possesso
a
disposizione
della
stessa
o
del
suo
rappresentante
legale
o
di
medici
e
istituzioni
da
essa
indicati
per
iscritto.
Il
medico,
nei
casi
di
arruolamento
in
protocolli
di
ricerca,
registra
i
modi
e
i
tempi
dell’informazione
e
del
consenso
informato
anche
relativamente
al
trattamento
dei
dati
sensibili.
Art.
26
Cartella
clinica
Il
medico
redige
la
cartella
clinica,
quale
documento
essenziale
dell’evento
ricovero,
con
completezza,
chiarezza
e
diligenza
e
ne
tutela
la
riservatezza;
le
eventuali
correzioni
vanno
motivate
e
sottoscritte.
Il
medico
riporta
nella
cartella
clinica
i
dati
anamnestici
e
quelli
obiettivi
relativi
alla
condizione
clinica
e
alle
attività
diagnostico-‐terapeutiche
a
tal
fine
praticate;
registra
il
decorso
clinico
assistenziale
nel
suo
contestuale
manifestarsi
o
nell’eventuale
pianificazione
anticipata
delle
cure
nel
caso
di
paziente
con
malattia
progressiva,
garantendo
la
tracciabilità
della
sua
redazione.
Il
medico
registra
nella
cartella
clinica
i
modi
e
i
tempi
dell’informazione
e
i
termini
del
consenso
o
dissenso
della
persona
assistita
o
del
suo
rappresentante
legale
anche
relativamente
al
trattamento
dei
dati
sensibili,
in
particolare
in
casi
di
arruolamento
in
protocolli
di
ricerca.
Art.
27
Libera
scelta
del
medico
e
del
luogo
di
cura
La
libera
scelta
del
medico
e
del
luogo
di
cura
costituisce
diritto
della
persona.
È
vietato
qualsiasi
accordo
tra
medici
tendente
a
influenzare
la
libera
scelta
della
persona
assistita,
pur
essendo
consentito
indicare,
se
opportuno
e
nel
suo
esclusivo
interesse,
consulenti
o
luoghi
di
cura
ritenuti
idonei
al
caso.
8
Art.
28
Risoluzione
del
rapporto
fiduciario
Il
medico,
se
ritiene
interrotto
il
rapporto
di
fiducia
con
la
persona
assistita
o
con
il
suo
rappresentante
legale,
può
risolvere
la
relazione
di
cura
con
tempestivo
e
idoneo
avviso,
proseguendo
la
sua
opera
sino
alla
sostituzione
con
altro
collega,
cui
sono
trasmesse
le
informazioni
e
la
documentazione
utili
alla
continuità
delle
cure,
previo
consenso
scritto
della
persona
assistita.
Art.
29
Cessione
di
farmaci
Il
medico
non
può
cedere
farmaci
a
scopo
di
lucro.
Art.
30
Conflitto
di
interessi
Il
medico
evita
qualsiasi
condizione
di
conflitto
di
interessi
nella
quale
il
comportamento
professionale
risulti
subordinato
a
indebiti
vantaggi
economici
o
di
altra
natura.
Il
medico
dichiara
le
condizioni
di
conflitto
di
interessi
riguardanti
aspetti
economici
e
di
altra
natura
che
possono
manifestarsi
nella
ricerca
scientifica,
nella
formazione
e
nell’aggiornamento
professionale,
nella
prescrizione
diagnostico-‐terapeutica,
nella
divulgazione
scientifica,
nei
rapporti
individuali
e
di
gruppo
con
industrie,
enti,
organizzazioni
e
istituzioni,
o
con
la
Pubblica
Amministrazione,
attenendosi
agli
indirizzi
applicativi
allegati.
Art.
31
Accordi
illeciti
nella
prescrizione
Al
medico
è
vietata
ogni
forma
di
prescrizione
concordata
che
possa
procurare
o
procuri
a
se
stesso
o
a
terzi
un
illecito
vantaggio
economico
o
altre
utilità.
Art.
32
Doveri
del
medico
nei
confronti
dei
soggetti
fragili
Il
medico
tutela
il
minore,
la
vittima
di
qualsiasi
abuso
o
violenza
e
la
persona
in
condizioni
di
vulnerabilità
o
fragilità
psico-‐fisica,
sociale
o
civile
in
particolare
quando
ritiene
che
l’ambiente
in
cui
vive
non
sia
idoneo
a
proteggere
la
sua
salute,
la
dignità
e
la
qualità
di
vita.
Il
medico
segnala
all’Autorità
competente
le
condizioni
di
discriminazione,
maltrattamento
fisico
o
psichico,
violenza
o
abuso
sessuale.
Il
medico,
in
caso
di
opposizione
del
rappresentante
legale
a
interventi
ritenuti
appropriati
e
proporzionati,
ricorre
all’Autorità
competente.
Il
medico
prescrive
e
attua
misure
e
trattamenti
coattivi
fisici,
farmacologici
e
ambientali
nei
soli
casi
e
per
la
durata
connessi
a
documentate
necessità
cliniche,
nel
rispetto
della
dignità
e
della
sicurezza
della
persona.
TITOLO
IV
INFORMAZIONE
E
COMUNICAZIONE
CONSENSO
E
DISSENSO
Art.
33
Informazione
e
comunicazione
con
la
persona
assistita
Il
medico
garantisce
alla
persona
assistita
o
al
suo
rappresentante
legale
un’informazione
comprensibile
ed
esaustiva
sulla
prevenzione,
sul
percorso
diagnostico,
sulla
diagnosi,
sulla
prognosi,
sulla
terapia
e
sulle
eventuali
alternative
diagnostico-‐terapeutiche,
sui
prevedibili
rischi
e
complicanze,
nonché
sui
comportamenti
che
il
paziente
dovrà
osservare
nel
processo
di
cura.
Il
medico
adegua
la
comunicazione
alla
capacità
di
comprensione
della
persona
assistita
o
del
suo
rappresentante
legale,
corrispondendo
a
ogni
richiesta
di
chiarimento,
tenendo
conto
della
sensibilità
e
9
reattività
emotiva
dei
medesimi,
in
particolare
in
caso
di
prognosi
gravi
o
infauste,
senza
escludere
elementi
di
speranza.
Il
medico
rispetta
la
necessaria
riservatezza
dell’informazione
e
la
volontà
della
persona
assistita
di
non
essere
informata
o
di
delegare
ad
altro
soggetto
l’informazione,
riportandola
nella
documentazione
sanitaria.
Il
medico
garantisce
al
minore
elementi
di
informazione
utili
perché
comprenda
la
sua
condizione
di
salute
e
gli
interventi
diagnostico-‐terapeutici
programmati,
al
fine
di
coinvolgerlo
nel
processo
decisionale.
Art.
34
Informazione
e
comunicazione
a
terzi
L’informazione
a
terzi
può
essere
fornita
previo
consenso
esplicitamente
espresso
dalla
persona
assistita,
fatto
salvo
quanto
previsto
agli
artt.
10
e
12,
allorché
sia
in
grave
pericolo
la
salute
o
la
vita
del
soggetto
stesso
o
di
altri.
Il
medico,
in
caso
di
paziente
ricoverato,
raccoglie
gli
eventuali
nominativi
delle
persone
indicate
dallo
stesso
a
ricevere
la
comunicazione
dei
dati
sensibili.
Art.
35
Consenso
e
dissenso
informato
L’acquisizione
del
consenso
o
del
dissenso
è
un
atto
di
specifica
ed
esclusiva
competenza
del
medico,
non
delegabile.
Il
medico
non
intraprende
né
prosegue
in
procedure
diagnostiche
e/o
interventi
terapeutici
senza
la
preliminare
acquisizione
del
consenso
informato
o
in
presenza
di
dissenso
informato.
Il
medico
acquisisce,
in
forma
scritta
e
sottoscritta
o
con
altre
modalità
di
pari
efficacia
documentale,
il
consenso
o
il
dissenso
del
paziente,
nei
casi
previsti
dall’ordinamento
e
dal
Codice
e
in
quelli
prevedibilmente
gravati
da
elevato
rischio
di
mortalità
o
da
esiti
che
incidano
in
modo
rilevante
sull’integrità
psico-‐fisica.
Il
medico
tiene
in
adeguata
considerazione
le
opinioni
espresse
dal
minore
in
tutti
i
processi
decisionali
che
lo
riguardano.
Art.
36
Assistenza
di
urgenza
e
di
emergenza
Il
medico
assicura
l’assistenza
indispensabile,
in
condizioni
d’urgenza
e
di
emergenza,
nel
rispetto
delle
volontà
se
espresse
o
tenendo
conto
delle
dichiarazioni
anticipate
di
trattamento
se
manifestate.
Art.
37
Consenso
o
dissenso
del
rappresentante
legale
Il
medico,
in
caso
di
paziente
minore
o
incapace,
acquisisce
dal
rappresentante
legale
il
consenso
o
il
dissenso
informato
alle
procedure
diagnostiche
e/o
agli
interventi
terapeutici.
Il
medico
segnala
all'Autorità
competente
l’opposizione
da
parte
del
minore
informato
e
consapevole
o
di
chi
ne
esercita
la
potestà
genitoriale
a
un
trattamento
ritenuto
necessario
e,
in
relazione
alle
condizioni
cliniche,
procede
comunque
tempestivamente
alle
cure
ritenute
indispensabili
e
indifferibili.
Art.
38
Dichiarazioni
anticipate
di
trattamento
Il
medico
tiene
conto
delle
dichiarazioni
anticipate
di
trattamento
espresse
in
forma
scritta,
sottoscritta
e
datata
da
parte
di
persona
capace
e
successive
a
un’informazione
medica
di
cui
resta
traccia
documentale.
La
dichiarazione
anticipata
di
trattamento
comprova
la
libertà
e
la
consapevolezza
della
scelta
sulle
procedure
diagnostiche
e/o
sugli
interventi
terapeutici
che
si
desidera
o
non
si
desidera
vengano
attuati
in
condizioni
di
totale
o
grave
compromissione
delle
facoltà
cognitive
o
valutative
che
impediscono
l’espressione
di
volontà
attuali.
Il
medico,
nel
tenere
conto
delle
dichiarazioni
anticipate
di
trattamento,
verifica
la
loro
congruenza
logica
e
clinica
con
la
condizione
in
atto
e
ispira
la
propria
condotta
al
rispetto
della
dignità
e
della
qualità
di
vita
del
paziente,
dandone
chiara
espressione
nella
documentazione
sanitaria.
10
Il
medico
coopera
con
il
rappresentante
legale
perseguendo
il
migliore
interesse
del
paziente
e
in
caso
di
contrasto
si
avvale
del
dirimente
giudizio
previsto
dall’ordinamento
e,
in
relazione
alle
condizioni
cliniche,
procede
comunque
tempestivamente
alle
cure
ritenute
indispensabili
e
indifferibili.
Art.
39
Assistenza
al
paziente
con
prognosi
infausta
o
con
definitiva
compromissione
dello
stato
di
coscienza
Il
medico
non
abbandona
il
paziente
con
prognosi
infausta
o
con
definitiva
compromissione
dello
stato
di
coscienza,
ma
continua
ad
assisterlo
e
se
in
condizioni
terminali
impronta
la
propria
opera
alla
sedazione
del
dolore
e
al
sollievo
dalle
sofferenze
tutelando
la
volontà,
la
dignità
e
la
qualità
della
vita.
Il
medico,
in
caso
di
definitiva
compromissione
dello
stato
di
coscienza
del
paziente,
prosegue
nella
terapia
del
dolore
e
nelle
cure
palliative,
attuando
trattamenti
di
sostegno
delle
funzioni
vitali
finché
ritenuti
proporzionati,
tenendo
conto
delle
dichiarazioni
anticipate
di
trattamento.
TITOLO
V
TRAPIANTI
DI
ORGANI,
TESSUTI
E
CELLULE
Art.
40
Donazione
di
organi,
tessuti
e
cellule
Il
medico
promuove
la
cultura
della
donazione
di
organi,
tessuti
e
cellule,
collaborando
all’informazione
dei
cittadini
e
sostenendo
donatori
e
riceventi.
Art.
41
Prelievo
di
organi,
tessuti
e
cellule
a
scopo
di
trapianto
Il
prelievo
da
cadavere
di
organi,
tessuti
e
cellule
a
scopo
di
trapianto
terapeutico
è
praticato
nel
rispetto
dell’ordinamento
garantendo
la
corretta
informazione
dei
familiari.
Il
prelievo
da
vivente
è
aggiuntivo
e
non
sostitutivo
del
prelievo
da
cadavere
e
il
medico,
nell’acquisizione
del
consenso
informato
scritto,
si
adopera
per
la
piena
comprensione
dei
rischi
da
parte
del
donatore
e
del
ricevente.
Il
medico
non
partecipa
ad
attività
di
trapianto
nelle
quali
la
disponibilità
di
organi,
tessuti
e
cellule
abbia
finalità
di
lucro.
TITOLO
VI
SESSUALITÀ,
RIPRODUZIONE
E
GENETICA
Art.
42
Informazione
in
materia
di
sessualità,
riproduzione
e
contraccezione
Il
medico,
al
fine
di
tutelare
la
salute
individuale
e
collettiva
e
la
procreazione
cosciente
e
responsabile,
fornisce
ai
singoli
e
alla
coppia
ogni
idonea
informazione
in
materia
di
sessualità,
riproduzione
e
contraccezione.
Art.
43
Interruzione
volontaria
di
gravidanza
Gli
atti
medici
connessi
all’interruzione
volontaria
di
gravidanza
operati
al
di
fuori
dell’ordinamento,
sono
vietati
e
costituiscono
grave
infrazione
deontologica
tanto
più
se
compiuti
a
scopo
di
lucro.
L’obiezione
di
coscienza
si
esprime
nell’ambito
e
nei
limiti
dell’ordinamento
e
non
esime
il
medico
dagli
obblighi
e
dai
doveri
inerenti
alla
relazione
di
cura
nei
confronti
della
donna.
Art.
44
Procreazione
medicalmente
assistita
11
Le
indicazioni
e
le
correlate
procedure
diagnostiche
e
i
trattamenti
terapeutici
relativi
alla
procreazione
medicalmente
assistita
sono
di
esclusiva
competenza
del
medico
che
opera
in
autonomia
e
responsabilità
e
nel
rispetto
dell’ordinamento.
Il
medico
prospetta
alla
coppia
le
opportune
soluzioni
fondate
su
accreditate
acquisizioni
scientifiche
e
informa
sulle
possibilità
di
successo
nei
confronti
dell’infertilità,
sui
rischi
per
la
salute
della
donna
e
del
nascituro
e
sulle
adeguate
e
possibili
misure
di
prevenzione.
È
vietata
ogni
pratica
di
procreazione
medicalmente
assistita
a
fini
di
selezione
etnica
o
genetica;
non
è
consentita
la
produzione
di
embrioni
ai
soli
fini
di
ricerca
e
ogni
sfruttamento
commerciale,
pubblicitario,
industriale
di
gameti,
embrioni
e
tessuti
embrionali
o
fetali.
Sono
fatte
salve
le
norme
in
materia
di
obiezione
di
coscienza,
senza
esimere
il
medico
dagli
obblighi
e
dai
doveri
inerenti
alla
relazione
di
cura
nei
confronti
della
coppia.
Art.
45
Interventi
sul
genoma
umano
Il
medico
prescrive
e
attua
interventi
al
genoma
umano
per
esclusivi
fini
di
prevenzione,
diagnosi
e
cura
di
condizioni
patologiche
o
a
queste
predisponenti
e
per
la
ricerca
di
nuovi
trattamenti
diagnostico-‐terapeutici
appropriati
ed
efficaci.
Il
medico
garantisce
idonea
informazione
sui
rischi
connessi
alle
procedure
e
alle
loro
possibilità
di
successo
acquisendo
il
consenso
scritto.
Art.
46
Indagini
predittive
Il
medico
prescrive
o
esegue
indagini
predittive
con
il
consenso
scritto
del
soggetto
interessato
o
del
suo
rappresentante
legale,
che
sono
gli
unici
destinatari
dei
dati
e
delle
relative
informazioni.
Il
medico
informa
la
persona
interessata
sul
significato
e
sulle
finalità
dell’indagine,
sull’effettiva
probabilità
di
attendibile
predizione,
sulla
fattibilità
di
interventi
terapeutici
disponibili
ed
efficaci
e
sulla
possibilità
di
conseguenze
negative
sulla
qualità
di
vita
conseguenti
alla
conoscenza
dei
risultati.
Il
medico
non
prescrive
né
esegue
test
predittivi
richiesti
e
prodotti
a
fini
meramente
assicurativi
od
occupazionali.
Le
indagini
predittive
in
gravidanza,
destinate
alla
tutela
della
salute
della
donna
e
del
nascituro,
sono
consentite
se
autorizzate
in
forma
scritta
dalla
gestante,
successivamente
a
idonea
informazione.
TITOLO
VII
RICERCA
E
SPERIMENTAZIONE
Art.
47
Sperimentazione
scientifica
Il
medico
nell’attività
di
sperimentazione
persegue
il
progresso
della
medicina
fondandolo
sulla
ricerca
scientifica,
il
cui
obiettivo
primario
è
quello
di
migliorare
le
conoscenze
e
gli
interventi
preventivi,
diagnostici
e
terapeutici
al
fine
di
tutelare
la
salute
e
la
vita.
La
ricerca
scientifica
si
avvale
anche
della
sperimentazione
umana
e
animale,
programmata
e
attuata
nel
quadro
dell’ordinamento.
Il
medico
incentiva
modelli
alternativi
a
quelli
umani
e
animali,
purché
siano
fondatamente
equivalenti
nei
profili
di
efficacia
sperimentale.
Il
medico
sperimentatore
si
attiene
inoltre
agli
indirizzi
applicativi
allegati.
Art.
48
Sperimentazione
umana
Il
medico
attua
sull’uomo
le
sperimentazioni
sostenute
da
protocolli
scientificamente
fondati
e
ispirati
al
principio
di
salvaguardia
della
vita
e
dell'integrità
psico-‐fisica
e
nel
rispetto
della
dignità
della
persona.
12
La
sperimentazione
sull’uomo
è
subordinata
al
consenso
informato
scritto
del
soggetto
reclutato
e
alla
contestuale
e
idonea
informazione
del
medico
curante
indicato
dallo
stesso.
Il
medico
informa
il
soggetto
reclutato
in
merito
agli
scopi,
ai
metodi,
ai
benefici
prevedibili
e
ai
rischi,
fermo
restando
il
diritto
dello
stesso
di
interrompere
la
sperimentazione
in
qualsiasi
momento,
garantendo
in
ogni
caso
la
continuità
assistenziale.
Nel
caso
di
minore
o
di
persona
incapace,
la
sperimentazione
è
ammessa
solo
per
finalità
preventive
o
terapeutiche
relative
alla
condizione
patologica
in
essere
o
alla
sua
evoluzione.
Il
medico
documenta
la
volontà
del
minore
e
ne
tiene
conto.
Art.
49
Sperimentazione
clinica
Il
medico
propone
e
attua
protocolli
sperimentali
clinici
a
fini
preventivi
o
diagnostico-‐terapeutici
su
volontari
sani
e
malati
se
sono
scientificamente
fondati
la
loro
sicurezza
e
il
razionale
della
loro
efficacia.
La
redazione
del
rapporto
finale
di
una
sperimentazione
è
una
competenza
esclusiva
e
non
delegabile
del
medico
sperimentatore.
Il
medico
garantisce
che
il
soggetto
reclutato
non
sia
sottratto
a
consolidati
trattamenti
indispensabili
al
mantenimento
o
al
ripristino
dello
stato
di
salute.
Art.
50
Sperimentazione
sull’animale
Il
medico
attua
la
sperimentazione
sull'animale
nel
rispetto
dell’ordinamento
e
persegue
l’impiego
di
metodi
e
mezzi
idonei
a
evitare
inutili
sofferenze.
Sono
fatte
salve
le
norme
in
materia
di
obiezione
di
coscienza.
TITOLO
VIII
TRATTAMENTO
MEDICO
E
LIBERTÀ
PERSONALE
Art.
51
Soggetti
in
stato
di
limitata
libertà
personale
Il
medico
che
assiste
una
persona
in
condizioni
di
limitata
libertà
personale
è
tenuto
al
rigoroso
rispetto
dei
suoi
diritti.
Il
medico,
nel
prescrivere
e
attuare
un
trattamento
sanitario
obbligatorio,
opera
sempre
nel
rispetto
della
dignità
della
persona
e
nei
limiti
previsti
dalla
legge.
Art.
52
Tortura
e
trattamenti
disumani
Il
medico
in
nessun
caso
collabora,
partecipa
o
presenzia
a
esecuzioni
capitali,
ad
atti
di
tortura,
violenza
o
a
trattamenti
crudeli,
disumani
o
degradanti.
Il
medico
non
attua
mutilazioni
o
menomazioni
non
aventi
finalità
diagnostico-‐terapeutiche
anche
su
richiesta
dell’interessato.
Art.
53
Rifiuto
consapevole
di
alimentarsi
Il
medico
informa
la
persona
capace
sulle
conseguenze
che
un
rifiuto
protratto
di
alimentarsi
comporta
sulla
sua
salute,
ne
documenta
la
volontà
e
continua
l’assistenza,
non
assumendo
iniziative
costrittive
né
collaborando
a
procedure
coattive
di
alimentazione
o
nutrizione
artificiale.
TITOLO
IX
ONORARI
PROFESSIONALI,
INFORMAZIONE
E
PUBBLICITÀ
SANITARIA
13
Art.
54
1
Esercizio
libero
professionale.
Onorari
e
tutela
della
responsabilità
civile
Il
medico,
nel
perseguire
il
decoro
dell’esercizio
professionale
e
il
principio
dell’intesa
preventiva,
commisura
l’onorario
alla
difficoltà
e
alla
complessità
dell’opera
professionale,
alle
competenze
richieste
e
ai
mezzi
impiegati,
tutelando
la
qualità
e
la
sicurezza
della
prestazione.
Il
medico
comunica
preventivamente
alla
persona
assistita
l’onorario,
che
non
può
essere
subordinato
ai
risultati
della
prestazione
professionale.
In
armonia
con
le
previsioni
normative,
il
medico
libero
professionista
provvede
a
idonea
copertura
assicurativa
per
responsabilità
civile
verso
terzi
connessa
alla
propria
attività
professionale.
Il
medico
può
prestare
gratuitamente
la
propria
opera
purché
tale
comportamento
non
costituisca
concorrenza
sleale
o
sia
finalizzato
a
indebito
accaparramento
di
clientela.
Art.
55
Informazione
sanitaria
Il
medico
promuove
e
attua
un’informazione
sanitaria
accessibile,
trasparente,
rigorosa
e
prudente,
fondata
sulle
conoscenze
scientifiche
acquisite
e
non
divulga
notizie
che
alimentino
aspettative
o
timori
infondati
o,
in
ogni
caso,
idonee
a
determinare
un
pregiudizio
dell’interesse
generale.
Il
medico,
nel
collaborare
con
le
istituzioni
pubbliche
o
con
i
soggetti
privati
nell’attività
di
informazione
sanitaria
e
di
educazione
alla
salute,
evita
la
pubblicità
diretta
o
indiretta
della
propria
attività
professionale
o
la
promozione
delle
proprie
prestazioni.
Art.
56
2
Pubblicità
informativa
sanitaria
La
pubblicità
informativa
sanitaria
del
medico
e
delle
strutture
sanitarie
pubbliche
o
private,
nel
perseguire
il
fine
di
una
scelta
libera
e
consapevole
dei
servizi
professionali,
ha
per
oggetto
esclusivamente
i
titoli
professionali
e
le
specializzazioni,
l'attività
professionale,
le
caratteristiche
del
servizio
offerto
e
l'onorario
relativo
alle
prestazioni.
La
pubblicità
informativa
sanitaria,
con
qualunque
mezzo
diffusa,
rispetta
nelle
forme
e
nei
contenuti
i
principi
propri
della
professione
medica,
dovendo
sempre
essere
veritiera,
corretta
e
funzionale
all'oggetto
dell'informazione,
mai
equivoca,
ingannevole
e
denigratoria.
È
consentita
la
pubblicità
sanitaria
comparativa
delle
prestazioni
mediche
e
odontoiatriche
solo
in
presenza
di
indicatori
clinici
misurabili,
certi
e
condivisi
dalla
comunità
scientifica
che
ne
consentano
confronto
non
ingannevole.
Il
medico
non
diffonde
notizie
su
avanzamenti
nella
ricerca
biomedica
e
su
innovazioni
in
campo
sanitario
non
ancora
validate
e
accreditate
dal
punto
di
vista
scientifico,
in
particolare
se
tali
da
alimentare
attese
infondate
e
speranze
illusorie.
Spetta
all’Ordine
professionale
competente
per
territorio
la
potestà
di
verificare
la
rispondenza
della
pubblicità
informativa
sanitaria
alle
regole
deontologiche
del
presente
Codice
e
prendere
i
necessari
provvedimenti.
Art.
57
Divieto
di
patrocinio
a
fini
commerciali
Il
medico
singolo
o
componente
di
associazioni
scientifiche
o
professionali
non
concede
patrocinio
a
forme
di
pubblicità
promozionali
finalizzate
a
favorire
la
commercializzazione
di
prodotti
sanitari
o
di
qualsivoglia
altra
natura.
TITOLO
X
RAPPORTI
CON
I
COLLEGHI
1
2
Articolo
modificato
in
data
16
dicembre
2016.
Articolo
modificato
in
data
19
maggio
2016.
14
Art.
58
Rapporti
tra
colleghi
Il
medico
impronta
il
rapporto
con
i
colleghi
ai
principi
di
solidarietà
e
collaborazione
e
al
reciproco
rispetto
delle
competenze
tecniche,
funzionali
ed
economiche,
nonché
delle
correlate
autonomie
e
responsabilità.
Il
medico
affronta
eventuali
contrasti
con
i
colleghi
nel
rispetto
reciproco
e
salvaguarda
il
migliore
interesse
della
persona
assistita,
ove
coinvolta.
Il
medico
assiste
i
colleghi
prevedendo
solo
il
ristoro
delle
spese.
Il
medico,
in
caso
di
errore
professionale
di
un
collega,
evita
comportamenti
denigratori
e
colpevolizzanti.
Art.
59
Rapporti
con
il
medico
curante
Il
medico
curante
e
i
colleghi
operanti
nelle
strutture
pubbliche
e
private
devono
assicurare
un
rapporto
di
consultazione,
collaborazione
e
informazione
reciproca.
Il
medico
che
presti
la
propria
opera
per
competenza
specialistica
o
in
situazioni
di
urgenza
è
tenuto,
previo
consenso
del
paziente
o
del
suo
rappresentante
legale,
a
comunicare
al
medico
indicato
dagli
stessi
gli
indirizzi
diagnostico-‐terapeutici
attuati
e
le
valutazioni
cliniche
relative.
Il
medico
fa
pervenire
la
relazione
clinica
o
la
lettera
di
dimissione
al
medico
indicato
dal
paziente
stesso.
Art.
60
Consulto
e
consulenza
Il
medico
curante,
previo
consenso
dell’interessato
o
del
suo
rappresentante
legale,
propone
il
consulto
con
altro
collega
ovvero
la
consulenza
presso
strutture
idonee,
ponendo
gli
adeguati
quesiti
e
fornendo
la
documentazione
in
suo
possesso.
Il
medico
che
non
condivida
una
richiesta
di
consulto
o
di
consulenza
formulata
dalla
persona
assistita
o
dal
suo
rappresentante
legale,
può
astenersi
dal
parteciparvi,
ma
fornisce
comunque
tutte
le
informazioni
e
la
documentazione
clinica
relative
al
caso.
Lo
specialista
o
il
consulente
che
visiti
un
paziente
in
assenza
del
curante
deve
fornire
una
dettagliata
relazione
diagnostica
e
l’indirizzo
terapeutico
consigliato,
debitamente
sottoscritti.
Art.
61
Affidamento
degli
assistiti
i
medici
coinvolti
nell’affidamento
degli
assistiti,
in
particolare
se
complessi
e
fragili,
devono
assicurare
il
reciproco
scambio
di
informazioni
e
la
puntuale
e
rigorosa
trasmissione
della
documentazione
clinica.
TITOLO
XI
ATTIVITÀ
MEDICO
LEGALE
Art.
62
Attività
medico-‐legale
L’attività
medico-‐legale,
qualunque
sia
la
posizione
di
garanzia
nella
quale
viene
esercitata,
deve
evitare
situazioni
di
conflitto
di
interesse
ed
è
subordinata
all’effettivo
possesso
delle
specifiche
competenze
richieste
dal
caso.
L’attività
medico-‐legale
viene
svolta
nel
rispetto
del
Codice;
la
funzione
di
consulente
tecnico
e
di
perito
non
esime
il
medico
dal
rispetto
dei
principi
deontologici
che
ispirano
la
buona
pratica
professionale,
essendo
in
ogni
caso
riservata
al
giudice
la
valutazione
del
merito
della
perizia.
Il
medico
legale,
nei
casi
di
responsabilità
medica,
si
avvale
di
un
collega
specialista
di
comprovata
competenza
nella
disciplina
interessata;
in
analoghe
circostanze,
il
medico
clinico
si
avvale
di
un
medico
legale.
Il
medico,
nel
rispetto
dell’ordinamento,
non
può
svolgere
attività
medico-‐legali
quale
consulente
d’ufficio
o
di
controparte
nei
casi
nei
quali
sia
intervenuto
personalmente
per
ragioni
di
assistenza,
di
cura
o
a
15
qualunque
altro
titolo,
né
nel
caso
in
cui
intrattenga
un
rapporto
di
lavoro
di
qualunque
natura
giuridica
con
la
struttura
sanitaria
coinvolta
nella
controversia
giudiziaria.
Il
medico
consulente
di
parte
assume
le
evidenze
scientifiche
disponibili
interpretandole
nel
rispetto
dell’oggettività
del
caso
in
esame
e
di
un
confronto
scientifico
rigoroso
e
fondato,
fornendo
pareri
ispirati
alla
prudente
valutazione
della
condotta
dei
soggetti
coinvolti.
Art.
63
Medicina
fiscale
Nell’esercizio
delle
funzioni
di
controllo,
il
medico
fa
conoscere
al
soggetto
sottoposto
all'accertamento
la
propria
qualifica
e
la
propria
funzione.
Il
medico
fiscale
e
il
curante,
nel
rispetto
reciproco
dei
propri
ruoli,
non
devono
esprimere
valutazioni
critiche
sul
rispettivo
operato.
TITOLO
XII
RAPPORTI
INTRA
E
INTERPROFESSIONALI
Art.
64
Rapporti
con
l’Ordine
professionale
Il
medico
deve
collaborare
con
il
proprio
Ordine
nell’espletamento
delle
funzioni
e
dei
compiti
ad
esso
attribuiti
dall’ordinamento.
Il
medico
comunica
all’Ordine
tutti
gli
elementi
costitutivi
dell’anagrafica,
compresi
le
specializzazioni
e
i
titoli
conseguiti,
per
la
compilazione
e
la
tenuta
degli
Albi,
degli
elenchi
e
dei
registri
e
per
l’attività
di
verifica
prevista
dall’ordinamento.
Il
medico
comunica
tempestivamente
all’Ordine
il
cambio
di
residenza,
il
trasferimento
in
altra
provincia
della
sua
attività,
la
modifica
della
sua
condizione
di
esercizio
ovvero
la
cessazione
dell’attività.
Il
medico
comunica
all’Ordine
le
eventuali
infrazioni
alle
regole
di
reciproco
rispetto,
di
corretta
collaborazione
tra
colleghi
e
di
salvaguardia
delle
specifiche
competenze.
I
Presidenti
delle
rispettive
Commissioni
di
Albo,
nell’ambito
delle
loro
funzioni
di
vigilanza
deontologica,
possono
convocare
i
colleghi
iscritti
in
altra
sede
ma
esercenti
la
professione
nella
provincia
di
loro
competenza,
informando
l’Ordine
di
appartenenza
al
quale
competono
le
eventuali
valutazioni
disciplinari.
Il
medico
eletto
negli
organi
istituzionali
dell'Ordine
svolge
le
specifiche
funzioni
con
diligenza,
imparzialità,
prudenza
e
riservatezza.
Art.
65
Società
tra
professionisti
Il
medico
comunica
tempestivamente
all’Ordine
di
appartenenza
ogni
accordo,
contratto
o
convenzione
privata
per
lo
svolgimento
dell’attività
professionale,
per
tutelarne
i
profili
di
autonomia
e
indipendenza.
Il
medico
che
esercita
la
professione
in
forma
societaria
notifica
all’Ordine
di
appartenenza
l’atto
costitutivo
della
società,
l’eventuale
statuto,
tutti
i
documenti
relativi
all’anagrafica
della
società
stessa
nonché
ogni
successiva
variazione
statutaria
e
organizzativa.
Il
medico
non
può
partecipare
a
intese
dirette
o
indirette
con
altre
professioni
sanitarie
o
categorie
professionali
per
svolgere
attività
di
impresa
industriale
o
commerciale
o
di
altra
natura
che
ne
condizionino
la
dignità,
l’indipendenza
e
l’autonomia
professionale.
Il
medico
che
opera
a
qualsiasi
titolo
nell'ambito
delle
forme
societarie
consentite
per
l’esercizio
della
professione,
garantisce
sotto
la
propria
responsabilità:
-‐ l’esclusività
dell’oggetto
sociale
relativo
all’attività
professionale
di
cui
agli
Albi
di
appartenenza;
-‐ il
possesso
di
partecipazioni
societarie
nel
rispetto
dell’ordinamento;
-‐ la
diretta
titolarità
dei
propri
atti
e
delle
proprie
prescrizioni
sempre
riconducibili
alle
competenze
dell’Albo
di
appartenenza;
-‐ il
rifiuto
di
qualsiasi
tipo
di
condizionamento
sulla
propria
autonomia
e
indipendenza
professionale.
Art.
66
16
Rapporto
con
altre
professioni
sanitarie
Il
medico
si
adopera
per
favorire
la
collaborazione,
la
condivisione
e
l’integrazione
fra
tutti
i
professionisti
sanitari
coinvolti
nel
processo
di
assistenza
e
di
cura,
nel
rispetto
delle
reciproche
competenze,
autonomie
e
correlate
responsabilità.
Il
medico
sostiene
la
formazione
interprofessionale,
il
miglioramento
delle
organizzazioni
sanitarie
nel
rispetto
delle
attività
riservate
e
delle
funzioni
assegnate
e
svolte
e
l’osservanza
delle
regole
deontologiche.
Art.
67
Prestanomismo
e
favoreggiamento
all’esercizio
abusivo
della
professione
Al
medico
è
vietato
collaborare
a
qualsiasi
titolo
o
di
favorire,
fungendo
da
prestanome
o
omettendo
la
dovuta
vigilanza,
chi
eserciti
abusivamente
la
professione.
Il
medico
che
venga
a
conoscenza
di
prestazioni
effettuate
da
non
abilitati
alla
professione
di
medico,
o
di
casi
di
favoreggiamento
dell’abusivismo,
è
obbligato
a
farne
denuncia
all’Ordine
territorialmente
competente.
TITOLO
XIII
RAPPORTI
CON
LE
STRUTTURE
SANITARIE
PUBBLICHE
E
PRIVATE
Art.
68
Medico
operante
in
strutture
pubbliche
e
private
Il
medico
che
opera
in
strutture
pubbliche
o
private,
concorre
alle
finalità
sanitarie
delle
stesse
ed
è
soggetto
alla
potestà
disciplinare
dell’Ordine
indipendentemente
dalla
natura
giuridica
del
rapporto
di
lavoro.
Il
medico,
in
caso
di
contrasto
tra
le
regole
deontologiche
e
quelle
della
struttura
pubblica
o
privata
nella
quale
opera,
sollecita
l'intervento
dell'Ordine
al
fine
di
tutelare
i
diritti
dei
pazienti
e
l’autonomia
professionale.
In
attesa
della
composizione
del
contrasto,
il
medico
assicura
il
servizio,
salvo
i
casi
di
grave
violazione
dei
diritti
delle
persone
a
lui
affidate
e
del
decoro
e
dell’indipendenza
della
propria
attività
professionale.
Il
medico
che
all’interno
del
rapporto
di
lavoro
con
il
servizio
pubblico
esercita
la
libera
professione,
evita
comportamenti
che
possano
indebitamente
favorirla.
Art.
69
Direzione
sanitaria
e
responsabile
sanitario
Il
medico
che
svolge
funzioni
di
direzione
sanitaria
nelle
strutture
pubbliche
o
private
ovvero
di
responsabile
sanitario
di
una
struttura
privata,
garantisce
il
possesso
dei
titoli
e
il
rispetto
del
Codice
e
tutela
l’autonomia
e
la
pari
dignità
dei
professionisti
all’interno
della
struttura
in
cui
opera,
agendo
in
piena
autonomia
nei
confronti
del
rappresentante
legale
della
struttura
alla
quale
afferisce.
Inoltre
il
medico
deve
essere
in
possesso
dei
titoli
previsti
dall’ordinamento
per
l’esercizio
della
professione
ed
essere
adeguatamente
supportato
per
le
competenze
relative
ad
entrambe
le
professioni
di
cui
all’art.
1
in
relazione
alla
presenza
delle
stesse
nella
struttura.
Il
medico
comunica
tempestivamente
all’Ordine
di
appartenenza
il
proprio
incarico
nonché
l’eventuale
rinuncia,
collaborando
con
quello
competente
per
territorio
nei
compiti
di
vigilanza
sulla
sicurezza
e
la
qualità
di
servizi
erogati
e
sulla
correttezza
del
materiale
informativo,
che
deve
riportare
il
suo
nominativo.
Il
medico
che
svolge
funzioni
di
direzione
sanitaria
o
responsabile
di
struttura
non
può
assumere
incarichi
plurimi,
incompatibili
con
le
funzioni
di
vigilanza
attiva
e
continuativa.
Art.
70
Qualità
ed
equità
delle
prestazioni
17
Il
medico
non
assume
impegni
professionali
che
comportino
un
eccesso
di
prestazioni
tale
da
pregiudicare
la
qualità
della
sua
opera
e
la
sicurezza
della
persona
assistita.
Il
medico
deve
esigere
da
parte
della
struttura
in
cui
opera
ogni
garanzia
affinché
le
modalità
del
suo
impegno
e
i
requisiti
degli
ambienti
di
lavoro
non
incidano
negativamente
sulla
qualità
e
la
sicurezza
del
suo
lavoro
e
sull’equità
delle
prestazioni.
TITOLO
XIV
MEDICINA
DELLO
SPORT
Art.
71
Valutazione
dell’idoneità
alla
pratica
sportiva
La
valutazione
dell’idoneità
alla
pratica
sportiva
è
finalizzata
esclusivamente
alla
tutela
della
salute
e
dell’integrità
psico-‐fisica
del
soggetto.
Il
medico
esprime
con
chiarezza
il
relativo
giudizio
in
base
alle
evidenze
scientifiche
disponibili
e
provvede
a
un’adeguata
informazione
al
soggetto
sugli
eventuali
rischi
che
la
specifica
attività
sportiva
può
comportare.
Art.
72
Valutazione
del
mantenimento
dell’idoneità
all’attività
sportiva
agonistica
Il
medico
fa
valere,
in
qualsiasi
circostanza,
la
propria
responsabilità
a
tutela
dell’integrità
psico-‐fisica,
in
particolare
valutando
se
un
atleta
possa
proseguire
la
preparazione
atletica
e
l’attività
agonistica.
Il
medico,
in
caso
di
minore,
valuta
con
particolare
prudenza
che
lo
sviluppo
armonico
psico-‐fisico
del
soggetto
non
sia
compromesso
dall’attività
sportiva
intrapresa.
Il
medico
si
adopera
affinché
la
sua
valutazione
sia
accolta,
denunciandone
tempestivamente
il
mancato
accoglimento
all’Autorità
competente
e
all'Ordine.
Art.
73
Doping
Il
medico
non
consiglia,
favorisce,
prescrive
o
somministra
trattamenti
farmacologici
o
di
altra
natura
non
giustificati
da
esigenze
terapeutiche,
che
siano
finalizzati
ad
alterare
le
prestazioni
proprie
dell'attività
sportiva
o
a
modificare
i
risultati
dei
relativi
controlli.
Il
medico
protegge
l'atleta
da
pressioni
esterne
che
lo
sollecitino
a
ricorrere
a
siffatte
pratiche,
informandolo
altresì
delle
possibili
gravi
conseguenze
sulla
salute.
TITOLO
XV
TUTELA
DELLA
SALUTE
COLLETTIVA
Art.
74
Trattamento
sanitario
obbligatorio
e
denunce
obbligatorie
Il
medico
deve
svolgere
i
compiti
assegnatigli
dalla
legge
in
tema
di
trattamenti
e
accertamenti
sanitari
obbligatori
e
deve
curare
con
la
massima
diligenza
e
tempestività
l’informativa
alle
Autorità
sanitarie
giudiziarie
e
ad
altre
Autorità
nei
modi,
nei
tempi
e
con
le
procedure
stabilite
dall’ordinamento,
ivi
compresa,
quando
prevista,
la
tutela
dell'anonimato.
Art.
75
Prevenzione,
assistenza
e
cura
delle
dipendenze
fisiche
o
psichiche
Il
medico
si
adopera
per
la
prevenzione,
la
cura,
il
recupero
clinico
e
il
reinserimento
sociale
della
persona
affetta
da
qualsiasi
forma
di
dipendenza
fisica
o
psichica,
nel
rispetto
dei
diritti
della
stessa,
collaborando
con
le
famiglie,
le
istituzioni
socio-‐sanitarie
pubbliche
o
private
e
le
associazioni
di
protezione
sociale.
18
TITOLO
XVI
MEDICINA
POTENZIATIVA
ED
ESTETICA
Art.
76
Medicina
potenziativa
ed
estetica
Il
medico,
quando
gli
siano
richiesti
interventi
medici
finalizzati
al
potenziamento
delle
fisiologiche
capacità
psico-‐fisiche
dell’individuo,
opera,
sia
nella
fase
di
ricerca
che
nella
pratica
professionale,
secondo
i
principi
di
precauzione,
proporzionalità
e
rispetto
dell’autodeterminazione
della
persona,
acquisendo
il
consenso
informato
in
forma
scritta.
Il
medico,
nell’esercizio
di
attività
diagnostico-‐terapeutiche
con
finalità
estetiche,
garantisce
il
possesso
di
idonee
competenze
e,
nell’informazione
preliminare
al
consenso
scritto,
non
suscita
né
alimenta
aspettative
illusorie,
individua
le
possibile
soluzioni
alternative
di
pari
efficacia
e
opera
al
fine
di
garantire
la
massima
sicurezza
delle
prestazioni
erogate.
Gli
interventi
diagnostico-‐terapeutici
con
finalità
estetiche
rivolti
a
minori
o
a
incapaci
si
attengono
all’ordinamento.
TITOLO
XVII
MEDICINA
MILITARE
Art.
77
Medicina
militare
Il
medico
militare,
nell’ambito
dei
propri
compiti
istituzionali,
ha
una
responsabilità
che
non
muta
in
tutti
gli
interventi
di
forza
armata
sia
in
tempo
di
pace
che
di
guerra.
Il
medico
militare,
al
fine
di
garantire
la
salvaguardia
psico-‐fisica
del
paziente
in
rapporto
alle
risorse
materiali
e
umane
a
disposizione,
assicura
il
livello
più
elevato
di
umanizzazione
delle
cure
praticando
un
triage
rispettoso
delle
conoscenze
scientifiche
più
aggiornate,
agendo
secondo
il
principio
di
“massima
efficacia”
per
il
maggior
numero
di
individui.
È
dovere
del
medico
militare
segnalare
alle
superiori
Autorità
la
necessità
di
fornire
assistenza
a
tutti
coloro
che
non
partecipano
direttamente
alle
ostilità
(militari
che
abbiano
deposto
le
armi,
civili
feriti
o
malati)
e
denunciare
alle
stesse
i
casi
di
torture,
violenze,
oltraggi
e
trattamenti
crudeli
e
disumani
tali
da
essere
degradanti
per
la
dignità
della
persona.
In
ogni
occasione,
il
medico
militare
orienterà
le
proprie
scelte
per
rispondere
al
meglio
al
conseguimento
degli
obiettivi
e
degli
intendimenti
del
proprio
comandante
militare,
in
accordo
con
i
principi
contenuti
nel
presente
Codice,
fermo
restando
il
rispetto
dei
limiti
imposti
dalle
normative
nazionali
e
internazionali
nonché
da
eventuali
regole
di
ingaggio
che
disciplinano
l’operazione
militare.
TITOLO
XVIII
INFORMATIZZAZIONE
E
INNOVAZIONE
SANITARIA
Art.
78
Tecnologie
informatiche
Il
medico,
nell’uso
degli
strumenti
informatici,
garantisce
l’acquisizione
del
consenso,
la
tutela
della
riservatezza,
la
pertinenza
dei
dati
raccolti
e,
per
quanto
di
propria
competenza,
la
sicurezza
delle
tecniche.
19
Il
medico,
nell’uso
di
tecnologie
di
informazione
e
comunicazione
di
dati
clinici,
persegue
l’appropriatezza
clinica
e
adotta
le
proprie
decisioni
nel
rispetto
degli
eventuali
contributi
multidisciplinari,
garantendo
la
consapevole
partecipazione
della
persona
assistita.
Il
medico,
nell’utilizzo
delle
tecnologie
di
informazione
e
comunicazione
a
fini
di
prevenzione,
diagnosi,
cura
o
sorveglianza
clinica,
o
tali
da
influire
sulle
prestazioni
dell’uomo,
si
attiene
ai
criteri
di
proporzionalità,
appropriatezza,
efficacia
e
sicurezza,
nel
rispetto
dei
diritti
della
persona
e
degli
indirizzi
applicativi
allegati.
Art.
79
Innovazione
e
organizzazione
sanitaria
Il
medico
partecipa
e
collabora
con
l’organizzazione
sanitaria
al
fine
del
continuo
miglioramento
della
qualità
dei
servizi
offerti
agli
individui
e
alla
collettività,
opponendosi
a
ogni
condizionamento
che
lo
distolga
dai
fini
primari
della
medicina.
Il
medico
garantisce
indipendenza
di
giudizio
e
persegue
l’appropriatezza
clinica
nell’organizzazione
sanitaria.
DISPOSIZIONE
FINALE
Gli
Ordini
dei
Medici
Chirurghi
e
degli
Odontoiatri
recepiscono
il
presente
Codice,
nel
quadro
dell’azione
di
indirizzo
e
di
coordinamento
esercitata
dalla
Federazione
Nazionale
degli
Ordini
dei
Medici
Chirurghi
e
degli
Odontoiatri
e
ne
garantiscono
il
rispetto.
Gli
Ordini
provvedono
a
consegnare
ufficialmente
il
Codice,
o
comunque
a
renderlo
noto
ai
singoli
iscritti
agli
Albi
e
a
svolgere
attività
formative
e
di
aggiornamento
in
materia
di
etica
e
di
deontologia
medica.
Le
regole
del
Codice
saranno
oggetto
di
costante
valutazione
da
parte
della
FNOMCeO
al
fine
di
garantirne
l’aggiornamento.
Comunicato Comilva
Comunicato Stampa Scaricabile195.18 KB
COM_20200327_1.pdf
27 Marzo 2020
Associazione COMILVA Onlus
Coordinamento del Movimento Italiano per la Libertà di Vaccinazione
Rif. COM_20200327_1
COMUNICATO STAMPA
Sosteniamo Byoblu e Stefano Montanari
Con l’esposto presentato dall’Associazione “Patto trasversale per la scienza” si chiede la censura per le
interviste rilasciate dal dott. Stefano Montanari (https://www.stefanomontanari.net/) a ByoBlu
(https://www.byoblu.com/). Viene richiesta, in particolare, la chiusura dello stesso canale di informazione
libera e indipendente: adesso BASTA, è stato superato ogni limite!
Questo non è né il momento né il contesto per discutere dei contenuti delle interviste messe in onda da
ByoBlu, peraltro caratterizzate da contenuti in gran parte condivisibili ed esposti anche da altri soggetti in
diversi ambiti comunicativi, senza che nessuno si sia strappato le vesti.
Ma anche qualora tali contenuti non fossero condivisibili, il diritto di critica - stabilito dalle regole
democratiche di un paese libero come il nostro – non è in discussione.
Se tale Associazione “Patto trasversale per la scienza”, attraverso i suoi autorevoli esponenti, ritiene di dover
replicare al dott. Stefano Montanari lo potrà fare dal palcoscenico offerto abbondantemente dai media
mainstream o dallo stesso canale di Byoblu, come peraltro ha confermato più volte lo stesso Claudio Messora,
argomentando da par loro.
Che obiettivo ha quindi l’esposto (https://www.pattoperlascienza.it/2020/03/25/coronavirus-abbiamodenunciato-stefano-montanari/) se non quello di oscurare la voce di qualcuno che, dati alla mano, propone
una lettura diversa di una realtà che, comunque sia, si evolve di giorno in giorno?
Qualcuno ha forse promulgato la verità assoluta sui fatti? Esiste una verità di Stato? E anche se fosse? Resta il
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione
(art. 21 della Costituzione). Non che questi signori non lo sappiano, ma evidentemente, in nome di
un’emergenza, si sta cercando in tutti i modi di sopprimere le voci che non sono allineate al pensiero unico.
Per chi come noi combatte da anni per la libertà di scelta non c’è alcuna sorpresa, lo stesso meccanismo è
stato messo in atto dal 2014 per demolire le voci critiche alla pratica vaccinale di massa, tanto che qualche
soubrette della medicina si diletta a sbeffeggiare i famosi novax chiamati in causa in modo del tutto insensato
anche in questa dolorosa circostanza.
Francamente non si capisce quale sia il legame fra l’andamento di questa epidemia e i nostri diritti
democratici, fra questi la libertà di espressione: AGCOM ha dato il “la” a questa iniziativa scellerata con il suo
comunicato stampa del 19 marzo scorso:
Sede Legale
via Pio Schinetti, 40
47922 Rimini (RN)
ITALIA
Corrispondenza
Casella Postale 7
Ufficio Postale Rimini 2
47900 Rimini – ITALIA
www.comilva.org | info@comilva.org
PEC comilva@pec.it
Codice Fiscale: 91128880407
Conto Corrente Postale N. 9103203,
Intestato ad Associazione COMILVA
Registro Regionale Volontariato atto iscrizione provinciale n. 1233 del 23.06.2014
IBAN IT 34H07601 13200 000009103203
Ref.: COM_20200327_1
Pag. 2
(Rif. https://www.agcom.it/documents/10179/17897802/Comunicato+stampa+19-03-2020/b61255dc-eb2e41b0-bf33-903fa46957e5?version=1.0)
e prima ancora svariati pareri “autorevoli” (passateci il termine in senso ironico) come quello apparso su
Repubblica a firma del direttore Verdelli:
(Rif. https://video.repubblica.it/dossier/coronavirus-wuhan-2020/coronavirus-verdelli-siamo-a-un-biviospaventoso-salute-e-diritti-democratici-altre-restrizioniinevitabili/356274/356841?fbclid=IwAR39BmjJ0YrGSCjGN2eqqVNkR2mmUf7pJj0ySrd6SI2hQRRJbT2qzmf4mjs
&ref=RHPPTP-BH-I251423878-C12-P9-S3.4-T1),
dal titolo “Coronavirus, Verdelli: "Siamo a un bivio spaventoso: salute e diritti democratici. Altre restrizioni
inevitabili”.
Qui ed ora, piuttosto che esposti contro la libera opinione, decreti festivi e autocertificazioni ridicole, serve una
reale strategia per affrontare veramente l’emergenza, ma anche il ritorno ad una vita normale.
Le risposte non possono essere queste e la strada da percorrere non può avere nessun bivio: salute e diritti
democratici devono essere tutelati allo stesso modo perché nessuno dei due è in discussione. Entrambi vanno
affrontati con intelligenza e abnegazione, con professionalità, mettendo insieme le esperienze e le conoscenze
offerte da ogni parte, contemperando e valutando attentamente le azioni e le reazioni, pianificando,
correggendo anche la rotta quando si capisce che la direzione imboccata non dà i risultati sperati.
Diversamente siamo destinati all’annientamento della società civile: la salute non ha prezzo, la democrazia e
i diritti civili non sono in vendita!
Per tutto questo noi siamo qui ed ora dalla parte del dott. Montanari e di Byoblu: li sosterremo con ogni mezzo
possibile e invitiamo tutti a fare lo stesso, in nome della democrazia, della libertà, dell’Italia che i nostri padri e
i nostri nonni ci hanno consegnato LIBERA e che tale vogliamo MANTENERE!
Lo staff Comilva
Dal Mondo, Redazionale Comilva
30 Marzo 2020
Stesura ufficiale della Legge 119/2017 (Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 7 giungo 2017, n. 73)1.2 MB, Testo coordinato del decreto-legge 7 giungo 2017, n. 73243.18 KB
LEGGE-119-2017.pdf, TESTO-COORDINATO-DEL-DECRETO-73.pdf
09 Aprile 2020
5-8-2017
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 182
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 31 luglio 2017, n. 119.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia
di prevenzione vaccinale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 luglio 2017
MATTARELLA
GENTILONI SILVERI, Presidente
del Consiglio dei ministri
LORENZIN, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO 2017, N. 73
All’articolo 1:
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza
epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale
2017/2019, di cui all’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio
2017, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra
zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito
indicate:
a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b.
1-bis. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori
di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono altresì obbligatorie e
gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario
vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita,
le vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-morbillo;
b) anti-rosolia;
c) anti-parotite;
d) anti-varicella.
1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici,
delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione
delle vigenti disposizioni di legge e delle coperture vaccinali raggiunte nonché degli eventuali eventi avversi segnalati in attuazione delle vigenti disposizioni di legge,
effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto
da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA),
l’Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può disporre la cessazione
dell’obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui
al comma 1-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni
della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici
e quelli sulle coperture vaccinali.
1-quater. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori
di età compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l’offerta attiva e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del
Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte
di nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-meningococcica B;
b) anti-meningococcica C;
c) anti-pneumococcica;
d) anti-rotavirus.
— 1 —
5-8-2017
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
1-quinquies. Entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, sentito l’Istituto superiore di sanità, fornisce indicazioni operative per l’attuazione del comma 1-quater,
anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici e
delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita
con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017»;
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie
all’obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma
e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l’antigene per la
malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di cui al comma 2, le procedure accentrate di acquisto di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all’articolo 1,
comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con
riferimento all’acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente.
2-ter. Annualmente l’AIFA pubblica nel proprio sito
internet i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinata»;
al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1»
sono inserite le seguenti: «e al comma 1-bis»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L’AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede, avvalendosi della Commissione
tecnico-scientifica, all’uopo integrata da esperti indipendenti e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità,
a predisporre e a trasmettere al Ministero della salute una
relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata un’associazione con la vaccinazione. Il Ministro
della salute trasmette la predetta relazione alle Camere»;
al comma 4:
è premesso il seguente periodo: «In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale di cui al presente
articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall’azienda
sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione.»;
il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso
di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge
4 maggio 1983, n. 184, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento»;
al secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo
periodo» e le parole: «e i tutori» sono sostituite dalle seguenti: «, i tutori e i soggetti affidatari»;
Serie generale - n. 182
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All’accertamento, alla contestazione e all’irrogazione di cui
al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province
autonome»;
il comma 5 è soppresso;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. I vaccini indicati nel Calendario vaccinale
nazionale sono sottoposti alla negoziazione obbligatoria dell’AIFA, ai sensi dell’articolo 48, comma 33, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
6-ter. La Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, verifica il rispetto degli obiettivi
del Calendario vaccinale nazionale e avvia le misure di
competenza atte a garantire la piena e uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza previste per i casi
di mancata, ritardata o non corretta applicazione. In presenza di specifiche condizioni di rischio elevato per la
salute pubblica, il Governo esercita i poteri sostitutivi, ai
sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione e secondo le procedure di cui all’articolo 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni
in materia di vaccini».
All’articolo 2:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per promuovere un’adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano nazionale
di prevenzione vaccinale, nonché per diffondere nella
popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la
cultura delle vaccinazioni, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, da svolgersi anche con la
collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del
territorio, sentite le rispettive rappresentanze ordinistiche
e le associazioni di categoria»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, è affidato il compito di diffondere le
informazioni relative alle disposizioni di cui al presente
decreto»;
al comma 2, dopo la parola: «genitori» sono aggiunte le seguenti: «e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie».
All’articolo 3:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «sedici anni»
sono inserite le seguenti: «e del minore straniero non
accompagnato», le parole: «e ai tutori» sono sostituite
dalle seguenti: «, ai tutori o ai soggetti affidatari», dopo
le parole: «effettuazione delle vaccinazioni» è inserita la
seguente: «obbligatorie», le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis» e sono aggiunte,
— 2 —
5-8-2017
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
in fine, le seguenti parole: «, o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi
per i centri di formazione professionale regionale»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5, per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d’ufficio la documentazione
di cui al primo periodo del presente comma deve essere
presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000»;
al comma 2, le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 4»;
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Per
gli altri gradi di istruzione» sono inserite le seguenti: «e
per i centri di formazione professionale regionale» e le
parole: «agli esami» sono sostituite dalle seguenti: «, al
centro ovvero agli esami»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli
istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano
servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
comprovante la propria situazione vaccinale».
Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e
alle scuole private non paritarie, a decorrere dall’anno
2019). – 1. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020
nonché dall’inizio del calendario dei servizi educativi per
l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle
istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di
formazione professionale regionale e delle scuole private
non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo,
l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e
minori stranieri non accompagnati.
2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l’indicazione
dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi
vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero,
omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, e che
non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione
all’azienda sanitaria locale competente.
3. Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli
elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del
sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi
educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i
tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti
Serie generale - n. 182
elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero
l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, in
relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3,
o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione
all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.
4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei
servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione
professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3
pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato
deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in
ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale,
provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all’articolo 1, comma 4.
5. Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie,
la mancata presentazione della documentazione di cui
al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza
dall’iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione dì cui al comma 3 nei
termini previsti non determina la decadenza dall’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami».
All’articolo 4, comma 2, le parole: «alunni non vaccinati» sono sostituite dalle seguenti: «minori non vaccinati».
Dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Anagrafe nazionale vaccini). – 1. Al fine
di monitorare l’attuazione dei programmi vaccinali sul
territorio nazionale, con decreto del Ministro della salute,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, è istituita presso il Ministero della salute, anche
attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi
già realizzati da altre amministrazioni sanitarie, l’anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati i soggetti
vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui
all’articolo 1, commi 2 e 3, del presente decreto, nonché
le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni
effettuate e gli eventuali effetti indesiderati.
2. L’anagrafe nazionale vaccini di cui al comma 1
raccoglie i dati delle anagrafi regionali esistenti, i dati
relativi alle notifiche effettuate dal medico curante, ai
sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 6 dell’8 gennaio 1991, nonché i dati concernenti gli
eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza di cui
al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015,
in attuazione dell’articolo 1, comma 344, della legge
24 dicembre 2012, n. 228.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300.000 euro per l’anno 2018 e 10.000 euro a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo
2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 maggio 2004, n. 138.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, alle attività
di cui al presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 4-ter (Unità di crisi). – 1. Per il raggiungimento
degli obiettivi di prevenzione e gestione delle emergenze
sanitarie in materia di malattie infettive, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio
decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integra gli obiettivi e la composizione dell’Unità di
crisi permanente di cui al decreto del medesimo Ministro
27 marzo 2015 al fine di renderli funzionali alle esigenze di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di prevenzione delle malattie infettive
nonché di regia rispetto alle azioni da adottare in condizioni di rischio o allarme. La partecipazione all’Unità di
crisi è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti, comunque
denominati».
All’articolo 5:
al comma 1, le parole: «Per l’anno scolastico
2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’anno
scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018», dopo le parole:
«10 settembre 2017» sono inserite le seguenti: «presso
i servizi educativi e le scuole per l’infanzia, ivi incluse
quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017
presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i
centri di formazione professionale regionale» e le parole:
«anche ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 4»
sono soppresse;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali
introdotti dal presente decreto, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che
la prenotazione gratuita delle vaccinazioni di cui all’articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, possa avvenire presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico attraverso il Centro Unificato di
Prenotazione (Sistema CUP) di cui al decreto legislativo
3 ottobre 2009, n. 153, e al decreto attuativo del Ministro
della salute 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011, nonché nell’ambito delle
finalità di cui all’articolo 11 della legge 18 giugno 2009,
n. 69»;
alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e finali».
Dopo l’articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis (Controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci).
— 1. Nei procedimenti relativi a controversie aventi ad
oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e ad
ogni altra controversia volta al riconoscimento del danno da vaccinazione, nonché nei procedimenti relativi a
controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione
alla somministrazione di presunti farmaci non oggetto di
Serie generale - n. 182
sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente a carico del Servizio sanitario nazionale o di enti
o strutture sanitarie pubblici, è litisconsorte necessario
l’AIFA.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano
applicazione esclusivamente nei giudizi introdotti in primo grado a partire dal trentesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione della legge di conversione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5-ter (Definizione delle procedure di ristoro dei
soggetti danneggiati da trasfusioni o da emoderivati
infetti o da vaccinazioni obbligatorie). — 1. Al fine di
definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti
danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, il Ministero della salute, per le esigenze della
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, è autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a venti unità di personale appartenente all’area
III del comparto Ministeri in posizione di comando ai
sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, da individuare prioritariamente tra quello
in possesso di professionalità giuridico-amministrativa ed
economico-contabile.
2. All’attuazione del comma 1, nel limite massimo di
euro 359.000 per l’anno 2017 e di euro 1.076.000 per
l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5-quater (Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni).
— 1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992,
n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle
vaccinazioni indicate nell’articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica».
All’articolo 6, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la
seguente:
«b-bis) l’articolo 3, secondo comma, della legge
20 marzo 1968, n. 419».
Dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Clausola di salvaguardia). — 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e
di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione, anche con riferimento alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci».
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Serie generale - n. 182
zione, 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Cultura),
11ª (Lavoro), 14ª (Pol. Unione europea), Questioni regionali.
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2856):
Presentato dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni Silveri e
dal Ministro della salute Beatrice Lorenzin (Governo Gentiloni SilveriI) in data 8 giugno 2017.
Assegnato alla 12ª commissione permanente (Igiene e sanità), in
sede referente l’8 giugno 2017 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 1ª (Aff. costituzionali), 2ª
(Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 14ª (Unione europea),
Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Aff. costituzionali) su presupposti di costituzionalità il 13 e 14 giugno 2017.
Esaminato dalla 12ª commissione permanente (Igiene e sanità), in
sede referente, il 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30 giugno 2017;
4, 5, 6, 10 luglio 2017.
Esaminato in aula il 15, 20 giugno 2017; 4, 11, 12, 13, 18, 19 luglio
2017 ed approvato il 20 luglio 2017.
Esaminato dalla XII commissione permanente (Affari sociali), in
sede referente, il 21, 23, 24, 25 luglio 2017.
Esaminato in aula il 26, 27 luglio 2017 ed approvato il 28 luglio
2017.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 130 del 7 giugno 2017.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Camera dei deputati (atto n. 4595):
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è
pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17.
Assegnato alla XII commissione permanente (Affari sociali), in
sede referente, il 21 luglio 2017 con pareri delle commissioni legisla-
17G00132
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 luglio 2017.
Autorizzazione all’organismo CSI S.p.a., in Senago all’espletamento dei compiti di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134.
IL COMANDANTE GENERALE
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
DEL
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla
ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale
per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a
Londra il 1° novembre 1974 e successive modificazioni
(SOLAS 1974/78);
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l’art. 3 che attribuisce la
competenza in materia di sicurezza della navigazione al
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in par-
ticolare l’art. 13 relativo alle attribuzioni del Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il
trasporto e lo sbarco di merci pericolose, ed in particolare
l’art. 30 relativo all’approvazione di imballaggi, grandi
imballaggi e contenitori intermedi utilizzati per il trasporto marittimo di merci pericolose;
Vista l’istanza in data 19 giugno 2017 e successiva
documentazione integrativa presentata da CSI S.p.a.,
codice fiscale 11360160151, con sede legale in 20030
Senago (Milano), Cascina Traversagna n. 21, intesa ad
ottenere l’autorizzazione all’espletamento dei compiti di
cui all’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2005, n. 134;
Visto l’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, relativo alle modalità di rilascio della succitata autorizzazione ed in particolare gli
esiti dell’audit di rinnovo condotto in data 4 e 5 luglio
2017 da personale dipendente del Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto;
Decreta:
Art. 1.
1. L’organismo CSI S.p.a., codice fiscale 11360160151,
con sede legale in 20030 Senago (Milano), Cascina Traversagna n. 21, è autorizzato ad espletare i compiti previ-
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TESTO DEL DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO 2017, N. 73
COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 31 LUGLIO 2017, N. 119
«Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie
relative alla somministrazione di farmaci.». (17A05515)
(GU n.182 del 5-8-2017)
Vigente al: 5-8-2017
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate
nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni in materia di vaccini
1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza
epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi
prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019, di cui all'intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello
europeo ed internazionale, per i minori di eta' compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non
accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale
relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
1-bis. Agli stessi fini di cui al comma l, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri
non accompagnati sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale
nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-morbillo;
b) anti-rosolia;
c) anti-parotite;
d) anti-varicella.
1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle
vigenti disposizioni di legge e delle coperture vaccinali raggiunte nonché degli eventuali eventi avversi segnalati in
attuazione delle vigenti disposizioni di legge, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza,
istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto da adottare
decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente
con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco (AlFA), l'Istituto
superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può disporre la cessazione
dell'obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui al comma l-bis. In caso di mancata presentazione alle
Camere degli schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni
della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.
1-quater. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'offerta attiva e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del
Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-meningococcica B;
b) anti-meningococcica C;
c) anti-pneumococcica;
d) anti-rotavirus.
1-quinquies. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, fornisce
indicazioni operative per l'attuazione del comma l-quater, anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici e
delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con
decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017.
2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante,
ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6
del1'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione.
Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e
comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione
monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste
immunizzazione.
2-bis. Al fine di cui al comma 2, le procedure accentrate di acquisto di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 548,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini
in formulazione monocomponente.
2-ter. Annualmente l'AlFA pubblica nel proprio sito internet i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in
formulazione monocomponente e parzialmente combinata.
3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma l e al comma 1-bis possono essere omesse o
differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate,
attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
3-bis. L'AlFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede, avvalendosi della Commissione
tecnico-scientifica, all'uopo integrata da esperti indipendenti e che non si trovino in situazioni di conflitto di
interesse, e in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, a predisporre e a trasmettere al Ministero della
salute una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali e'
stata confermata un'associazione con la vaccinazione. Il Ministro della salute trasmette la predetta relazione alle
Camere.
4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la
responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente
competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne
l'effettuazione. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la
responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è comminata la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al secondo
periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari che, a
seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine
indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a
condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle
tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione
della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. All'accertamento, alla contestazione e
all'irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o
delle province autonome.
5. (soppresso)
6. E', comunque, fatta salva l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell' articolo
117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
6-bis. I vaccini indicati nel Calendario vaccinale nazionale sono sottoposti alla negoziazione obbligatoria dell'AlFA,
ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326.
6-ter. La Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19
gennaio 2017, verifica il rispetto degli obiettivi del Calendario vaccinale nazionale e avvia le misure di competenza
atte a garantire la piena e uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza previste per i casi di mancata,
ritardata o non corretta applicazione. In presenza di specifiche condizioni di rischio elevato per la salute pubblica, il
Governo esercita i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e secondo le
procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Art. 2
Iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni
1. A decorrere dal l° luglio 2017, il Ministero della salute promuove iniziative di comunicazione e informazione
istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, ai sensi della legge 7
giugno 2000, n. 150, e per promuovere un'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano
nazionale di prevenzione vaccinale, nonché per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni
sanitarie la cultura delle vaccinazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da svolgersi
anche con la collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle
farmacie del territorio, sentite le rispettive rappresentanze ordinistiche e le associazioni di categoria.
1-bis. Ai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, è affidato il compito di diffondere le
informazioni relative alle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico
2017/2018, avviano altresì iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione delle
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle
vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle
professioni sanitarie.
3. Ai fini di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di euro duecentomila per l'anno 2017.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 1, comma 4, sono versate ad apposito capitolo dell' entrata
del bilancio dello Stato. Il cinquanta per cento dell'importo così acquisito è riassegnato, per gli anni 2017 e 2018, a
ciascuno degli stati di previsione del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, per i fini di cui al comma 2.
Art. 3
Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di
istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie
1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per
l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto
dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a
richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie indicate all'articolo 1, commi 1 e 1-bis,
ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o
la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che
eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno
scolastico, o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di
formazione professionale regionale. La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere
completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle
vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere
presentata entro il 10 luglio di ogni anno. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, per i casi in cui la procedura di
iscrizione avviene d'ufficio la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata
entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, è segnalata, entro i
successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei
servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie,
all'azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla
violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a
quelli di cui all'articolo l, comma 4.
3. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione
della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di
formazione professionale regionale, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce
requisito di accesso alla scuola, al centro ovvero agli esami.
3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori
scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano
servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
comprovante la propria situazione vaccinale.
Art. 3-bis
Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di
istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non
paritarie, a decorrere dall'anno 2019
1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonché dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e
dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del
sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione
professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali
territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario
successivi di eta' compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.
2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di
cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali,
che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto
previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda
sanitaria locale competente.
3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema
nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale
regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i
soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in
relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione
all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei
servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie
trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito,
alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla
violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti,
a quello di cui all'articolo 1, comma 4.
5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata
presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione.
Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della
documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione ne' impedisce la
partecipazione agli esami.
Art. 4
Ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche e educative
1. I minori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali
sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le
disposizioni vigenti e i limiti di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all'articolo 19, comma
7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 2. I dirigenti
scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale
regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno,
le classi nelle quali sono presenti più di due minori non vaccinati.
Art. 4-bis
Anagrafe nazionale vaccini
l. Al fine di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, con decreto del Ministro della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, è istituita presso il Ministero della salute, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di
essi già realizzati da altre amministrazioni sanitarie, l'anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati i
soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del presente decreto,
nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati.
2. L'anagrafe nazionale vaccini di cui al comma 1 raccoglie i dati delle anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle
notifiche effettuate dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, nonché i dati concernenti gli eventuali effetti
indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza di cui al decreto del
Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015, in attuazione
dell'articolo 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300.000 euro per l'anno 2018 e 10.000 euro a decorrere
dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2004, n. 138.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, alle attività di cui al presente articolo il Ministero della salute
provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 4-ter
Unità di crisi
l. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie in materia di malattie
infettive, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
della salute, con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integra gli obiettivi e la
composizione dell'Unità di crisi permanente di cui al decreto del medesimo Ministro 27 marzo 2015 al fine di
renderli funzionali alle esigenze di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di
prevenzione delle malattie infettive nonché di regia rispetto alle azioni da adottare in condizioni di rischio o allarme.
La partecipazione all'Unità di crisi è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri
emolumenti comunque denominati.
Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
1. Per l'anno scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di
formazione professionale regionale 2017/2018, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere
presentata entro il 10 settembre 2017, presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, ivi incluse quelle private non
paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione
professionale regionale. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere
sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale
caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il
10 marzo 2018.
1-bis. Al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali introdotti dal presente decreto, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che la prenotazione gratuita delle vaccinazioni di cui all'articolo
1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possa avvenire presso le farmacie convenzionate aperte al
pubblico attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP) di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n.
153, e al decreto attuativo del Ministro della salute 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1°
ottobre 2011, nonché nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Art. 5-bis
Controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci
l. Nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da
vaccinazione di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e ad ogni altra controversia volta al riconoscimento del
danno da vaccinazione, nonché nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di
autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da
porre economicamente a carico del Servizio sanitario nazionale o di enti o strutture sanitarie pubblici, è litisconsorte
necessario l'AlFA.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei giudizi introdotti in primo
grado a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale. 3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5-ter
Definizione delle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusione o da emoderivati infetti o da
vaccinazioni obbligatorie
1. Al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da
somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, il Ministero della salute, per le esigenze della
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, è autorizzato ad avvalersi di un contingente
fino a venti unità di personale appartenente all'area III del comparto Ministeri in posizione di comando ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare prioritariamente tra quello in
possesso di professionalità giuridico-amministrativa ed economico-contabile.
2. All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 359.000 per l'anno 2017 e di euro 1.076.000 per l'anno
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5-quater
Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni
1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle
vaccinazioni indicate nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione
permanente dell'integrità psico-fisica.
Art. 6
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
a) l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, e successive modificazioni;
b) l'articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 51;
b-bis) l'articolo 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968, n. 419;
c) l'articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165.
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, pari a duecentomila euro per l'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
2. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 7-bis
Clausola di salvaguardia
l. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Riferimenti normativi dell’Art 1
- L'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano sancita in data 19 gennaio 2017 sul documento recante «Piano nazionale prevenzione
vaccinale 2017-2019». (Rep. atti n. 10/CSR), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2017, n. 41.
- Il decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, reca l'istituzione della
Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990 (Sistema informativo delle
malattie infettive e diffusive), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1991, n. 6: «Art. 1. - 1. Ai sensi e per gli
effetti degli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
permane l'obbligo di notifica, da parte del medico, di tutti i casi di malattie diffusive pericolose per la salute pubblica;
le unità sanitarie locali, a loro volta, sono tenute a comunicare le informazioni, ricevute dai medici, secondo le
modalità di cui all'allegato.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la
giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: «Art. 9 (Acquisizione di beni e servizi
attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento).
- (Omissis). 3. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 1, comma 7, all'art. 4, comma 3-quater e all'art. 15,
comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni
anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del
comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale
ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative
procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale
anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli
adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il
decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione.». - Si riporta il testo
dell'art. 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2016) . «Art. 1. - (Omissis). 548. Al fine di garantire la effettiva realizzazione
degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore
sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, comma 3, del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via
esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA.». - La legge 4 maggio 1983,
n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1983, n. 133, S.O. - Si
riporta il testo dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 117 (Interventi d'urgenza). - 1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli
altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o
assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento
di piu' ambiti territoriali regionali. 2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta
le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.». - Si riporta il testo
dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per
la correzione dell'andamento dei conti pubblici.), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«Art. 48 (Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica). - (Omissis). 33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti
rimborsati dal Servizio sanitario nazionale sono determinati mediante contrattazione tra Agenzia e Produttori secondo
le modalità e i criteri indicati nella delibera Cipe n. 3 del 1° febbraio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del
28 marzo 2001.».
- Si riporta l'art. 120 della Costituzione: «Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o
transito tra le Regioni, ne' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone
e delle cose tra le Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di
mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e
in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini
territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel
rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.». - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3):
«Art. 8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo).
- 1. Nei casi e per le finalità previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna
all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale
termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente
del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario.
Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al
provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa
comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art. 11 della legge 9
marzo 1989, n. 86, è abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni,
Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale
collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato
istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le
finalità tutelate dall'art. 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su
iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla
Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».
Riferimenti normativi dell’art. 2
- La legge 7 giugno 2000, n. 50 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
- La legge 29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei consultori familiari), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto
1975, n. 227.
Riferimenti normativi dell’art. 3
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). (Testo A), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, S.O.
Riferimenti normativi dell’art. 4
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti):
«Art. 1. - (Omissis).
201. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle
istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno
2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34
milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno
2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a quelle
determinate ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai
sensi dell'art. 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2013, n. 128.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica). - (Omissis).
7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale educativo ed ATA della scuola non
devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno
scolastico 2011/2012 in applicazione dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie
lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato
disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 64 citato.».
Riferimenti normativi all’art. 4 bis
- Per il testo vigente dell'art. 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, (Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace azione di
farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Legge di stabilità
2013), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2015, n. 143.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013):
«Art. 1. - (Omissis).
344. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, con decreto di natura
non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le procedure operative e
le soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza con particolare riguardo:
a) agli studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio;
b) al rispetto degli obblighi sulla registrazione o sulla comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un
medicinale;
c) al rispetto delle condizioni o restrizioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale;
d) agli ulteriori obblighi del titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio;
e) ai casi in cui risulti necessario adire il Comitato per i medicinali per uso umano o il Comitato di valutazione dei
rischi per la farmacovigilanza di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre
2001, e successive modificazioni;
f) alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali dove si effettuano la produzione, l'importazione, il controllo e
l'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive utilizzate come materie prime nella produzione di
medicinali;
g) al sistema nazionale di farmacovigilanza e al ruolo dei compiti dell'Agenzia italiana del farmaco;
h) alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC e le eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il titolare
dell'AIC;
i) alla gestione dei fondi di farmacovigilanza;
l) al sistema delle comunicazioni;
m) alla registrazione di sospette reazioni avverse da parte del titolare di MC;
n) ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza del medicinale (PSUR);
o) agli obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari;
p) alla regolamentazione della procedura d'urgenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per
fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n.
138:
«Art. 1. - 1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e
diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure:
a) è istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con
analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che opera in
coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le
università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca
pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare. Il Centro opera con modalità e in base a programmi
annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attività e il funzionamento del Centro, ivi comprese le
spese per il personale, è autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno 2005 e
31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;
(Omissis).».
Riferimenti normativi dell’art. 4 ter
- Il decreto del Ministro della salute 27 marzo 2015, vistato da UCB presso il Ministero della salute, visto n. 431 del 31
marzo 2015, non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, istituisce l'Unità di crisi permanente.
Riferimenti normativi dell’art. 5
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nei riferimenti normativi all'art. 3.
- Il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a
norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2009, n. 257.
- Il decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011 (Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a
carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale), è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2011, n. 229.
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile):
«Art. 11 (Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti). - 1. Ferme restando le
competenze regionali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati
dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie
al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di
ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l'obiettivo di garantire il
corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie
mediche;
b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale, nel
rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari;
c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di prevenzione delle
principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle
condizioni stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso
esclusa l'attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;
d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in farmacia di
visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di
pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;
e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale
entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le
regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica;
f) rivedere i requisiti di ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al fine di riservare la
corresponsione dell'indennità annua di residenza prevista dall' art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni di effettivo disagio in
relazione alla localizzazione delle farmacie e all'ampiezza del territorio servito.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali
corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai
fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.
Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Nel caso in cui ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti siano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione
atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano
essere già nella disponibilità di altri enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare
presso quali enti, amministrazioni o uffici siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste, senza che tale
procedura comporti alcuna penalizzazione.».
Riferimenti normativi dell’Art. 5-bis
- La legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 marzo 1992, n. 55.
Riferimenti normativi all’Art. 5-ter
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei
procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche
di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono
tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2008):
«Art. 2 (Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in
Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile;
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e
sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio
internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici;
Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali;
Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e
sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche).
- (Omissis).
361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie,
emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di
emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento
danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.».
Riferimenti normativi dell’Art. 5-quater
- Per la legge 25 febbraio 1992, n. 210, si veda nei riferimenti normativi all'art. 5-bis.
Riferimenti normativi dell’Art. 6
- L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del
titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica),
abrogato dal presente decreto, stabiliva l'accertamento da parte dei direttori delle scuole e dei capi degli istituti di
istruzione pubblica o privata, delle vaccinazioni e rivaccinazioni agli alunni, all'atto dell'ammissione alla scuola o agli
esami.
- L'art. 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica),
abrogato dal presente decreto, stabiliva la sanzione amministrativa al contravventore.
- L'art. 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968, n. 419 (Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante
provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria), abrogato dalla presente legge, stabiliva la sanzione
amministrativa al contravventore.
- L'art. 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165 (Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B),
abrogato dal presente decreto, stabiliva la sanzione amministrativa al contravventore.
Riferimenti normatividell’Art.7
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 (Istituzione del Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi):
«Art. 1 (Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi). - 1. A
decorrere dall'esercizio finanziario 1997, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un
fondo denominato «Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi»
destinato alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua
comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla
formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione postsecondaria non universitaria,
allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei
diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla
realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante
integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla
copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea.
1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 è espressamente destinata al
finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di
laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica
laboratoriale secondo parametri di alta professionalità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
individua con proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare proposte di
progetto finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.
2. Le disponibilità di cui al comma 1 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono
ripartite, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con decreti del Ministro del tesoro, anche su
capitoli di nuova istituzione, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in attuazione delle direttive di cui
all'art. 2. Le eventuali disponibilità non utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo.
Riferimenti normativi dell’Art. 7-bis
- La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248.
Stesura ufficiale della Legge 119/2017 (Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 7 giungo 2017, n. 73)1.2 MB, Testo coordinato del decreto-legge 7 giungo 2017, n. 73243.18 KB
LEGGE-119-2017.pdf, TESTO-COORDINATO-DEL-DECRETO-73.pdf
09 Aprile 2020
5-8-2017
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 182
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 31 luglio 2017, n. 119.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia
di prevenzione vaccinale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 luglio 2017
MATTARELLA
GENTILONI SILVERI, Presidente
del Consiglio dei ministri
LORENZIN, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO 2017, N. 73
All’articolo 1:
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza
epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale
2017/2019, di cui all’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio
2017, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra
zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito
indicate:
a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b.
1-bis. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori
di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono altresì obbligatorie e
gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario
vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita,
le vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-morbillo;
b) anti-rosolia;
c) anti-parotite;
d) anti-varicella.
1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici,
delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione
delle vigenti disposizioni di legge e delle coperture vaccinali raggiunte nonché degli eventuali eventi avversi segnalati in attuazione delle vigenti disposizioni di legge,
effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto
da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA),
l’Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può disporre la cessazione
dell’obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui
al comma 1-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni
della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici
e quelli sulle coperture vaccinali.
1-quater. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori
di età compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l’offerta attiva e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del
Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte
di nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-meningococcica B;
b) anti-meningococcica C;
c) anti-pneumococcica;
d) anti-rotavirus.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
1-quinquies. Entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, sentito l’Istituto superiore di sanità, fornisce indicazioni operative per l’attuazione del comma 1-quater,
anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici e
delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita
con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017»;
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie
all’obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma
e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l’antigene per la
malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di cui al comma 2, le procedure accentrate di acquisto di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all’articolo 1,
comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con
riferimento all’acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente.
2-ter. Annualmente l’AIFA pubblica nel proprio sito
internet i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinata»;
al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1»
sono inserite le seguenti: «e al comma 1-bis»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L’AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede, avvalendosi della Commissione
tecnico-scientifica, all’uopo integrata da esperti indipendenti e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità,
a predisporre e a trasmettere al Ministero della salute una
relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata un’associazione con la vaccinazione. Il Ministro
della salute trasmette la predetta relazione alle Camere»;
al comma 4:
è premesso il seguente periodo: «In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale di cui al presente
articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall’azienda
sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione.»;
il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso
di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge
4 maggio 1983, n. 184, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento»;
al secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo
periodo» e le parole: «e i tutori» sono sostituite dalle seguenti: «, i tutori e i soggetti affidatari»;
Serie generale - n. 182
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All’accertamento, alla contestazione e all’irrogazione di cui
al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province
autonome»;
il comma 5 è soppresso;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. I vaccini indicati nel Calendario vaccinale
nazionale sono sottoposti alla negoziazione obbligatoria dell’AIFA, ai sensi dell’articolo 48, comma 33, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
6-ter. La Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, verifica il rispetto degli obiettivi
del Calendario vaccinale nazionale e avvia le misure di
competenza atte a garantire la piena e uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza previste per i casi
di mancata, ritardata o non corretta applicazione. In presenza di specifiche condizioni di rischio elevato per la
salute pubblica, il Governo esercita i poteri sostitutivi, ai
sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione e secondo le procedure di cui all’articolo 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni
in materia di vaccini».
All’articolo 2:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per promuovere un’adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano nazionale
di prevenzione vaccinale, nonché per diffondere nella
popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la
cultura delle vaccinazioni, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, da svolgersi anche con la
collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del
territorio, sentite le rispettive rappresentanze ordinistiche
e le associazioni di categoria»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, è affidato il compito di diffondere le
informazioni relative alle disposizioni di cui al presente
decreto»;
al comma 2, dopo la parola: «genitori» sono aggiunte le seguenti: «e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie».
All’articolo 3:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «sedici anni»
sono inserite le seguenti: «e del minore straniero non
accompagnato», le parole: «e ai tutori» sono sostituite
dalle seguenti: «, ai tutori o ai soggetti affidatari», dopo
le parole: «effettuazione delle vaccinazioni» è inserita la
seguente: «obbligatorie», le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis» e sono aggiunte,
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
in fine, le seguenti parole: «, o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi
per i centri di formazione professionale regionale»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5, per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d’ufficio la documentazione
di cui al primo periodo del presente comma deve essere
presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000»;
al comma 2, le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 4»;
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Per
gli altri gradi di istruzione» sono inserite le seguenti: «e
per i centri di formazione professionale regionale» e le
parole: «agli esami» sono sostituite dalle seguenti: «, al
centro ovvero agli esami»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli
istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano
servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
comprovante la propria situazione vaccinale».
Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e
alle scuole private non paritarie, a decorrere dall’anno
2019). – 1. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020
nonché dall’inizio del calendario dei servizi educativi per
l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle
istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di
formazione professionale regionale e delle scuole private
non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo,
l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e
minori stranieri non accompagnati.
2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l’indicazione
dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi
vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero,
omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, e che
non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione
all’azienda sanitaria locale competente.
3. Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli
elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del
sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi
educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i
tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti
Serie generale - n. 182
elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero
l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, in
relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3,
o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione
all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.
4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei
servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione
professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3
pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato
deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in
ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale,
provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all’articolo 1, comma 4.
5. Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie,
la mancata presentazione della documentazione di cui
al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza
dall’iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione dì cui al comma 3 nei
termini previsti non determina la decadenza dall’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami».
All’articolo 4, comma 2, le parole: «alunni non vaccinati» sono sostituite dalle seguenti: «minori non vaccinati».
Dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Anagrafe nazionale vaccini). – 1. Al fine
di monitorare l’attuazione dei programmi vaccinali sul
territorio nazionale, con decreto del Ministro della salute,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, è istituita presso il Ministero della salute, anche
attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi
già realizzati da altre amministrazioni sanitarie, l’anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati i soggetti
vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui
all’articolo 1, commi 2 e 3, del presente decreto, nonché
le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni
effettuate e gli eventuali effetti indesiderati.
2. L’anagrafe nazionale vaccini di cui al comma 1
raccoglie i dati delle anagrafi regionali esistenti, i dati
relativi alle notifiche effettuate dal medico curante, ai
sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 6 dell’8 gennaio 1991, nonché i dati concernenti gli
eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza di cui
al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015,
in attuazione dell’articolo 1, comma 344, della legge
24 dicembre 2012, n. 228.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300.000 euro per l’anno 2018 e 10.000 euro a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo
2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 maggio 2004, n. 138.
— 3 —
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, alle attività
di cui al presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 4-ter (Unità di crisi). – 1. Per il raggiungimento
degli obiettivi di prevenzione e gestione delle emergenze
sanitarie in materia di malattie infettive, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio
decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integra gli obiettivi e la composizione dell’Unità di
crisi permanente di cui al decreto del medesimo Ministro
27 marzo 2015 al fine di renderli funzionali alle esigenze di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di prevenzione delle malattie infettive
nonché di regia rispetto alle azioni da adottare in condizioni di rischio o allarme. La partecipazione all’Unità di
crisi è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti, comunque
denominati».
All’articolo 5:
al comma 1, le parole: «Per l’anno scolastico
2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’anno
scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018», dopo le parole:
«10 settembre 2017» sono inserite le seguenti: «presso
i servizi educativi e le scuole per l’infanzia, ivi incluse
quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017
presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i
centri di formazione professionale regionale» e le parole:
«anche ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 4»
sono soppresse;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali
introdotti dal presente decreto, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che
la prenotazione gratuita delle vaccinazioni di cui all’articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, possa avvenire presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico attraverso il Centro Unificato di
Prenotazione (Sistema CUP) di cui al decreto legislativo
3 ottobre 2009, n. 153, e al decreto attuativo del Ministro
della salute 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011, nonché nell’ambito delle
finalità di cui all’articolo 11 della legge 18 giugno 2009,
n. 69»;
alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e finali».
Dopo l’articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis (Controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci).
— 1. Nei procedimenti relativi a controversie aventi ad
oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e ad
ogni altra controversia volta al riconoscimento del danno da vaccinazione, nonché nei procedimenti relativi a
controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione
alla somministrazione di presunti farmaci non oggetto di
Serie generale - n. 182
sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente a carico del Servizio sanitario nazionale o di enti
o strutture sanitarie pubblici, è litisconsorte necessario
l’AIFA.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano
applicazione esclusivamente nei giudizi introdotti in primo grado a partire dal trentesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione della legge di conversione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5-ter (Definizione delle procedure di ristoro dei
soggetti danneggiati da trasfusioni o da emoderivati
infetti o da vaccinazioni obbligatorie). — 1. Al fine di
definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti
danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, il Ministero della salute, per le esigenze della
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, è autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a venti unità di personale appartenente all’area
III del comparto Ministeri in posizione di comando ai
sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, da individuare prioritariamente tra quello
in possesso di professionalità giuridico-amministrativa ed
economico-contabile.
2. All’attuazione del comma 1, nel limite massimo di
euro 359.000 per l’anno 2017 e di euro 1.076.000 per
l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5-quater (Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni).
— 1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992,
n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle
vaccinazioni indicate nell’articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica».
All’articolo 6, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la
seguente:
«b-bis) l’articolo 3, secondo comma, della legge
20 marzo 1968, n. 419».
Dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Clausola di salvaguardia). — 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e
di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione, anche con riferimento alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci».
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zione, 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Cultura),
11ª (Lavoro), 14ª (Pol. Unione europea), Questioni regionali.
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2856):
Presentato dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni Silveri e
dal Ministro della salute Beatrice Lorenzin (Governo Gentiloni SilveriI) in data 8 giugno 2017.
Assegnato alla 12ª commissione permanente (Igiene e sanità), in
sede referente l’8 giugno 2017 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 1ª (Aff. costituzionali), 2ª
(Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 14ª (Unione europea),
Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Aff. costituzionali) su presupposti di costituzionalità il 13 e 14 giugno 2017.
Esaminato dalla 12ª commissione permanente (Igiene e sanità), in
sede referente, il 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30 giugno 2017;
4, 5, 6, 10 luglio 2017.
Esaminato in aula il 15, 20 giugno 2017; 4, 11, 12, 13, 18, 19 luglio
2017 ed approvato il 20 luglio 2017.
Esaminato dalla XII commissione permanente (Affari sociali), in
sede referente, il 21, 23, 24, 25 luglio 2017.
Esaminato in aula il 26, 27 luglio 2017 ed approvato il 28 luglio
2017.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 130 del 7 giugno 2017.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Camera dei deputati (atto n. 4595):
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è
pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17.
Assegnato alla XII commissione permanente (Affari sociali), in
sede referente, il 21 luglio 2017 con pareri delle commissioni legisla-
17G00132
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 luglio 2017.
Autorizzazione all’organismo CSI S.p.a., in Senago all’espletamento dei compiti di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134.
IL COMANDANTE GENERALE
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
DEL
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla
ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale
per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a
Londra il 1° novembre 1974 e successive modificazioni
(SOLAS 1974/78);
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l’art. 3 che attribuisce la
competenza in materia di sicurezza della navigazione al
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in par-
ticolare l’art. 13 relativo alle attribuzioni del Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il
trasporto e lo sbarco di merci pericolose, ed in particolare
l’art. 30 relativo all’approvazione di imballaggi, grandi
imballaggi e contenitori intermedi utilizzati per il trasporto marittimo di merci pericolose;
Vista l’istanza in data 19 giugno 2017 e successiva
documentazione integrativa presentata da CSI S.p.a.,
codice fiscale 11360160151, con sede legale in 20030
Senago (Milano), Cascina Traversagna n. 21, intesa ad
ottenere l’autorizzazione all’espletamento dei compiti di
cui all’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2005, n. 134;
Visto l’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, relativo alle modalità di rilascio della succitata autorizzazione ed in particolare gli
esiti dell’audit di rinnovo condotto in data 4 e 5 luglio
2017 da personale dipendente del Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto;
Decreta:
Art. 1.
1. L’organismo CSI S.p.a., codice fiscale 11360160151,
con sede legale in 20030 Senago (Milano), Cascina Traversagna n. 21, è autorizzato ad espletare i compiti previ-
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TESTO DEL DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO 2017, N. 73
COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 31 LUGLIO 2017, N. 119
«Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie
relative alla somministrazione di farmaci.». (17A05515)
(GU n.182 del 5-8-2017)
Vigente al: 5-8-2017
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate
nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni in materia di vaccini
1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza
epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi
prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019, di cui all'intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello
europeo ed internazionale, per i minori di eta' compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non
accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale
relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
1-bis. Agli stessi fini di cui al comma l, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri
non accompagnati sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale
nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-morbillo;
b) anti-rosolia;
c) anti-parotite;
d) anti-varicella.
1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle
vigenti disposizioni di legge e delle coperture vaccinali raggiunte nonché degli eventuali eventi avversi segnalati in
attuazione delle vigenti disposizioni di legge, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza,
istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto da adottare
decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente
con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco (AlFA), l'Istituto
superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può disporre la cessazione
dell'obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui al comma l-bis. In caso di mancata presentazione alle
Camere degli schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni
della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.
1-quater. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'offerta attiva e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del
Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-meningococcica B;
b) anti-meningococcica C;
c) anti-pneumococcica;
d) anti-rotavirus.
1-quinquies. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, fornisce
indicazioni operative per l'attuazione del comma l-quater, anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici e
delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con
decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017.
2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante,
ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6
del1'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione.
Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e
comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione
monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste
immunizzazione.
2-bis. Al fine di cui al comma 2, le procedure accentrate di acquisto di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 548,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini
in formulazione monocomponente.
2-ter. Annualmente l'AlFA pubblica nel proprio sito internet i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in
formulazione monocomponente e parzialmente combinata.
3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma l e al comma 1-bis possono essere omesse o
differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate,
attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
3-bis. L'AlFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede, avvalendosi della Commissione
tecnico-scientifica, all'uopo integrata da esperti indipendenti e che non si trovino in situazioni di conflitto di
interesse, e in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, a predisporre e a trasmettere al Ministero della
salute una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali e'
stata confermata un'associazione con la vaccinazione. Il Ministro della salute trasmette la predetta relazione alle
Camere.
4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la
responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente
competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne
l'effettuazione. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la
responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è comminata la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al secondo
periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari che, a
seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine
indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a
condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle
tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione
della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. All'accertamento, alla contestazione e
all'irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o
delle province autonome.
5. (soppresso)
6. E', comunque, fatta salva l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell' articolo
117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
6-bis. I vaccini indicati nel Calendario vaccinale nazionale sono sottoposti alla negoziazione obbligatoria dell'AlFA,
ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326.
6-ter. La Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19
gennaio 2017, verifica il rispetto degli obiettivi del Calendario vaccinale nazionale e avvia le misure di competenza
atte a garantire la piena e uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza previste per i casi di mancata,
ritardata o non corretta applicazione. In presenza di specifiche condizioni di rischio elevato per la salute pubblica, il
Governo esercita i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e secondo le
procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Art. 2
Iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni
1. A decorrere dal l° luglio 2017, il Ministero della salute promuove iniziative di comunicazione e informazione
istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, ai sensi della legge 7
giugno 2000, n. 150, e per promuovere un'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano
nazionale di prevenzione vaccinale, nonché per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni
sanitarie la cultura delle vaccinazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da svolgersi
anche con la collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle
farmacie del territorio, sentite le rispettive rappresentanze ordinistiche e le associazioni di categoria.
1-bis. Ai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, è affidato il compito di diffondere le
informazioni relative alle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico
2017/2018, avviano altresì iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione delle
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle
vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle
professioni sanitarie.
3. Ai fini di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di euro duecentomila per l'anno 2017.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 1, comma 4, sono versate ad apposito capitolo dell' entrata
del bilancio dello Stato. Il cinquanta per cento dell'importo così acquisito è riassegnato, per gli anni 2017 e 2018, a
ciascuno degli stati di previsione del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, per i fini di cui al comma 2.
Art. 3
Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di
istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie
1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per
l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto
dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a
richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie indicate all'articolo 1, commi 1 e 1-bis,
ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o
la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che
eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno
scolastico, o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di
formazione professionale regionale. La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere
completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle
vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere
presentata entro il 10 luglio di ogni anno. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, per i casi in cui la procedura di
iscrizione avviene d'ufficio la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata
entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, è segnalata, entro i
successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei
servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie,
all'azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla
violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a
quelli di cui all'articolo l, comma 4.
3. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione
della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di
formazione professionale regionale, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce
requisito di accesso alla scuola, al centro ovvero agli esami.
3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori
scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano
servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
comprovante la propria situazione vaccinale.
Art. 3-bis
Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di
istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non
paritarie, a decorrere dall'anno 2019
1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonché dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e
dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del
sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione
professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali
territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario
successivi di eta' compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.
2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di
cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali,
che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto
previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda
sanitaria locale competente.
3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema
nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale
regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i
soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in
relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione
all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei
servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie
trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito,
alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla
violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti,
a quello di cui all'articolo 1, comma 4.
5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata
presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione.
Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della
documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione ne' impedisce la
partecipazione agli esami.
Art. 4
Ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche e educative
1. I minori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali
sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le
disposizioni vigenti e i limiti di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all'articolo 19, comma
7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 2. I dirigenti
scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale
regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno,
le classi nelle quali sono presenti più di due minori non vaccinati.
Art. 4-bis
Anagrafe nazionale vaccini
l. Al fine di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, con decreto del Ministro della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, è istituita presso il Ministero della salute, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di
essi già realizzati da altre amministrazioni sanitarie, l'anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati i
soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del presente decreto,
nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati.
2. L'anagrafe nazionale vaccini di cui al comma 1 raccoglie i dati delle anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle
notifiche effettuate dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, nonché i dati concernenti gli eventuali effetti
indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza di cui al decreto del
Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015, in attuazione
dell'articolo 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300.000 euro per l'anno 2018 e 10.000 euro a decorrere
dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2004, n. 138.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, alle attività di cui al presente articolo il Ministero della salute
provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 4-ter
Unità di crisi
l. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie in materia di malattie
infettive, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
della salute, con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integra gli obiettivi e la
composizione dell'Unità di crisi permanente di cui al decreto del medesimo Ministro 27 marzo 2015 al fine di
renderli funzionali alle esigenze di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di
prevenzione delle malattie infettive nonché di regia rispetto alle azioni da adottare in condizioni di rischio o allarme.
La partecipazione all'Unità di crisi è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri
emolumenti comunque denominati.
Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
1. Per l'anno scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di
formazione professionale regionale 2017/2018, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere
presentata entro il 10 settembre 2017, presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, ivi incluse quelle private non
paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione
professionale regionale. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere
sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale
caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il
10 marzo 2018.
1-bis. Al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali introdotti dal presente decreto, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che la prenotazione gratuita delle vaccinazioni di cui all'articolo
1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possa avvenire presso le farmacie convenzionate aperte al
pubblico attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP) di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n.
153, e al decreto attuativo del Ministro della salute 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1°
ottobre 2011, nonché nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Art. 5-bis
Controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci
l. Nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da
vaccinazione di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e ad ogni altra controversia volta al riconoscimento del
danno da vaccinazione, nonché nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di
autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da
porre economicamente a carico del Servizio sanitario nazionale o di enti o strutture sanitarie pubblici, è litisconsorte
necessario l'AlFA.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei giudizi introdotti in primo
grado a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale. 3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5-ter
Definizione delle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusione o da emoderivati infetti o da
vaccinazioni obbligatorie
1. Al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da
somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, il Ministero della salute, per le esigenze della
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, è autorizzato ad avvalersi di un contingente
fino a venti unità di personale appartenente all'area III del comparto Ministeri in posizione di comando ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare prioritariamente tra quello in
possesso di professionalità giuridico-amministrativa ed economico-contabile.
2. All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 359.000 per l'anno 2017 e di euro 1.076.000 per l'anno
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5-quater
Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni
1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle
vaccinazioni indicate nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione
permanente dell'integrità psico-fisica.
Art. 6
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
a) l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, e successive modificazioni;
b) l'articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 51;
b-bis) l'articolo 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968, n. 419;
c) l'articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165.
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, pari a duecentomila euro per l'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
2. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 7-bis
Clausola di salvaguardia
l. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Riferimenti normativi dell’Art 1
- L'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano sancita in data 19 gennaio 2017 sul documento recante «Piano nazionale prevenzione
vaccinale 2017-2019». (Rep. atti n. 10/CSR), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2017, n. 41.
- Il decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, reca l'istituzione della
Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990 (Sistema informativo delle
malattie infettive e diffusive), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1991, n. 6: «Art. 1. - 1. Ai sensi e per gli
effetti degli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
permane l'obbligo di notifica, da parte del medico, di tutti i casi di malattie diffusive pericolose per la salute pubblica;
le unità sanitarie locali, a loro volta, sono tenute a comunicare le informazioni, ricevute dai medici, secondo le
modalità di cui all'allegato.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la
giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: «Art. 9 (Acquisizione di beni e servizi
attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento).
- (Omissis). 3. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 1, comma 7, all'art. 4, comma 3-quater e all'art. 15,
comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni
anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del
comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale
ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative
procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale
anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli
adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il
decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione.». - Si riporta il testo
dell'art. 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2016) . «Art. 1. - (Omissis). 548. Al fine di garantire la effettiva realizzazione
degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore
sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, comma 3, del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via
esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA.». - La legge 4 maggio 1983,
n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1983, n. 133, S.O. - Si
riporta il testo dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 117 (Interventi d'urgenza). - 1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli
altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o
assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento
di piu' ambiti territoriali regionali. 2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta
le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.». - Si riporta il testo
dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per
la correzione dell'andamento dei conti pubblici.), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«Art. 48 (Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica). - (Omissis). 33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti
rimborsati dal Servizio sanitario nazionale sono determinati mediante contrattazione tra Agenzia e Produttori secondo
le modalità e i criteri indicati nella delibera Cipe n. 3 del 1° febbraio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del
28 marzo 2001.».
- Si riporta l'art. 120 della Costituzione: «Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o
transito tra le Regioni, ne' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone
e delle cose tra le Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di
mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e
in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini
territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel
rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.». - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3):
«Art. 8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo).
- 1. Nei casi e per le finalità previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna
all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale
termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente
del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario.
Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al
provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa
comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art. 11 della legge 9
marzo 1989, n. 86, è abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni,
Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale
collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato
istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le
finalità tutelate dall'art. 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su
iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla
Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».
Riferimenti normativi dell’art. 2
- La legge 7 giugno 2000, n. 50 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
- La legge 29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei consultori familiari), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto
1975, n. 227.
Riferimenti normativi dell’art. 3
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). (Testo A), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, S.O.
Riferimenti normativi dell’art. 4
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti):
«Art. 1. - (Omissis).
201. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle
istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno
2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34
milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno
2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a quelle
determinate ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai
sensi dell'art. 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2013, n. 128.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica). - (Omissis).
7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale educativo ed ATA della scuola non
devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno
scolastico 2011/2012 in applicazione dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie
lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato
disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 64 citato.».
Riferimenti normativi all’art. 4 bis
- Per il testo vigente dell'art. 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, (Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace azione di
farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Legge di stabilità
2013), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2015, n. 143.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013):
«Art. 1. - (Omissis).
344. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, con decreto di natura
non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le procedure operative e
le soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza con particolare riguardo:
a) agli studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio;
b) al rispetto degli obblighi sulla registrazione o sulla comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un
medicinale;
c) al rispetto delle condizioni o restrizioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale;
d) agli ulteriori obblighi del titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio;
e) ai casi in cui risulti necessario adire il Comitato per i medicinali per uso umano o il Comitato di valutazione dei
rischi per la farmacovigilanza di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre
2001, e successive modificazioni;
f) alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali dove si effettuano la produzione, l'importazione, il controllo e
l'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive utilizzate come materie prime nella produzione di
medicinali;
g) al sistema nazionale di farmacovigilanza e al ruolo dei compiti dell'Agenzia italiana del farmaco;
h) alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC e le eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il titolare
dell'AIC;
i) alla gestione dei fondi di farmacovigilanza;
l) al sistema delle comunicazioni;
m) alla registrazione di sospette reazioni avverse da parte del titolare di MC;
n) ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza del medicinale (PSUR);
o) agli obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari;
p) alla regolamentazione della procedura d'urgenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per
fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n.
138:
«Art. 1. - 1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e
diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure:
a) è istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con
analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che opera in
coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le
università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca
pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare. Il Centro opera con modalità e in base a programmi
annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attività e il funzionamento del Centro, ivi comprese le
spese per il personale, è autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno 2005 e
31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;
(Omissis).».
Riferimenti normativi dell’art. 4 ter
- Il decreto del Ministro della salute 27 marzo 2015, vistato da UCB presso il Ministero della salute, visto n. 431 del 31
marzo 2015, non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, istituisce l'Unità di crisi permanente.
Riferimenti normativi dell’art. 5
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nei riferimenti normativi all'art. 3.
- Il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a
norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2009, n. 257.
- Il decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011 (Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a
carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale), è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2011, n. 229.
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile):
«Art. 11 (Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti). - 1. Ferme restando le
competenze regionali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati
dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie
al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di
ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l'obiettivo di garantire il
corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie
mediche;
b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale, nel
rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari;
c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di prevenzione delle
principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle
condizioni stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso
esclusa l'attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;
d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in farmacia di
visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di
pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;
e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale
entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le
regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica;
f) rivedere i requisiti di ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al fine di riservare la
corresponsione dell'indennità annua di residenza prevista dall' art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni di effettivo disagio in
relazione alla localizzazione delle farmacie e all'ampiezza del territorio servito.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali
corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai
fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.
Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Nel caso in cui ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti siano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione
atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano
essere già nella disponibilità di altri enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare
presso quali enti, amministrazioni o uffici siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste, senza che tale
procedura comporti alcuna penalizzazione.».
Riferimenti normativi dell’Art. 5-bis
- La legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 marzo 1992, n. 55.
Riferimenti normativi all’Art. 5-ter
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei
procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche
di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono
tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2008):
«Art. 2 (Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in
Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile;
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e
sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio
internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici;
Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali;
Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e
sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche).
- (Omissis).
361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie,
emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di
emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento
danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.».
Riferimenti normativi dell’Art. 5-quater
- Per la legge 25 febbraio 1992, n. 210, si veda nei riferimenti normativi all'art. 5-bis.
Riferimenti normativi dell’Art. 6
- L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del
titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica),
abrogato dal presente decreto, stabiliva l'accertamento da parte dei direttori delle scuole e dei capi degli istituti di
istruzione pubblica o privata, delle vaccinazioni e rivaccinazioni agli alunni, all'atto dell'ammissione alla scuola o agli
esami.
- L'art. 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica),
abrogato dal presente decreto, stabiliva la sanzione amministrativa al contravventore.
- L'art. 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968, n. 419 (Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante
provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria), abrogato dalla presente legge, stabiliva la sanzione
amministrativa al contravventore.
- L'art. 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165 (Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B),
abrogato dal presente decreto, stabiliva la sanzione amministrativa al contravventore.
Riferimenti normatividell’Art.7
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 (Istituzione del Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi):
«Art. 1 (Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi). - 1. A
decorrere dall'esercizio finanziario 1997, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un
fondo denominato «Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi»
destinato alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua
comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla
formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione postsecondaria non universitaria,
allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei
diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla
realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante
integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla
copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea.
1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 è espressamente destinata al
finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di
laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica
laboratoriale secondo parametri di alta professionalità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
individua con proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare proposte di
progetto finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.
2. Le disponibilità di cui al comma 1 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono
ripartite, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con decreti del Ministro del tesoro, anche su
capitoli di nuova istituzione, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in attuazione delle direttive di cui
all'art. 2. Le eventuali disponibilità non utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo.
Riferimenti normativi dell’Art. 7-bis
- La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248.
ALLEGATO_A_0002166_27_02_2018.pdf
09 Aprile 2020
0002166-27/02/2018-GAB-GAB-P - Allegato Utente 1 (A01)