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Approfondimento: Le Garanzie sul trattamento sanitario proposto

Uno dei punti cardine per la preparazione di un colloquio sono le GARANZIE relativamente al trattamento sanitario proposto (nella fattispecie la proposta vaccinale): la questione è fondata ed è sviluppata anche nella Sentenza della Corte Costituzionale 258/1994,, al comma 6 del Considerato in Diritto come segue:

6. ..., non senza richiamare, peraltro, l'attenzione del legislatore stesso sul problema affinché, ferma la obbligatorietà generalizzata delle vaccinazioni ritenute necessarie alla luce delle conoscenze mediche, siano individuati e siano prescritti in termini normativi, specifici e puntuali, ma sempre entro limiti di compatibilità con le sottolineate esigenze di generalizzata vaccinazione, gli accertamenti preventivi idonei a prevedere ed a prevenire i possibili rischi di complicanze.

In seguito, né il Ministero né le istituzioni preposte hanno mai provveduto a codificare un qualsiasi protocollo diagnostico nel merito.

Oltre a chiari motivi di prudenza e di precauzione possiamo ritenere che in questo ambito ci si possa richiamare all’art. 13 del codice deontologico del medico, che obbliga lo stesso ad adottare ogni possibile cautela a garanzia della salute in occasione di un trattamento sanitario. Vediamo alcuni passaggi fondamentali di questo articolo:

La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.

La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza.

Il medico è tenuto a un’adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili ...

Inoltre, la Sentenza della Corte costituzionale 307 del 22/06/1990 richiama il principio della responsabilità personale del medico ai sensi del codice Civile (art. 2043- risarcimento per fatto illecito), qualora effettui un trattamento sanitario non accompagnato dalle “cautele e condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l’arte prescrivono in relazione alla sua natura”, che certamente non possono essere il “vuoto assoluto” delle prassi attuali.