arrow-down

Patti di Corresponsabilità

Patti di Corresponsabilità


Ci apprestiamo a riassumere e rendere il più fruibile possibile il mirabile intervento di Elisabetta Frezza sui “Patti di corresponsabilità”.

Nella semplificazione purtroppo alcuni passaggi stilisticamente meravigliosi andranno persi a favore di una chiarezza che possa risultare immediata ai più.

Laddove i passaggi risultassero sufficientemente chiari, si è optato per mantenere la formulazione originale.

L’articolo della Frezza è consultabile al seguente link:

https://www.ricognizioni.it/patto-di-corresponsabilita-non-firmarlo-non-e-reato-e-neanche-peccato/

 

Che cos’è il “Patto di corresponsabilità”?

Il “Patto” nasce e si configura in origine come un mero accordo morale concepito per rispondere a una emergenza di carattere disciplinare e viene esteso poi, in molti casi, a comprendere dichiarazioni di intenti in materia educativa in senso ampio.

A tale proposito è senz’altro significativa la dichiarazione dall’allora ministro Maria Stella Gelmini: si mira a responsabilizzare studenti e famiglie, chiamandoli a siglare una simbolica alleanza educativa con l’istituzione scolastica, nel tentativo di arginare i fenomeni di bullismo e vandalismo all’interno della scuola.

Il “Patto” nasce, dunque, da esigenze specifiche, dettate da un altrettanto specifico contesto storico e socio-culturale.
 

Il “Patto di corresponsabilità” nell’ordinamento giuridico

Introdotto con il DPR 235/2007, all’art. 5 bis, troviamo:

Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)

  1. Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
     
  2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
     
  3. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.


OSSERVAZIONI
 

La sottoscrizione non può essere vincolante rispetto ad un diritto costituzionale

- La sottoscrizione è richiesta (Comma 1) ma non può essere vincolante in quanto non può rientrare nello schema di un accordo di diritto privato.

Ciò risulta evidente innanzitutto per il fatto che la scuola è una funzione pubblica di cui il cittadino ha diritto di usufruire in qualità di contribuente: l’erogazione del servizio, che corrisponde a un dovere che la pubblica amministrazione è tenuta ad assolvere attraverso personale retribuito, di certo non può essere subordinata alla collaborazione dell’utente o all’assunzione da parte sua di specifici impegni negoziali.

Il diritto costituzionale all’istruzione non è, per sua natura, soggetto a condizioni che ne limitino l’esercizio (art. 34 primo comma Cost.). Non vi è quindi spazio per accordi privatistici che limitino l’esercizio di un diritto essenziale costituzionalmente garantito.
 

La asimmetria tra le parti farebbe ricadere ogni responsabilità sui genitori

- Le «procedure di elaborazione e revisione condivisa» del “Patto” (Comma 2) attraverso l’eventuale coinvolgimento degli organi collegiali rappresentano una mera facciata democratica, che tenta di celare una sostanziale mancanza di equità tra le parti: ciò che si vorrebbe regolare attraverso il “Patto” fuoriesce infatti dagli ambiti di esercizio dell’autonomia negoziale.

Il “patto” consiste, di fatto, in un documento predisposto unilateralmente dalla istituzione scolastica e presentato alle famiglie per la sottoscrizione “così com`è”, assimilabile strutturalmente alla categoria dei contratti per adesione. In questi casi la disciplina privatistica, non essendoci di fatto la fase delle trattative tra i contraenti, è regolata dal principio di tutela del contraente debole, che in questo caso sarebbe il fruitore del servizio (i genitori).

In tale scenario le parti, contrariamente a quanto detto sopra, lungi dal trovarsi su di un piano di parità, vedrebbero il fruitore (i genitori) in una condizione di iniqua difesa davanti alla pubblica amministrazione. Alla responsabilità “contrattuale” del privato, infatti, si contrapporrebbe la sostanziale irresponsabilità dell’amministrazione, chiamata a rispondere eventualmente solo al proprio superiore gerarchico e non alla controparte.
 

Il “Patto” è sempre stipulato a posteriori, non è quindi condizione per la frequenza

- Il “Patto” viene illustrato, presentato e condiviso, nelle prime due settimane di attività didattica (Comma 3). Essendo in tal modo definita la tempistica, risulta che il patto non sia vincolante né ai fini dell’iscrizione né ai fini della frequenza. Tanto più alla luce del fatto che nel “Patto” è coinvolto anche il minore il quale, però, per legge incapace di agire (art. 2 c.c.), non può stipulare alcun valido accordo.
 

L’utilizzo strumentale del “Patto di corresponsabilità”

In concomitanza con lo stato di emergenza si è identificato nel “Patto” lo strumento ideale – anche perché già diffusamente percepito come familiare e per ciò stesso innocuo – da piegare a nuove esigenze estranee al suo oggetto tipico (disposizioni di carattere educativo-disciplinare), in particolare a quelle organizzativo/sanitarie per il contenimento dei contagi da SARS Cov-2.

Attraverso il “Patto” – che le singole amministrazioni scolastiche oggi declinano a proprio arbitrio – si pretenderebbe di impegnare studenti e famiglie ad assumere compiti di vigilanza e presidio sulla propria salute e a rispettare le misure organizzative e igienico-sanitarie predisposte, con la malcelata intenzione di stabilire una presunzione di colpa in capo al privato “contraente”, sulla falsariga della fattispecie prevista dal secondo comma dell’art. 2054 c.c..
 

Non sussiste alcun obbligo di firmare il “Patto di corresponsabilità”

Per quanto detto è perciò chiaro che pretendere la firma del “Patto di corresponsabilità” e ritenerlo impegnativo per i sottoscrittori si traduce in uno stravolgimento dei fondamentali principi del diritto, foriero di abusi e non privo di intollerabili profili ricattatori.

La figura giuridica dell’obbligo a contrarre, peraltro, è vista con sfavore dal legislatore: non per nulla rappresenta una eccezione nell’ordinamento proprio perché costituisce un limite alla libertà negoziale e alla libertà individuale in generale.

Per di più, con riferimento alla richiesta di autocertificazioni che, in qualsiasi modo, facciano riferimento allo stato di salute proprio o altrui, vi è l’espresso divieto posto dal DPR 445/2000 (da un lato, all’art. 46 del decreto, sono elencati in via tassativa gli «stati, qualità personali e fatti» suscettibili di essere comprovati con dichiarazioni sostitutive sottoscritte dall’interessato; dall’altro lato, al successivo art. 49, viene esclusa espressamente la sostituibilità con altro documento di certificati medici e sanitari).
 

In conclusione

E' evidente che i cosiddetti “patti di corresponsabilità” – predisposti secondo criteri del tutto arbitrari e per giunta soggetti ad aggiornamenti e modifiche unilaterali – non possiedano né la rilevanza né la giustificazione giuridica che si pretenderebbe attribuire loro.

Vincolare la frequenza alla sottoscrizione da parte dei genitori di tali “Patti” si configura perciò, a tutti gli effetti, come un abuso che cerca di rimettere le responsabilità, di ogni ordine e grado, in capo alle famiglie, sgravando in questo modo le istituzioni da ogni eventuale e possibile forma di rivalsa da parte del privato cittadino.

Per quanto esposto, sconsigliamo di sottoscrivere il patto di corresponsabilità o altro documento che, sotto diverso nome, persegua i medesimi scopi.

Nota Bene:

QUI è possibile consultare un facsimile di lettera da inviare al Dirigente Scolastico per comunicare le ragioni della mancata adesione al "Patto".

Per ogni dubbio, i referenti Comilva sono sempre al vostro fianco.