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Patto di corresponsabilità - Lettera al Dirigente Scolastico

Alla c.a. Dirigente scolastico
 

Egregio / Gentilissima Dirigente,

vorremmo in questa sede sottoporre alla Sua attenzione la questione del “Patto di corresponsabilità” che Lei ci chiede di accettare tramite sottoscrizione.

La ratio del “Patto di corresponsabilità” introdotto con DPR 235/2007, all’art. 5 bis, è stata illustrata, nella nota introduttiva al decreto stesso, dall’allora ministro Maria Stella Gelmini: si mira a responsabilizzare studenti e famiglie, chiamandoli a siglare una simbolica alleanza educativa con l’istituzione scolastica, nel tentativo di arginare i fenomeni ingravescenti di bullismo e vandalismo all’interno della scuola.

Il “patto”, dunque, si presenta come un mero accordo morale, concepito per rispondere a una emergenza di carattere disciplinare ed esteso poi, in molti casi, a comprendere dichiarazioni di intenti in materia lato sensu educativa.

Purtroppo in concomitanza con lo stato di emergenza, siamo a riscontrare come tale accordo sia stato snaturato delle sue finalità originarie. Nella fattispecie viene utilizzato per impegnare studenti e famiglie ad assumere compiti di vigilanza e presidio sulla propria salute e a rispettare le misure organizzative e igienico-sanitarie predisposte, con la malcelata intenzione di stabilire una presunzione di colpa in capo al privato “contraente”.

È evidente come i cosiddetti “patti di corresponsabilità” – predisposti secondo criteri del tutto arbitrari e per giunta soggetti ad aggiornamenti e modifiche unilaterali – non possiedano né la rilevanza né la giustificazione giuridica che si pretenderebbe di attribuire loro. In tale scenario scuola e famiglia non si troverebbero su un piano di parità: la famiglia verserebbe infatti in una condizione di minorata difesa davanti alla pubblica amministrazione. Alla responsabilità della famiglia, infatti, si contrapporrebbe la sostanziale irresponsabilità dell’amministrazione, chiamata a rispondere eventualmente solo al proprio superiore gerarchico e non alla controparte.

La sottoscrizione del “Patto” è “richiesta”, ma non vincolante (DPR 249/1998, all’art. 5 bis), e la norma non prevede alcun contenuto, che si forma esclusivamente sulla base di una “elaborazione e revisione condivisa” (v. ibidem, comma 2) tra la scuola e la famiglia. Si tratta in effetti di un “patto”, e quindi in ultima istanza di una convergenza di interessi, e non di una “imposizione” unilaterale, perché in tal caso avrebbe provveduto direttamente la norma con la sua portata precettiva.

Essa in ogni caso non può essere vincolante in quanto non può rientrare nello schema di un accordo di diritto privato, e per la mancata sottoscrizione – perché si tratta di un negozio “simbolico” – non è prevista alcuna sanzione o penalità.

Ciò risulta evidente innanzitutto per il fatto che la scuola è una funzione pubblica di cui il cittadino ha diritto di usufruire in qualità di contribuente: l’erogazione del servizio, che corrisponde a un dovere che la pubblica amministrazione è tenuta ad assolvere attraverso personale retribuito, di certo non può essere subordinata alla collaborazione dell’utente o all’assunzione da parte sua di specifici impegni negoziali.

Il diritto costituzionale all’istruzione non è, per sua natura, soggetto a condizioni che ne limitino l’esercizio (art. 34 primo comma Cost.). Non vi è quindi spazio per accordi privatistici che limitino l’esercizio di un diritto essenziale costituzionalmente garantito.

Lungi dal volerci sottrarre dalle nostre responsabilità, non intendiamo però sottoscrivere il patto di corresponsabilità né alcun altro documento che, sotto diverso nome, persegua i medesimi scopi, essendo tali accordi palesemente iniqui, in quanto unilaterali, e lesivi di diritti sanciti dalla legge.

Ove, come non riteniamo, la scuola non condividesse quanto sopra, e quindi ritenesse di dover assumere qualsivoglia iniziativa, in via cautelativa formuliamo sin d’ora la diffida dal prendere iniziative unilaterali, con riserva di agire nelle sedi opportune per far valere i nostri diritti, non ultimo quello al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, nel caso – davvero non creduto, stante la sua patente illiceità – in cui la scuola pretenda di condizionare alla firma del modello l’ammissione dell’alunno alla frequenza, in spregio alle garanzie costituzionali.

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