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Diritto all’autodeterminazione e Consenso Informato

Diritto all’autodeterminazione e Consenso Informato


L’autodeterminazione in ordine alla propria salute è un diritto fondamentale, introdotto negli ordinamenti e nei codici di deontologia medica a livello internazionale a seguito del processo e della sentenza di Norimberga da cui nacque il Codice di Norimberga. È esplicitamente affermato nella Dichiarazione di Helsinki della World Medical Association, sin dalla stesura del 1964. È espressione della dignità dell’individuo e della libertà personale. Identifica in senso lato la libertà della persona di poter disporre del proprio corpo.

Nel nostro ordinamento giuridico trova fondamento negli art. 2, 13 e 32 della Costituzione.

Il Consenso Informato costituisce il fondamento della liceità dell’attività sanitaria. È un prerequisito del diritto all’autodeterminazione.

  • L’ordinamento giuridico italiano – con la legge del 28 marzo 2001, n. 145 – ha ratificato la Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata a Oviedo il 4 aprile 1997.
  • Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017, n. 219, contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, nel rispetto dei principi della Costituzione (art. 2, 13 e 32) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
  • Anche il Codice di Deontologia Medica si occupa di Consenso Informato.

Il presupposto fondamentale, preliminare e propedeutico, che permette all’individuo, in relazione ai propri bisogni di salute, di essere sovrano nel decidere in merito a un trattamento sanitario è senza dubbio l’informazione.

L’art. 5 della Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, evidenzia che deve trattarsi di “una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi”.

Viceversa, il diritto all’autodeterminazione verrebbe certamente inficiato.

È fondamentale che la relazione tra medico e paziente sia garantita dal principio cardine della pratica medica, “primum non nocere”, e si inquadri in una cornice di alleanza terapeutica, all’interno della quale le due parti hanno uno scopo univoco: tutelare la salute individuale (della specifica persona)

È importante sottolineare come il diritto alla salute sia considerato, sotto il profilo individuale, un diritto fondamentale dalla Convenzione di Oviedo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dove sono del tutto estranei riferimenti alla salute come interesse della collettività. L’articolo 2 -Priorità dell’essere umano - della Convenzione di Oviedo lo esplicita molto chiaramente: “L’interesse e il bene dell’essere umano devono prevalere sull’esclusivo interesse della società o della scienza”. L’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sancisce: “Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica”.

Allo stesso modo, la Dichiarazione Universale sulla bioetica e i diritti umani, adottata nel 2005 durante la 33ma Conferenza generale dell’UNESCO, il cui testo si pone come base per le politiche, le legislazioni e i codici etici degli Stati, che afferma all’art.3: “La dignità umana, i diritti umani e le libertà fondamentali devono essere pienamente rispettate. Gli interessi e il benessere dell'individuo dovrebbe avere precedenza rispetto all'esclusivo interesse della scienza o della società″.

Premesso tutto ciò è evidente che l'imposizione di un trattamento sanitario di massa, per sua stessa natura, rappresenta una contraddizione in termini; si pone, infatti, l’obiettivo astratto della “salute collettiva”, anche a discapito di quella individuale.

È questo il caso della profilassi vaccinale obbligatoria: una legge stabilisce aprioristicamente che la totalità di una determinata fascia di popolazione o di una determinata categoria di individui, sia vaccinabile con uno stesso farmaco a prescindere dalle peculiarità che contraddistinguono la singola persona.

L'obbligatorietà si inserisce, oltretutto, in un contesto su cui pesano enormemente la presenza di conflitti di interessi , la deresponsabilizzazione delle case farmaceutiche per i danni da vaccino, la carenza di studi di sicurezza, la carenza di studi e ricerche epidemiologiche sugli effetti a medio e lungo termine, l’omissione di accurati screening pre-vaccinali, l’indisponibilità di piani vaccinali personalizzati, una farmacovigilanza lacunosa, la sostanziale impossibilità di vedere riconosciuto il nesso di causalità nelle cause per danno da vaccino.

E il quadro è ancor più grave e allarmante considerato il fatto che ci si misura con medici “imbavagliati” perché obbligati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) con il 'Documento sui vaccini' a non sconsigliare nessun vaccino, pena l'illecito disciplinare.

E chi si esprime liberamente viene punito con la radiazione.

La profilassi vaccinale obbligatoria è certamente il trattamento sanitario che lede più di ogni altro il diritto all’autodeterminazione in ordine alla propria salute e il diritto alla salute stessa. Se è vero che la malattia è una "fatalità", per contro la vaccinazione è una "azione" volontaria; questo atto, di per sé assolutamente irreversibile, può avere conseguenze invalidanti se non addirittura mortali, certamente non prevedibili né prevenibili.

Implicazioni, queste, che impattano violentemente anche sugli aspetti che maggiormente qualificano e identificano l’essere umano: l’integrità, la dignità e la libertà.

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