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CODICE-DEONTOLOGICO-MEDICO.pdf
04 Gennaio 2019
              FEDERAZIONE  NAZIONALE  DEGLI  ORDINI  DEI  MEDICI  CHIRURGHI  E  DEGLI  ODONTOIATRI               CODICE  DI  DEONTOLOGIA  MEDICA     (2014)     Art.  54  modificato  in  data  16  dicembre  2016   Art.  56  modificato  in  data  19  maggio  2016                                                     GIURAMENTO  PROFESSIONALE           2     Consapevole   dell'importanza   e   della   solennità   dell'atto   che   compio   e   dell'impegno   che   assumo,   giuro:   -­‐ di  esercitare  la  medicina  in  autonomia  di  giudizio  e  responsabilità  di  comportamento  contrastando  ogni   indebito  condizionamento  che  limiti  la  libertà  e  l’indipendenza  della  professione;     -­‐ di   perseguire   la   difesa   della   vita,   la   tutela   della   salute   fisica   e   psichica,   il   trattamento   del   dolore   e   il   sollievo   dalla   sofferenza   nel   rispetto   della   dignità   e   libertà   della   persona   cui   con   costante   impegno   scientifico,  culturale  e  sociale  ispirerò  ogni  mio  atto  professionale;   -­‐ di   curare   ogni   paziente   con   scrupolo   e   impegno,   senza   discriminazione   alcuna,   promuovendo   l’eliminazione  di  ogni  forma  di  diseguaglianza  nella  tutela  della  salute;   -­‐ di  non  compiere  mai  atti  finalizzati  a  provocare  la  morte;   -­‐ di   non   intraprendere   né   insistere   in   procedure   diagnostiche   e   interventi   terapeutici   clinicamente   inappropriati  ed  eticamente  non  proporzionati,  senza  mai  abbandonare  la  cura  del  malato;     -­‐ di  perseguire  con  la  persona  assistita  una  relazione  di  cura  fondata  sulla  fiducia  e  sul  rispetto  dei  valori  e   dei  diritti  di  ciascuno  e  su  un’informazione,  preliminare  al  consenso,  comprensibile  e  completa;     -­‐ di  attenermi  ai  principi  morali  di  umanità  e  solidarietà  nonché  a  quelli  civili  di  rispetto  dell’autonomia   della  persona;     -­‐ di   mettere   le   mie   conoscenze   a   disposizione   del     progresso   della   medicina,   fondato   sul   rigore   etico   e   scientifico  della  ricerca,  i  cui  fini  sono  la  tutela  della  salute  e  della  vita;     -­‐ di  affidare  la  mia  reputazione  professionale  alle  mie  competenze  e  al  rispetto  delle  regole  deontologiche   e  di  evitare,  anche  al  di  fuori  dell'esercizio  professionale,  ogni  atto  e  comportamento  che  possano  ledere   il  decoro  e  la  dignità  della  professione;   -­‐ di  ispirare  la  soluzione  di  ogni  divergenza  di  opinioni  al  reciproco  rispetto;         -­‐ di   prestare   soccorso   nei   casi   d’urgenza   e   di   mettermi   a   disposizione   dell'Autorità   competente,   in   caso   di   pubblica  calamità;   -­‐ di   rispettare   il   segreto   professionale   e   di   tutelare   la   riservatezza   su   tutto   ciò   che   mi   è   confidato,   che   osservo  o  che  ho  osservato,inteso  o  intuito  nella  mia  professione  o  in  ragione  del  mio  stato  o  ufficio;   -­‐ di   prestare,   in   scienza   e   coscienza,   la   mia   opera,   con   diligenza,   perizia   e   prudenza   e   secondo   equità,   osservando  le  norme  deontologiche  che  regolano  l'esercizio  della  professione.               TITOLO  I   CONTENUTI  E  FINALITÀ     Art.  1     Definizione     Il   Codice   di   deontologia   medica   -­‐   di   seguito   indicato   con   il   termine   “Codice”  -­‐   identifica   le   regole,   ispirate   ai   principi  di  etica  medica,  che  disciplinano  l’esercizio  professionale  del  medico  chirurgo  e  dell’odontoiatra  -­‐  di   seguito  indicati  con  il  termine  “medico”  -­‐  iscritti  ai  rispettivi  Albi  professionali.   Il  Codice,  in  armonia  con  i  principi  etici  di  umanità  e  solidarietà  e  civili  di  sussidiarietà,  impegna  il  medico   nella  tutela  della  salute  individuale  e  collettiva  vigilando  sulla  dignità,  sul  decoro,  sull’indipendenza  e  sulla   qualità  della  professione.   Il   Codice   regola   anche   i   comportamenti   assunti   al   di   fuori   dell’esercizio   professionale   quando   ritenuti   rilevanti  e  incidenti  sul  decoro  della  professione.     3   Il  medico  deve  conoscere  e  rispettare  il  Codice  e  gli  indirizzi  applicativi  allegati.   Il  medico  deve  prestare  il  giuramento  professionale  che  è  parte  costitutiva  del  Codice  stesso.     Art.  2     Potestà  disciplinare   L’inosservanza  o  la  violazione  del  Codice,  anche  se  derivante  da  ignoranza,  costituisce  illecito  disciplinare,   valutato  secondo  le  procedure  e  nei  termini  previsti  dall’ordinamento  professionale.     Il  medico  segnala  all’Ordine  professionale  territorialmente  competente  -­‐  di  seguito  indicato  con  il  termine   “Ordine”  -­‐  ogni  iniziativa  tendente  a  imporgli  comportamenti  in  contrasto  con  il  Codice.         TITOLO  II   DOVERI  E  COMPETENZE    DEL  MEDICO     Art.  3     Doveri  generali  e  competenze  del  medico   Doveri   del   medico   sono   la   tutela   della   vita,   della   salute   psico-­‐fisica,   il   trattamento   del   dolore   e   il   sollievo   della  sofferenza,  nel  rispetto  della  libertà  e  della  dignità  della  persona,  senza  discriminazione  alcuna,  quali   che  siano  le  condizioni  istituzionali  o  sociali  nelle  quali  opera.   Al   fine   di   tutelare   la   salute   individuale   e   collettiva,   il   medico   esercita   attività   basate   sulle   competenze,   specifiche   ed   esclusive,   previste   negli   obiettivi   formativi   degli   Ordinamenti   didattici   dei   Corsi   di   Laurea   in   Medicina  e  Chirurgia  e  Odontoiatria  e  Protesi  dentaria,  integrate  e  ampliate  dallo  sviluppo  delle  conoscenze   in   medicina,   delle   abilità   tecniche   e   non   tecniche   connesse   alla   pratica   professionale,   delle   innovazioni   organizzative  e  gestionali  in  sanità,  dell’insegnamento  e  della  ricerca.     La  diagnosi  a  fini  preventivi,  terapeutici  e  riabilitativi  è  una  diretta,  esclusiva  e  non  delegabile  competenza   del  medico  e  impegna  la  sua  autonomia  e  responsabilità.   Tali   attività,   legittimate   dall’abilitazione   dello   Stato   e   dall’iscrizione   agli   Ordini   professionali   nei   rispettivi   Albi,  sono  altresì  definite  dal  Codice.     Art.  4     Libertà  e  indipendenza  della  professione.  Autonomia  e  responsabilità  del  medico   L’esercizio   professionale   del   medico   è   fondato   sui   principi   di   libertà,   indipendenza,   autonomia   e   responsabilità.   Il   medico   ispira   la   propria   attività   professionale   ai   principi   e   alle   regole   della   deontologia   professionale   senza  sottostare  a  interessi,  imposizioni  o  condizionamenti  di  qualsiasi  natura.         Art.  5     Promozione  della  salute,  ambiente  e  salute  globale     Il   medico,   nel   considerare   l'ambiente   di   vita   e   di   lavoro   e   i   livelli   di   istruzione   e   di   equità   sociale   quali   determinanti  fondamentali  della  salute  individuale  e  collettiva,  collabora  all’attuazione  di  idonee  politiche   educative,   di   prevenzione   e   di   contrasto   alle   disuguaglianze   alla   salute   e   promuove   l'adozione   di   stili   di   vita   salubri,  informando  sui  principali  fattori  di  rischio.     Il   medico,   sulla   base   delle   conoscenze   disponibili,   si   adopera   per   una   pertinente   comunicazione   sull’esposizione  e  sulla  vulnerabilità  a  fattori  di  rischio  ambientale  e  favorisce  un  utilizzo  appropriato  delle   risorse  naturali,  per  un  ecosistema  equilibrato  e  vivibile  anche  dalle  future  generazioni.       Art.  6     Qualità  professionale  e  gestionale     Il   medico   fonda   l’esercizio   delle   proprie   competenze   tecnico-­‐professionali   sui   principi   di   efficacia   e   di   appropriatezza,   aggiornandoli   alle   conoscenze   scientifiche   disponibili   e   mediante   una   costante   verifica   e   revisione  dei  propri  atti.   4   Il   medico,   in   ogni   ambito   operativo,   persegue   l’uso   ottimale   delle   risorse   pubbliche   e   private   salvaguardando   l’efficacia,   la   sicurezza   e   l’umanizzazione   dei   servizi   sanitari,   contrastando   ogni   forma   di   discriminazione  nell’accesso  alle  cure.     Art.  7     Status  professionale     In  nessun  caso  il  medico  abusa  del  proprio  status  professionale.    Il  medico  che  riveste  cariche  pubbliche  non  può  avvalersene  per  vantaggio  professionale.       Il  medico  valuta  responsabilmente  la  propria  condizione  psico-­‐fisica  in  rapporto  all’attività  professionale.       Art.  8     Dovere  di  intervento     Il   medico   in   caso   di   urgenza,   indipendentemente   dalla   sua   abituale   attività,   deve   prestare   soccorso   e   comunque  attivarsi  tempestivamente  per  assicurare  idonea  assistenza.     Art.  9     Calamità     Il  medico  in  ogni  situazione  di  calamità  deve  porsi  a  disposizione  dell'Autorità  competente.     Art.  10     Segreto  professionale     Il   medico   deve   mantenere   il   segreto   su   tutto   ciò   di   cui   è   a   conoscenza   in   ragione   della   propria   attività   professionale.   La  morte  della  persona  assistita  non  esime  il  medico  dall’obbligo  del  segreto  professionale.     Il  medico  informa  i  collaboratori  e  discenti  dell’obbligo  del  segreto  professionale  sollecitandone  il  rispetto.     La   violazione   del   segreto   professionale   assume   maggiore   gravità   quando   ne   possa   derivare   profitto   proprio   o  altrui,  ovvero  nocumento  per  la  persona  assistita  o  per  altri.     La   rivelazione   è   ammessa   esclusivamente   se   motivata   da   una   giusta   causa   prevista   dall’ordinamento   o   dall’adempimento  di  un  obbligo  di  legge.   Il  medico  non  deve  rendere  all’Autorità  competente  in  materia  di  giustizia  e  di  sicurezza  testimonianze  su   fatti  e  circostanze  inerenti  al  segreto  professionale.   La   sospensione   o   l’interdizione   dall’esercizio   professionale   e   la   cancellazione   dagli   Albi   non   dispensano   dall’osservanza  del  segreto  professionale.       Art.  11     Riservatezza  dei  dati  personali   Il  medico  acquisisce  la  titolarità  del  trattamento  dei  dati  personali  previo  consenso  informato  dell’assistito   o  del  suo  rappresentante  legale  ed  è  tenuto  al  rispetto  della  riservatezza,  in  particolare  dei  dati  inerenti  alla   salute  e  alla  vita  sessuale.   Il  medico  assicura  la  non  identificabilità  dei  soggetti  coinvolti  nelle  pubblicazioni  o  divulgazioni  scientifiche   di  dati  e  studi  clinici.   Il   medico   non   collabora   alla   costituzione,   alla   gestione   o   all’utilizzo   di   banche   di   dati   relativi   a   persone   assistite  in  assenza  di  garanzie  sulla  preliminare  acquisizione  del  loro  consenso  informato  e  sulla  tutela  della   riservatezza  e  della  sicurezza  dei  dati  stessi.       Art.  12     Trattamento  dei  dati  sensibili     Il  medico  può  trattare  i  dati  sensibili  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  della  persona  solo  con  il  consenso   informato   della   stessa   o   del   suo   rappresentante   legale   e   nelle   specifiche   condizioni   previste   dall’ordinamento.       Art.  13     Prescrizione  a  fini  di  prevenzione,  diagnosi,  cura  e  riabilitazione   5   La  prescrizione  a  fini  di  prevenzione,  diagnosi,  cura  e  riabilitazione  è  una  diretta,  specifica,  esclusiva  e  non   delegabile   competenza   del   medico,   impegna   la   sua   autonomia   e   responsabilità   e   deve   far   seguito   a   una   diagnosi  circostanziata  o  a  un  fondato  sospetto  diagnostico.   La   prescrizione   deve   fondarsi   sulle   evidenze   scientifiche   disponibili,   sull’uso   ottimale   delle   risorse   e   sul   rispetto  dei  principi  di  efficacia  clinica,  di  sicurezza  e  di  appropriatezza.     Il   medico   tiene   conto   delle   linee   guida   diagnostico-­‐terapeutiche   accreditate   da   fonti   autorevoli   e   indipendenti  quali  raccomandazioni  e  ne  valuta  l’applicabilità  al  caso  specifico.     L’adozione   di   protocolli   diagnostico-­‐terapeutici   o   di   percorsi   clinico-­‐assistenziali   impegna   la   diretta   responsabilità  del  medico  nella  verifica  della  tollerabilità    e  dell’efficacia  sui  soggetti  coinvolti.   Il   medico   è   tenuto   a   un’adeguata   conoscenza   della   natura   e   degli   effetti   dei   farmaci   prescritti,   delle   loro   indicazioni,   controindicazioni,   interazioni   e   reazioni   individuali   prevedibili   e   delle   modalità   di   impiego   appropriato,  efficace  e  sicuro  dei  mezzi  diagnostico-­‐terapeutici.     Il  medico  segnala  tempestivamente  all’Autorità  competente  le  reazioni  avverse  o  sospette  da  farmaci  e  gli   eventi  sfavorevoli  o  sospetti  derivanti  dall’utilizzo  di  presidi  biomedicali.     Il   medico   può   prescrivere   farmaci   non   ancora   registrati   o   non   autorizzati   al   commercio   oppure   per   indicazioni   o   a   dosaggi   non   previsti   dalla   scheda   tecnica,   se   la   loro   tollerabilità   ed   efficacia   è   scientificamente   fondata   e   i   rischi   sono   proporzionati   ai   benefici   attesi;   in   tali   casi   motiva   l’attività,   acquisisce  il  consenso  informato  scritto  del  paziente  e  valuta  nel  tempo  gli  effetti.   Il   medico   può   prescrivere,   sotto   la   sua   diretta   responsabilità   e   per   singoli   casi,   farmaci   che   abbiano   superato   esclusivamente   le   fasi   di   sperimentazione   relative   alla   sicurezza   e   alla   tollerabilità,   nel   rigoroso   rispetto  dell’ordinamento.   Il   medico   non   acconsente   alla   richiesta   di   una   prescrizione   da   parte   dell’assistito   al   solo   scopo   di   compiacerlo.   Il   medico   non   adotta   né   diffonde   pratiche   diagnostiche   o   terapeutiche   delle   quali   non   è   resa   disponibile   idonea   documentazione   scientifica   e   clinica   valutabile   dalla   comunità   professionale   e   dall’Autorità   competente.   Il  medico  non  deve  adottare  né  diffondere  terapie  segrete.       Art.  14     Prevenzione  e  gestione  di  eventi  avversi  e  sicurezza  delle  cure   Il   medico   opera   al   fine   di   garantire   le   più   idonee   condizioni   di   sicurezza   del   paziente   e   degli   operatori   coinvolti,  promuovendo  a  tale  scopo  l'adeguamento  dell'organizzazione  delle  attività  e  dei  comportamenti   professionali  e  contribuendo  alla  prevenzione  e  alla  gestione  del  rischio  clinico  attraverso:     -­‐ l’adesione  alle  buone  pratiche  cliniche;   -­‐ l’attenzione   al   processo   di   informazione   e   di   raccolta   del   consenso,   nonché   alla   comunicazione   di   un   evento  indesiderato  e  delle  sue  cause;   -­‐ lo  sviluppo  continuo  di  attività  formative  e  valutative  sulle  procedure  di  sicurezza  delle  cure;     -­‐ la  rilevazione,  la  segnalazione  e  la  valutazione  di  eventi  sentinella,  errori,  “quasi-­‐errori”  ed  eventi  avversi   valutando  le  cause  e  garantendo  la  natura  riservata  e  confidenziale  delle  informazioni  raccolte.     Art.  15     Sistemi  e  metodi  di  prevenzione,  diagnosi  e  cura  non  convenzionali   Il  medico  può  prescrivere  e  adottare,  sotto  la  sua  diretta  responsabilità,  sistemi  e  metodi  di  prevenzione,   diagnosi  e  cura  non  convenzionali  nel  rispetto  del  decoro  e  della  dignità  della  professione.   Il   medico   non   deve   sottrarre   la   persona   assistita   a   trattamenti   scientificamente   fondati   e   di   comprovata   efficacia.   Il   medico   garantisce   sia   la   qualità   della   propria   formazione   specifica   nell’utilizzo   dei   sistemi   e   dei   metodi   non  convenzionali,  sia  una  circostanziata  informazione  per  l’acquisizione  del  consenso.   Il  medico  non  deve  collaborare  né  favorire  l’esercizio  di  terzi  non  medici  nelle  discipline  non  convenzionali   riconosciute  quali  attività  esclusive  e  riservate  alla  professione  medica.       Art.  16     6   Procedure  diagnostiche  e  interventi  terapeutici  non  proporzionati     Il  medico,  tenendo  conto  delle  volontà  espresse  dal  paziente  o  dal  suo  rappresentante  legale  e  dei  principi   di  efficacia  e  di  appropriatezza  delle  cure,  non  intraprende  né  insiste  in  procedure  diagnostiche  e  interventi   terapeutici   clinicamente   inappropriati   ed   eticamente   non   proporzionati,   dai   quali   non   ci   si   possa   fondatamente  attendere  un  effettivo  beneficio  per  la  salute  e/o  un  miglioramento  della  qualità  della  vita.   Il   controllo   efficace   del   dolore   si   configura,   in   ogni   condizione   clinica,   come   trattamento   appropriato   e   proporzionato.   Il   medico   che   si   astiene   da   trattamenti   non   proporzionati   non   pone   in   essere   in   alcun   caso   un   comportamento  finalizzato  a  provocare  la  morte.         Art.  17     Atti  finalizzati  a  provocare  la  morte   Il   medico,   anche   su   richiesta   del   paziente,   non   deve   effettuare   né   favorire   atti   finalizzati   a   provocarne   la   morte.     Art.  18     Trattamenti  che  incidono  sull’integrità  psico-­‐fisica     I  trattamenti  che  incidono  sull’integrità  psico-­‐fisica  sono  attuati  al  fine  esclusivo  di  procurare  un  concreto   beneficio  clinico  alla  persona.     Art.  19     Aggiornamento  e  formazione  professionale  permanente     Il  medico,  nel  corso  di  tutta  la  sua  vita  professionale,  persegue  l’aggiornamento  costante  e  la  formazione   continua   per   lo   sviluppo   delle   conoscenze   e   delle   competenze   professionali   tecniche   e   non   tecniche,   favorendone  la  diffusione  ai  discenti  e  ai  collaboratori.       Il  medico  assolve  agli  obblighi  formativi.   L’Ordine  certifica  agli  iscritti  ai  propri  Albi   i  crediti  acquisiti  nei  percorsi  formativi  e  ne  valuta  le  eventuali   inadempienze.         TITOLO  III   RAPPORTI  CON  LA  PERSONA  ASSISTITA       Art.  20     Relazione  di  cura     La   relazione   tra   medico   e   paziente   è   costituita   sulla   libertà   di   scelta   e   sull’individuazione   e   condivisione   delle  rispettive  autonomie  e  responsabilità.     Il   medico   nella   relazione   persegue   l’alleanza   di   cura   fondata   sulla   reciproca   fiducia   e   sul   mutuo   rispetto   dei   valori   e   dei   diritti   e   su   un’informazione   comprensibile   e   completa,   considerando   il   tempo   della   comunicazione  quale  tempo  di  cura.     Art.  21     Competenza  professionale     Il   medico   garantisce   impegno   e   competenze   nelle   attività   riservate   alla   professione   di   appartenenza,   non   assumendo  compiti  che  non  sia  in  grado  di  soddisfare  o  che  non  sia  legittimato  a  svolgere.     Art.  22     Rifiuto  di  prestazione  professionale       7   Il  medico  può  rifiutare  la  propria  opera  professionale  quando  vengano  richieste  prestazioni  in  contrasto  con   la  propria  coscienza  o  con  i  propri  convincimenti  tecnico-­‐scientifici,  a  meno  che  il  rifiuto  non  sia  di  grave  e   immediato   nocumento   per   la   salute   della   persona,   fornendo   comunque   ogni   utile   informazione   e   chiarimento  per  consentire  la  fruizione  della  prestazione.         Art.  23     Continuità  delle  cure     Il  medico  garantisce  la  continuità  delle  cure  e,  in  caso  di  indisponibilità,  di  impedimento  o  del  venire  meno   del  rapporto  di  fiducia,  assicura  la  propria  sostituzione  informando  la  persona  assistita.     Il  medico  che  si  trovi  di  fronte  a  situazioni  cliniche  alle  quali  non  sia  in  grado  di  provvedere  efficacemente,   indica  al  paziente  le  specifiche  competenze  necessarie  al  caso  in  esame.       Art.  24     Certificazione     Il  medico  è  tenuto  a  rilasciare  alla  persona  assistita  certificazioni  relative  allo  stato  di  salute  che  attestino  in   modo   puntuale   e   diligente   i   dati   anamnestici   raccolti   e/o   i   rilievi   clinici   direttamente   constatati   od   oggettivamente  documentati.       Art.  25     Documentazione  sanitaria   Il   medico   deve,   nell’interesse   esclusivo   della   persona   assistita,   mettere   la   documentazione   clinica   in   suo   possesso  a  disposizione  della  stessa  o  del  suo  rappresentante  legale  o  di  medici  e  istituzioni  da  essa  indicati   per  iscritto.   Il  medico,  nei  casi  di  arruolamento  in  protocolli  di  ricerca,  registra  i  modi  e  i  tempi  dell’informazione  e  del   consenso  informato  anche  relativamente  al  trattamento  dei  dati  sensibili.         Art.  26     Cartella  clinica     Il   medico   redige   la   cartella   clinica,   quale   documento   essenziale   dell’evento   ricovero,   con   completezza,   chiarezza  e  diligenza  e  ne  tutela  la  riservatezza;  le  eventuali  correzioni  vanno  motivate  e  sottoscritte.   Il  medico  riporta  nella  cartella  clinica  i  dati  anamnestici  e  quelli  obiettivi  relativi  alla  condizione  clinica  e  alle   attività   diagnostico-­‐terapeutiche   a   tal   fine   praticate;   registra   il   decorso   clinico   assistenziale   nel   suo   contestuale   manifestarsi   o   nell’eventuale   pianificazione   anticipata   delle   cure   nel   caso   di   paziente   con   malattia  progressiva,  garantendo  la  tracciabilità  della  sua  redazione.     Il  medico  registra  nella  cartella  clinica  i  modi  e  i  tempi  dell’informazione  e  i  termini  del  consenso  o  dissenso   della  persona  assistita  o  del  suo  rappresentante  legale  anche  relativamente  al  trattamento  dei  dati  sensibili,   in  particolare  in  casi  di  arruolamento  in  protocolli  di  ricerca.         Art.  27   Libera  scelta  del  medico  e  del  luogo  di  cura     La  libera  scelta  del  medico  e  del  luogo  di  cura  costituisce  diritto  della  persona.      È   vietato   qualsiasi   accordo   tra   medici   tendente   a   influenzare   la   libera   scelta   della   persona   assistita,   pur   essendo  consentito  indicare,  se  opportuno  e  nel  suo  esclusivo  interesse,  consulenti  o  luoghi  di  cura  ritenuti   idonei  al  caso.           8     Art.  28   Risoluzione  del  rapporto  fiduciario     Il   medico,   se   ritiene   interrotto   il   rapporto   di   fiducia   con   la   persona   assistita   o   con   il   suo   rappresentante   legale,  può  risolvere  la  relazione  di  cura  con  tempestivo  e  idoneo  avviso,  proseguendo  la  sua  opera  sino  alla   sostituzione  con  altro  collega,  cui  sono  trasmesse  le  informazioni  e  la  documentazione  utili  alla  continuità   delle  cure,  previo  consenso  scritto  della  persona  assistita.     Art.  29   Cessione  di  farmaci     Il  medico  non  può  cedere  farmaci  a  scopo  di  lucro.       Art.  30     Conflitto  di  interessi   Il   medico   evita   qualsiasi   condizione   di   conflitto   di   interessi   nella   quale   il   comportamento   professionale   risulti  subordinato  a  indebiti  vantaggi  economici  o  di  altra  natura.   Il  medico  dichiara  le  condizioni  di  conflitto  di  interessi  riguardanti  aspetti  economici  e  di  altra  natura  che   possono   manifestarsi   nella   ricerca   scientifica,   nella   formazione   e   nell’aggiornamento   professionale,   nella   prescrizione  diagnostico-­‐terapeutica,  nella  divulgazione  scientifica,  nei  rapporti  individuali  e  di  gruppo  con   industrie,   enti,   organizzazioni   e   istituzioni,   o   con   la   Pubblica   Amministrazione,   attenendosi   agli   indirizzi   applicativi  allegati.     Art.  31   Accordi  illeciti  nella  prescrizione     Al   medico   è   vietata   ogni   forma   di   prescrizione   concordata   che   possa   procurare   o   procuri   a   se   stesso   o   a   terzi  un  illecito  vantaggio  economico  o  altre  utilità.     Art.  32     Doveri  del  medico  nei  confronti  dei  soggetti  fragili     Il  medico  tutela  il  minore,  la  vittima  di  qualsiasi  abuso  o  violenza  e  la  persona  in  condizioni  di  vulnerabilità  o   fragilità   psico-­‐fisica,   sociale   o   civile   in   particolare   quando   ritiene   che   l’ambiente   in   cui   vive   non   sia   idoneo   a   proteggere  la  sua  salute,  la  dignità  e  la  qualità  di  vita.   Il  medico  segnala  all’Autorità  competente  le  condizioni  di  discriminazione,  maltrattamento  fisico  o  psichico,   violenza  o  abuso  sessuale.   Il   medico,   in   caso   di   opposizione   del   rappresentante   legale   a   interventi   ritenuti   appropriati   e  proporzionati,   ricorre  all’Autorità  competente.     Il  medico  prescrive  e  attua  misure  e  trattamenti  coattivi  fisici,  farmacologici  e  ambientali  nei  soli  casi  e  per   la   durata   connessi   a   documentate   necessità   cliniche,   nel   rispetto   della   dignità   e   della   sicurezza   della   persona.       TITOLO  IV   INFORMAZIONE  E  COMUNICAZIONE   CONSENSO  E  DISSENSO     Art.  33     Informazione  e  comunicazione  con  la  persona  assistita   Il   medico   garantisce   alla   persona   assistita   o   al   suo   rappresentante   legale   un’informazione   comprensibile   ed   esaustiva   sulla   prevenzione,   sul   percorso   diagnostico,   sulla   diagnosi,   sulla   prognosi,   sulla   terapia   e   sulle   eventuali   alternative   diagnostico-­‐terapeutiche,   sui   prevedibili   rischi   e   complicanze,   nonché   sui   comportamenti  che  il  paziente  dovrà  osservare  nel  processo  di  cura.     Il   medico   adegua   la   comunicazione   alla   capacità   di   comprensione   della   persona   assistita   o   del   suo   rappresentante   legale,   corrispondendo   a   ogni   richiesta   di   chiarimento,   tenendo   conto   della   sensibilità   e   9   reattività   emotiva   dei   medesimi,   in   particolare   in   caso   di   prognosi   gravi   o   infauste,   senza   escludere   elementi  di  speranza.   Il   medico   rispetta   la   necessaria   riservatezza   dell’informazione   e   la   volontà   della   persona   assistita   di   non   essere   informata   o   di   delegare   ad   altro   soggetto   l’informazione,   riportandola   nella   documentazione   sanitaria.   Il  medico  garantisce  al  minore  elementi  di  informazione  utili  perché  comprenda  la  sua  condizione  di  salute   e  gli  interventi  diagnostico-­‐terapeutici  programmati,  al  fine  di  coinvolgerlo  nel  processo  decisionale.       Art.  34   Informazione  e  comunicazione  a  terzi     L’informazione  a  terzi  può  essere  fornita  previo  consenso  esplicitamente  espresso  dalla  persona  assistita,   fatto  salvo  quanto  previsto  agli  artt.  10  e  12,  allorché  sia  in  grave  pericolo  la  salute  o  la  vita  del  soggetto   stesso  o  di  altri.    Il   medico,   in   caso   di   paziente   ricoverato,   raccoglie   gli   eventuali   nominativi   delle   persone   indicate   dallo   stesso  a  ricevere  la  comunicazione  dei  dati  sensibili.     Art.  35     Consenso  e  dissenso  informato     L’acquisizione  del  consenso  o  del  dissenso  è  un  atto  di  specifica  ed  esclusiva  competenza  del  medico,  non   delegabile.   Il   medico   non   intraprende   né   prosegue   in   procedure   diagnostiche   e/o   interventi   terapeutici   senza   la   preliminare  acquisizione  del  consenso  informato  o  in  presenza  di  dissenso  informato.   Il   medico   acquisisce,   in   forma   scritta   e   sottoscritta   o   con   altre   modalità   di   pari   efficacia   documentale,   il   consenso   o   il   dissenso   del   paziente,   nei   casi   previsti   dall’ordinamento   e   dal   Codice   e   in   quelli   prevedibilmente   gravati   da   elevato   rischio   di   mortalità   o   da   esiti   che   incidano   in   modo   rilevante   sull’integrità  psico-­‐fisica.     Il  medico  tiene  in  adeguata  considerazione  le  opinioni  espresse  dal  minore  in  tutti  i  processi  decisionali  che   lo  riguardano.       Art.  36   Assistenza  di  urgenza  e  di  emergenza   Il   medico   assicura   l’assistenza   indispensabile,   in   condizioni   d’urgenza   e   di   emergenza,   nel   rispetto   delle   volontà  se  espresse  o  tenendo  conto  delle  dichiarazioni  anticipate  di  trattamento  se  manifestate.       Art.  37     Consenso  o  dissenso  del  rappresentante  legale     Il   medico,   in   caso   di   paziente   minore   o   incapace,   acquisisce   dal   rappresentante   legale   il   consenso   o   il   dissenso  informato  alle  procedure  diagnostiche  e/o  agli  interventi  terapeutici.     Il  medico  segnala  all'Autorità  competente  l’opposizione  da  parte  del  minore  informato  e  consapevole  o  di   chi   ne   esercita   la   potestà   genitoriale   a   un   trattamento   ritenuto   necessario   e,   in   relazione   alle   condizioni   cliniche,  procede  comunque  tempestivamente  alle  cure  ritenute  indispensabili  e  indifferibili.     Art.  38     Dichiarazioni  anticipate  di  trattamento     Il  medico  tiene  conto  delle  dichiarazioni  anticipate  di  trattamento  espresse  in  forma  scritta,  sottoscritta  e   datata  da  parte  di  persona  capace  e  successive  a  un’informazione  medica  di  cui  resta  traccia  documentale.     La   dichiarazione   anticipata   di   trattamento   comprova   la   libertà   e   la   consapevolezza   della   scelta   sulle   procedure  diagnostiche  e/o  sugli  interventi  terapeutici   che  si  desidera  o  non  si  desidera  vengano  attuati  in   condizioni   di   totale   o   grave   compromissione   delle   facoltà   cognitive   o   valutative   che   impediscono   l’espressione  di    volontà  attuali.     Il  medico,  nel  tenere  conto  delle  dichiarazioni  anticipate  di  trattamento,  verifica  la  loro  congruenza  logica  e   clinica  con  la  condizione  in  atto  e  ispira  la  propria  condotta  al  rispetto  della  dignità  e  della  qualità  di  vita  del   paziente,  dandone  chiara  espressione  nella  documentazione  sanitaria.     10   Il  medico  coopera  con  il  rappresentante  legale  perseguendo  il  migliore  interesse  del  paziente  e  in  caso  di   contrasto  si  avvale  del  dirimente  giudizio  previsto  dall’ordinamento  e,  in  relazione  alle  condizioni  cliniche,   procede  comunque  tempestivamente  alle  cure  ritenute  indispensabili  e  indifferibili.     Art.  39     Assistenza  al  paziente  con  prognosi  infausta  o  con  definitiva  compromissione  dello  stato  di  coscienza   Il  medico  non  abbandona  il  paziente  con  prognosi  infausta  o  con  definitiva  compromissione  dello  stato  di   coscienza,  ma  continua  ad  assisterlo  e  se  in  condizioni  terminali  impronta  la  propria  opera  alla  sedazione   del  dolore  e  al  sollievo  dalle  sofferenze  tutelando  la  volontà,  la  dignità  e  la  qualità  della  vita.   Il   medico,   in   caso   di   definitiva   compromissione   dello   stato   di   coscienza   del  paziente,   prosegue   nella   terapia   del   dolore   e   nelle   cure   palliative,   attuando   trattamenti   di   sostegno   delle   funzioni   vitali   finché   ritenuti   proporzionati,  tenendo  conto  delle  dichiarazioni  anticipate  di  trattamento.         TITOLO  V   TRAPIANTI  DI  ORGANI,  TESSUTI  E  CELLULE     Art.  40     Donazione  di  organi,  tessuti  e  cellule     Il  medico  promuove  la  cultura  della  donazione  di  organi,  tessuti  e  cellule,  collaborando  all’informazione  dei   cittadini  e  sostenendo  donatori  e  riceventi.       Art.  41     Prelievo  di  organi,  tessuti  e  cellule  a  scopo  di  trapianto   Il  prelievo  da  cadavere  di  organi,  tessuti  e  cellule  a  scopo  di  trapianto  terapeutico  è  praticato  nel  rispetto   dell’ordinamento  garantendo  la  corretta  informazione  dei  familiari.   Il  prelievo  da  vivente  è  aggiuntivo  e  non  sostitutivo  del  prelievo  da  cadavere  e  il  medico,  nell’acquisizione   del   consenso   informato   scritto,   si   adopera   per   la   piena   comprensione   dei   rischi   da   parte   del   donatore   e   del   ricevente.   Il  medico  non  partecipa  ad  attività  di  trapianto  nelle  quali  la  disponibilità  di  organi,  tessuti  e  cellule  abbia   finalità  di  lucro.   TITOLO  VI   SESSUALITÀ,  RIPRODUZIONE  E  GENETICA       Art.  42     Informazione  in  materia  di  sessualità,  riproduzione  e  contraccezione     Il   medico,   al   fine   di   tutelare   la   salute   individuale   e   collettiva   e   la   procreazione   cosciente   e   responsabile,   fornisce   ai   singoli   e   alla   coppia   ogni   idonea   informazione   in   materia   di   sessualità,   riproduzione   e   contraccezione.           Art.  43     Interruzione  volontaria  di  gravidanza     Gli  atti  medici  connessi  all’interruzione  volontaria  di  gravidanza  operati  al  di  fuori  dell’ordinamento,  sono   vietati  e  costituiscono  grave  infrazione  deontologica  tanto  più  se  compiuti  a  scopo  di  lucro.     L’obiezione   di   coscienza   si   esprime   nell’ambito   e   nei   limiti   dell’ordinamento   e   non   esime   il   medico   dagli   obblighi  e  dai  doveri  inerenti  alla  relazione  di  cura  nei  confronti  della  donna.     Art.  44     Procreazione  medicalmente  assistita     11   Le   indicazioni   e   le   correlate   procedure   diagnostiche   e   i   trattamenti   terapeutici   relativi   alla   procreazione   medicalmente  assistita  sono  di  esclusiva  competenza  del  medico  che  opera  in  autonomia  e  responsabilità  e   nel  rispetto  dell’ordinamento.       Il   medico   prospetta   alla   coppia   le   opportune   soluzioni   fondate   su   accreditate   acquisizioni   scientifiche   e   informa   sulle   possibilità   di   successo   nei   confronti   dell’infertilità,   sui   rischi   per   la   salute   della   donna   e   del   nascituro  e  sulle  adeguate  e  possibili  misure  di  prevenzione.   È   vietata   ogni   pratica   di   procreazione   medicalmente   assistita   a   fini   di   selezione   etnica   o   genetica;   non   è   consentita  la  produzione  di  embrioni  ai  soli  fini  di  ricerca  e  ogni  sfruttamento  commerciale,  pubblicitario,   industriale  di  gameti,  embrioni  e  tessuti  embrionali  o  fetali.     Sono  fatte  salve  le  norme  in  materia  di  obiezione  di  coscienza,  senza  esimere  il  medico  dagli  obblighi  e  dai   doveri  inerenti  alla  relazione  di  cura  nei  confronti  della  coppia.     Art.  45     Interventi  sul  genoma  umano     Il  medico  prescrive  e  attua  interventi  al  genoma  umano  per  esclusivi  fini  di  prevenzione,  diagnosi  e  cura  di   condizioni  patologiche  o  a  queste  predisponenti  e  per  la  ricerca  di  nuovi  trattamenti  diagnostico-­‐terapeutici   appropriati  ed  efficaci.     Il  medico  garantisce  idonea  informazione  sui  rischi  connessi  alle  procedure  e  alle  loro  possibilità  di  successo   acquisendo  il  consenso  scritto.       Art.  46   Indagini  predittive     Il  medico  prescrive  o  esegue  indagini  predittive  con  il  consenso  scritto  del  soggetto  interessato  o  del  suo   rappresentante  legale,  che  sono  gli  unici  destinatari  dei  dati  e  delle  relative  informazioni.   Il  medico  informa  la  persona  interessata  sul  significato  e  sulle  finalità  dell’indagine,  sull’effettiva  probabilità   di  attendibile  predizione,  sulla  fattibilità  di  interventi  terapeutici  disponibili  ed  efficaci  e  sulla  possibilità  di   conseguenze  negative  sulla  qualità  di  vita  conseguenti  alla  conoscenza  dei  risultati.   Il   medico   non   prescrive   né   esegue   test   predittivi   richiesti   e   prodotti   a   fini   meramente   assicurativi   od   occupazionali.     Le   indagini   predittive   in   gravidanza,   destinate   alla   tutela   della   salute   della   donna   e   del   nascituro,   sono   consentite  se  autorizzate  in  forma  scritta  dalla  gestante,  successivamente  a  idonea  informazione.         TITOLO  VII   RICERCA  E  SPERIMENTAZIONE     Art.  47     Sperimentazione  scientifica     Il   medico   nell’attività   di   sperimentazione   persegue   il   progresso   della   medicina   fondandolo   sulla   ricerca   scientifica,   il   cui   obiettivo   primario   è   quello   di   migliorare   le   conoscenze   e   gli   interventi   preventivi,   diagnostici  e  terapeutici  al  fine  di  tutelare  la  salute  e  la  vita.   La   ricerca   scientifica   si   avvale   anche   della   sperimentazione   umana   e   animale,   programmata   e   attuata   nel   quadro  dell’ordinamento.   Il  medico  incentiva  modelli  alternativi  a  quelli  umani  e  animali,  purché  siano  fondatamente  equivalenti  nei   profili  di  efficacia  sperimentale.     Il  medico  sperimentatore  si  attiene  inoltre  agli  indirizzi  applicativi  allegati.       Art.  48   Sperimentazione  umana     Il   medico   attua   sull’uomo   le   sperimentazioni   sostenute   da   protocolli   scientificamente   fondati   e   ispirati   al   principio  di  salvaguardia  della  vita  e  dell'integrità  psico-­‐fisica  e  nel  rispetto  della  dignità  della  persona.   12   La   sperimentazione   sull’uomo   è   subordinata   al   consenso   informato   scritto   del   soggetto   reclutato   e   alla   contestuale  e  idonea  informazione  del  medico  curante  indicato  dallo  stesso.   Il   medico   informa   il   soggetto   reclutato   in   merito   agli   scopi,   ai   metodi,   ai   benefici   prevedibili   e   ai   rischi,   fermo  restando  il  diritto  dello  stesso  di  interrompere  la  sperimentazione  in  qualsiasi  momento,  garantendo   in  ogni  caso  la  continuità  assistenziale.   Nel   caso   di   minore   o   di   persona   incapace,   la   sperimentazione   è   ammessa   solo   per   finalità   preventive   o   terapeutiche  relative  alla  condizione  patologica  in  essere  o  alla  sua  evoluzione.   Il  medico  documenta  la  volontà  del  minore  e  ne  tiene  conto.       Art.  49     Sperimentazione  clinica     Il   medico   propone   e   attua   protocolli   sperimentali   clinici   a   fini   preventivi   o   diagnostico-­‐terapeutici   su   volontari  sani  e  malati  se  sono  scientificamente  fondati  la  loro  sicurezza  e  il  razionale  della  loro  efficacia.   La  redazione  del  rapporto  finale  di  una  sperimentazione  è  una  competenza  esclusiva  e  non  delegabile  del   medico  sperimentatore.   Il   medico   garantisce   che   il   soggetto   reclutato   non   sia   sottratto   a   consolidati   trattamenti   indispensabili   al   mantenimento  o  al  ripristino  dello  stato  di  salute.       Art.  50     Sperimentazione  sull’animale     Il   medico   attua   la   sperimentazione   sull'animale   nel   rispetto   dell’ordinamento   e   persegue   l’impiego   di   metodi  e  mezzi  idonei  a  evitare  inutili  sofferenze.   Sono  fatte  salve  le  norme  in  materia  di  obiezione  di  coscienza.         TITOLO  VIII   TRATTAMENTO  MEDICO     E  LIBERTÀ  PERSONALE     Art.  51     Soggetti  in  stato  di  limitata  libertà  personale   Il  medico  che  assiste  una  persona  in  condizioni  di  limitata  libertà  personale  è  tenuto  al  rigoroso  rispetto  dei   suoi  diritti.     Il  medico,  nel  prescrivere  e  attuare  un  trattamento  sanitario  obbligatorio,  opera  sempre  nel  rispetto  della   dignità  della  persona  e  nei  limiti  previsti  dalla  legge.     Art.  52     Tortura  e  trattamenti  disumani     Il  medico  in  nessun  caso  collabora,  partecipa  o  presenzia  a  esecuzioni  capitali,  ad  atti  di  tortura,  violenza  o  a   trattamenti  crudeli,  disumani  o  degradanti.     Il   medico   non   attua   mutilazioni   o   menomazioni   non   aventi   finalità   diagnostico-­‐terapeutiche   anche   su   richiesta  dell’interessato.       Art.  53     Rifiuto  consapevole  di  alimentarsi   Il   medico   informa   la   persona   capace   sulle   conseguenze   che   un   rifiuto   protratto   di   alimentarsi   comporta   sulla   sua   salute,   ne   documenta   la   volontà   e   continua   l’assistenza,   non   assumendo   iniziative   costrittive   né   collaborando  a  procedure  coattive  di  alimentazione  o  nutrizione  artificiale.       TITOLO  IX   ONORARI  PROFESSIONALI,  INFORMAZIONE  E  PUBBLICITÀ  SANITARIA     13   Art.  54  1   Esercizio  libero  professionale.  Onorari  e  tutela  della  responsabilità  civile     Il   medico,   nel   perseguire   il   decoro   dell’esercizio   professionale   e   il   principio   dell’intesa   preventiva,   commisura  l’onorario  alla  difficoltà  e  alla  complessità  dell’opera  professionale,  alle  competenze  richieste  e   ai  mezzi  impiegati,  tutelando  la  qualità  e  la  sicurezza  della  prestazione.   Il   medico   comunica   preventivamente   alla   persona   assistita   l’onorario,   che   non   può   essere   subordinato   ai   risultati  della  prestazione  professionale.     In   armonia   con   le   previsioni   normative,   il   medico   libero   professionista   provvede   a   idonea   copertura   assicurativa  per  responsabilità  civile  verso  terzi  connessa  alla  propria  attività  professionale.     Il   medico   può   prestare   gratuitamente   la   propria   opera   purché     tale   comportamento   non   costituisca   concorrenza  sleale  o  sia  finalizzato  a  indebito  accaparramento  di  clientela.     Art.  55     Informazione  sanitaria   Il   medico   promuove   e   attua   un’informazione   sanitaria   accessibile,   trasparente,   rigorosa   e   prudente,   fondata   sulle   conoscenze   scientifiche   acquisite   e   non   divulga   notizie   che   alimentino   aspettative   o   timori   infondati  o,  in  ogni  caso,  idonee  a  determinare  un  pregiudizio  dell’interesse  generale.   Il   medico,   nel   collaborare   con   le   istituzioni   pubbliche   o   con   i   soggetti   privati   nell’attività   di   informazione   sanitaria  e  di  educazione  alla  salute,  evita  la  pubblicità  diretta  o  indiretta  della  propria  attività  professionale   o  la  promozione  delle  proprie  prestazioni.       Art.  56  2   Pubblicità  informativa  sanitaria   La   pubblicità   informativa   sanitaria   del   medico   e   delle   strutture   sanitarie   pubbliche   o   private,   nel   perseguire   il   fine   di   una   scelta   libera   e   consapevole   dei   servizi   professionali,   ha   per   oggetto   esclusivamente   i   titoli   professionali   e   le   specializzazioni,  l'attività   professionale,   le   caratteristiche   del   servizio  offerto  e  l'onorario  relativo  alle  prestazioni.   La   pubblicità   informativa   sanitaria,   con   qualunque   mezzo   diffusa,   rispetta   nelle   forme   e   nei   contenuti   i   principi   propri   della   professione   medica,   dovendo   sempre   essere   veritiera,   corretta   e   funzionale   all'oggetto  dell'informazione,  mai  equivoca,  ingannevole  e  denigratoria.   È   consentita   la   pubblicità   sanitaria   comparativa   delle   prestazioni   mediche   e   odontoiatriche   solo   in   presenza   di   indicatori   clinici   misurabili,   certi   e   condivisi   dalla   comunità   scientifica   che   ne   consentano   confronto  non  ingannevole.       Il   medico   non   diffonde   notizie   su   avanzamenti   nella   ricerca   biomedica   e   su   innovazioni   in   campo   sanitario   non   ancora   validate   e   accreditate   dal   punto   di   vista   scientifico,   in   particolare   se   tali   da   alimentare  attese  infondate  e  speranze  illusorie.   Spetta   all’Ordine   professionale   competente   per   territorio   la   potestà   di   verificare   la   rispondenza   della   pubblicità   informativa   sanitaria   alle   regole   deontologiche   del   presente   Codice   e   prendere   i   necessari   provvedimenti.       Art.  57   Divieto  di  patrocinio  a  fini  commerciali     Il   medico   singolo   o   componente   di   associazioni   scientifiche   o   professionali   non   concede   patrocinio   a   forme   di  pubblicità  promozionali  finalizzate  a  favorire  la  commercializzazione  di  prodotti  sanitari  o  di  qualsivoglia   altra  natura.         TITOLO  X   RAPPORTI  CON  I  COLLEGHI     1 2  Articolo  modificato  in  data  16  dicembre  2016.    Articolo  modificato  in  data  19  maggio  2016.   14   Art.  58     Rapporti  tra  colleghi     Il  medico  impronta  il  rapporto  con  i  colleghi  ai  principi  di  solidarietà  e  collaborazione  e  al  reciproco  rispetto   delle  competenze  tecniche,  funzionali  ed  economiche,  nonché  delle  correlate  autonomie  e  responsabilità.   Il  medico  affronta  eventuali  contrasti  con  i  colleghi  nel  rispetto  reciproco  e  salvaguarda  il  migliore  interesse   della  persona  assistita,  ove  coinvolta.   Il  medico  assiste  i  colleghi  prevedendo  solo  il  ristoro  delle  spese.     Il  medico,  in  caso  di  errore  professionale  di  un  collega,  evita  comportamenti  denigratori  e  colpevolizzanti.       Art.  59     Rapporti  con  il  medico  curante     Il  medico  curante  e  i  colleghi  operanti  nelle  strutture  pubbliche  e  private  devono  assicurare  un  rapporto  di   consultazione,  collaborazione  e  informazione  reciproca.     Il  medico  che  presti  la  propria  opera  per  competenza  specialistica  o  in  situazioni  di  urgenza  è  tenuto,  previo   consenso   del   paziente   o   del   suo   rappresentante   legale,   a   comunicare   al   medico   indicato   dagli   stessi     gli   indirizzi  diagnostico-­‐terapeutici  attuati  e  le  valutazioni  cliniche  relative.     Il  medico  fa  pervenire  la  relazione  clinica  o  la  lettera  di  dimissione  al  medico  indicato  dal  paziente  stesso.       Art.  60   Consulto  e  consulenza    Il  medico  curante,  previo  consenso  dell’interessato  o  del  suo  rappresentante  legale,  propone  il  consulto  con   altro   collega   ovvero   la   consulenza   presso   strutture   idonee,   ponendo   gli   adeguati   quesiti   e   fornendo   la   documentazione  in  suo  possesso.   Il  medico  che  non  condivida  una  richiesta  di  consulto  o  di  consulenza  formulata  dalla  persona  assistita  o  dal   suo  rappresentante  legale,  può  astenersi  dal  parteciparvi,  ma  fornisce  comunque  tutte  le  informazioni  e  la   documentazione  clinica  relative  al  caso.     Lo   specialista   o   il   consulente   che   visiti   un   paziente   in   assenza   del   curante   deve   fornire   una   dettagliata   relazione  diagnostica  e  l’indirizzo  terapeutico  consigliato,  debitamente  sottoscritti.     Art.  61   Affidamento  degli  assistiti   i   medici   coinvolti   nell’affidamento   degli   assistiti,   in   particolare   se   complessi   e   fragili,   devono   assicurare   il   reciproco  scambio  di  informazioni  e  la  puntuale  e  rigorosa  trasmissione  della  documentazione  clinica.       TITOLO  XI   ATTIVITÀ  MEDICO  LEGALE     Art.  62   Attività  medico-­‐legale    L’attività   medico-­‐legale,   qualunque   sia   la   posizione   di   garanzia   nella   quale   viene   esercitata,   deve   evitare   situazioni   di   conflitto   di   interesse   ed   è   subordinata   all’effettivo   possesso   delle   specifiche   competenze   richieste  dal  caso.         L’attività   medico-­‐legale   viene   svolta   nel   rispetto   del   Codice;   la   funzione   di   consulente   tecnico   e   di   perito   non   esime   il   medico   dal   rispetto   dei   principi   deontologici   che   ispirano   la   buona   pratica   professionale,   essendo  in  ogni  caso  riservata  al  giudice  la  valutazione  del  merito  della  perizia.     Il   medico   legale,   nei   casi   di   responsabilità   medica,   si   avvale   di   un   collega   specialista   di   comprovata   competenza   nella   disciplina   interessata;   in   analoghe   circostanze,   il   medico   clinico   si   avvale   di   un   medico   legale.   Il  medico,  nel  rispetto  dell’ordinamento,  non  può  svolgere  attività  medico-­‐legali  quale  consulente  d’ufficio   o   di   controparte   nei   casi   nei   quali   sia   intervenuto   personalmente   per   ragioni   di   assistenza,     di   cura   o   a   15   qualunque   altro   titolo,   né   nel   caso   in   cui   intrattenga   un   rapporto   di   lavoro   di   qualunque   natura   giuridica   con  la  struttura  sanitaria  coinvolta  nella  controversia  giudiziaria.     Il   medico   consulente   di   parte   assume   le   evidenze   scientifiche   disponibili   interpretandole   nel   rispetto   dell’oggettività  del  caso  in  esame  e  di  un  confronto  scientifico  rigoroso  e  fondato,  fornendo  pareri  ispirati   alla  prudente  valutazione  della  condotta  dei  soggetti  coinvolti.     Art.  63   Medicina  fiscale    Nell’esercizio  delle  funzioni  di  controllo,  il  medico  fa  conoscere  al  soggetto  sottoposto  all'accertamento  la   propria  qualifica  e  la  propria  funzione.   Il   medico   fiscale   e   il   curante,   nel   rispetto   reciproco   dei   propri   ruoli,   non   devono   esprimere   valutazioni   critiche  sul  rispettivo  operato.       TITOLO  XII   RAPPORTI  INTRA  E  INTERPROFESSIONALI   Art.  64   Rapporti  con  l’Ordine  professionale   Il   medico   deve   collaborare   con   il   proprio   Ordine   nell’espletamento   delle   funzioni   e   dei   compiti   ad   esso   attribuiti  dall’ordinamento.     Il   medico   comunica   all’Ordine   tutti   gli   elementi   costitutivi   dell’anagrafica,   compresi   le   specializzazioni   e   i   titoli   conseguiti,   per   la   compilazione   e   la   tenuta   degli   Albi,   degli   elenchi   e   dei   registri   e   per   l’attività   di   verifica  prevista  dall’ordinamento.   Il   medico   comunica   tempestivamente   all’Ordine   il   cambio   di   residenza,   il   trasferimento   in   altra   provincia   della  sua  attività,  la  modifica  della  sua  condizione  di  esercizio  ovvero  la  cessazione  dell’attività.   Il   medico   comunica   all’Ordine   le   eventuali   infrazioni   alle   regole   di   reciproco   rispetto,   di   corretta   collaborazione  tra  colleghi  e  di  salvaguardia  delle  specifiche  competenze.     I   Presidenti   delle   rispettive   Commissioni   di   Albo,   nell’ambito   delle   loro   funzioni   di   vigilanza   deontologica,   possono   convocare   i   colleghi   iscritti   in   altra   sede   ma   esercenti   la   professione   nella   provincia   di   loro   competenza,  informando  l’Ordine  di  appartenenza  al  quale  competono  le  eventuali  valutazioni  disciplinari.       Il   medico   eletto   negli   organi   istituzionali   dell'Ordine   svolge   le   specifiche   funzioni   con   diligenza,   imparzialità,   prudenza  e  riservatezza.     Art.  65   Società  tra  professionisti   Il   medico   comunica   tempestivamente   all’Ordine   di   appartenenza   ogni   accordo,   contratto   o   convenzione   privata  per  lo  svolgimento  dell’attività  professionale,  per  tutelarne  i  profili  di  autonomia  e  indipendenza.     Il  medico  che  esercita  la  professione  in  forma  societaria  notifica  all’Ordine  di  appartenenza  l’atto  costitutivo   della   società,   l’eventuale   statuto,   tutti   i   documenti   relativi   all’anagrafica   della   società   stessa   nonché   ogni   successiva  variazione  statutaria  e  organizzativa.   Il   medico   non   può   partecipare   a   intese   dirette   o   indirette   con   altre   professioni   sanitarie   o   categorie   professionali   per   svolgere   attività   di   impresa   industriale   o   commerciale   o   di   altra   natura   che   ne   condizionino  la  dignità,  l’indipendenza  e  l’autonomia  professionale.     Il   medico   che   opera   a   qualsiasi   titolo   nell'ambito   delle   forme   societarie   consentite   per   l’esercizio   della   professione,  garantisce  sotto  la  propria  responsabilità:   -­‐ l’esclusività  dell’oggetto  sociale  relativo  all’attività  professionale  di  cui  agli  Albi  di  appartenenza;   -­‐ il  possesso  di  partecipazioni  societarie  nel  rispetto  dell’ordinamento;   -­‐ la   diretta   titolarità   dei   propri   atti   e   delle   proprie   prescrizioni   sempre   riconducibili   alle   competenze   dell’Albo  di  appartenenza;   -­‐ il  rifiuto  di  qualsiasi  tipo  di  condizionamento  sulla  propria  autonomia  e  indipendenza  professionale.       Art.  66   16   Rapporto  con  altre  professioni  sanitarie   Il  medico  si  adopera  per  favorire  la  collaborazione,  la  condivisione  e  l’integrazione  fra  tutti  i  professionisti   sanitari  coinvolti  nel  processo  di  assistenza  e  di  cura,  nel  rispetto  delle  reciproche  competenze,  autonomie   e  correlate  responsabilità.     Il   medico   sostiene   la   formazione   interprofessionale,   il   miglioramento   delle   organizzazioni   sanitarie   nel   rispetto  delle  attività  riservate  e  delle  funzioni  assegnate  e  svolte  e  l’osservanza  delle  regole  deontologiche.       Art.  67   Prestanomismo  e  favoreggiamento  all’esercizio  abusivo  della  professione   Al   medico   è   vietato   collaborare   a   qualsiasi   titolo   o   di   favorire,   fungendo   da   prestanome   o   omettendo   la   dovuta  vigilanza,  chi  eserciti  abusivamente  la  professione.   Il  medico  che  venga  a  conoscenza  di  prestazioni  effettuate  da  non  abilitati  alla  professione  di  medico,  o  di   casi   di   favoreggiamento   dell’abusivismo,   è   obbligato   a   farne   denuncia   all’Ordine   territorialmente   competente.         TITOLO  XIII   RAPPORTI  CON  LE  STRUTTURE  SANITARIE  PUBBLICHE  E  PRIVATE       Art.  68   Medico  operante  in  strutture  pubbliche  e  private   Il   medico   che   opera   in   strutture   pubbliche   o   private,   concorre   alle   finalità   sanitarie   delle   stesse   ed   è   soggetto   alla   potestà   disciplinare   dell’Ordine   indipendentemente   dalla   natura   giuridica   del   rapporto   di   lavoro.           Il  medico,  in  caso  di  contrasto  tra  le  regole  deontologiche  e  quelle  della  struttura  pubblica  o  privata  nella   quale   opera,   sollecita   l'intervento   dell'Ordine   al   fine   di   tutelare   i   diritti   dei   pazienti   e   l’autonomia   professionale.   In  attesa  della  composizione  del  contrasto,  il  medico  assicura  il  servizio,  salvo  i  casi  di  grave  violazione  dei   diritti  delle  persone  a  lui  affidate  e  del  decoro  e  dell’indipendenza  della  propria  attività  professionale.   Il  medico  che  all’interno  del  rapporto  di  lavoro  con  il  servizio  pubblico  esercita  la  libera  professione,  evita   comportamenti  che  possano  indebitamente  favorirla.     Art.  69   Direzione  sanitaria  e  responsabile  sanitario     Il   medico   che   svolge   funzioni   di   direzione   sanitaria   nelle   strutture   pubbliche   o   private   ovvero   di   responsabile   sanitario   di   una   struttura   privata,   garantisce   il   possesso   dei   titoli   e   il   rispetto   del   Codice   e   tutela  l’autonomia  e  la  pari  dignità  dei  professionisti  all’interno  della  struttura  in  cui  opera,  agendo  in  piena   autonomia  nei  confronti  del  rappresentante  legale  della  struttura  alla  quale  afferisce.     Inoltre  il  medico  deve  essere  in  possesso  dei  titoli  previsti  dall’ordinamento  per  l’esercizio  della  professione   ed  essere  adeguatamente  supportato  per  le  competenze  relative  ad  entrambe  le  professioni  di  cui  all’art.  1   in  relazione  alla  presenza  delle  stesse  nella  struttura.   Il   medico     comunica   tempestivamente   all’Ordine   di   appartenenza   il   proprio   incarico   nonché   l’eventuale   rinuncia,   collaborando   con   quello   competente   per   territorio   nei   compiti   di   vigilanza   sulla   sicurezza   e   la   qualità  di  servizi  erogati  e    sulla  correttezza  del  materiale  informativo,  che  deve  riportare  il  suo  nominativo.   Il  medico  che  svolge  funzioni  di  direzione  sanitaria  o  responsabile  di  struttura  non  può  assumere  incarichi   plurimi,  incompatibili  con  le  funzioni  di  vigilanza  attiva  e  continuativa.         Art.  70   Qualità  ed  equità  delle  prestazioni   17   Il  medico  non  assume  impegni  professionali  che  comportino  un  eccesso  di  prestazioni  tale  da  pregiudicare   la  qualità  della  sua  opera  e  la  sicurezza  della  persona  assistita.   Il   medico   deve   esigere   da   parte   della   struttura   in   cui   opera   ogni   garanzia   affinché   le   modalità   del   suo   impegno  e  i  requisiti  degli  ambienti  di  lavoro  non  incidano  negativamente  sulla  qualità  e  la  sicurezza  del  suo   lavoro  e  sull’equità  delle  prestazioni.       TITOLO  XIV   MEDICINA  DELLO  SPORT     Art.  71   Valutazione  dell’idoneità  alla  pratica  sportiva        La   valutazione   dell’idoneità   alla   pratica   sportiva   è   finalizzata   esclusivamente   alla   tutela   della   salute   e   dell’integrità  psico-­‐fisica  del  soggetto.   Il  medico  esprime  con  chiarezza  il  relativo  giudizio  in  base  alle  evidenze  scientifiche  disponibili  e  provvede  a   un’adeguata   informazione   al   soggetto   sugli   eventuali   rischi   che   la   specifica   attività   sportiva   può   comportare.     Art.  72   Valutazione  del  mantenimento  dell’idoneità  all’attività  sportiva  agonistica    Il   medico   fa   valere,   in   qualsiasi   circostanza,   la   propria   responsabilità   a   tutela   dell’integrità   psico-­‐fisica,   in   particolare  valutando  se  un  atleta  possa  proseguire  la  preparazione  atletica  e  l’attività  agonistica.   Il   medico,   in   caso   di   minore,   valuta   con   particolare   prudenza   che   lo   sviluppo   armonico   psico-­‐fisico   del   soggetto  non  sia  compromesso  dall’attività  sportiva  intrapresa.   Il   medico   si   adopera   affinché   la   sua   valutazione   sia   accolta,   denunciandone   tempestivamente   il   mancato   accoglimento  all’Autorità  competente  e  all'Ordine.     Art.  73   Doping     Il  medico  non  consiglia,  favorisce,  prescrive  o  somministra  trattamenti  farmacologici  o  di  altra  natura  non   giustificati   da   esigenze   terapeutiche,   che   siano   finalizzati   ad   alterare   le   prestazioni   proprie   dell'attività   sportiva  o  a  modificare  i  risultati  dei  relativi  controlli.     Il   medico   protegge   l'atleta   da   pressioni   esterne   che   lo   sollecitino   a   ricorrere   a   siffatte   pratiche,   informandolo  altresì  delle  possibili  gravi  conseguenze  sulla  salute.         TITOLO  XV   TUTELA  DELLA  SALUTE  COLLETTIVA     Art.  74   Trattamento  sanitario  obbligatorio  e  denunce  obbligatorie    Il   medico   deve   svolgere   i   compiti   assegnatigli   dalla   legge   in   tema   di   trattamenti   e   accertamenti   sanitari   obbligatori   e   deve   curare   con   la   massima   diligenza   e   tempestività   l’informativa   alle   Autorità   sanitarie   giudiziarie   e   ad   altre   Autorità   nei   modi,   nei   tempi   e   con   le   procedure   stabilite   dall’ordinamento,   ivi   compresa,  quando  prevista,  la  tutela  dell'anonimato.     Art.  75     Prevenzione,  assistenza  e  cura  delle  dipendenze  fisiche  o  psichiche    Il  medico  si  adopera  per  la  prevenzione,  la  cura,  il  recupero  clinico  e  il  reinserimento  sociale  della  persona   affetta  da  qualsiasi  forma  di  dipendenza  fisica  o  psichica,  nel  rispetto  dei  diritti  della  stessa,  collaborando   con  le  famiglie,  le  istituzioni  socio-­‐sanitarie  pubbliche  o  private  e  le  associazioni  di  protezione  sociale.     18       TITOLO  XVI   MEDICINA  POTENZIATIVA  ED  ESTETICA     Art.  76   Medicina  potenziativa  ed  estetica     Il   medico,   quando   gli   siano   richiesti   interventi   medici   finalizzati   al   potenziamento   delle   fisiologiche   capacità   psico-­‐fisiche   dell’individuo,   opera,   sia   nella   fase   di   ricerca   che   nella   pratica   professionale,   secondo   i   principi   di   precauzione,   proporzionalità   e   rispetto   dell’autodeterminazione   della   persona,   acquisendo   il   consenso   informato  in  forma  scritta.   Il  medico,  nell’esercizio  di  attività  diagnostico-­‐terapeutiche  con  finalità  estetiche,  garantisce  il  possesso  di   idonee   competenze   e,   nell’informazione   preliminare   al   consenso   scritto,   non   suscita   né   alimenta   aspettative  illusorie,  individua  le  possibile  soluzioni  alternative  di  pari  efficacia  e  opera  al  fine  di  garantire  la   massima  sicurezza  delle  prestazioni  erogate.     Gli   interventi   diagnostico-­‐terapeutici   con   finalità   estetiche   rivolti   a   minori   o   a   incapaci   si   attengono   all’ordinamento.           TITOLO  XVII   MEDICINA  MILITARE     Art.  77   Medicina  militare   Il  medico  militare,  nell’ambito  dei  propri  compiti  istituzionali,  ha  una  responsabilità  che  non  muta  in  tutti  gli   interventi  di  forza  armata  sia  in  tempo  di  pace  che  di  guerra.   Il   medico   militare,   al   fine   di   garantire   la   salvaguardia   psico-­‐fisica   del   paziente   in   rapporto   alle   risorse   materiali  e  umane  a  disposizione,  assicura  il  livello  più  elevato  di  umanizzazione  delle  cure  praticando  un   triage   rispettoso   delle   conoscenze   scientifiche   più   aggiornate,   agendo   secondo   il   principio   di   “massima   efficacia”  per  il  maggior  numero  di  individui.   È  dovere  del  medico  militare  segnalare  alle  superiori  Autorità  la  necessità  di  fornire  assistenza  a  tutti  coloro   che  non  partecipano  direttamente  alle  ostilità  (militari  che  abbiano  deposto  le  armi,  civili  feriti  o  malati)  e   denunciare   alle   stesse   i   casi   di   torture,   violenze,   oltraggi   e   trattamenti   crudeli   e   disumani   tali   da   essere   degradanti  per  la  dignità  della  persona.   In  ogni  occasione,  il  medico  militare  orienterà  le  proprie  scelte  per  rispondere  al  meglio  al  conseguimento   degli  obiettivi  e  degli  intendimenti  del  proprio  comandante  militare,  in  accordo  con  i  principi  contenuti  nel   presente   Codice,   fermo   restando   il   rispetto   dei   limiti   imposti   dalle   normative   nazionali   e   internazionali   nonché  da  eventuali  regole  di  ingaggio  che  disciplinano  l’operazione  militare.         TITOLO  XVIII   INFORMATIZZAZIONE     E  INNOVAZIONE  SANITARIA     Art.  78   Tecnologie  informatiche   Il   medico,   nell’uso   degli   strumenti   informatici,   garantisce   l’acquisizione   del   consenso,   la   tutela   della   riservatezza,  la  pertinenza  dei  dati  raccolti  e,  per  quanto  di  propria  competenza,  la  sicurezza  delle  tecniche.     19   Il  medico,  nell’uso  di  tecnologie  di  informazione  e  comunicazione  di  dati  clinici,  persegue  l’appropriatezza   clinica   e   adotta   le   proprie   decisioni   nel   rispetto   degli   eventuali   contributi   multidisciplinari,   garantendo   la   consapevole  partecipazione  della  persona  assistita.   Il  medico,  nell’utilizzo  delle  tecnologie  di  informazione  e  comunicazione  a  fini  di  prevenzione,  diagnosi,  cura   o   sorveglianza   clinica,   o   tali   da   influire   sulle   prestazioni   dell’uomo,   si   attiene   ai   criteri   di   proporzionalità,   appropriatezza,  efficacia  e  sicurezza,  nel  rispetto  dei  diritti  della  persona  e  degli  indirizzi  applicativi  allegati.       Art.  79   Innovazione  e  organizzazione  sanitaria   Il   medico   partecipa   e   collabora   con   l’organizzazione   sanitaria   al   fine   del   continuo   miglioramento   della   qualità   dei   servizi   offerti   agli   individui   e   alla   collettività,   opponendosi   a   ogni   condizionamento   che   lo   distolga  dai  fini  primari  della  medicina.   Il   medico   garantisce   indipendenza   di   giudizio   e   persegue   l’appropriatezza   clinica   nell’organizzazione   sanitaria.         DISPOSIZIONE  FINALE   Gli   Ordini   dei   Medici   Chirurghi  e  degli  Odontoiatri  recepiscono  il  presente  Codice,  nel  quadro  dell’azione  di   indirizzo  e  di  coordinamento  esercitata  dalla  Federazione  Nazionale  degli  Ordini  dei  Medici  Chirurghi  e  degli   Odontoiatri  e  ne  garantiscono  il  rispetto.   Gli  Ordini  provvedono  a  consegnare  ufficialmente  il  Codice,  o  comunque  a  renderlo  noto  ai  singoli  iscritti   agli  Albi  e  a  svolgere  attività  formative  e  di  aggiornamento  in  materia  di  etica  e  di  deontologia  medica.   Le   regole   del   Codice   saranno   oggetto   di   costante   valutazione   da   parte   della   FNOMCeO   al   fine   di   garantirne   l’aggiornamento.  
PARERE COMILVA 10marzo.pdf
26 Giugno 2020
PARERE IN MATERIA VACCINALE CON RIFERIMENTO AL REQUISITO DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA Su incarico dell’Associazione Onlus COMILVA si rilascia parere sul quesito di seguito riportato, con particolare riferimento alla regione Emilia Romagna e alla regione Marche. Si specifica che l’interpretazione della normativa nazionale è valevole per tutto il territorio. Ai minori già iscritti alla scuola dell’infanzia e frequentanti la stessa, non in regola o solo parzialmente in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste all’art. 1 del decreto n. 73 del 2017, convertito con legge n. 119 del 2017, i quali abbiano presentato, al momento dell’iscrizione, uno dei documenti previsti all’art. 3 c. 1 del detto decreto, può essere impedito l’accesso a scuola e, per l’effetto, i minori possono essere legittimamente sospesi/esclusi dalla frequenza con provvedimento del dirigente scolastico? Abstract Al detto quesito i sottoscritti legali, dopo un attento esame del quadro normativo, ritengono di dare risposta negativa. I minori, che abbiano presentato regolare documentazione all’atto di iscrizione ed abbiano un iter informativo vaccinale aperto con la Asl competente per territorio, non possono essere sospesi/esclusi dalla frequenza scolastica con provvedimento che ne vieti l’accesso condizionato all’esecuzione delle vaccinazioni o alla produzione di documentazione diversa da quella indicata dall’art.3, comma 1, del D.L.73/2017 conv. in Legge 119/2017. Invero, un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa nel suo 1 complesso , porta a ritenere che il Dirigente abbia un potere di adozione del provvedimento di diniego alla frequenza solo previo provvedimento di decadenza dall’iscrizione con decorrenza dall’anno scolastico 2019/2020 (art. 3 bis c. 5) e solo laddove vi sia stata una formale contestazione di inadempimento da parte dell’Asl in conformità all’art. 1 c. 4 del c.d. Decreto Lorenzin, alla circolare del Ministero della Salute n. 25233 del 16.08.2017, alla circolare congiunta del Ministero della Salute e del MIUR n. 1679 del 01.09.2017 (la quale specifica che solo la mancata presentazione della documentazione di cui all’art. 3 del decreto legge 73/2017 attiverà la procedura per il recupero dell’inadempimento sul quale si veda infra pag.11 e 12) e n. prot. 20546 del 06.07.2018 (la quale specifica ancora che la presentazione di appuntamento vaccinale è documentazione sufficiente alla frequenza) e alla circolare della regione Emilia Romagna n. 13 del 22.12.2017 (la quale pone l’accento comunque sulla necessità di una formale contestazione di inadempimento). Si specifica che le circolari succedutesi nel tempo hanno creato notevole confusione nelle diverse dirigenze scolastiche con il risultato che, rispetto a situazioni giuridiche identiche, vi sono provvedimenti diametralmente opposti, con bimbi che frequentano la scuola dell’infanzia e bimbi che invece sono stati sospesi e addirittura esclusi. E’ Fondamentale avere sempre presente che le circolari non sono fonte di diritto e che 1 Cfr. decreto legge n. 73 del 2017 così come convertito con legge 119 del 2017 d’ora innanzi c.d. “Decreto Lorenzin”; circolare del Ministero della Salute n. 25233 del 16.08.2017; circolari congiunte Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione, dell’Universiatà e della Ricerca, n 1679 del 01.09.2017 e 06.07.2018 n. protocollo 20546; circolare della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare p.g. 2017. 07811269. Nota Congiunta Miur e M.S. n. 467 del 27.02.2018. Regione Veneto indicazioni operative Giunta regionale Protocollo n. 45146 del 01.02.2019 iscrizioni all’anno scolastico 2019 /2020. Con riferimento alla normativa scolastica, cfr. L. 18/03/1968, n. 444, Ordinamento della scuola materna statale; Ministero della Pubblica Istruzione, D.M. 03/06/1991, Orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali; Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; D.P.R. 08/03/1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; D.Lgs. 19/02/2004, n. 59, Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53; L. 13/07/2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 2 in ogni caso il bimbo potrà essere sospeso od escluso a partire dall’a.s. 2019/2020 solo laddove vi sia stato accertamento di inadempimento. Istituto giuridico quest’ultimo, su cui è necessario dare un’interpretazione conforme al quadro normativo nel suo complesso. Di seguito alcune precisazioni. A) Un iter procedimentale specifico e motivato che sfoci nel provvedimento di sospensione/esclusione dell’alunno non è in alcun modo regolamentato nel c.d. Decreto Lorenzin, il quale confina la presentazione della documentazione a mero requisito di accesso. L’eventuale diniego di accesso non trova, quindi, alcuna disposizione che ne disciplini l’attuazione, lasciata, pertanto, alla discrezionalità del Dirigente, in conformità all’art. 14 D.P.R. n. 08.03.99 n. 275 e all’autonomia scolastica. Il Dirigente, nell’emissione di un eventuale provvedimento di sospensione dovrà, necessariamente, rispettare il regolamento di istituto vigente e il contratto nel frattempo concluso al momento dell’iscrizione del minore. Il detto rapporto negoziale, indubbiamente, prevede la tutela dei diritti del minore all’apprendimento, all’inclusione, all’accoglienza, allo sviluppo della propria personalità, alla continuità del percorso ludico-educativo e scolastico, in ossequio ai principi previsti per la scuola dell’infanzia dalla normativa di settore. B) Il diritto all’informazione del genitore e l’obbligo informativo compiuto e personalizzato in capo all’Asl sono alla base della ratio del c.d. Decreto Lorenzin, come evidenziato dai lavori parlamentari e ribadito specificamente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 5/2018 laddove testualmente: “….nel nuovo assetto normativo, basato, come si è detto sull’obbligatorietà (giuridica),il legislatore in sede di conversione ha ritenuto di dover preservare un adeguato spazio per un rapporto con i cittadini basato sull’informazione, sul confronto e sulla persuasione: in caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, l’art. 1 comma 4 del decreto-legge n. 73 del 2017, come convertito, prevede un procedimento volto in primo luogo a fornire ai genitori (o agli esercenti la potestà genitoriale) ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e a sollecitarne l’effettuazione. A tale scopo, il legislatore ha inserito un apposito colloquio tra le autorità sanitarie e i genitori, istituendo un momento di 3 incontro personale, strumento particolarmente favorevole alla comprensione reciproca, alla persuasione e all’adesione consapevole. Solo al termine di tale procedimento, e previa concessione di un adeguato termine, potranno essere inflitte le sanzioni amministrative previste, peraltro assai mitigate in seguito agli emendamenti introdotti in sede di conversione”. Ne consegue che, in pendenza di iter vaccinale aperto, il genitore e il minore non possono essere rispettivamente sanzionati in via amministrativa, né a maggior ragione esclusi dalla struttura scolastica. La formale contestazione dell’inadempimento da parte dell’Asl, che deve seguire un procedimento amministrativo specifico e motivato ai sensi della Legge n. 689 del 1981 richiamata dall’art. 1 c. 4 del D.L. n. 73/2017 convertito, si conclude, peraltro, non al momento del ricevimento di una semplice diffida da parte dell'Asl né al momento dell’irrogazione della sanzione, ma solo quando il giudice ordinario, eventualmente adito dal genitore, il quale abbia impugnato il provvedimento sanzionatorio, accerti con sentenza passata in giudicato l’avvenuto inadempimento c.d. “vaccinale”. PER MEGLIO PRECISARE E MOTIVARE QUANTO SOPRA SI ESPONE In merito agli adempimenti vaccinali, l’art. 3 del D.L. n. 73/2017, rubricato, per l’appunto, “Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia”, ai commi 1 e 3, elenca la documentazione che i dirigenti scolastici devono richiedere all’atto dell’iscrizione fra cui “la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente”. Ne consegue che la richiesta di appuntamento vaccinale effettuata dai genitori e presentata alla scuola o l’autocertificazione di aver provveduto alla detta richiesta permettono ai genitori l’accesso, soprattutto laddove l’iter informativo vaccinale non si sia concluso. Per l’effetto, al momento dell’iscrizione, si è già regolarmente instaurato il rapporto negoziale, come chiarito dal costante orientamento giurisprudenziale, per tutte si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione, III sezione, 4 n. 10516 del 28.04.2017 la quale specifica “la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'istituto, l'instaurazione del vincolo negoziale consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l'allievo sorge in forza di "contatto sociale". L’inizio della frequenza scolastica dà esecuzione al contratto, con conseguente obbligo dell’istituto e degli insegnanti al rispetto di tutti i diritti in capo al minore. Inoltre, avendo i genitori del minore, presentato regolare documentazione, il requisito di accesso di cui all’art. 3, comma 3, D.L. n. 73/2017, non viene meno neppure per l’anno scolastico successivo laddove l’iter informativo vaccinale sia aperto e l’Asl non abbia formalmente contestato l’inadempimento. Sul punto cfr. circolare congiunta n. 20546 del 06.07.2018 “… quando invece la procedura di iscrizione all’anno scolastico/calendario annuale 2018/2019 è avvenuta d’ufficio, il minorenne è ammesso alla frequenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione (omissis) sulla base della documentazione già presentata nel corso dell’anno scolasticocalendario annuale 2017-2018…”. E, infatti, la disposizione di cui all’art. 3, comma 3, del D.L. 73/2017, specifica che la presentazione della documentazione di cui al comma.1 (certificazione di avvenuta vaccinazione, esonero o differimento o presentazione della formale richiesta di vaccinazione) costituisce requisito di accesso per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia ivi incluse quelle private non paritarie senza, peraltro, nulla indicare in merito a eventuali provvedimenti di sospensione in caso di mancata presentazione. La circolare n. 25233 del 16.08.2017 del Ministero della Salute specifica ulteriormente che solo “…la contestazione di inadempienza…” con atto dell’ASL “…rappresenta motivo di esclusione dal servizio educativo….”. In linea si pone anche la Regione Emilia Romagna e, all’uopo, si richiama la circolare n. 13, PG. 2017.0781269 del 22/12/2017 della Direzione …….“Indicazioni per l’applicazione della Legge 31 luglio 2017 n. 119 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in 5 materia di prevenzione vaccinale”, in particolare relativamente alla gestione degli inadempienti e ai recuperi vaccinali”. Nella specie, la circolare de qua, richiamando sia il Decreto Lorenzin sia la circolare del Ministero della Salute n. 25233 del 16.08.2017, indica la procedura per la contestazione dell’inadempienza alla quale devono attenersi le Aziende USL della Regione e la sua comunicazione al Servizio Educativo/Scuola per l’infanzia, sia pubblico che privato, frequentato dal minore. La detta procedura, unicamente nell’ipotesi in cui “i genitori non si presentano al colloquio, o si presentano e non acconsentono già in via definitiva alla somministrazione dei vaccini obbligatori …”, prevede che “… l’AUSL territorialmente competente contesta loro formalmente l’inadempimento dell’obbligo vaccinale inviando la lettera di diffida …, mediante raccomandata A/R, con l’avvertimento che, in caso di mancata somministrazione del vaccino al minore o l’inizio/completamento del ciclo (…) sarà loro comminata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa da euro cento a euro cinquecento. Contestualmente all’invio della lettera di diffida, per i bambini nella fascia 0-6 anni, la contestazione dell’inadempienza viene comunicata al Servizio Educativo/Scuola per l’infanzia, sia pubblici sia privati, frequentati dal minore e questo comporterà la sospensione della frequenza. Per l’effetto, per la regione Emilia Romagna, solo un esplicito rifiuto del genitore alla vaccinazione comporta l’avviamento della procedura sanzionatoria. L’ASL, diversamente dalla Regione, dopo aver ben indicato i passaggi dell’iter informativo, posticipa la conclusione dell’iter vaccinale alla formale irrogazione della sanzione amministrativa, come comunicato ai genitori nelle lettere a loro inviate laddove testualmente si legge: “la sanzione amministrativa irrogata, eventualmente a conclusione dell’iter, sarà comunicata ai Servizi Educativi/ Scuole per l’infanzia, su richiesta dei dirigenti scolastici/responsabili dei servizi educativi, in occasione degli adempimenti previsti al loro carico dall’art. 3 bis della legge . A riprova della mancanza di qualsivoglia contestazione di inadempienza nel territorio regionale emiliano-romagnolo anche la missiva (prot. AL/2018/42175 del 13.07.2018) inviata dall’Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia 6 Romagna, in persona del Dott. Sergio Venturi, alla Consigliera Regionale Raffaella Sensoli, da cui si evince che “Ad oggi non sono stati notificati atti di contestazione ai genitori in quanto i Servizi vaccinali delle Aziende Usl stanno ancora completando il percorso previsto dalla Legge 119/2017 per ciascun minore non in regola con le vaccinazioni”. QUINDI, IN ASSENZA DELLA FORMALE CONTESTAZIONE DI INADEMPIMENTO DELL’ASL, IL DIRIGENTE SCOLASTICO NON PUÒ CERTAMENTE EMETTERE ALCUN PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE/ESCLUSIONE DELLA FREQUENZA MANCANDO IL NECESSARIO E INDEFETTIBILE PRESUPPOSTO GIURIDICO. Ogni eventuale provvedimento emesso sarà quindi illegittimo e come tale comporterà l’assunzione da parte del Dirigente di una responsabilità personale che i genitori, ricorrendone i presupposti, potranno contestare sia in sede civile sia in sede penale. Peraltro, valga la pena sottolineare sin da ora, che neppure l’Asl potrebbe chiudere unilateralmente l’iter informativo laddove il genitore si ritenesse insoddisfatto delle informazioni ricevute e in proposito si richiama quanto sancito recentemente dalla Corte Costituzionale n. 5 del 2018, già riportato sopra. INFATTI, SI RITIENE CHE SOLO UNA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO DEL GIUDICE ORDINARIO CHE ATTESTI L’EFFETTIVO INADEMPIMENTO VACCINALE E CONFERMI L’IRROGAZIONE DELLA SANZIONE POSSA DETERMINARE L’ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO AMMINISTRATIVO IN VIA DEFINITIVA. Il genitore ben potrà far valere, innanzi all’autorità giudiziaria competente, le proprie ragioni in ordine ad un eventuale inadempimento per mancata, incompleta e non personalizzata informazione da parte dell’azienda sanitaria. Inoltre, il comma 5 dell’art. 3-bis del detto decreto stabilisce una decadenza dall’iscrizione scolastica solamente a decorrere dall’anno 2019/2020 ed unicamente nel caso della mancata presentazione della “documentazione di cui al c. 3” in capo “ai servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non 7 paritarie”. Sul punto si veda anche la nota della Giunta della Regione Veneto n. Protocollo 45146 del 01.02.2019. Nelle regioni provviste di anagrafe vaccinale “informatizzata”, trova applicazione l’art. 3-bis di cui sopra, nonché la circolare del 06.07.2018 protocollo n. 20546. Infatti, l’art. 18-ter, comma 1, del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 (Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 – “Disposizioni urgenti in materia finanzia e per esigenze indifferibili”, cd. Collegato Fiscale) è successivamente intervenuto affermando che “Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”. Risulta, quindi, inequivocabile ed indiscutibile che: a) anche per l’a.s. 2018/2019 l’onere di presentazione della documentazione indicata dalla normativa sopra citata può essere assolto dai genitori anche mediante la semplice presentazione di copia della formale richiesta di vaccinazione inviata alla ASL territorialmente competente o, in alternativa, di autocertificazione attestante l’avvenuta presentazione di detta richiesta; b) in forza del sopra riportato art. 18-ter del Collegato Fiscale nelle Regioni nelle quali è stata già istituita l’anagrafe vaccinale, di fatto, si è modificato esclusivamente il metodo di acquisizione dei dati; in queste Regioni, infatti, è stata l’Azienda Sanitaria a comunicare a giugno/luglio 2018 eventuali situazioni di irregolarità alla Scuola, mentre nelle altre Regioni i dati sono stati acquisiti mediante la documentazione 8 presentata dalle famiglie alla Scuola; c) la segnalazione dell’Asl di non regolarità del minore è legittima solo laddove il genitore non abbia presentato la documentazione richiesta e non quando il minore non risulti ancora in regola con le vaccinazioni a fronte di un iter vaccinale aperto e non ancora definito con la contestazione formale di inadempimento e tale contestazione non può ravvisarsi in una mera diffida ad adempiere inviata dall’azienda sanitaria bensì in un atto formale di cui meglio infra p. 11 e 12; d) laddove il bambino sia stato segnalato dall’Azienda Sanitaria come “non in regola con le vaccinazioni”, chiaramente nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa de qua, ciò non implica, comunque, l’automatica sospensione/esclusione dello stesso dalla frequenza scolastica, in quanto il bambino avrà diritto alla frequenza nel caso abbia già adempiuto, o adempia nel corso dell’a.s. 2018/2019 all’onere di presentazione alla Scuola della documentazione necessaria, seguendo alternativamente una delle tre forme previste dalla Legge (certificato/libretto vaccinale o autocertificazione di avvenuta vaccinazione o richiesta di prenotazione di appuntamento vaccinale) e sia iscritto; e) quanto previsto dalla Legge 21/09/2018 n. 108 (c.d. Milleproroghe), in merito alla documentazione da presentare entro il 10 marzo 2019, non modifica il dettato normativo, poiché è riferita solo ed esclusivamente alla presentazione della documentazione vaccinale nell’ambito del regime transitorio, laddove il genitore avesse a suo tempo presentato la dichiarazione sostitutiva di avvenuta vaccinazione del minore; il dato non è fraintendibile avendo la legge c.d. mille proroghe richiamato specificamente solo l’art. 5, primo comma, secondo periodo, del d.l. 73 del 2017 2 2 Nello specifico l’art. 6, comma 3-quater, della L. n. 108/2018 precisa che “L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata 9 appare chiaro, dunque, che alcun obbligo era ed è previsto in tale scadenza, né ad altra scadenza, in capo ai genitori i quali, non avendo effettuato in tutto o in parte le vaccinazioni, abbiano dichiarato, sempre ai sensi del d.p.r. 445/2000, di aver ottemperato agli obblighi nascenti dall’art. 3 del D.L. c.d. Lorenzin; f) i genitori sono in regola, quindi, quando abbiano presentato, a suo tempo, la richiesta di appuntamento e ad oggi l’iter vaccinale sia aperto senza che alcuna contestazione di inadempimento sia stata formalizzata e comunicata dall’Asl; g) in ogni caso, nulla osta al fatto che la presentazione della documentazione sia avvenuta oltre il termine di iscrizione o a quelli del 10/20 luglio indicati dall’art. 3-bis, sia perché nessuno dei termini indicati dalla Legge Lorenzin ha carattere perentorio, sia perché “in ogni caso, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia” MIUR e Ministero della Salute hanno recentemente ribadito (cfr. circolare 06.07.2018 prot. 20546) “quanto rappresentato nella circolare del 1° settembre 2017, ovvero che la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non comporterà la decadenza dall’iscrizione (prevista normativamente solo a partire dall’a.s. 2019/2020 ex art. 3-bis, co. 5 cit. - ndr) e i minorenni potranno entro il 10 marzo 2019”. L’art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante disposizioni transitorie per l’anno scolastico 2017/2018 recita: “Per l'anno scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale 2017/2018, la documentazione di cui all'art. 3 comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018”. 10 frequentare la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia dal momento in cui i relativi genitori/tutori/affidatari avranno presentato la documentazione” prevista per legge (cfr. ultimo capoverso circolare congiunta MIUR-Ministero della Salute n. 0020546 del 06.07.2018), che potrà essere – si ribadisce – la richiesta di prenotazione di appuntamento all’Azienda Sanitaria; h) dal momento della ricezione della documentazione sopra indicata, l’iter vaccinale avviato dai genitori mediante la richiesta di prenotazione non riguarda più direttamente la Scuola (trattandosi, tra l’altro, di un procedimento avente ad oggetto dati sanitari, sensibili per definizione, non trattabili dalla Scuola in assenza di espressa autorizzazione dei genitori del bambino interessato) sino al momento in cui questa dovesse essere notiziata dall’Azienda Sanitaria territorialmente competente nei termini e con le modalità consentiti dal Garante Privacy, e nel flusso dati alle scadenze stabilite dalla Legge Lorenzin. Solo in quel caso, infatti, la Scuola sarà chiamata ad adottare, ma sempre a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 ex art. 3-bis comma 5, in prima battuta un provvedimento di decadenza del minore dall’iscrizione e, per l’effetto, un provvedimento di esclusione dalla frequenza che, in difetto di tale presupposto, sarebbero palesemente illegittimi (contra jus). E’ importante, a questo punto, chiarire cosa si intenda per formale contestazione di inadempimento. In via preliminare, è opportuno indicare quale sia l’iter previsto dalla legge 689 del 1981 richiamata dall’ art. 1 c. 4 del c.d. decreto Lorenzin. In primo luogo si osserva che l’Asl, quale unico organo competente, deve emettere un verbale di contestazione con precisi requisiti formali di contenuto da notificarsi ai genitori e concedere agli stessi i termini previsti di legge per poter essere sentiti e/o presentare memorie difensive. A seguito delle memorie e/o dell’audizione, il verbale di contestazione potrebbe essere revocato in via di autotutela. In caso negativo ai genitori dovrà essere notificata un’ordinanza di ingiunzione di pagamento la quale potrà essere impugnata e, laddove sospesa, non potrà essere 11 eseguita. In tale ipotesi l’inadempimento non può certo considerarsi accertato e, per l’effetto, non vi è la legittimazione della scuola a procedere prima con la decadenza dall’iscrizione e poi con il provvedimento di esclusione. Ancora, di tutta evidenza il dato che l’eventuale provvedimento di decadenza, che si ribadisce potrà eventualmente essere emesso solo a far data dall’a.s. 2019/2020, dovrà essere emesso in conformità alla normativa scolastica e ai regolamenti di Istituto. Al riguardo, si osserva come nessuna norma contempli in capo al dirigente un generico potere di sospensione/esclusione dalla frequenza scolastica o un divieto di accesso del minore condizionato alla vaccinazione, con pretesa di pagamento della retta scolastica anche in ipotesi di sospensione/esclusione, tantomeno il Decreto Lorenzin e le successive circolari a fronte della presentazione della documentazione richiesta e di un iter vaccinale aperto. Né tale potere può essere riconosciuto da una nota amministrativa o da una circolare. Contrariamente, la normativa scolastica e il contratto instaurato al momento dell’iscrizione prevedono in capo al dirigente un imperativo e vincolante obbligo di protezione e inclusione del minore nel rispetto dei principi costituzionali di tutela e dei fini e degli scopi educativi e formativi e nel rispetto della personalità del minore, con esecuzione del contratto in conformità al principio di buona fede. La ratio del decreto c.d. Lorenzin poggia, da un lato, su un dovere di informazione dell’Asl prima di qualunque contestazione di inadempimento, come ben chiarito dai lavori parlamentari e dalla Corte Costituzionale e, dall’altro, sul diritto del minore a finire l’anno scolastico per il quale sia regolarmente iscritto e abbia iniziato legittimamente la frequenza, come ben evidenziano le date in merito ai flussi informativi fra scuola ed Asl che fanno riferimento sempre a un momento in cui la scuola è chiusa e il minore non frequenta. La normativa in campo vaccinale va del resto calata all’interno dei principi fondamentali in materia di istruzione e coordinata con la normativa scolastica. All’uopo si evidenzia che eventuali provvedimenti di sospensione/esclusione non sono riconosciuti nella scuola dell’infanzia, posto che il minore non sarebbe in grado di comprenderne il significato, ma solo per la scuola primaria, solo per periodi 12 di tempo limitati ed esclusivamente previo iter procedurale specifico disciplinato nel regolamento di Istituto, il quale solitamente prevede la convocazione di assemblea straordinaria del Consiglio di Istituto. I minori devono essere accuditi, protetti, devono godere di INCLUSIONE e non di esclusione. L’applicazione di principi errati della normativa rischia di creare danni incalcolabili nei minori esclusi. In merito ai flussi informativi fra Asl e scuole, va precisato che l’art. 3-bis D.L. 73/2017 prevede una misura semplificata degli adempimenti vaccinali e, nello specifico, che: “1. A decorrere dall’a.s. 2019/2020 (...) i dirigenti sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti (…). 2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l’indicazione dei soggetti che (...) non abbiano presentato richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria territorialmente competente. 3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti (...) invitano i genitori dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, (…) la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. 4. Entro il 20 luglio i dirigenti trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, (…), provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'art 1, comma 4. 5. Per i servizi educativi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce 13 la partecipazione agli esami”. Tale misura semplificata, esclusivamente per quanto previsto dall’art. 3-bis, commi da 1 a 4 (escluso pertanto il comma 5 che prevede la decadenza dall’iscrizione) è stata anticipata all’anno scolastico 2018/2019 per effetto dell’art. 18-ter del D.L. 148/2017 coordinato con la L. 172/2017, ma soltanto nelle Regioni per le quali sono già state istituite le anagrafi vaccinali e nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della Salute e dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca hanno definito dette modalità stilando un documento denominato “modalità operative per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l’Azienda sanitaria locale competente”, sottoposto con nota del 16/02/2018 all’esame del Garante per la privacy il quale, formulati approfondimenti ed osservazioni, il successivo 22/02/2018 esprimeva parere favorevole sullo schema contenuto nell’Allegato A della circolare congiunta Ministero della Salute e dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 0000467 del 27/02/2018. Secondo detto schema si prevedono esclusivamente due modalità operative di scambio: Modalità 1 - Invio dei dati tramite Posta Elettronica Certificata Modalità 2 - Invio dei dati tramite funzionalità web circoscrivendo l’invio degli elenchi degli iscritti da parte dei dirigenti e l’invio dell’esito delle verifiche della situazione vaccinale da parte dell’Asl esclusivamente all’interno di tre diciture: a) non in regola con gli obblighi vaccinali; b) non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento; c) non ha presentato formale richiesta di vaccinazione. Pertanto il genitore che abbia presentato formale richiesta di appuntamento vaccinale é “in regola”. Ne consegue che dati di natura sensibile, così come evidentemente sono quelli 14 sanitari, ivi inclusi quelli relativi alla materia vaccinale, non possono essere scambiati tra diverse amministrazioni dello Stato in modi e tempi diversi da quelli espressamente previsti dall'Art. 3 bis, L. 119/2017, così come meglio specificate dalla Circolare Congiunta MIUR – MISA in data 27.02.2018 e dall'Allegato A in calce alla medesima in ossequio al D.Lgs. 196/2003 (così come a più riprese confermato dal Garante per la Privacy) e al Regolamento UE 2016/679, attualmente in vigore, i quali prevedono che, in assenza di espresso consenso dei soggetti interessati, i dati sanitari possano essere gestiti, trattati e trasmessi da pubbliche amministrazioni solo ove ciò sia esplicitamente previsto da una disposizione di legge. Vanno pertanto censurati i continui monitoraggi tra Asl e dirigenze in merito alla situazione vaccinale degli iscritti posti in essere addirittura mediante telefonate, mail, fax…). E' doveroso sottolineare a questo riguardo che a nulla valgono, in senso contrario a quanto più sopra riportato, le previsioni di deroga di cui agli Artt. 60 D.Lgs 196/2003 e 9 GDPR 2016/679 poiché la legislazione in tema di privacy va coordinata con quella in materia vaccinale, la cui espressa disciplina della procedura di scambio dati tra le pubbliche amministrazioni ha carattere particolare – e dunque di prevalenza – rispetto a quella stabilita, con criterio generale, dalle previsioni di deroga del GDPR, in ossequio al principio lex specialis derogat legi generali. Del resto, da un lato, il medesimo GDPR esplicitamente lascia agli Stati Membri un margine di apprezzamento per integrare le disposizioni che lo compongono con specifiche normative di settore, quale appunto è la L. 119/2017; d'altro canto, proprio il Garante per la Tutela dei Dati Personali ha dapprima avallato le modalità di scambio dati di cui all'Allegato A in calce alla circolare congiunta del 27.02.2018 come sopra detto, ed ha poi ripetutamente ribadito che i pareri emessi precedentemente all'entrata in vigore del GDPR 2016/679 restano salvi e operativi, continuando perciò a dispiegare i propri effetti. A conferma, la stessa disposizione di all'Art. 18 ter, D.L. 148/2017, che ha reso applicabile l'Art. 3 bis, L. 119/2017 già a partire dall'anno in corso, ne ha subordinato l'efficacia al " rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali” e, cioè, proprio alle modalità operative 15 di cui all'Allegato A sopra richiamato. Per l'effetto, non solo le Istituzioni Scolastiche debbono scrupolosamente attenersi agli obblighi derivanti dal Regolamento UE ma devono altresì evitare di conferire alle ASL dati ed informazioni relative allo stato vaccinale dei minori al di fuori delle procedure delineate, restando in ogni caso gravate da un obbligo assoluto di astenersi da qualsivoglia interlocuzione rispetto a siffatte informazioni al di fuori delle modalità previste dall'Art. 3 bis L. 119/2017. Ancora, in merito ad eventuali provvedimenti di diversa natura emessi dalle Regioni, esemplificativamente, si osserva che la DGR Emilia Romagna n. 1391 del 27.8.2018 è un atto endo- amministrativo di natura “esplicativa” che non può in alcun modo avere valore di “Legge”, o avere efficacia normativa. Anche dal punto di vista della gerarchia delle fonti del diritto, un atto amministrativo non potrà mai legittimamente modificare in alcun modo la Legge, soprattutto laddove ne sia palesemente in contrasto e laddove introduca limitazioni a diritti soggettivi dei cittadini di chiara rilevanza costituzionale (artt. 3, 32 e 34 Cost). Pertanto, quanto disposto dalla predetta DGR E.Romagna, non può valere nei confronti dei genitori, che hanno in ogni caso ottemperato alla norma vera e vigente, ovvero il D.L. 73/2017 conv. in L. 119/2017, né superare la normativa statale cui le scuole statali e private sono sottoposte, tanto è vero che non è stata di fatto applicata posto che tutti i bimbi sono frequentanti. Ancora sempre a titolo esemplificativo con riferimento a quanto specificato dalla nota URS MARCHE protocollo n. 0000626 del 14.01.2019 in relazione alla scadenza del 10 marzo 2019, per valutarne la legittimità, valgono le considerazioni sopra riportate (cfr. lettera e) in merito alla Legge 108/2018 di conversione con modificazioni del D.L. 91 del 25/07/2018, recante, all’art. 6, comma 3-quater, proroga di termini previsti all’art. 5, comma 1, secondo periodo, del D.L. Lorenzin all’anno scolastico in corso. Cade, dunque, in errore l’URS Marche nel voler estendere l’obbligo imposto dalla suddetta disposizione indistintamente a tutti coloro che alla data del 10 marzo 16 2019 non risultino ancora vaccinati. Infatti, come sopra esplicato, la scadenza del 10 marzo 2019 NON può essere assolutamente considerata il termine ultimo entro cui documentare di aver effettuato le vaccinazioni obbligatorie. Detto termine, ancora una volta, riguarderà esclusivamente coloro che, avendo autocertificato di essere in regola con le vaccinazioni, dovranno provare quanto dichiarato depositando il libretto vaccinale dei propri figli entro la data del marzo 2019. L’errore di interpretazione è palese se si legge quanto riportato al terz’ultimo capoverso della nota URS. Infatti questa precisa che in ordine a coloro che abbiano documentato ovvero autocertificato di aver presentato formale richiesta di vaccinazione, laddove non già diffidati, è fissato, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, di conversione del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, il termine del 10 marzo 2019 per provare l’avvenuta vaccinazione. Ciò è assolutamente illegittimo e contra legem. Infatti, come riportato sopra, l’art. 6, comma 3-quater, L. n. 108/2018 proroga l’applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, all'anno scolastico 2018/2019: “La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018”. Va da sé che dal tenore letterale della norma solo in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva, attestante di essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie, la documentazione comprovante l'effettuazione delle stesse deve essere presentata entro il 10 marzo 2019. In riferimento poi alle considerazioni relative a coloro che siano stati diffidati dalla Asl, valgono le precisazioni giuridiche riportate nell’esposizione che è preceduta. Dunque gli stessi non potranno essere esclusi in quanto, quand’anche avessero ricevuto una diffida da parte dell’Asl, ciò non comporterebbe certo la chiusura definitiva dell’iter vaccinale, per la risolutiva considerazione che detta diffida non può, in alcun modo, essere equiparata alla formale contestazione come prevista dall’art. 1, comma 17 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 ed anche in considerazione di eventuali inadempimenti in capo alla stessa Asl che i genitori intendano far valere in sede di giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa eventualmente irrogata. Si aggiunga che l’Asl in ossequio alla normativa nazionale di rango primario non è assolutamente autorizzata a notiziare le scuole dell’invio di eventuali diffide alle famiglie e, dunque, nell’ipotesi che i Dirigenti scolastici dovessero emettere provvedimenti di sospensione/esclusione sulla base di dette diffide ciò sarebbe assolutamente illegittimo e i DS potrebbero essere chiamati a rispondere personalmente in sede giudiziaria. Da ultimo, la nota URS Marche in esame è da ritenersi ulteriormente illegittima in quanto è preclusa al Dirigente scolastico ogni valutazione sulla formulazione della richiesta di appuntamento vaccinale inviata all’azienda sanitaria territorialmente competente, tanto più se essa ha avuto riscontro con l’invio di un appuntamento vaccinale. *** Si aggiunge che per la giurisprudenza consolidata, «le circolari amministrative sono atti a carattere interno finalizzati a garantire un’uniforme applicazione delle norme di legge, diretti agli organi ed uffici periferici, ovvero sottordinati, e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o, comunque, vincolante per i soggetti estranei all’amministrazione, onde i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse non hanno alcun onere di impugnativa, ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che gli atti applicativi sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe, invece, dovuto essere disapplicata» (Cons. St., 21 giugno 2010, n. 3877). Risulta peraltro «quasi pleonastico evidenziare che la circolare interpretativa non possa legittimare l’inosservanza di principi direttamente e chiaramente stabiliti dalla legge, dovendosi conseguentemente disattendere le circolari sulla base del principio di prevalenza del dettato legislativo» (Tar Puglia, Bari, sez. II, 14 settembre 2012, n. 1660; Tar Campania, Salerno, sez. I, 13 gennaio 18 2016, n. 17). Per tutto quanto sopra esposto, i minori dovranno poter accedere al servizio scolastico, e NON potranno essere toccati né materialmente tenuti fuori dalla struttura. Un eventuale comportamento illecito dei Dirigenti, così ad esempio nel caso di emissione di un illegittimo provvedimento di sospensione/esclusione, potrebbe lasciare spazio anche ad azioni di risarcimento dei danni subiti dal minore e dalla di lui famiglia. In fede Avv. Fabrizio Belli Avv. Samanta Forasassi Avv. Sara Forasassi Avv. Luca Gervasoni Avv. Carmen Guidi Avv. Michela Melograni Avv. Martina Montanari Avv. Luca Ventaloro 19
lettera invito al trattamento dati nel rispetto del reg_to UE e della L 119.pdf, lettera DS Segnalazione URGENTE in materia di protezione di dati sensibili.pdf
07 Luglio 2020
AVVERTENZE: • • Personalizzare le parti evidenziate in giallo .............. Utilizzare (copia/incolla) la parte del documento sottostante la simbologia del taglio ( !......) LETTERA DIFFIDA VERSO LA SCUOLA: NO AL TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI SENSIBILI NELLE SCUOLE, INCLUSA LA TRASMISSIONE DEI DATI STESSI VERSO LE ASL !..................................................................................................................... Mittente Racc. A/R o Pec Spett.le ISTITUTO SCOLASTICO In persona del rappresentate legale pro tempore e del responsabile del trattamento dati sensibili ................................................... (Indirizzo) ......................................... (CAP) .................... (Città) ............................................... OGGETTO: TRATTAMENTO DATI NEL RISPETTO DEL REG.TO UE 2016/679 E DEL D.L. 73/2017 COME CONVERTITO DALLA L. 119/2017. Egregio sig./Gent.ma sig.ra NOME DEL DIRIGENTE, scriviamo la presente, a complemento della documentazione già depositata presso codesta Illustrissima Istituzione ai sensi e per gli effetti del D.L. 73/17 come convertito dalla la L. 119/2017, ben comprendendo la necessità per la scuola di applicare le disposizioni di legge. Desideriamo tuttavia rappresentare le nostre preoccupazioni in merito alle modalità di raccolta, conservazione e trattamento della documentazione in oggetto e delle informazioni ivi contenute, nonché, in merito alle modalità di scambio dati e informazioni tra l'Istituzione Scolastica/Servizio Educativo e l'azienda sanitaria locale al fine di assicurare che il trattamento dei dati sullo stato vaccinale dei bambini venga effettuato nei limiti espressamente previsti dalla legge, onde evitare che la riservatezza di tali dati possa essere compromessa o che possano verificarsi comportamenti discriminatori, anche in considerazione del fatto che le informazioni contenute nella documentazione di cui si tratta costituiscono dati sensibili. Per questo motivo, desideriamo portare alla Vostra cortese attenzione le seguenti considerazioni: 1) In merito alla ricezione, alla conservazione ed al trattamento dei dati sensibili, ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e sensibili, così come integrata dal Reg.to UE 2016/679: " Le attività di trattamento dei dati devono essere sottoposte a idonee misure di sicurezza finalizzate a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato – tra le quali devono ritenersi senz’altro compresi eventuali atti discriminatori, ivi incluse attività didattiche potenzialmente idonee a svelare pubblicamente lo stato vaccinale degli alunni – oltre che a garantire la riservatezza dei dati medesimi; " Solamente i soggetti a tal fine espressamente e formalmente incaricati dalla Scuola potranno procedere ad attività di raccolta e custodia dei dati sullo stato vaccinale dei bambini e in nessun caso essi potranno procedere a svelarne il contenuto a terzi; 2) In merito alla trasmissione e comunicazione dei dati sensibili tra l'istituzione scolastica e le aziende sanitarie locali, ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e sensibili, così come integrata dal Reg.to UE 2016/679: " L'Art. 3 bis L. 119/2017 disciplina le procedure relative allo scambio di dati ed informazioni tra istituzioni scolastiche ed aziende sanitarie locali in relazione agli adempimenti vaccinali; " Per l'effetto, i dirigenti scolastici avrebbero dovuto trasmettere entro il 10 marzo alle competenti aziende sanitarie l'elenco degli iscritti per il nuovo anno scolastico. Le stesse aziende sanitarie avrebbero poi dovuto procedere, entro il 10 giugno, a restituire alle istituzioni scolastiche ed educative gli elenchi degli iscritti da queste ultime previamente fornitigli, completandoli con l'indicazione dei soli soggetti non in regola con gli adempimenti vaccinali (secondo le indicazioni della Circolare Congiunta MIUR – Ministero della Salute in data 27/02/2018, con l'indicazione “a) 'non in regola con gli obblighi vaccinali'; b) 'non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento'; c) 'non ha presentato formale richiesta di vaccinazione'”); i dirigenti scolastici avrebbero dovuto esortare, entro i 10 giorni successivi, i genitori dei soli minori segnalati dalle ASL come “non in regola con gli obblighi vaccinali” a depositare (entro il 10 luglio) la documentazione necessaria a comprovare l'intervenuta effettuazione delle vaccinazioni, ovverosia l'esonero, l'omissione o il differimento, oppure la presentazione della formale richiesta di vaccinazione entro il 20 luglio; i dirigenti scolastici avrebbero infine dovuto procedere a trasmettere alla competente ASL la documentazione così fornitagli, oppure a segnalare alla medesima ASL l'eventuale mancato deposito, al fine di permettere a detta amministrazione di svolgere le ulteriori verifiche di sua competenza; " Tanto il D.Lgs. 196/2003 (così come a più riprese confermato dal Garante per la Privacy) quanto il Regolamento UE 2016/679 attualmente in vigore prevedono che, in assenza di espresso consenso dei soggetti interessati, i dati sanitari possano essere gestiti, trattati e trasmessi da pubbliche amministrazioni ove ciò sia esplicitamente previsto da una disposizione di legge. Stante la specifica (e speciale) disciplina legislativa prevista dall'Art. 3- bis, L. 119/2017, tali dati e le informazioni ad essi inerenti non possono essere scambiati tra diversi soggetti, ivi incluse pubbliche amministrazioni, al di fuori delle modalità e procedure espressamente previste dalla legge, così come sopra riportate in dettaglio. Pertanto, al di fuori di quella specifica procedura, non può esservi alcuno scambio di informazioni circa lo stato vaccinale dei minori tra ASL ed Istituzioni Scolastiche. " Peraltro vale specificare che, considerata la tutela rafforzata prevista dal richiamato Regolamento UE 2016/679, laddove le aziende sanitarie locali dovessero segnalare erroneamente il nominativo di determinati minori o dovessero accompagnare siffatti nominativi con indicazioni imprecise o, ancora, dovessero procedere a comunicare informazioni relative allo stato vaccinale dei minori con modalità e tempistiche differenti rispetto a quelle previste dalla procedura di cui all'Art. 3 bis, tali informazioni e tali dati dovrebbero essere immediatamente cancellati, dandone contestuale notizia al Titolare del Trattamento dei Dati della ASL che li avesse trasmessi (Art. 17, Reg.to UE 2016/679), poiché un loro eventuale, prolungato trattamento costituirebbe esso stesso un trattamento illecito, contrario ai principi di liceità, correttezza, minimizzazione e responsabilità sottesi all'intero tessuto normativo regolamentare. Alla luce di quanto precede, precisiamo, pertanto, che qualsivoglia deposito di documentazione da noi effettuato non costituisce autorizzazione ad effettuare sui dati sensibili forniti operazioni di trattamento diverse da quelle espressamente indicate dalla normativa vigente, così come risultante dal combinato disposto del Reg.to UE 2016/679 e della L. 119/2017. La tutela della salute di nostro/a figlio/a ci sta molto a cuore, come ci stanno a cuore la tutela della sua istruzione e della sua serena convivenza all'interno della comunità scolastica. Allo stesso tempo riteniamo che porre la dovuta attenzione al delicato tema della privacy possa tutelare anche la stessa scuola. Per queste ragioni, La informiamo che sarà nostra premura vigilare attentamente sulla tutela della riservatezza delle informazioni che abbiamo provveduto a consegnare alla scuola, consapevoli dei diritti a noi riconosciuti dagli Artt. 13 – 21 del Reg.to UE 2016/679. Ringraziando per la cortese attenzione, Le inviamo i nostri cordiali saluti, restando a Sua disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento di cui Lei avvertisse la necessità. (luogo) ..........................., lì (data) ......................... La Madre Il Padre ................................................... ................................................... AVVERTENZE: • • Personalizzare le parti evidenziate in giallo .............. Utilizzare (copia/incolla) la parte del documento sottostante la simbologia del taglio ( !......) LETTERA DIFFIDA VERSO LA SCUOLA: NO AL TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI SENSIBILI NELLE SCUOLE, INCLUSA LA TRASMISSIONE DEI DATI STESSI VERSO LE ASL !..................................................................................................................... Mittente Racc. A/R o Pec Spett.le ISTITUTO SCOLASTICO In persona del rappresentate legale pro tempore e del responsabile del trattamento dati sensibili ................................................... (Indirizzo) ......................................... (CAP) .................... (Città) ............................................... OGGETTO: Segnalazione URGENTE in materia di protezione di dati sensibili (Reg.to UE 2016/679) riguardo la documentazione di cui all'art. 3, comma 1, D.L. 73/2017 conv. in L.119/2017. Noi sottoscritti .................................. genitori del/della minore .................................., con la presente richiediamo tutela in riferimento a possibili violazioni delle norme in oggetto e, in particolare, di quelle in materia di protezione dei dati personali (anche sensibili sanitari) relativi ai minori nelle procedure di applicazione previste nella L. 119/2017. Premesso che • • • in adempimento degli obblighi di cui all’art. 3 L. 119/2017 i genitori (o i responsabili dei minori) hanno presentato ai Dirigenti Scolastici dati altamente sensibili sullo stato della salute dei minori; L'Art. 3 bis L. 119/2017 disciplina le procedure relative allo scambio di dati ed informazioni tra istituzioni scolastiche ed aziende sanitarie locali in relazione agli adempimenti vaccinali; Per l'effetto, i dirigenti scolastici avrebbero dovuto trasmettere entro il 10 marzo alle competenti aziende sanitarie l'elenco degli iscritti per il nuovo anno scolastico. Le stesse aziende sanitarie avrebbero poi dovuto procedere, entro il 10 giugno, a restituire alle istituzioni scolastiche ed educative gli elenchi degli iscritti da queste ultime previamente fornitigli, completandoli con l'indicazione dei soli soggetti non in regola con gli adempimenti vaccinali (secondo le indicazioni della Circolare Congiunta MIUR – Ministero della Salute in data 27/02/2018, con l'indicazione “a) 'non in regola con gli obblighi vaccinali'; b) 'non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento'; c) 'non ha presentato formale richiesta di vaccinazione'”); i dirigenti scolastici avrebbero dovuto esortare, entro i 10 giorni successivi, i genitori dei soli minori segnalati dalle ASL come “non in regola con gli obblighi vaccinali” a depositare (entro il 10 luglio) la documentazione necessaria a comprovare l'intervenuta effettuazione delle vaccinazioni, ovverosia l'esonero, l'omissione o il differimento, oppure la presentazione della formale richiesta di vaccinazione entro il 20 luglio; i dirigenti scolastici avrebbero infine dovuto procedere a trasmettere alla competente ASL la documentazione così fornitagli, oppure a segnalare alla medesima ASL l'eventuale mancato deposito, al fine di permettere a detta amministrazione di svolgere le ulteriori verifiche di sua competenza; • • Tanto il D.Lgs. 196/2003 (così come a più riprese confermato dal Garante per la Privacy) quanto il Regolamento UE 2016/679 attualmente in vigore prevedono che, in assenza di espresso consenso dei soggetti interessati, i dati sanitari possano essere gestiti, trattati e trasmessi da pubbliche amministrazioni ove ciò sia esplicitamente previsto da una disposizione di legge. Stante la specifica (e speciale) disciplina legislativa prevista dall'Art. 3bis, L. 119/2017, tali dati e le informazioni ad essi inerenti non possono essere scambiati tra diversi soggetti, ivi incluse pubbliche amministrazioni, al di fuori delle modalità e procedure espressamente previste dalla legge, così come sopra riportate in dettaglio. Pertanto, al di fuori di quella specifica procedura e di quelle specifiche tempistiche non può esservi alcuno scambio di informazioni circa lo stato vaccinale dei minori tra ASL ed Istituzioni Scolastiche. Considerata la tutela rafforzata prevista dal richiamato Regolamento UE 2016/679, laddove le aziende sanitarie locali dovessero segnalare erroneamente il nominativo di determinati minori o dovessero accompagnare siffatti nominativi con indicazioni imprecise o, ancora, dovessero procedere a comunicare informazioni relative allo stato vaccinale dei minori con modalità e tempistiche differenti rispetto a quelle previste dalla procedura di cui all'Art. 3 bis, tali informazioni e tali dati dovrebbero essere immediatamente cancellati, dandone contestuale notizia al Titolare del Trattamento dei Dati della ASL che li avesse trasmessi (Art. 17, Reg.to UE 2016/679), poiché un loro eventuale, prolungato trattamento costituirebbe esso stesso un trattamento illecito, contrario ai principi di liceità, correttezza, minimizzazione e responsabilità sottesi all'intero tessuto normativo regolamentare. Tanto premesso, avendo già provveduto alla consegna della documentazione richiesta dalla L. 119/2017, precisiamo che, con la presentazione di detta documentazione, non abbiamo inteso autorizzare Lei e/o la scuola e/o altri ad effettuare sui dati sensibili in essa contenuti operazioni di trattamento diverse da quelle espressamente consentite dalla vigente normativa. In base a quanto sopracitato, fermo il fatto che ci sta molto a cuore la tutela della salute di nostro/a figlio/a, come ci stanno a cuore la tutela della sua istruzione e della sua serena convivenza all'interno della comunità scolastica, ma attesa la necessità di salvaguardare dati sanitari ed evitare nocivi comportamenti discriminatori in caso di diffusione degli stessi, La invitiamo al rispetto della normativa succitata, evidenziando che sarà nostra cura vigilare attentamente anche sulla tutela della riservatezza delle informazioni che abbiamo provveduto a consegnare alla scuola. Pare utile ricordare che, come emerge dal combinato disposto del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg.tp UE 2016/679, accanto ad una responsabilità amministrativa dell'ente è possibile che le violazioni della normativa in materia di protezione di dati personale integri la personale responsabilità dei titolari e dei responsabili del trattamento dei dati sensibili, con sanzioni di natura amministrativa, penale, ed accessoria. Intendiamo, pertanto, con la presente negare il consenso ed annullare qualsiasi consenso eventualmente dato in precedenza all'Istituto per il trattamento dei dati sanitari di nostro/a figlio/a che comprendano attività diverse da quelle di mera raccolta, presa in consegna e custodia, che comunque debbono essere adempiute da soggetti abilitati e nel rispetto della normativa; ogni eventuale consenso dovrà essere richiesto volta per volta in concomitanza con le rispettive attività. (luogo) ..........................., lì (data) ......................... La Madre Il Padre ................................................... ...................................................