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DL 44/2021: Autotutela e difesa legale

INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'OBBLIGO VACCINALE DI CUI AL COMMA 1, ART. 4 DL 44/2021

versione del 2 giugno 2021

 

Presentazione del Documento

Il presente Fascicolo, predisposto dallo staff tecnico che si coordina nei gruppi di lavoro istituiti dall’Associazione Comilva Odv, mira a costituire una solida base tecnica di confronto per il percorso di obiezione di coscienza all’obbligo vaccinale Covid-19, in particolare per la categoria degli operatori sanitari. Il documento ha carattere divulgativo ed è oggetto di continui aggiornamenti in virtù della produzione scientifica resa disponibile, pertanto vi invitiamo sempre a controllare la data di ultima revisione.

La data di revisione è sempre indicata in questa pagina, così come l’oggetto della revisione.

La Relazione (personalizzata) che ne dovrebbe scaturire si pone lo scopo di argomentare l’insussistenza dell’obbligo vaccinale attraverso elementi

SOGGETTIVI:

- il proprio ruolo nel contesto lavorativo;

- le proprie particolari controindicazioni

e

OGGETTIVI:

- motivazioni tecniche e medico-scientifiche generali e particolari relative ai farmaci;

- il contesto lavorativo

 

Come e quando utilizzarlo 

 

Premesse necessarie

Lo staff legale Comilva, lo scorso aprile, ha redatto un parere interpretativo del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44 finalizzato a perimetrare l’ambito di applicazione dell’obbligo vaccinale (v. allegato COM_20210409_DL44-2021-Nota_Interpretativa). In estrema sintesi, l’attività sospesa è quella che comporta contatti interpersonali e un rischio di diffusione di contagio.

Sulla base di questa disamina generale abbiamo identificato alcune situazioni tipiche che andiamo a descrivervi brevemente di seguito.

Caso 1

Nel caso in cui il professionista o l'operatore ritenesse, in ragione del contesto in cui opera, che non vi sia contatto interpersonale, né la sua attività comporti in alcun modo un rischio di diffusione del contagio superiore ad altre professioni non contemplate dal D.L. 44/2021, può rispondere all’invito dell’ASL prendendo spunto dalla “Lettera_facsimile_MANCANZA_presupposti_di_applicabilità_dell’obbligo” (vedi post sotto)

Caso 2

Al di fuori di questa fattispecie, il DL 1° aprile 2021 n. 44 pone sotto la responsabilità del Medico di Medicina Generale l’accertamento di qualsivoglia “pericolo per la salute” (Art. 4, comma 2) come atto medico che precede la somministrazione dei vaccini che dovrebbero prevenire l’infezione da Sars-CoV-2 per valutare ed eventualmente certificare condizioni di salute ostative anche in via temporanea e precauzionale.

L’Associazione Comilva, a tal fine, ha predisposto un facsimile di lettera da sottoporre al proprio MMG da cui prendere spunto, v. https://www.comilva.org/primo-passo-accertamento-di-qualsivoglia-pericolo-la-salute

L’accertamento di qualsivoglia “pericolo per la salute” (e ogni necessario approfondimento informativo) potrebbe dar luogo all'emissione di un certificato di omissione o differimento (necessario ad esempio per completare le indagini in corso) da parte del MMG. In tal caso l'interessato risponde all'invito dell'ASL allegando il certificato (v. sotto facsimile "Lettera facsimile_invio certificato differimento od omissione")

In tutti gli altri casi

In tutti gli altri casi consigliamo di rispondere all’invito a produrre idonea documentazione da parte dell’ASL in maniera interlocutoria: l'interessato è in attesa degli esiti degli approfondimenti anamnestici e informativi.

Anche a tal fine, l’Associazione ha predisposto facsimile da cui prendere spunto (v. sotto CASO_A_facsimile_LETTERA_RISPOSTA_INVITO_REGOLARIZZAZIONE_PERSONALE, CASO_B_facsimile_LETTERA_RISPOSTA_INVITO_REGOLARIZZAZIONE_PERSONALE).

 

Il PASSO successivo:
invio 
della Relazione (personalizzata) che mira a dimostrare l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, costituendo una solida base tecnica di confronto per il percorso di obiezione di coscienza all’obbligo vaccinale Covid-19

Il passaggio successivo, coerentemente con le azioni già intraprese e descritte sopra, consiste nel comunicare il risultato delle indagini anamnestiche e informative. E' a tal fine che la nostra Associazione mette a disposizione il Fascicolo da utilizzare come strumento per redigere la propria Relazione.
Nel caso in cui gli approfondimenti diagnostici siano ancora in corso (con esami e visite già programmati e prenotati), consigliamo di inviare la Relazione tempestivamente, sottolineando eventualmente che si è ancora in attesa di completare gli accertamenti.
Assumiamo così un atteggiamento attivo dal punto di vista etico e civico, prendendo posizione formalmente, costituendo una solida base per la propria autotutela e per l'eventuale difesa legale. 

Per ogni necessità di chiarimento, vi preghiamo di mettervi in contatto con i referenti territoriali.