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Statuto

Lo Statuto
 

comilva statuto
 

Art. 1. COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e della Legge 6 giugno 2016, n.106,  l'Associazione denominata "Associazione Coordinamento del Movimento Italiano per la Libertà di Vaccinazione ODV”. L’associazione può essere identificata anche dall’acronimo “COMILVA ODV”.

Art. 2. FINALITÀ

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale indicate nel successivo art. 3, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore, in forma di azione volontaria.

L’associazione si occupa delle tematiche legate alla salute del bambino (nelle diverse fasce di età), dell’adulto e di problematiche riguardanti il raggiungimento del diritto di libertà di scelta in materia di vaccinazione e di scelta terapeutica in senso lato.

L’associazione assiste con continuità i soggetti danneggiati dalle vaccinazioni e le loro famiglie, fornendo loro un supporto morale e materiale.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di svolgere la sua attività a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione.

Art. 3. ATTIVITÀ

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, dell'attività di interesse generale di cui l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 alla lettera “w”: la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, l’attività associativa comprenderà anche:

  • sensibilizzare la cittadinanza promuovendo e organizzando conferenze, convegni ed eventi  formativi, anche con il supporto di specialisti del settore medico e legale, attivi nel campo della terapia e della ricerca,
  • istituire sportelli informativi e di supporto per la cittadinanza ed in particolare per le famiglie interessate all’argomento,
  • organizzare incontri informativi territoriali rivolti alla cittadinanza, anche con il supporto di professionisti coinvolti nel sostegno alle famiglie del territorio,
  • rendere più efficace, nel rispetto della normativa vigente, l’informazione sulla pratica vaccinale, sorveglianza, prevenzione, tempestiva segnalazione delle reazioni avverse all’interno delle strutture sanitarie esistenti,
  • promuovere la ricerca, sostenendo i professionisti e collaborando costantemente con loro, 
  • guidare e sostenere i genitori nell’intero iter di obiezione attiva alla vaccinazione,
  • assistere le vittime dei danni da vaccino e dei congiunti nelle procedure volte all’ottenimento del riconoscimento del danno. L’associazione potrà esprimersi anche attraverso il finanziamento del percorso terapeutico medesimo nell’ambito di specifici progetti messi a punto con i professionisti coinvolti e i soggetti interessati, ovvero i loro tutori responsabili.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà altresì svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività' di interesse generale, e siano poste in essere secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Rimini (RN) in Corso d’Augusto n° 97 ed avrà durata illimitata.

L’Associazione potrà istituire, su delibera dal Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative nel territorio dello Stato italiano. Il trasferimento della sede dell'Associazione all’interno del Comune non comporta la modifica del presente statuto e potrà essere deliberata dall’Assemblea Ordinaria.

Art. 5. DEMOCRATICITÀ

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

Art. 6. PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità' civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Fanno parte del patrimonio, oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede di costituzione, anche:
a. i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno di proprietà dell'Associazione;
b. le quote associative;
c. le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell'Associazione;
d. la raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge;
e. ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio redatto a norma dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017

Art. 8. SCRITTURE CONTABILI E LIBRI SOCIALI

Oltre alle scritture imposte dalla legge, l'Associazione deve tenere le scritture contabili di cui all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del D.Lgs. 117/2017.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui all'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, previa richiesta scritta da inviare a mezzo raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata) o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento rivolta al Consiglio Direttivo. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta il Consiglio Direttivo provvederà a comunicare a mezzo raccomandata A.R. o PEC (posta elettronica certificata) o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, agli associati richiedenti l’esame, la data e l’ora prevista per l’esame dei libri sociali che avverrà presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona/e indicate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9. ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla all'art. 32 del D.Lgs. 117/2017.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione, nonché le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni e ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

L’interessato deve presentare la domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.

La decisione di accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni dalla delibera, inviare all’interessato una comunicazione del rigetto indicandone le motivazioni.

L’interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto, può’ proporre apposita istanza, che deve essere trasmessa al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC (posta elettronica certificata) o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, chiedendo che sulla loro istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In caso di mancato pagamento della quota di iscrizione annuale nei modi e termini deliberati dal Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso dovrà inviare al socio, prima di procedere all’esclusione di cui alla successiva lettera b), un sollecito al pagamento.

La qualità di associato si perde per:

a. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b. mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi e modi previsti dal Consiglio Direttivo. La morosità viene dichiarata dal Consiglio trascorsi 60 gg dal sollecito di pagamento e comporta la sospensione del socio dalle attività dell’associazione; la decadenza dalla qualità di socio interviene, senza ulteriore formalità, al termine dell’anno sociale cui si riferisce la morosità, senza che sia stata regolarizzato il pagamento della quota
annuale, nonostante sollecito. 

L’associato può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, in caso di:

  • comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione,
  • persistenti violazioni degli obblighi statutari.
  • aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio, da parte del Consiglio Direttivo, gli addebiti che allo stesso vengono mossi riferiti alla delibera assembleare di esclusione, consentendo allo stesso la facoltà di replica scritta da trasmettere al Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, a mezzo raccomandata o altro mezzo idonea ad attestarne il ricevimento.

La disamina della replica avverrà nel corso della prima assemblea degli associati.

L'esclusione diventa operante dalla data di annotazione nel libro degli associati.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono a nessun titolo rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, per qualsiasi motivazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità' di azioni o quote di natura patrimoniale da parte degli associati.

 

Art. 10. VOLONTARI

Per lo svolgimento della propria attività l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati che opereranno nei modi e termini di cui all’art. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017 e alle norme indicate nel presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è tenuto ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività' in modo non occasionale.

L’Associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività' di volontariato, nonché' per la responsabilità' civile verso i terzi.

L’associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al regolare svolgimento della propria attività. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non potrà essere superiore ai limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017

Art. 11. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

  • il Consiglio Direttivo,
  • l'Assemblea degli associati,
  • l'Organo di controllo.

Per quanto riguarda i compensi e rimborsi ai componenti degli Organi sociali si applica quanto disposto dall’art. 34 comma 2 del D.lgs 117/2017.

Art. 12. CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7; membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di 3 anni.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate.

La carica di componente del Consiglio Direttivo, ivi compresi il Presidente ed il Vicepresidente, è incompatibile con la titolarità di cariche elettive a seguito delle elezioni amministrative locali, provinciali, regionali (ivi comprese le Comunità montane), politiche e per il Parlamento europeo. 

L'incompatibilità decorre al momento dell'accettazione della candidatura per cariche elettive o della nomina per tutti gli incarichi.

Gli associati che intendono candidarsi alla carica di membro del Consiglio Direttivo devono presentare, entro le ore 24.00 dell’ottavo giorno precedente la data fissata per lo svolgimento dell’assemblea nel corso della quale avverrà la votazione, formale istanza scritta a mezzo posta elettronica o PEC indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo domiciliato presso la sede dell’associazione.

Il Presidente, trascorso il predetto termine comunicherà agli associati l’elenco dei candidati entro le ore 24.00 del quarto giorno precedente la data fissata per lo svolgimento dell’assemblea nel corso della quale avverrà la votazione.

Qualora venga presentato un numero di candidature inferiori al numero massimo previsto di membri componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente provvederà a convocare quanto prima una nuova assemblea nel corso della quale avverrà la votazione.

La predetta comunicazione dovrà essere inviata agli associati a mezzo posta elettronica anche non certificata all’indirizzo mail comunicato ed annotato nell’anagrafica degli associati aderenti all’Associazione oppure a mezzo altra comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato purché̀ idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento oppure attraverso la pubblicazione nel sito internet dell’Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall’incarico, lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’Organo Amministrativo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’assemblea perché provveda alle elezioni di un nuovo Consiglio Direttivo.

Ove non abbia già provveduto l'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del Presidente con facoltà anche di nominare il Vicepresidente.

Art. 13. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo può̀ essere convocato sia presso la sede sociale sia altrove, purché̀ in Italia. 

L’avviso di convocazione del Consiglio Direttivo dovrà riportare l’elenco degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno, l’ora della riunione.

La convocazione dovrà essere comunicata almeno sette giorni prima della riunione a mezzo posta elettronica anche non certificata all’indirizzo mail comunicato dai membri del Consiglio Direttivo oppure a mezzo altra comunicazione purché̀ idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio Direttivo stabilirà quali delle modalità di comunicazione sopra indicate, adottare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità̀, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti od informati della riunione.

Alla riunione del Consiglio Direttivo possono partecipare anche membri in luoghi diversi dalla sede della riunione collegati in videoconferenza purché sia consentito, ai membri del Consiglio stesso, di intervenire alle discussioni e alla votazione sugli argomenti dell’ordine del giorno e che sia possibile verificare l’identità di chi partecipa al voto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente, e, ove non nominato, dal consigliere più anziano di età.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14. COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso provvede alla predisposizione del bilancio ed alla sua presentazione all'Assemblea, ai sensi di legge e del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo, a norma dell’art. 13, comma 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 documenta il carattere secondario e strumentale delle attività̀ di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Consiglio Direttivo ricorrendo l’obbligo provvederà a porre in essere gli adempimenti di cui all’art. 14, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117

Il Consiglio Direttivo, qualora vengano superati i limiti di cui all’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, provvederà alla predisposizione del bilancio sociale, ed alla sua presentazione all'Assemblea, ai sensi di legge e del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

Art. 15. RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE.

Al Presidente del Consiglio Direttivo è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'Associazione. Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di impedimento o di assenza il potere di rappresentanza spetta al Vicepresidente e, ove non nominato o in sua assenza, al consigliere più anziano di età.

Art. 16. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Le competenze dell’assemblea degli associati sono quelle indicate all’art. 25 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 oltre a quelle espressamente indicate nel presente Statuto.

Art. 17. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine sopra indicati dall'art. 7 .

L'assemblea può̀ essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché̀ in Italia

L’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà riportare l’elenco degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno, l’ora dell’adunanza sia della prima che della eventuale seconda convocazione che dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo quella prevista per la prima convocazione. 

La convocazione dovrà essere comunicata agli associati, almeno quindici giorni prima dell’adunanza a mezzo posta elettronica anche non certificata all’indirizzo mail comunicato ed annotato nell’anagrafica degli associati aderenti all’Associazione oppure a mezzo affissione dell’avviso di convocazione nella sede della Associazione oppure a mezzo altra comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato purché̀ idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento oppure attraverso la pubblicazione nel sito internet dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo stabilirà quale o quali modalità di comunicazione adottare, tra quelle sopra indicate.

Il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea quando la sua convocazione risulti richiesta da almeno un decimo degli associati regolarmente iscritti nel relativo libro sociale.

Art. 18. DIRITTO DI PARTECIPAZIONE E VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto di partecipare e votare tutti coloro che risultino iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli associati alla data prevista per la convocazione dell’Assemblea e che siano in regola alla predetta data, con il pagamento della quota associativa annuale nei tempi e modi previsti dal Consiglio Direttivo. Ciascun associato ha un voto.

Art. 19. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare solo un altro associato.

Art. 20. PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE ASSEMBLEARI

Spetta al Presidente del Consiglio Direttivo presiedere l'Assemblea. In assenza del Presidente del Consiglio Direttivo l'Assemblea nominerà il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Al Presidente dell'Assemblea è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e che sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee a cura dell'organo amministrativo.

Art. 21. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Per la validità della costituzione dell'Assemblea per le delibere riguardanti le competenze dell’assemblea degli associati di cui all’art. 16 del presente Statuto associativo , fatta eccezione per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà piu’ uno degli associati, mentre in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza dei voti degli intervenuti.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea per le delibere riguardanti le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, occorre in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per la valida costituzione dell'Assemblea per le delibere riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

Art. 22. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L’Assemblea degli associati ha facoltà di nominare l’Organo di controllo, la predetta nomina sarà obbligatoria qualora vengano superati i limiti di cui all’art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In caso di nomina l’Organo di controllo potrà essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L’Assemblea degli associati ha facoltà di nominare un Revisore legale dei conti, la predetta nomina sarà obbligatoria qualora vengano superati i limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L’assemblea degli associati ha facoltà di conferire all'Organo di controllo l’esercizio della revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo sarà costituito da Revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Art. 23. SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto nei modi e termini previsti dall’art. 9 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Viene demandato all’Assemblea degli associati l’individuazione dell’Ente del Terzo Settore al quale andrà devoluto l’eventuale patrimonio residuo.

Qualora l’estinzione o lo scioglimento dell’associazione avvenga prima dell'efficacia della decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la devoluzione del patrimonio avverrà in base a quanto disposto dall’articolo 148 comma 8 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, in combinato disposto con l’articolo 8, comma 23, del decreto-legge n. 16/2012, convertito nella legge n. 44/2012. In tal caso verrà demandato all’Assemblea degli associati l’individuazione dell’Ente al quale andrà devoluto l’eventuale patrimonio residuo.

Art. 24. REGOLAMENTO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 25. RINVIO

Alla associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

Bologna, li 26.11.2022