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Vaccinazioni e test sierologici in ambito lavorativo

Vaccinazioni e test sierologici in ambito lavorativo


L’emergenza COVID-19 ha aperto un nuovo fronte di dibattito che ha investito anche la tutela della salute in ambito lavorativo. In questi mesi Comilva ha ricevuto numerose segnalazioni in relazione a richieste formulate a dipendenti da parte di datori di lavoro, che appaiono in contrasto con il diritto costituzionale di autodeterminazione dei trattamenti sanitari e con il diritto alla riservatezza. C’è poi il tema, già ora di grande attualità, della vaccinazione obbligatoria imposta in ambito locale per alcune categorie, che nei prossimi mesi, con l’eventuale introduzione di un vaccino contro il virus SARS-CoV-2, assumerà sempre maggiore rilevanza.

Per queste ragioni abbiamo deciso di dedicare un’area del sito all’approfondimento giuridico di queste tematiche, che sarà aggiornata con l’evolversi dei fatti e delle eventuali misure che verranno adottate nei prossimi mesi.

1. Le norme speciali

In tema di sicurezza sul lavoro, la crisi causata dal COVID-19 ha portato in primo piano il dibattito sulla prevenzione, anche tramite la vaccinazione, al momento ancora in fase sperimentale. In realtà, come vedremo, negli anni sono molte le norme intervenute che hanno prescritto per i lavoratori la profilassi vaccinale, alcune delle quali sono ancora in vigore.

La Legge 292/63 prescrive la vaccinazione antitetanica obbligatoria per, tra gli altri, i lavoratori agricoli, i pastori, gli allevatori di bestiame, i minatori, gli operai e i manovali addetti all’edilizia, tutto il personale delle ferrovie, gli operai addetti alla manipolazione delle immondizie, gli addetti alla lavorazione della carta e del cartone, i lavoratori del legno, i metallurgici, i metalmeccanici, i marittimi e i portuali, e gli sportivi addetti affiliati al CONI. La norma è corredata dal successivo Regolamento n. 1301 del 1965, che ha precisato che ai fini della vaccinazione antitetanica obbligatoria sono considerati “lavoratori” i dipendenti, gli associati, gli autonomi e gli apprendisti.

La Legge 465/2001 ha previsto la vaccinazione contro la tubercolosi per il “personale sanitario, studenti in medicina, allievi infermieri e chiunque, a qualunque titolo, con test tubercolinico negativo, operi in ambienti sanitari ad alto rischio di esposizione a ceppi multifarmacoresistenti oppure che operi in ambienti ad alto rischio e non possa, in caso di cuticonversione, essere sottoposto a terapia preventiva, perché presenta controindicazioni cliniche all'uso di farmaci specifici”.

La Legge 388/2000, all’art. 93, ha ridefinito alcune misure di medicina preventiva (ad esempio abrogando l’obbligatorietà dell’accertamento sierologico – per la lue – per il certificato di sana e robusta costituzione), prevedendo al terzo comma che “le regioni possono, nei casi di riconosciuta necessità e sulla base della situazione epidemiologica locale, disporre l'esecuzione della vaccinazione antitifica in specifiche categorie professionali.

2. L’art. 2087 del codice civile

Oltre ai citati provvedimenti, che prevedono degli obblighi specifici, il diritto del lavoro pone in massimo rilievo la tutela della salute, la cui norma cardine è l’art. 2087 del codice civile, il quale dispone che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Si tratta di una norma generale che ha una funzione di “chiusura” del sistema infortunistico, prevedendo l’obbligo per il datore di adottare tutte le misure di prevenzione e le cautele necessarie volte a tutelare la salute dei dipendenti.

Secondo dottrina e giurisprudenza gli obblighi del datore di lavoro in tema di sicurezza e prevenzione si concretizzano nel rendere sicuro e igienico il posto di lavoro e fornire i mezzi di protezione; nel vigilare sul rispetto delle norme; nell’informare i dipendenti (ad esempio con l’apposita cartellonistica); nel selezionare i lavoratori adatti e nell’istruirli.

3. Il D.Lgs. 81/2008, “Testo unico per la sicurezza del lavoro”

I principi sanciti dall’art. 2087 del codice civile trovano puntuale attuazione nel D.Lgs. 81/2008, “Testo unico per la sicurezza del lavoro”, che è stato emanato con lo scopo di riordinare all’interno di un unico testo la normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il complesso di norme pone in assoluto rilievo la prevenzione, che può essere attuata innanzitutto mediante la valutazione dei rischi in azienda e la conseguente adozione delle contromisure necessarie per migliorare la sicurezza dei lavoratori.

Il Testo Unico si applica a qualunque datore di lavoro, pubblico o privato, di qualsiasi settore, ed interessa qualunque categoria di lavoratori, subordinati, para-subordinati e autonomi.

All’art. 279, in tema di sorveglianza sanitaria e prevenzione e controllo, il D.Lgs. 81/2008 prende in considerazione i rischi specifici di lavoratori “esposti ad agenti biologici”, i quali sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria del medico competente (art. 41). In tale contesto, il datore di lavoro “su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione fra le quali, “la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente”.

In relazione a tale presidio, il comma 5 precisa che “il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti (…) nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione”.

Ancora l’art. 286-sexies, nel caso di rischio specifico sul lavoro di “ferite da taglio o da punta e di infezione”, il datore di lavoro deve, tra le altre cose, informare “per mezzo di specifiche attività di sensibilizzazione” sulla “importanza dell’immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci; tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro”.

4. Il D.L. 73/2017

Il contesto normativo sopra descritto ha subito, eminentemente per le vaccinazioni pediatriche, un inatteso cambio di paradigma con l’introduzione, in via d’urgenza, del D.L. 73/2017, che ha suscitato nel Paese un ampio dibattito, posto che ha introdotto l’obbligo di sottoporre i minori ad un rilevante numero di vaccini pena l’esclusione per le fasce da zero a sei anni dalla frequentazione di nidi e scuole materne.

Per quel che rileva ai fini del presente approfondimento, la norma – ampiamente trattata per gli altri aspetti in altre sezioni di questo sito – ha visto aggiungere in sede di conversione il comma 3-bis all’art. 3. La modifica ha previsto che “entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale”.

Tale disposizione è di fatto rimasta lettera morta: evidenti difficoltà intrinseche a reperire le informazioni richieste, unitamente alla mancanza sia di una finalità per la raccolta dei dati (evidentemente di tipo statistico ai fini preventivi) che di una sanzione in caso di mancato ottemperamento, hanno reso tale precetto, per quanto consto, pressoché inapplicato.

5. La raccomandazione 2018/C 466/01 del Consiglio dell’Unione Europea

Seppure non si tratta di una disposizione di legge direttamente applicabile, citiamo anche la raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 7 dicembre 2018 (2018/ C 466/01) dal momento in cui essa appare porre alcune “sfide” relativamente alla profilassi vaccinale che in futuro potrebbero essere raccolte dai singoli Paesi aderenti. Si raccomanda, in particolare, di “introdurre controlli di routine dello stato vaccinale e opportunità regolari di vaccinazione nelle diverse fasi della vita, mediante visite di routine presso il sistema di assistenza sanitaria di base e misure supplementari adottate, ad esempio, all’inizio del percorso scolastico (o prescolastico), sul luogo di lavoro o nelle strutture di assistenza, a seconda delle capacità nazionali”.

La raccomandazione, inoltre, “accoglie con favore l’intenzione della commissione di adottare”, tra le altre azioni, quella di “rafforzare l’applicazione efficace delle norme dell’Unione sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (…) in particolare (…) proponendo attivamente la vaccinazione ove necessario, al fine di garantire livelli adeguati di sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari”.

6. I test sierologici sul luogo di lavoro

Le norme sopra descritte delineano la cornice entro la quale orientarsi in relazione alle nuove problematiche causate dall’emergenza COVID-19, ed in particolare ai protocolli da attuare per prevenire la diffusione del contagio nei luoghi di lavoro.

Difatti nell’oggettiva difficoltà di districarsi tra i molti provvedimento emergenziali, tra cui anche ordinanze regionali e comunali, alcune aziende hanno richiesto ai propri dipendenti l’effettuazione di test sierologici quale requisito per la riammissione al lavoro.

Tali test, la cui valenza scientifica non è peraltro unanimemente riconosciuta, non consentirebbero di constatare lo stato attuale di malattia, bensì la presenza di anticorpi nel sangue al virus SARS CoV-2, responsabile della malattia da Coronavirus. Il che equivarrebbe a registrare una risposa immunitaria.

Sul punto il DPCM 11 marzo 2020 ha raccomandato che le attività produttive e professionali “assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale” (art. 1, n. 7, lett. d).

Non si può allora negare che tale provvedimento, dal momento in cui raccomanda la semplice adozione di protocolli specifici senza elencare in concreto le misure che gli stessi devono adottare, non può costituire il presupposto per imporre in modo indiscriminato l’effettuazione dei citati test sierologici.

E del resto, nel solco dei consolidati principi tracciati dal D.Lgs. 81/2008, l’eventuale adozione di esami diagnostici obbligatori per i lavoratori non può che promanare da una decisione del medico competente o dell’autorità sanitaria.

A tale conclusione è giunto anche il Garante della protezione dei dati personali, che ha pubblicato sul proprio sito delle risposte in relazione al “Trattamento dati nel contesto sanitario nell’ambito dell’emergenza sanitaria” (https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq).

Alla domanda “Quali aspetti bisogna considerare nel promuovere screening sierologici per il Covid-19 nei confronti di lavoratori appartenenti a categorie a rischio come, ad esempio, gli operatori sanitari e le forze dell’ordine?” il Garante ha risposto ponendo in rilievo due principi, e vale a dire che “gli screening sierologici per il Covid-19 possono essere promossi dai Dipartimenti di prevenzione della regione nei confronti delle categorie di soggetti considerati a maggior rischio di contagio e diffusione del Covid-19”, e che in ogni caso “La partecipazione di tali soggetti ai test può avvenire solo su base volontaria”.

Sempre il Garante della Privacy ha pubblicato sul proprio sito delle FAQ sul “Trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria” (https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#lavoro), in cui viene data risposta al seguente quesito: “Il datore di lavoro può richiedere l’effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti?”. Secondo l’autorità è possibile richiedere l’effettuazione di test sierologici “ma solo se disposta dal medico competente e, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all’affidabilità e all’appropriatezza di tali test”.

Anche ove mai il medico competente prescrivesse l’adozione di tali misure, precisa il Garante, “resta fermo che le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami), salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Il datore di lavoro può, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni di lavoro”.

Si può dunque affermare che anche in un periodo di grave crisi sanitaria reggono i presidi posti a tutela della salute e della riservatezza dei dati del lavoratore, ed in particolare quelli fissati nel Testo Unico sulla salute e sicurezza del lavoro e nel GDPR in tema di privacy, che, all’art. 9, precisa che la liceità di un eventuale trattamento dei dati personali in ambito lavorativo passa necessariamente dal loro utilizzo “sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale”.