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Redazionale Comilva
24 Dicembre 2019
CODICE-DEONTOLOGICO-MEDICO.pdf
04 Gennaio 2019
              FEDERAZIONE  NAZIONALE  DEGLI  ORDINI  DEI  MEDICI  CHIRURGHI  E  DEGLI  ODONTOIATRI               CODICE  DI  DEONTOLOGIA  MEDICA     (2014)     Art.  54  modificato  in  data  16  dicembre  2016   Art.  56  modificato  in  data  19  maggio  2016                                                     GIURAMENTO  PROFESSIONALE           2     Consapevole   dell'importanza   e   della   solennità   dell'atto   che   compio   e   dell'impegno   che   assumo,   giuro:   -­‐ di  esercitare  la  medicina  in  autonomia  di  giudizio  e  responsabilità  di  comportamento  contrastando  ogni   indebito  condizionamento  che  limiti  la  libertà  e  l’indipendenza  della  professione;     -­‐ di   perseguire   la   difesa   della   vita,   la   tutela   della   salute   fisica   e   psichica,   il   trattamento   del   dolore   e   il   sollievo   dalla   sofferenza   nel   rispetto   della   dignità   e   libertà   della   persona   cui   con   costante   impegno   scientifico,  culturale  e  sociale  ispirerò  ogni  mio  atto  professionale;   -­‐ di   curare   ogni   paziente   con   scrupolo   e   impegno,   senza   discriminazione   alcuna,   promuovendo   l’eliminazione  di  ogni  forma  di  diseguaglianza  nella  tutela  della  salute;   -­‐ di  non  compiere  mai  atti  finalizzati  a  provocare  la  morte;   -­‐ di   non   intraprendere   né   insistere   in   procedure   diagnostiche   e   interventi   terapeutici   clinicamente   inappropriati  ed  eticamente  non  proporzionati,  senza  mai  abbandonare  la  cura  del  malato;     -­‐ di  perseguire  con  la  persona  assistita  una  relazione  di  cura  fondata  sulla  fiducia  e  sul  rispetto  dei  valori  e   dei  diritti  di  ciascuno  e  su  un’informazione,  preliminare  al  consenso,  comprensibile  e  completa;     -­‐ di  attenermi  ai  principi  morali  di  umanità  e  solidarietà  nonché  a  quelli  civili  di  rispetto  dell’autonomia   della  persona;     -­‐ di   mettere   le   mie   conoscenze   a   disposizione   del     progresso   della   medicina,   fondato   sul   rigore   etico   e   scientifico  della  ricerca,  i  cui  fini  sono  la  tutela  della  salute  e  della  vita;     -­‐ di  affidare  la  mia  reputazione  professionale  alle  mie  competenze  e  al  rispetto  delle  regole  deontologiche   e  di  evitare,  anche  al  di  fuori  dell'esercizio  professionale,  ogni  atto  e  comportamento  che  possano  ledere   il  decoro  e  la  dignità  della  professione;   -­‐ di  ispirare  la  soluzione  di  ogni  divergenza  di  opinioni  al  reciproco  rispetto;         -­‐ di   prestare   soccorso   nei   casi   d’urgenza   e   di   mettermi   a   disposizione   dell'Autorità   competente,   in   caso   di   pubblica  calamità;   -­‐ di   rispettare   il   segreto   professionale   e   di   tutelare   la   riservatezza   su   tutto   ciò   che   mi   è   confidato,   che   osservo  o  che  ho  osservato,inteso  o  intuito  nella  mia  professione  o  in  ragione  del  mio  stato  o  ufficio;   -­‐ di   prestare,   in   scienza   e   coscienza,   la   mia   opera,   con   diligenza,   perizia   e   prudenza   e   secondo   equità,   osservando  le  norme  deontologiche  che  regolano  l'esercizio  della  professione.               TITOLO  I   CONTENUTI  E  FINALITÀ     Art.  1     Definizione     Il   Codice   di   deontologia   medica   -­‐   di   seguito   indicato   con   il   termine   “Codice”  -­‐   identifica   le   regole,   ispirate   ai   principi  di  etica  medica,  che  disciplinano  l’esercizio  professionale  del  medico  chirurgo  e  dell’odontoiatra  -­‐  di   seguito  indicati  con  il  termine  “medico”  -­‐  iscritti  ai  rispettivi  Albi  professionali.   Il  Codice,  in  armonia  con  i  principi  etici  di  umanità  e  solidarietà  e  civili  di  sussidiarietà,  impegna  il  medico   nella  tutela  della  salute  individuale  e  collettiva  vigilando  sulla  dignità,  sul  decoro,  sull’indipendenza  e  sulla   qualità  della  professione.   Il   Codice   regola   anche   i   comportamenti   assunti   al   di   fuori   dell’esercizio   professionale   quando   ritenuti   rilevanti  e  incidenti  sul  decoro  della  professione.     3   Il  medico  deve  conoscere  e  rispettare  il  Codice  e  gli  indirizzi  applicativi  allegati.   Il  medico  deve  prestare  il  giuramento  professionale  che  è  parte  costitutiva  del  Codice  stesso.     Art.  2     Potestà  disciplinare   L’inosservanza  o  la  violazione  del  Codice,  anche  se  derivante  da  ignoranza,  costituisce  illecito  disciplinare,   valutato  secondo  le  procedure  e  nei  termini  previsti  dall’ordinamento  professionale.     Il  medico  segnala  all’Ordine  professionale  territorialmente  competente  -­‐  di  seguito  indicato  con  il  termine   “Ordine”  -­‐  ogni  iniziativa  tendente  a  imporgli  comportamenti  in  contrasto  con  il  Codice.         TITOLO  II   DOVERI  E  COMPETENZE    DEL  MEDICO     Art.  3     Doveri  generali  e  competenze  del  medico   Doveri   del   medico   sono   la   tutela   della   vita,   della   salute   psico-­‐fisica,   il   trattamento   del   dolore   e   il   sollievo   della  sofferenza,  nel  rispetto  della  libertà  e  della  dignità  della  persona,  senza  discriminazione  alcuna,  quali   che  siano  le  condizioni  istituzionali  o  sociali  nelle  quali  opera.   Al   fine   di   tutelare   la   salute   individuale   e   collettiva,   il   medico   esercita   attività   basate   sulle   competenze,   specifiche   ed   esclusive,   previste   negli   obiettivi   formativi   degli   Ordinamenti   didattici   dei   Corsi   di   Laurea   in   Medicina  e  Chirurgia  e  Odontoiatria  e  Protesi  dentaria,  integrate  e  ampliate  dallo  sviluppo  delle  conoscenze   in   medicina,   delle   abilità   tecniche   e   non   tecniche   connesse   alla   pratica   professionale,   delle   innovazioni   organizzative  e  gestionali  in  sanità,  dell’insegnamento  e  della  ricerca.     La  diagnosi  a  fini  preventivi,  terapeutici  e  riabilitativi  è  una  diretta,  esclusiva  e  non  delegabile  competenza   del  medico  e  impegna  la  sua  autonomia  e  responsabilità.   Tali   attività,   legittimate   dall’abilitazione   dello   Stato   e   dall’iscrizione   agli   Ordini   professionali   nei   rispettivi   Albi,  sono  altresì  definite  dal  Codice.     Art.  4     Libertà  e  indipendenza  della  professione.  Autonomia  e  responsabilità  del  medico   L’esercizio   professionale   del   medico   è   fondato   sui   principi   di   libertà,   indipendenza,   autonomia   e   responsabilità.   Il   medico   ispira   la   propria   attività   professionale   ai   principi   e   alle   regole   della   deontologia   professionale   senza  sottostare  a  interessi,  imposizioni  o  condizionamenti  di  qualsiasi  natura.         Art.  5     Promozione  della  salute,  ambiente  e  salute  globale     Il   medico,   nel   considerare   l'ambiente   di   vita   e   di   lavoro   e   i   livelli   di   istruzione   e   di   equità   sociale   quali   determinanti  fondamentali  della  salute  individuale  e  collettiva,  collabora  all’attuazione  di  idonee  politiche   educative,   di   prevenzione   e   di   contrasto   alle   disuguaglianze   alla   salute   e   promuove   l'adozione   di   stili   di   vita   salubri,  informando  sui  principali  fattori  di  rischio.     Il   medico,   sulla   base   delle   conoscenze   disponibili,   si   adopera   per   una   pertinente   comunicazione   sull’esposizione  e  sulla  vulnerabilità  a  fattori  di  rischio  ambientale  e  favorisce  un  utilizzo  appropriato  delle   risorse  naturali,  per  un  ecosistema  equilibrato  e  vivibile  anche  dalle  future  generazioni.       Art.  6     Qualità  professionale  e  gestionale     Il   medico   fonda   l’esercizio   delle   proprie   competenze   tecnico-­‐professionali   sui   principi   di   efficacia   e   di   appropriatezza,   aggiornandoli   alle   conoscenze   scientifiche   disponibili   e   mediante   una   costante   verifica   e   revisione  dei  propri  atti.   4   Il   medico,   in   ogni   ambito   operativo,   persegue   l’uso   ottimale   delle   risorse   pubbliche   e   private   salvaguardando   l’efficacia,   la   sicurezza   e   l’umanizzazione   dei   servizi   sanitari,   contrastando   ogni   forma   di   discriminazione  nell’accesso  alle  cure.     Art.  7     Status  professionale     In  nessun  caso  il  medico  abusa  del  proprio  status  professionale.    Il  medico  che  riveste  cariche  pubbliche  non  può  avvalersene  per  vantaggio  professionale.       Il  medico  valuta  responsabilmente  la  propria  condizione  psico-­‐fisica  in  rapporto  all’attività  professionale.       Art.  8     Dovere  di  intervento     Il   medico   in   caso   di   urgenza,   indipendentemente   dalla   sua   abituale   attività,   deve   prestare   soccorso   e   comunque  attivarsi  tempestivamente  per  assicurare  idonea  assistenza.     Art.  9     Calamità     Il  medico  in  ogni  situazione  di  calamità  deve  porsi  a  disposizione  dell'Autorità  competente.     Art.  10     Segreto  professionale     Il   medico   deve   mantenere   il   segreto   su   tutto   ciò   di   cui   è   a   conoscenza   in   ragione   della   propria   attività   professionale.   La  morte  della  persona  assistita  non  esime  il  medico  dall’obbligo  del  segreto  professionale.     Il  medico  informa  i  collaboratori  e  discenti  dell’obbligo  del  segreto  professionale  sollecitandone  il  rispetto.     La   violazione   del   segreto   professionale   assume   maggiore   gravità   quando   ne   possa   derivare   profitto   proprio   o  altrui,  ovvero  nocumento  per  la  persona  assistita  o  per  altri.     La   rivelazione   è   ammessa   esclusivamente   se   motivata   da   una   giusta   causa   prevista   dall’ordinamento   o   dall’adempimento  di  un  obbligo  di  legge.   Il  medico  non  deve  rendere  all’Autorità  competente  in  materia  di  giustizia  e  di  sicurezza  testimonianze  su   fatti  e  circostanze  inerenti  al  segreto  professionale.   La   sospensione   o   l’interdizione   dall’esercizio   professionale   e   la   cancellazione   dagli   Albi   non   dispensano   dall’osservanza  del  segreto  professionale.       Art.  11     Riservatezza  dei  dati  personali   Il  medico  acquisisce  la  titolarità  del  trattamento  dei  dati  personali  previo  consenso  informato  dell’assistito   o  del  suo  rappresentante  legale  ed  è  tenuto  al  rispetto  della  riservatezza,  in  particolare  dei  dati  inerenti  alla   salute  e  alla  vita  sessuale.   Il  medico  assicura  la  non  identificabilità  dei  soggetti  coinvolti  nelle  pubblicazioni  o  divulgazioni  scientifiche   di  dati  e  studi  clinici.   Il   medico   non   collabora   alla   costituzione,   alla   gestione   o   all’utilizzo   di   banche   di   dati   relativi   a   persone   assistite  in  assenza  di  garanzie  sulla  preliminare  acquisizione  del  loro  consenso  informato  e  sulla  tutela  della   riservatezza  e  della  sicurezza  dei  dati  stessi.       Art.  12     Trattamento  dei  dati  sensibili     Il  medico  può  trattare  i  dati  sensibili  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  della  persona  solo  con  il  consenso   informato   della   stessa   o   del   suo   rappresentante   legale   e   nelle   specifiche   condizioni   previste   dall’ordinamento.       Art.  13     Prescrizione  a  fini  di  prevenzione,  diagnosi,  cura  e  riabilitazione   5   La  prescrizione  a  fini  di  prevenzione,  diagnosi,  cura  e  riabilitazione  è  una  diretta,  specifica,  esclusiva  e  non   delegabile   competenza   del   medico,   impegna   la   sua   autonomia   e   responsabilità   e   deve   far   seguito   a   una   diagnosi  circostanziata  o  a  un  fondato  sospetto  diagnostico.   La   prescrizione   deve   fondarsi   sulle   evidenze   scientifiche   disponibili,   sull’uso   ottimale   delle   risorse   e   sul   rispetto  dei  principi  di  efficacia  clinica,  di  sicurezza  e  di  appropriatezza.     Il   medico   tiene   conto   delle   linee   guida   diagnostico-­‐terapeutiche   accreditate   da   fonti   autorevoli   e   indipendenti  quali  raccomandazioni  e  ne  valuta  l’applicabilità  al  caso  specifico.     L’adozione   di   protocolli   diagnostico-­‐terapeutici   o   di   percorsi   clinico-­‐assistenziali   impegna   la   diretta   responsabilità  del  medico  nella  verifica  della  tollerabilità    e  dell’efficacia  sui  soggetti  coinvolti.   Il   medico   è   tenuto   a   un’adeguata   conoscenza   della   natura   e   degli   effetti   dei   farmaci   prescritti,   delle   loro   indicazioni,   controindicazioni,   interazioni   e   reazioni   individuali   prevedibili   e   delle   modalità   di   impiego   appropriato,  efficace  e  sicuro  dei  mezzi  diagnostico-­‐terapeutici.     Il  medico  segnala  tempestivamente  all’Autorità  competente  le  reazioni  avverse  o  sospette  da  farmaci  e  gli   eventi  sfavorevoli  o  sospetti  derivanti  dall’utilizzo  di  presidi  biomedicali.     Il   medico   può   prescrivere   farmaci   non   ancora   registrati   o   non   autorizzati   al   commercio   oppure   per   indicazioni   o   a   dosaggi   non   previsti   dalla   scheda   tecnica,   se   la   loro   tollerabilità   ed   efficacia   è   scientificamente   fondata   e   i   rischi   sono   proporzionati   ai   benefici   attesi;   in   tali   casi   motiva   l’attività,   acquisisce  il  consenso  informato  scritto  del  paziente  e  valuta  nel  tempo  gli  effetti.   Il   medico   può   prescrivere,   sotto   la   sua   diretta   responsabilità   e   per   singoli   casi,   farmaci   che   abbiano   superato   esclusivamente   le   fasi   di   sperimentazione   relative   alla   sicurezza   e   alla   tollerabilità,   nel   rigoroso   rispetto  dell’ordinamento.   Il   medico   non   acconsente   alla   richiesta   di   una   prescrizione   da   parte   dell’assistito   al   solo   scopo   di   compiacerlo.   Il   medico   non   adotta   né   diffonde   pratiche   diagnostiche   o   terapeutiche   delle   quali   non   è   resa   disponibile   idonea   documentazione   scientifica   e   clinica   valutabile   dalla   comunità   professionale   e   dall’Autorità   competente.   Il  medico  non  deve  adottare  né  diffondere  terapie  segrete.       Art.  14     Prevenzione  e  gestione  di  eventi  avversi  e  sicurezza  delle  cure   Il   medico   opera   al   fine   di   garantire   le   più   idonee   condizioni   di   sicurezza   del   paziente   e   degli   operatori   coinvolti,  promuovendo  a  tale  scopo  l'adeguamento  dell'organizzazione  delle  attività  e  dei  comportamenti   professionali  e  contribuendo  alla  prevenzione  e  alla  gestione  del  rischio  clinico  attraverso:     -­‐ l’adesione  alle  buone  pratiche  cliniche;   -­‐ l’attenzione   al   processo   di   informazione   e   di   raccolta   del   consenso,   nonché   alla   comunicazione   di   un   evento  indesiderato  e  delle  sue  cause;   -­‐ lo  sviluppo  continuo  di  attività  formative  e  valutative  sulle  procedure  di  sicurezza  delle  cure;     -­‐ la  rilevazione,  la  segnalazione  e  la  valutazione  di  eventi  sentinella,  errori,  “quasi-­‐errori”  ed  eventi  avversi   valutando  le  cause  e  garantendo  la  natura  riservata  e  confidenziale  delle  informazioni  raccolte.     Art.  15     Sistemi  e  metodi  di  prevenzione,  diagnosi  e  cura  non  convenzionali   Il  medico  può  prescrivere  e  adottare,  sotto  la  sua  diretta  responsabilità,  sistemi  e  metodi  di  prevenzione,   diagnosi  e  cura  non  convenzionali  nel  rispetto  del  decoro  e  della  dignità  della  professione.   Il   medico   non   deve   sottrarre   la   persona   assistita   a   trattamenti   scientificamente   fondati   e   di   comprovata   efficacia.   Il   medico   garantisce   sia   la   qualità   della   propria   formazione   specifica   nell’utilizzo   dei   sistemi   e   dei   metodi   non  convenzionali,  sia  una  circostanziata  informazione  per  l’acquisizione  del  consenso.   Il  medico  non  deve  collaborare  né  favorire  l’esercizio  di  terzi  non  medici  nelle  discipline  non  convenzionali   riconosciute  quali  attività  esclusive  e  riservate  alla  professione  medica.       Art.  16     6   Procedure  diagnostiche  e  interventi  terapeutici  non  proporzionati     Il  medico,  tenendo  conto  delle  volontà  espresse  dal  paziente  o  dal  suo  rappresentante  legale  e  dei  principi   di  efficacia  e  di  appropriatezza  delle  cure,  non  intraprende  né  insiste  in  procedure  diagnostiche  e  interventi   terapeutici   clinicamente   inappropriati   ed   eticamente   non   proporzionati,   dai   quali   non   ci   si   possa   fondatamente  attendere  un  effettivo  beneficio  per  la  salute  e/o  un  miglioramento  della  qualità  della  vita.   Il   controllo   efficace   del   dolore   si   configura,   in   ogni   condizione   clinica,   come   trattamento   appropriato   e   proporzionato.   Il   medico   che   si   astiene   da   trattamenti   non   proporzionati   non   pone   in   essere   in   alcun   caso   un   comportamento  finalizzato  a  provocare  la  morte.         Art.  17     Atti  finalizzati  a  provocare  la  morte   Il   medico,   anche   su   richiesta   del   paziente,   non   deve   effettuare   né   favorire   atti   finalizzati   a   provocarne   la   morte.     Art.  18     Trattamenti  che  incidono  sull’integrità  psico-­‐fisica     I  trattamenti  che  incidono  sull’integrità  psico-­‐fisica  sono  attuati  al  fine  esclusivo  di  procurare  un  concreto   beneficio  clinico  alla  persona.     Art.  19     Aggiornamento  e  formazione  professionale  permanente     Il  medico,  nel  corso  di  tutta  la  sua  vita  professionale,  persegue  l’aggiornamento  costante  e  la  formazione   continua   per   lo   sviluppo   delle   conoscenze   e   delle   competenze   professionali   tecniche   e   non   tecniche,   favorendone  la  diffusione  ai  discenti  e  ai  collaboratori.       Il  medico  assolve  agli  obblighi  formativi.   L’Ordine  certifica  agli  iscritti  ai  propri  Albi   i  crediti  acquisiti  nei  percorsi  formativi  e  ne  valuta  le  eventuali   inadempienze.         TITOLO  III   RAPPORTI  CON  LA  PERSONA  ASSISTITA       Art.  20     Relazione  di  cura     La   relazione   tra   medico   e   paziente   è   costituita   sulla   libertà   di   scelta   e   sull’individuazione   e   condivisione   delle  rispettive  autonomie  e  responsabilità.     Il   medico   nella   relazione   persegue   l’alleanza   di   cura   fondata   sulla   reciproca   fiducia   e   sul   mutuo   rispetto   dei   valori   e   dei   diritti   e   su   un’informazione   comprensibile   e   completa,   considerando   il   tempo   della   comunicazione  quale  tempo  di  cura.     Art.  21     Competenza  professionale     Il   medico   garantisce   impegno   e   competenze   nelle   attività   riservate   alla   professione   di   appartenenza,   non   assumendo  compiti  che  non  sia  in  grado  di  soddisfare  o  che  non  sia  legittimato  a  svolgere.     Art.  22     Rifiuto  di  prestazione  professionale       7   Il  medico  può  rifiutare  la  propria  opera  professionale  quando  vengano  richieste  prestazioni  in  contrasto  con   la  propria  coscienza  o  con  i  propri  convincimenti  tecnico-­‐scientifici,  a  meno  che  il  rifiuto  non  sia  di  grave  e   immediato   nocumento   per   la   salute   della   persona,   fornendo   comunque   ogni   utile   informazione   e   chiarimento  per  consentire  la  fruizione  della  prestazione.         Art.  23     Continuità  delle  cure     Il  medico  garantisce  la  continuità  delle  cure  e,  in  caso  di  indisponibilità,  di  impedimento  o  del  venire  meno   del  rapporto  di  fiducia,  assicura  la  propria  sostituzione  informando  la  persona  assistita.     Il  medico  che  si  trovi  di  fronte  a  situazioni  cliniche  alle  quali  non  sia  in  grado  di  provvedere  efficacemente,   indica  al  paziente  le  specifiche  competenze  necessarie  al  caso  in  esame.       Art.  24     Certificazione     Il  medico  è  tenuto  a  rilasciare  alla  persona  assistita  certificazioni  relative  allo  stato  di  salute  che  attestino  in   modo   puntuale   e   diligente   i   dati   anamnestici   raccolti   e/o   i   rilievi   clinici   direttamente   constatati   od   oggettivamente  documentati.       Art.  25     Documentazione  sanitaria   Il   medico   deve,   nell’interesse   esclusivo   della   persona   assistita,   mettere   la   documentazione   clinica   in   suo   possesso  a  disposizione  della  stessa  o  del  suo  rappresentante  legale  o  di  medici  e  istituzioni  da  essa  indicati   per  iscritto.   Il  medico,  nei  casi  di  arruolamento  in  protocolli  di  ricerca,  registra  i  modi  e  i  tempi  dell’informazione  e  del   consenso  informato  anche  relativamente  al  trattamento  dei  dati  sensibili.         Art.  26     Cartella  clinica     Il   medico   redige   la   cartella   clinica,   quale   documento   essenziale   dell’evento   ricovero,   con   completezza,   chiarezza  e  diligenza  e  ne  tutela  la  riservatezza;  le  eventuali  correzioni  vanno  motivate  e  sottoscritte.   Il  medico  riporta  nella  cartella  clinica  i  dati  anamnestici  e  quelli  obiettivi  relativi  alla  condizione  clinica  e  alle   attività   diagnostico-­‐terapeutiche   a   tal   fine   praticate;   registra   il   decorso   clinico   assistenziale   nel   suo   contestuale   manifestarsi   o   nell’eventuale   pianificazione   anticipata   delle   cure   nel   caso   di   paziente   con   malattia  progressiva,  garantendo  la  tracciabilità  della  sua  redazione.     Il  medico  registra  nella  cartella  clinica  i  modi  e  i  tempi  dell’informazione  e  i  termini  del  consenso  o  dissenso   della  persona  assistita  o  del  suo  rappresentante  legale  anche  relativamente  al  trattamento  dei  dati  sensibili,   in  particolare  in  casi  di  arruolamento  in  protocolli  di  ricerca.         Art.  27   Libera  scelta  del  medico  e  del  luogo  di  cura     La  libera  scelta  del  medico  e  del  luogo  di  cura  costituisce  diritto  della  persona.      È   vietato   qualsiasi   accordo   tra   medici   tendente   a   influenzare   la   libera   scelta   della   persona   assistita,   pur   essendo  consentito  indicare,  se  opportuno  e  nel  suo  esclusivo  interesse,  consulenti  o  luoghi  di  cura  ritenuti   idonei  al  caso.           8     Art.  28   Risoluzione  del  rapporto  fiduciario     Il   medico,   se   ritiene   interrotto   il   rapporto   di   fiducia   con   la   persona   assistita   o   con   il   suo   rappresentante   legale,  può  risolvere  la  relazione  di  cura  con  tempestivo  e  idoneo  avviso,  proseguendo  la  sua  opera  sino  alla   sostituzione  con  altro  collega,  cui  sono  trasmesse  le  informazioni  e  la  documentazione  utili  alla  continuità   delle  cure,  previo  consenso  scritto  della  persona  assistita.     Art.  29   Cessione  di  farmaci     Il  medico  non  può  cedere  farmaci  a  scopo  di  lucro.       Art.  30     Conflitto  di  interessi   Il   medico   evita   qualsiasi   condizione   di   conflitto   di   interessi   nella   quale   il   comportamento   professionale   risulti  subordinato  a  indebiti  vantaggi  economici  o  di  altra  natura.   Il  medico  dichiara  le  condizioni  di  conflitto  di  interessi  riguardanti  aspetti  economici  e  di  altra  natura  che   possono   manifestarsi   nella   ricerca   scientifica,   nella   formazione   e   nell’aggiornamento   professionale,   nella   prescrizione  diagnostico-­‐terapeutica,  nella  divulgazione  scientifica,  nei  rapporti  individuali  e  di  gruppo  con   industrie,   enti,   organizzazioni   e   istituzioni,   o   con   la   Pubblica   Amministrazione,   attenendosi   agli   indirizzi   applicativi  allegati.     Art.  31   Accordi  illeciti  nella  prescrizione     Al   medico   è   vietata   ogni   forma   di   prescrizione   concordata   che   possa   procurare   o   procuri   a   se   stesso   o   a   terzi  un  illecito  vantaggio  economico  o  altre  utilità.     Art.  32     Doveri  del  medico  nei  confronti  dei  soggetti  fragili     Il  medico  tutela  il  minore,  la  vittima  di  qualsiasi  abuso  o  violenza  e  la  persona  in  condizioni  di  vulnerabilità  o   fragilità   psico-­‐fisica,   sociale   o   civile   in   particolare   quando   ritiene   che   l’ambiente   in   cui   vive   non   sia   idoneo   a   proteggere  la  sua  salute,  la  dignità  e  la  qualità  di  vita.   Il  medico  segnala  all’Autorità  competente  le  condizioni  di  discriminazione,  maltrattamento  fisico  o  psichico,   violenza  o  abuso  sessuale.   Il   medico,   in   caso   di   opposizione   del   rappresentante   legale   a   interventi   ritenuti   appropriati   e  proporzionati,   ricorre  all’Autorità  competente.     Il  medico  prescrive  e  attua  misure  e  trattamenti  coattivi  fisici,  farmacologici  e  ambientali  nei  soli  casi  e  per   la   durata   connessi   a   documentate   necessità   cliniche,   nel   rispetto   della   dignità   e   della   sicurezza   della   persona.       TITOLO  IV   INFORMAZIONE  E  COMUNICAZIONE   CONSENSO  E  DISSENSO     Art.  33     Informazione  e  comunicazione  con  la  persona  assistita   Il   medico   garantisce   alla   persona   assistita   o   al   suo   rappresentante   legale   un’informazione   comprensibile   ed   esaustiva   sulla   prevenzione,   sul   percorso   diagnostico,   sulla   diagnosi,   sulla   prognosi,   sulla   terapia   e   sulle   eventuali   alternative   diagnostico-­‐terapeutiche,   sui   prevedibili   rischi   e   complicanze,   nonché   sui   comportamenti  che  il  paziente  dovrà  osservare  nel  processo  di  cura.     Il   medico   adegua   la   comunicazione   alla   capacità   di   comprensione   della   persona   assistita   o   del   suo   rappresentante   legale,   corrispondendo   a   ogni   richiesta   di   chiarimento,   tenendo   conto   della   sensibilità   e   9   reattività   emotiva   dei   medesimi,   in   particolare   in   caso   di   prognosi   gravi   o   infauste,   senza   escludere   elementi  di  speranza.   Il   medico   rispetta   la   necessaria   riservatezza   dell’informazione   e   la   volontà   della   persona   assistita   di   non   essere   informata   o   di   delegare   ad   altro   soggetto   l’informazione,   riportandola   nella   documentazione   sanitaria.   Il  medico  garantisce  al  minore  elementi  di  informazione  utili  perché  comprenda  la  sua  condizione  di  salute   e  gli  interventi  diagnostico-­‐terapeutici  programmati,  al  fine  di  coinvolgerlo  nel  processo  decisionale.       Art.  34   Informazione  e  comunicazione  a  terzi     L’informazione  a  terzi  può  essere  fornita  previo  consenso  esplicitamente  espresso  dalla  persona  assistita,   fatto  salvo  quanto  previsto  agli  artt.  10  e  12,  allorché  sia  in  grave  pericolo  la  salute  o  la  vita  del  soggetto   stesso  o  di  altri.    Il   medico,   in   caso   di   paziente   ricoverato,   raccoglie   gli   eventuali   nominativi   delle   persone   indicate   dallo   stesso  a  ricevere  la  comunicazione  dei  dati  sensibili.     Art.  35     Consenso  e  dissenso  informato     L’acquisizione  del  consenso  o  del  dissenso  è  un  atto  di  specifica  ed  esclusiva  competenza  del  medico,  non   delegabile.   Il   medico   non   intraprende   né   prosegue   in   procedure   diagnostiche   e/o   interventi   terapeutici   senza   la   preliminare  acquisizione  del  consenso  informato  o  in  presenza  di  dissenso  informato.   Il   medico   acquisisce,   in   forma   scritta   e   sottoscritta   o   con   altre   modalità   di   pari   efficacia   documentale,   il   consenso   o   il   dissenso   del   paziente,   nei   casi   previsti   dall’ordinamento   e   dal   Codice   e   in   quelli   prevedibilmente   gravati   da   elevato   rischio   di   mortalità   o   da   esiti   che   incidano   in   modo   rilevante   sull’integrità  psico-­‐fisica.     Il  medico  tiene  in  adeguata  considerazione  le  opinioni  espresse  dal  minore  in  tutti  i  processi  decisionali  che   lo  riguardano.       Art.  36   Assistenza  di  urgenza  e  di  emergenza   Il   medico   assicura   l’assistenza   indispensabile,   in   condizioni   d’urgenza   e   di   emergenza,   nel   rispetto   delle   volontà  se  espresse  o  tenendo  conto  delle  dichiarazioni  anticipate  di  trattamento  se  manifestate.       Art.  37     Consenso  o  dissenso  del  rappresentante  legale     Il   medico,   in   caso   di   paziente   minore   o   incapace,   acquisisce   dal   rappresentante   legale   il   consenso   o   il   dissenso  informato  alle  procedure  diagnostiche  e/o  agli  interventi  terapeutici.     Il  medico  segnala  all'Autorità  competente  l’opposizione  da  parte  del  minore  informato  e  consapevole  o  di   chi   ne   esercita   la   potestà   genitoriale   a   un   trattamento   ritenuto   necessario   e,   in   relazione   alle   condizioni   cliniche,  procede  comunque  tempestivamente  alle  cure  ritenute  indispensabili  e  indifferibili.     Art.  38     Dichiarazioni  anticipate  di  trattamento     Il  medico  tiene  conto  delle  dichiarazioni  anticipate  di  trattamento  espresse  in  forma  scritta,  sottoscritta  e   datata  da  parte  di  persona  capace  e  successive  a  un’informazione  medica  di  cui  resta  traccia  documentale.     La   dichiarazione   anticipata   di   trattamento   comprova   la   libertà   e   la   consapevolezza   della   scelta   sulle   procedure  diagnostiche  e/o  sugli  interventi  terapeutici   che  si  desidera  o  non  si  desidera  vengano  attuati  in   condizioni   di   totale   o   grave   compromissione   delle   facoltà   cognitive   o   valutative   che   impediscono   l’espressione  di    volontà  attuali.     Il  medico,  nel  tenere  conto  delle  dichiarazioni  anticipate  di  trattamento,  verifica  la  loro  congruenza  logica  e   clinica  con  la  condizione  in  atto  e  ispira  la  propria  condotta  al  rispetto  della  dignità  e  della  qualità  di  vita  del   paziente,  dandone  chiara  espressione  nella  documentazione  sanitaria.     10   Il  medico  coopera  con  il  rappresentante  legale  perseguendo  il  migliore  interesse  del  paziente  e  in  caso  di   contrasto  si  avvale  del  dirimente  giudizio  previsto  dall’ordinamento  e,  in  relazione  alle  condizioni  cliniche,   procede  comunque  tempestivamente  alle  cure  ritenute  indispensabili  e  indifferibili.     Art.  39     Assistenza  al  paziente  con  prognosi  infausta  o  con  definitiva  compromissione  dello  stato  di  coscienza   Il  medico  non  abbandona  il  paziente  con  prognosi  infausta  o  con  definitiva  compromissione  dello  stato  di   coscienza,  ma  continua  ad  assisterlo  e  se  in  condizioni  terminali  impronta  la  propria  opera  alla  sedazione   del  dolore  e  al  sollievo  dalle  sofferenze  tutelando  la  volontà,  la  dignità  e  la  qualità  della  vita.   Il   medico,   in   caso   di   definitiva   compromissione   dello   stato   di   coscienza   del  paziente,   prosegue   nella   terapia   del   dolore   e   nelle   cure   palliative,   attuando   trattamenti   di   sostegno   delle   funzioni   vitali   finché   ritenuti   proporzionati,  tenendo  conto  delle  dichiarazioni  anticipate  di  trattamento.         TITOLO  V   TRAPIANTI  DI  ORGANI,  TESSUTI  E  CELLULE     Art.  40     Donazione  di  organi,  tessuti  e  cellule     Il  medico  promuove  la  cultura  della  donazione  di  organi,  tessuti  e  cellule,  collaborando  all’informazione  dei   cittadini  e  sostenendo  donatori  e  riceventi.       Art.  41     Prelievo  di  organi,  tessuti  e  cellule  a  scopo  di  trapianto   Il  prelievo  da  cadavere  di  organi,  tessuti  e  cellule  a  scopo  di  trapianto  terapeutico  è  praticato  nel  rispetto   dell’ordinamento  garantendo  la  corretta  informazione  dei  familiari.   Il  prelievo  da  vivente  è  aggiuntivo  e  non  sostitutivo  del  prelievo  da  cadavere  e  il  medico,  nell’acquisizione   del   consenso   informato   scritto,   si   adopera   per   la   piena   comprensione   dei   rischi   da   parte   del   donatore   e   del   ricevente.   Il  medico  non  partecipa  ad  attività  di  trapianto  nelle  quali  la  disponibilità  di  organi,  tessuti  e  cellule  abbia   finalità  di  lucro.   TITOLO  VI   SESSUALITÀ,  RIPRODUZIONE  E  GENETICA       Art.  42     Informazione  in  materia  di  sessualità,  riproduzione  e  contraccezione     Il   medico,   al   fine   di   tutelare   la   salute   individuale   e   collettiva   e   la   procreazione   cosciente   e   responsabile,   fornisce   ai   singoli   e   alla   coppia   ogni   idonea   informazione   in   materia   di   sessualità,   riproduzione   e   contraccezione.           Art.  43     Interruzione  volontaria  di  gravidanza     Gli  atti  medici  connessi  all’interruzione  volontaria  di  gravidanza  operati  al  di  fuori  dell’ordinamento,  sono   vietati  e  costituiscono  grave  infrazione  deontologica  tanto  più  se  compiuti  a  scopo  di  lucro.     L’obiezione   di   coscienza   si   esprime   nell’ambito   e   nei   limiti   dell’ordinamento   e   non   esime   il   medico   dagli   obblighi  e  dai  doveri  inerenti  alla  relazione  di  cura  nei  confronti  della  donna.     Art.  44     Procreazione  medicalmente  assistita     11   Le   indicazioni   e   le   correlate   procedure   diagnostiche   e   i   trattamenti   terapeutici   relativi   alla   procreazione   medicalmente  assistita  sono  di  esclusiva  competenza  del  medico  che  opera  in  autonomia  e  responsabilità  e   nel  rispetto  dell’ordinamento.       Il   medico   prospetta   alla   coppia   le   opportune   soluzioni   fondate   su   accreditate   acquisizioni   scientifiche   e   informa   sulle   possibilità   di   successo   nei   confronti   dell’infertilità,   sui   rischi   per   la   salute   della   donna   e   del   nascituro  e  sulle  adeguate  e  possibili  misure  di  prevenzione.   È   vietata   ogni   pratica   di   procreazione   medicalmente   assistita   a   fini   di   selezione   etnica   o   genetica;   non   è   consentita  la  produzione  di  embrioni  ai  soli  fini  di  ricerca  e  ogni  sfruttamento  commerciale,  pubblicitario,   industriale  di  gameti,  embrioni  e  tessuti  embrionali  o  fetali.     Sono  fatte  salve  le  norme  in  materia  di  obiezione  di  coscienza,  senza  esimere  il  medico  dagli  obblighi  e  dai   doveri  inerenti  alla  relazione  di  cura  nei  confronti  della  coppia.     Art.  45     Interventi  sul  genoma  umano     Il  medico  prescrive  e  attua  interventi  al  genoma  umano  per  esclusivi  fini  di  prevenzione,  diagnosi  e  cura  di   condizioni  patologiche  o  a  queste  predisponenti  e  per  la  ricerca  di  nuovi  trattamenti  diagnostico-­‐terapeutici   appropriati  ed  efficaci.     Il  medico  garantisce  idonea  informazione  sui  rischi  connessi  alle  procedure  e  alle  loro  possibilità  di  successo   acquisendo  il  consenso  scritto.       Art.  46   Indagini  predittive     Il  medico  prescrive  o  esegue  indagini  predittive  con  il  consenso  scritto  del  soggetto  interessato  o  del  suo   rappresentante  legale,  che  sono  gli  unici  destinatari  dei  dati  e  delle  relative  informazioni.   Il  medico  informa  la  persona  interessata  sul  significato  e  sulle  finalità  dell’indagine,  sull’effettiva  probabilità   di  attendibile  predizione,  sulla  fattibilità  di  interventi  terapeutici  disponibili  ed  efficaci  e  sulla  possibilità  di   conseguenze  negative  sulla  qualità  di  vita  conseguenti  alla  conoscenza  dei  risultati.   Il   medico   non   prescrive   né   esegue   test   predittivi   richiesti   e   prodotti   a   fini   meramente   assicurativi   od   occupazionali.     Le   indagini   predittive   in   gravidanza,   destinate   alla   tutela   della   salute   della   donna   e   del   nascituro,   sono   consentite  se  autorizzate  in  forma  scritta  dalla  gestante,  successivamente  a  idonea  informazione.         TITOLO  VII   RICERCA  E  SPERIMENTAZIONE     Art.  47     Sperimentazione  scientifica     Il   medico   nell’attività   di   sperimentazione   persegue   il   progresso   della   medicina   fondandolo   sulla   ricerca   scientifica,   il   cui   obiettivo   primario   è   quello   di   migliorare   le   conoscenze   e   gli   interventi   preventivi,   diagnostici  e  terapeutici  al  fine  di  tutelare  la  salute  e  la  vita.   La   ricerca   scientifica   si   avvale   anche   della   sperimentazione   umana   e   animale,   programmata   e   attuata   nel   quadro  dell’ordinamento.   Il  medico  incentiva  modelli  alternativi  a  quelli  umani  e  animali,  purché  siano  fondatamente  equivalenti  nei   profili  di  efficacia  sperimentale.     Il  medico  sperimentatore  si  attiene  inoltre  agli  indirizzi  applicativi  allegati.       Art.  48   Sperimentazione  umana     Il   medico   attua   sull’uomo   le   sperimentazioni   sostenute   da   protocolli   scientificamente   fondati   e   ispirati   al   principio  di  salvaguardia  della  vita  e  dell'integrità  psico-­‐fisica  e  nel  rispetto  della  dignità  della  persona.   12   La   sperimentazione   sull’uomo   è   subordinata   al   consenso   informato   scritto   del   soggetto   reclutato   e   alla   contestuale  e  idonea  informazione  del  medico  curante  indicato  dallo  stesso.   Il   medico   informa   il   soggetto   reclutato   in   merito   agli   scopi,   ai   metodi,   ai   benefici   prevedibili   e   ai   rischi,   fermo  restando  il  diritto  dello  stesso  di  interrompere  la  sperimentazione  in  qualsiasi  momento,  garantendo   in  ogni  caso  la  continuità  assistenziale.   Nel   caso   di   minore   o   di   persona   incapace,   la   sperimentazione   è   ammessa   solo   per   finalità   preventive   o   terapeutiche  relative  alla  condizione  patologica  in  essere  o  alla  sua  evoluzione.   Il  medico  documenta  la  volontà  del  minore  e  ne  tiene  conto.       Art.  49     Sperimentazione  clinica     Il   medico   propone   e   attua   protocolli   sperimentali   clinici   a   fini   preventivi   o   diagnostico-­‐terapeutici   su   volontari  sani  e  malati  se  sono  scientificamente  fondati  la  loro  sicurezza  e  il  razionale  della  loro  efficacia.   La  redazione  del  rapporto  finale  di  una  sperimentazione  è  una  competenza  esclusiva  e  non  delegabile  del   medico  sperimentatore.   Il   medico   garantisce   che   il   soggetto   reclutato   non   sia   sottratto   a   consolidati   trattamenti   indispensabili   al   mantenimento  o  al  ripristino  dello  stato  di  salute.       Art.  50     Sperimentazione  sull’animale     Il   medico   attua   la   sperimentazione   sull'animale   nel   rispetto   dell’ordinamento   e   persegue   l’impiego   di   metodi  e  mezzi  idonei  a  evitare  inutili  sofferenze.   Sono  fatte  salve  le  norme  in  materia  di  obiezione  di  coscienza.         TITOLO  VIII   TRATTAMENTO  MEDICO     E  LIBERTÀ  PERSONALE     Art.  51     Soggetti  in  stato  di  limitata  libertà  personale   Il  medico  che  assiste  una  persona  in  condizioni  di  limitata  libertà  personale  è  tenuto  al  rigoroso  rispetto  dei   suoi  diritti.     Il  medico,  nel  prescrivere  e  attuare  un  trattamento  sanitario  obbligatorio,  opera  sempre  nel  rispetto  della   dignità  della  persona  e  nei  limiti  previsti  dalla  legge.     Art.  52     Tortura  e  trattamenti  disumani     Il  medico  in  nessun  caso  collabora,  partecipa  o  presenzia  a  esecuzioni  capitali,  ad  atti  di  tortura,  violenza  o  a   trattamenti  crudeli,  disumani  o  degradanti.     Il   medico   non   attua   mutilazioni   o   menomazioni   non   aventi   finalità   diagnostico-­‐terapeutiche   anche   su   richiesta  dell’interessato.       Art.  53     Rifiuto  consapevole  di  alimentarsi   Il   medico   informa   la   persona   capace   sulle   conseguenze   che   un   rifiuto   protratto   di   alimentarsi   comporta   sulla   sua   salute,   ne   documenta   la   volontà   e   continua   l’assistenza,   non   assumendo   iniziative   costrittive   né   collaborando  a  procedure  coattive  di  alimentazione  o  nutrizione  artificiale.       TITOLO  IX   ONORARI  PROFESSIONALI,  INFORMAZIONE  E  PUBBLICITÀ  SANITARIA     13   Art.  54  1   Esercizio  libero  professionale.  Onorari  e  tutela  della  responsabilità  civile     Il   medico,   nel   perseguire   il   decoro   dell’esercizio   professionale   e   il   principio   dell’intesa   preventiva,   commisura  l’onorario  alla  difficoltà  e  alla  complessità  dell’opera  professionale,  alle  competenze  richieste  e   ai  mezzi  impiegati,  tutelando  la  qualità  e  la  sicurezza  della  prestazione.   Il   medico   comunica   preventivamente   alla   persona   assistita   l’onorario,   che   non   può   essere   subordinato   ai   risultati  della  prestazione  professionale.     In   armonia   con   le   previsioni   normative,   il   medico   libero   professionista   provvede   a   idonea   copertura   assicurativa  per  responsabilità  civile  verso  terzi  connessa  alla  propria  attività  professionale.     Il   medico   può   prestare   gratuitamente   la   propria   opera   purché     tale   comportamento   non   costituisca   concorrenza  sleale  o  sia  finalizzato  a  indebito  accaparramento  di  clientela.     Art.  55     Informazione  sanitaria   Il   medico   promuove   e   attua   un’informazione   sanitaria   accessibile,   trasparente,   rigorosa   e   prudente,   fondata   sulle   conoscenze   scientifiche   acquisite   e   non   divulga   notizie   che   alimentino   aspettative   o   timori   infondati  o,  in  ogni  caso,  idonee  a  determinare  un  pregiudizio  dell’interesse  generale.   Il   medico,   nel   collaborare   con   le   istituzioni   pubbliche   o   con   i   soggetti   privati   nell’attività   di   informazione   sanitaria  e  di  educazione  alla  salute,  evita  la  pubblicità  diretta  o  indiretta  della  propria  attività  professionale   o  la  promozione  delle  proprie  prestazioni.       Art.  56  2   Pubblicità  informativa  sanitaria   La   pubblicità   informativa   sanitaria   del   medico   e   delle   strutture   sanitarie   pubbliche   o   private,   nel   perseguire   il   fine   di   una   scelta   libera   e   consapevole   dei   servizi   professionali,   ha   per   oggetto   esclusivamente   i   titoli   professionali   e   le   specializzazioni,  l'attività   professionale,   le   caratteristiche   del   servizio  offerto  e  l'onorario  relativo  alle  prestazioni.   La   pubblicità   informativa   sanitaria,   con   qualunque   mezzo   diffusa,   rispetta   nelle   forme   e   nei   contenuti   i   principi   propri   della   professione   medica,   dovendo   sempre   essere   veritiera,   corretta   e   funzionale   all'oggetto  dell'informazione,  mai  equivoca,  ingannevole  e  denigratoria.   È   consentita   la   pubblicità   sanitaria   comparativa   delle   prestazioni   mediche   e   odontoiatriche   solo   in   presenza   di   indicatori   clinici   misurabili,   certi   e   condivisi   dalla   comunità   scientifica   che   ne   consentano   confronto  non  ingannevole.       Il   medico   non   diffonde   notizie   su   avanzamenti   nella   ricerca   biomedica   e   su   innovazioni   in   campo   sanitario   non   ancora   validate   e   accreditate   dal   punto   di   vista   scientifico,   in   particolare   se   tali   da   alimentare  attese  infondate  e  speranze  illusorie.   Spetta   all’Ordine   professionale   competente   per   territorio   la   potestà   di   verificare   la   rispondenza   della   pubblicità   informativa   sanitaria   alle   regole   deontologiche   del   presente   Codice   e   prendere   i   necessari   provvedimenti.       Art.  57   Divieto  di  patrocinio  a  fini  commerciali     Il   medico   singolo   o   componente   di   associazioni   scientifiche   o   professionali   non   concede   patrocinio   a   forme   di  pubblicità  promozionali  finalizzate  a  favorire  la  commercializzazione  di  prodotti  sanitari  o  di  qualsivoglia   altra  natura.         TITOLO  X   RAPPORTI  CON  I  COLLEGHI     1 2  Articolo  modificato  in  data  16  dicembre  2016.    Articolo  modificato  in  data  19  maggio  2016.   14   Art.  58     Rapporti  tra  colleghi     Il  medico  impronta  il  rapporto  con  i  colleghi  ai  principi  di  solidarietà  e  collaborazione  e  al  reciproco  rispetto   delle  competenze  tecniche,  funzionali  ed  economiche,  nonché  delle  correlate  autonomie  e  responsabilità.   Il  medico  affronta  eventuali  contrasti  con  i  colleghi  nel  rispetto  reciproco  e  salvaguarda  il  migliore  interesse   della  persona  assistita,  ove  coinvolta.   Il  medico  assiste  i  colleghi  prevedendo  solo  il  ristoro  delle  spese.     Il  medico,  in  caso  di  errore  professionale  di  un  collega,  evita  comportamenti  denigratori  e  colpevolizzanti.       Art.  59     Rapporti  con  il  medico  curante     Il  medico  curante  e  i  colleghi  operanti  nelle  strutture  pubbliche  e  private  devono  assicurare  un  rapporto  di   consultazione,  collaborazione  e  informazione  reciproca.     Il  medico  che  presti  la  propria  opera  per  competenza  specialistica  o  in  situazioni  di  urgenza  è  tenuto,  previo   consenso   del   paziente   o   del   suo   rappresentante   legale,   a   comunicare   al   medico   indicato   dagli   stessi     gli   indirizzi  diagnostico-­‐terapeutici  attuati  e  le  valutazioni  cliniche  relative.     Il  medico  fa  pervenire  la  relazione  clinica  o  la  lettera  di  dimissione  al  medico  indicato  dal  paziente  stesso.       Art.  60   Consulto  e  consulenza    Il  medico  curante,  previo  consenso  dell’interessato  o  del  suo  rappresentante  legale,  propone  il  consulto  con   altro   collega   ovvero   la   consulenza   presso   strutture   idonee,   ponendo   gli   adeguati   quesiti   e   fornendo   la   documentazione  in  suo  possesso.   Il  medico  che  non  condivida  una  richiesta  di  consulto  o  di  consulenza  formulata  dalla  persona  assistita  o  dal   suo  rappresentante  legale,  può  astenersi  dal  parteciparvi,  ma  fornisce  comunque  tutte  le  informazioni  e  la   documentazione  clinica  relative  al  caso.     Lo   specialista   o   il   consulente   che   visiti   un   paziente   in   assenza   del   curante   deve   fornire   una   dettagliata   relazione  diagnostica  e  l’indirizzo  terapeutico  consigliato,  debitamente  sottoscritti.     Art.  61   Affidamento  degli  assistiti   i   medici   coinvolti   nell’affidamento   degli   assistiti,   in   particolare   se   complessi   e   fragili,   devono   assicurare   il   reciproco  scambio  di  informazioni  e  la  puntuale  e  rigorosa  trasmissione  della  documentazione  clinica.       TITOLO  XI   ATTIVITÀ  MEDICO  LEGALE     Art.  62   Attività  medico-­‐legale    L’attività   medico-­‐legale,   qualunque   sia   la   posizione   di   garanzia   nella   quale   viene   esercitata,   deve   evitare   situazioni   di   conflitto   di   interesse   ed   è   subordinata   all’effettivo   possesso   delle   specifiche   competenze   richieste  dal  caso.         L’attività   medico-­‐legale   viene   svolta   nel   rispetto   del   Codice;   la   funzione   di   consulente   tecnico   e   di   perito   non   esime   il   medico   dal   rispetto   dei   principi   deontologici   che   ispirano   la   buona   pratica   professionale,   essendo  in  ogni  caso  riservata  al  giudice  la  valutazione  del  merito  della  perizia.     Il   medico   legale,   nei   casi   di   responsabilità   medica,   si   avvale   di   un   collega   specialista   di   comprovata   competenza   nella   disciplina   interessata;   in   analoghe   circostanze,   il   medico   clinico   si   avvale   di   un   medico   legale.   Il  medico,  nel  rispetto  dell’ordinamento,  non  può  svolgere  attività  medico-­‐legali  quale  consulente  d’ufficio   o   di   controparte   nei   casi   nei   quali   sia   intervenuto   personalmente   per   ragioni   di   assistenza,     di   cura   o   a   15   qualunque   altro   titolo,   né   nel   caso   in   cui   intrattenga   un   rapporto   di   lavoro   di   qualunque   natura   giuridica   con  la  struttura  sanitaria  coinvolta  nella  controversia  giudiziaria.     Il   medico   consulente   di   parte   assume   le   evidenze   scientifiche   disponibili   interpretandole   nel   rispetto   dell’oggettività  del  caso  in  esame  e  di  un  confronto  scientifico  rigoroso  e  fondato,  fornendo  pareri  ispirati   alla  prudente  valutazione  della  condotta  dei  soggetti  coinvolti.     Art.  63   Medicina  fiscale    Nell’esercizio  delle  funzioni  di  controllo,  il  medico  fa  conoscere  al  soggetto  sottoposto  all'accertamento  la   propria  qualifica  e  la  propria  funzione.   Il   medico   fiscale   e   il   curante,   nel   rispetto   reciproco   dei   propri   ruoli,   non   devono   esprimere   valutazioni   critiche  sul  rispettivo  operato.       TITOLO  XII   RAPPORTI  INTRA  E  INTERPROFESSIONALI   Art.  64   Rapporti  con  l’Ordine  professionale   Il   medico   deve   collaborare   con   il   proprio   Ordine   nell’espletamento   delle   funzioni   e   dei   compiti   ad   esso   attribuiti  dall’ordinamento.     Il   medico   comunica   all’Ordine   tutti   gli   elementi   costitutivi   dell’anagrafica,   compresi   le   specializzazioni   e   i   titoli   conseguiti,   per   la   compilazione   e   la   tenuta   degli   Albi,   degli   elenchi   e   dei   registri   e   per   l’attività   di   verifica  prevista  dall’ordinamento.   Il   medico   comunica   tempestivamente   all’Ordine   il   cambio   di   residenza,   il   trasferimento   in   altra   provincia   della  sua  attività,  la  modifica  della  sua  condizione  di  esercizio  ovvero  la  cessazione  dell’attività.   Il   medico   comunica   all’Ordine   le   eventuali   infrazioni   alle   regole   di   reciproco   rispetto,   di   corretta   collaborazione  tra  colleghi  e  di  salvaguardia  delle  specifiche  competenze.     I   Presidenti   delle   rispettive   Commissioni   di   Albo,   nell’ambito   delle   loro   funzioni   di   vigilanza   deontologica,   possono   convocare   i   colleghi   iscritti   in   altra   sede   ma   esercenti   la   professione   nella   provincia   di   loro   competenza,  informando  l’Ordine  di  appartenenza  al  quale  competono  le  eventuali  valutazioni  disciplinari.       Il   medico   eletto   negli   organi   istituzionali   dell'Ordine   svolge   le   specifiche   funzioni   con   diligenza,   imparzialità,   prudenza  e  riservatezza.     Art.  65   Società  tra  professionisti   Il   medico   comunica   tempestivamente   all’Ordine   di   appartenenza   ogni   accordo,   contratto   o   convenzione   privata  per  lo  svolgimento  dell’attività  professionale,  per  tutelarne  i  profili  di  autonomia  e  indipendenza.     Il  medico  che  esercita  la  professione  in  forma  societaria  notifica  all’Ordine  di  appartenenza  l’atto  costitutivo   della   società,   l’eventuale   statuto,   tutti   i   documenti   relativi   all’anagrafica   della   società   stessa   nonché   ogni   successiva  variazione  statutaria  e  organizzativa.   Il   medico   non   può   partecipare   a   intese   dirette   o   indirette   con   altre   professioni   sanitarie   o   categorie   professionali   per   svolgere   attività   di   impresa   industriale   o   commerciale   o   di   altra   natura   che   ne   condizionino  la  dignità,  l’indipendenza  e  l’autonomia  professionale.     Il   medico   che   opera   a   qualsiasi   titolo   nell'ambito   delle   forme   societarie   consentite   per   l’esercizio   della   professione,  garantisce  sotto  la  propria  responsabilità:   -­‐ l’esclusività  dell’oggetto  sociale  relativo  all’attività  professionale  di  cui  agli  Albi  di  appartenenza;   -­‐ il  possesso  di  partecipazioni  societarie  nel  rispetto  dell’ordinamento;   -­‐ la   diretta   titolarità   dei   propri   atti   e   delle   proprie   prescrizioni   sempre   riconducibili   alle   competenze   dell’Albo  di  appartenenza;   -­‐ il  rifiuto  di  qualsiasi  tipo  di  condizionamento  sulla  propria  autonomia  e  indipendenza  professionale.       Art.  66   16   Rapporto  con  altre  professioni  sanitarie   Il  medico  si  adopera  per  favorire  la  collaborazione,  la  condivisione  e  l’integrazione  fra  tutti  i  professionisti   sanitari  coinvolti  nel  processo  di  assistenza  e  di  cura,  nel  rispetto  delle  reciproche  competenze,  autonomie   e  correlate  responsabilità.     Il   medico   sostiene   la   formazione   interprofessionale,   il   miglioramento   delle   organizzazioni   sanitarie   nel   rispetto  delle  attività  riservate  e  delle  funzioni  assegnate  e  svolte  e  l’osservanza  delle  regole  deontologiche.       Art.  67   Prestanomismo  e  favoreggiamento  all’esercizio  abusivo  della  professione   Al   medico   è   vietato   collaborare   a   qualsiasi   titolo   o   di   favorire,   fungendo   da   prestanome   o   omettendo   la   dovuta  vigilanza,  chi  eserciti  abusivamente  la  professione.   Il  medico  che  venga  a  conoscenza  di  prestazioni  effettuate  da  non  abilitati  alla  professione  di  medico,  o  di   casi   di   favoreggiamento   dell’abusivismo,   è   obbligato   a   farne   denuncia   all’Ordine   territorialmente   competente.         TITOLO  XIII   RAPPORTI  CON  LE  STRUTTURE  SANITARIE  PUBBLICHE  E  PRIVATE       Art.  68   Medico  operante  in  strutture  pubbliche  e  private   Il   medico   che   opera   in   strutture   pubbliche   o   private,   concorre   alle   finalità   sanitarie   delle   stesse   ed   è   soggetto   alla   potestà   disciplinare   dell’Ordine   indipendentemente   dalla   natura   giuridica   del   rapporto   di   lavoro.           Il  medico,  in  caso  di  contrasto  tra  le  regole  deontologiche  e  quelle  della  struttura  pubblica  o  privata  nella   quale   opera,   sollecita   l'intervento   dell'Ordine   al   fine   di   tutelare   i   diritti   dei   pazienti   e   l’autonomia   professionale.   In  attesa  della  composizione  del  contrasto,  il  medico  assicura  il  servizio,  salvo  i  casi  di  grave  violazione  dei   diritti  delle  persone  a  lui  affidate  e  del  decoro  e  dell’indipendenza  della  propria  attività  professionale.   Il  medico  che  all’interno  del  rapporto  di  lavoro  con  il  servizio  pubblico  esercita  la  libera  professione,  evita   comportamenti  che  possano  indebitamente  favorirla.     Art.  69   Direzione  sanitaria  e  responsabile  sanitario     Il   medico   che   svolge   funzioni   di   direzione   sanitaria   nelle   strutture   pubbliche   o   private   ovvero   di   responsabile   sanitario   di   una   struttura   privata,   garantisce   il   possesso   dei   titoli   e   il   rispetto   del   Codice   e   tutela  l’autonomia  e  la  pari  dignità  dei  professionisti  all’interno  della  struttura  in  cui  opera,  agendo  in  piena   autonomia  nei  confronti  del  rappresentante  legale  della  struttura  alla  quale  afferisce.     Inoltre  il  medico  deve  essere  in  possesso  dei  titoli  previsti  dall’ordinamento  per  l’esercizio  della  professione   ed  essere  adeguatamente  supportato  per  le  competenze  relative  ad  entrambe  le  professioni  di  cui  all’art.  1   in  relazione  alla  presenza  delle  stesse  nella  struttura.   Il   medico     comunica   tempestivamente   all’Ordine   di   appartenenza   il   proprio   incarico   nonché   l’eventuale   rinuncia,   collaborando   con   quello   competente   per   territorio   nei   compiti   di   vigilanza   sulla   sicurezza   e   la   qualità  di  servizi  erogati  e    sulla  correttezza  del  materiale  informativo,  che  deve  riportare  il  suo  nominativo.   Il  medico  che  svolge  funzioni  di  direzione  sanitaria  o  responsabile  di  struttura  non  può  assumere  incarichi   plurimi,  incompatibili  con  le  funzioni  di  vigilanza  attiva  e  continuativa.         Art.  70   Qualità  ed  equità  delle  prestazioni   17   Il  medico  non  assume  impegni  professionali  che  comportino  un  eccesso  di  prestazioni  tale  da  pregiudicare   la  qualità  della  sua  opera  e  la  sicurezza  della  persona  assistita.   Il   medico   deve   esigere   da   parte   della   struttura   in   cui   opera   ogni   garanzia   affinché   le   modalità   del   suo   impegno  e  i  requisiti  degli  ambienti  di  lavoro  non  incidano  negativamente  sulla  qualità  e  la  sicurezza  del  suo   lavoro  e  sull’equità  delle  prestazioni.       TITOLO  XIV   MEDICINA  DELLO  SPORT     Art.  71   Valutazione  dell’idoneità  alla  pratica  sportiva        La   valutazione   dell’idoneità   alla   pratica   sportiva   è   finalizzata   esclusivamente   alla   tutela   della   salute   e   dell’integrità  psico-­‐fisica  del  soggetto.   Il  medico  esprime  con  chiarezza  il  relativo  giudizio  in  base  alle  evidenze  scientifiche  disponibili  e  provvede  a   un’adeguata   informazione   al   soggetto   sugli   eventuali   rischi   che   la   specifica   attività   sportiva   può   comportare.     Art.  72   Valutazione  del  mantenimento  dell’idoneità  all’attività  sportiva  agonistica    Il   medico   fa   valere,   in   qualsiasi   circostanza,   la   propria   responsabilità   a   tutela   dell’integrità   psico-­‐fisica,   in   particolare  valutando  se  un  atleta  possa  proseguire  la  preparazione  atletica  e  l’attività  agonistica.   Il   medico,   in   caso   di   minore,   valuta   con   particolare   prudenza   che   lo   sviluppo   armonico   psico-­‐fisico   del   soggetto  non  sia  compromesso  dall’attività  sportiva  intrapresa.   Il   medico   si   adopera   affinché   la   sua   valutazione   sia   accolta,   denunciandone   tempestivamente   il   mancato   accoglimento  all’Autorità  competente  e  all'Ordine.     Art.  73   Doping     Il  medico  non  consiglia,  favorisce,  prescrive  o  somministra  trattamenti  farmacologici  o  di  altra  natura  non   giustificati   da   esigenze   terapeutiche,   che   siano   finalizzati   ad   alterare   le   prestazioni   proprie   dell'attività   sportiva  o  a  modificare  i  risultati  dei  relativi  controlli.     Il   medico   protegge   l'atleta   da   pressioni   esterne   che   lo   sollecitino   a   ricorrere   a   siffatte   pratiche,   informandolo  altresì  delle  possibili  gravi  conseguenze  sulla  salute.         TITOLO  XV   TUTELA  DELLA  SALUTE  COLLETTIVA     Art.  74   Trattamento  sanitario  obbligatorio  e  denunce  obbligatorie    Il   medico   deve   svolgere   i   compiti   assegnatigli   dalla   legge   in   tema   di   trattamenti   e   accertamenti   sanitari   obbligatori   e   deve   curare   con   la   massima   diligenza   e   tempestività   l’informativa   alle   Autorità   sanitarie   giudiziarie   e   ad   altre   Autorità   nei   modi,   nei   tempi   e   con   le   procedure   stabilite   dall’ordinamento,   ivi   compresa,  quando  prevista,  la  tutela  dell'anonimato.     Art.  75     Prevenzione,  assistenza  e  cura  delle  dipendenze  fisiche  o  psichiche    Il  medico  si  adopera  per  la  prevenzione,  la  cura,  il  recupero  clinico  e  il  reinserimento  sociale  della  persona   affetta  da  qualsiasi  forma  di  dipendenza  fisica  o  psichica,  nel  rispetto  dei  diritti  della  stessa,  collaborando   con  le  famiglie,  le  istituzioni  socio-­‐sanitarie  pubbliche  o  private  e  le  associazioni  di  protezione  sociale.     18       TITOLO  XVI   MEDICINA  POTENZIATIVA  ED  ESTETICA     Art.  76   Medicina  potenziativa  ed  estetica     Il   medico,   quando   gli   siano   richiesti   interventi   medici   finalizzati   al   potenziamento   delle   fisiologiche   capacità   psico-­‐fisiche   dell’individuo,   opera,   sia   nella   fase   di   ricerca   che   nella   pratica   professionale,   secondo   i   principi   di   precauzione,   proporzionalità   e   rispetto   dell’autodeterminazione   della   persona,   acquisendo   il   consenso   informato  in  forma  scritta.   Il  medico,  nell’esercizio  di  attività  diagnostico-­‐terapeutiche  con  finalità  estetiche,  garantisce  il  possesso  di   idonee   competenze   e,   nell’informazione   preliminare   al   consenso   scritto,   non   suscita   né   alimenta   aspettative  illusorie,  individua  le  possibile  soluzioni  alternative  di  pari  efficacia  e  opera  al  fine  di  garantire  la   massima  sicurezza  delle  prestazioni  erogate.     Gli   interventi   diagnostico-­‐terapeutici   con   finalità   estetiche   rivolti   a   minori   o   a   incapaci   si   attengono   all’ordinamento.           TITOLO  XVII   MEDICINA  MILITARE     Art.  77   Medicina  militare   Il  medico  militare,  nell’ambito  dei  propri  compiti  istituzionali,  ha  una  responsabilità  che  non  muta  in  tutti  gli   interventi  di  forza  armata  sia  in  tempo  di  pace  che  di  guerra.   Il   medico   militare,   al   fine   di   garantire   la   salvaguardia   psico-­‐fisica   del   paziente   in   rapporto   alle   risorse   materiali  e  umane  a  disposizione,  assicura  il  livello  più  elevato  di  umanizzazione  delle  cure  praticando  un   triage   rispettoso   delle   conoscenze   scientifiche   più   aggiornate,   agendo   secondo   il   principio   di   “massima   efficacia”  per  il  maggior  numero  di  individui.   È  dovere  del  medico  militare  segnalare  alle  superiori  Autorità  la  necessità  di  fornire  assistenza  a  tutti  coloro   che  non  partecipano  direttamente  alle  ostilità  (militari  che  abbiano  deposto  le  armi,  civili  feriti  o  malati)  e   denunciare   alle   stesse   i   casi   di   torture,   violenze,   oltraggi   e   trattamenti   crudeli   e   disumani   tali   da   essere   degradanti  per  la  dignità  della  persona.   In  ogni  occasione,  il  medico  militare  orienterà  le  proprie  scelte  per  rispondere  al  meglio  al  conseguimento   degli  obiettivi  e  degli  intendimenti  del  proprio  comandante  militare,  in  accordo  con  i  principi  contenuti  nel   presente   Codice,   fermo   restando   il   rispetto   dei   limiti   imposti   dalle   normative   nazionali   e   internazionali   nonché  da  eventuali  regole  di  ingaggio  che  disciplinano  l’operazione  militare.         TITOLO  XVIII   INFORMATIZZAZIONE     E  INNOVAZIONE  SANITARIA     Art.  78   Tecnologie  informatiche   Il   medico,   nell’uso   degli   strumenti   informatici,   garantisce   l’acquisizione   del   consenso,   la   tutela   della   riservatezza,  la  pertinenza  dei  dati  raccolti  e,  per  quanto  di  propria  competenza,  la  sicurezza  delle  tecniche.     19   Il  medico,  nell’uso  di  tecnologie  di  informazione  e  comunicazione  di  dati  clinici,  persegue  l’appropriatezza   clinica   e   adotta   le   proprie   decisioni   nel   rispetto   degli   eventuali   contributi   multidisciplinari,   garantendo   la   consapevole  partecipazione  della  persona  assistita.   Il  medico,  nell’utilizzo  delle  tecnologie  di  informazione  e  comunicazione  a  fini  di  prevenzione,  diagnosi,  cura   o   sorveglianza   clinica,   o   tali   da   influire   sulle   prestazioni   dell’uomo,   si   attiene   ai   criteri   di   proporzionalità,   appropriatezza,  efficacia  e  sicurezza,  nel  rispetto  dei  diritti  della  persona  e  degli  indirizzi  applicativi  allegati.       Art.  79   Innovazione  e  organizzazione  sanitaria   Il   medico   partecipa   e   collabora   con   l’organizzazione   sanitaria   al   fine   del   continuo   miglioramento   della   qualità   dei   servizi   offerti   agli   individui   e   alla   collettività,   opponendosi   a   ogni   condizionamento   che   lo   distolga  dai  fini  primari  della  medicina.   Il   medico   garantisce   indipendenza   di   giudizio   e   persegue   l’appropriatezza   clinica   nell’organizzazione   sanitaria.         DISPOSIZIONE  FINALE   Gli   Ordini   dei   Medici   Chirurghi  e  degli  Odontoiatri  recepiscono  il  presente  Codice,  nel  quadro  dell’azione  di   indirizzo  e  di  coordinamento  esercitata  dalla  Federazione  Nazionale  degli  Ordini  dei  Medici  Chirurghi  e  degli   Odontoiatri  e  ne  garantiscono  il  rispetto.   Gli  Ordini  provvedono  a  consegnare  ufficialmente  il  Codice,  o  comunque  a  renderlo  noto  ai  singoli  iscritti   agli  Albi  e  a  svolgere  attività  formative  e  di  aggiornamento  in  materia  di  etica  e  di  deontologia  medica.   Le   regole   del   Codice   saranno   oggetto   di   costante   valutazione   da   parte   della   FNOMCeO   al   fine   di   garantirne   l’aggiornamento.  
Conferenze e Incontri
23 Settembre 2018
03 Febbraio 2020
Comunicato Comilva
COM_20200327_1.pdf
27 Marzo 2020
Associazione COMILVA Onlus Coordinamento del Movimento Italiano per la Libertà di Vaccinazione Rif. COM_20200327_1 COMUNICATO STAMPA Sosteniamo Byoblu e Stefano Montanari Con l’esposto presentato dall’Associazione “Patto trasversale per la scienza” si chiede la censura per le interviste rilasciate dal dott. Stefano Montanari (https://www.stefanomontanari.net/) a ByoBlu (https://www.byoblu.com/). Viene richiesta, in particolare, la chiusura dello stesso canale di informazione libera e indipendente: adesso BASTA, è stato superato ogni limite! Questo non è né il momento né il contesto per discutere dei contenuti delle interviste messe in onda da ByoBlu, peraltro caratterizzate da contenuti in gran parte condivisibili ed esposti anche da altri soggetti in diversi ambiti comunicativi, senza che nessuno si sia strappato le vesti. Ma anche qualora tali contenuti non fossero condivisibili, il diritto di critica - stabilito dalle regole democratiche di un paese libero come il nostro – non è in discussione. Se tale Associazione “Patto trasversale per la scienza”, attraverso i suoi autorevoli esponenti, ritiene di dover replicare al dott. Stefano Montanari lo potrà fare dal palcoscenico offerto abbondantemente dai media mainstream o dallo stesso canale di Byoblu, come peraltro ha confermato più volte lo stesso Claudio Messora, argomentando da par loro. Che obiettivo ha quindi l’esposto (https://www.pattoperlascienza.it/2020/03/25/coronavirus-abbiamodenunciato-stefano-montanari/) se non quello di oscurare la voce di qualcuno che, dati alla mano, propone una lettura diversa di una realtà che, comunque sia, si evolve di giorno in giorno? Qualcuno ha forse promulgato la verità assoluta sui fatti? Esiste una verità di Stato? E anche se fosse? Resta il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (art. 21 della Costituzione). Non che questi signori non lo sappiano, ma evidentemente, in nome di un’emergenza, si sta cercando in tutti i modi di sopprimere le voci che non sono allineate al pensiero unico. Per chi come noi combatte da anni per la libertà di scelta non c’è alcuna sorpresa, lo stesso meccanismo è stato messo in atto dal 2014 per demolire le voci critiche alla pratica vaccinale di massa, tanto che qualche soubrette della medicina si diletta a sbeffeggiare i famosi novax chiamati in causa in modo del tutto insensato anche in questa dolorosa circostanza. Francamente non si capisce quale sia il legame fra l’andamento di questa epidemia e i nostri diritti democratici, fra questi la libertà di espressione: AGCOM ha dato il “la” a questa iniziativa scellerata con il suo comunicato stampa del 19 marzo scorso: Sede Legale via Pio Schinetti, 40 47922 Rimini (RN) ITALIA Corrispondenza Casella Postale 7 Ufficio Postale Rimini 2 47900 Rimini – ITALIA www.comilva.org | info@comilva.org PEC comilva@pec.it Codice Fiscale: 91128880407 Conto Corrente Postale N. 9103203, Intestato ad Associazione COMILVA Registro Regionale Volontariato atto iscrizione provinciale n. 1233 del 23.06.2014 IBAN IT 34H07601 13200 000009103203 Ref.: COM_20200327_1 Pag. 2 (Rif. https://www.agcom.it/documents/10179/17897802/Comunicato+stampa+19-03-2020/b61255dc-eb2e41b0-bf33-903fa46957e5?version=1.0) e prima ancora svariati pareri “autorevoli” (passateci il termine in senso ironico) come quello apparso su Repubblica a firma del direttore Verdelli: (Rif. https://video.repubblica.it/dossier/coronavirus-wuhan-2020/coronavirus-verdelli-siamo-a-un-biviospaventoso-salute-e-diritti-democratici-altre-restrizioniinevitabili/356274/356841?fbclid=IwAR39BmjJ0YrGSCjGN2eqqVNkR2mmUf7pJj0ySrd6SI2hQRRJbT2qzmf4mjs &ref=RHPPTP-BH-I251423878-C12-P9-S3.4-T1), dal titolo “Coronavirus, Verdelli: "Siamo a un bivio spaventoso: salute e diritti democratici. Altre restrizioni inevitabili”. Qui ed ora, piuttosto che esposti contro la libera opinione, decreti festivi e autocertificazioni ridicole, serve una reale strategia per affrontare veramente l’emergenza, ma anche il ritorno ad una vita normale. Le risposte non possono essere queste e la strada da percorrere non può avere nessun bivio: salute e diritti democratici devono essere tutelati allo stesso modo perché nessuno dei due è in discussione. Entrambi vanno affrontati con intelligenza e abnegazione, con professionalità, mettendo insieme le esperienze e le conoscenze offerte da ogni parte, contemperando e valutando attentamente le azioni e le reazioni, pianificando, correggendo anche la rotta quando si capisce che la direzione imboccata non dà i risultati sperati. Diversamente siamo destinati all’annientamento della società civile: la salute non ha prezzo, la democrazia e i diritti civili non sono in vendita! Per tutto questo noi siamo qui ed ora dalla parte del dott. Montanari e di Byoblu: li sosterremo con ogni mezzo possibile e invitiamo tutti a fare lo stesso, in nome della democrazia, della libertà, dell’Italia che i nostri padri e i nostri nonni ci hanno consegnato LIBERA e che tale vogliamo MANTENERE! Lo staff Comilva
LEGGE-119-2017.pdf, TESTO-COORDINATO-DEL-DECRETO-73.pdf
09 Aprile 2020
5-8-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 182 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 31 luglio 2017, n. 119. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 luglio 2017 MATTARELLA GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri LORENZIN, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: ORLANDO ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO 2017, N. 73 All’articolo 1: il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019, di cui all’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-poliomielitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) anti-epatite B; e) anti-pertosse; f) anti-Haemophilus influenzae tipo b. 1-bis. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-morbillo; b) anti-rosolia; c) anti-parotite; d) anti-varicella. 1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge e delle coperture vaccinali raggiunte nonché degli eventuali eventi avversi segnalati in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l’Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può disporre la cessazione dell’obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali. 1-quater. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l’offerta attiva e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-meningococcica B; b) anti-meningococcica C; c) anti-pneumococcica; d) anti-rotavirus. — 1 — 5-8-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 1-quinquies. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, sentito l’Istituto superiore di sanità, fornisce indicazioni operative per l’attuazione del comma 1-quater, anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017»; al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all’obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione»; dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Al fine di cui al comma 2, le procedure accentrate di acquisto di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all’articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all’acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente. 2-ter. Annualmente l’AIFA pubblica nel proprio sito internet i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinata»; al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 1-bis»; dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. L’AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede, avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica, all’uopo integrata da esperti indipendenti e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, a predisporre e a trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata un’associazione con la vaccinazione. Il Ministro della salute trasmette la predetta relazione alle Camere»; al comma 4: è premesso il seguente periodo: «In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione.»; il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento»; al secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo periodo» e le parole: «e i tutori» sono sostituite dalle seguenti: «, i tutori e i soggetti affidatari»; Serie generale - n. 182 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All’accertamento, alla contestazione e all’irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome»; il comma 5 è soppresso; dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. I vaccini indicati nel Calendario vaccinale nazionale sono sottoposti alla negoziazione obbligatoria dell’AIFA, ai sensi dell’articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 6-ter. La Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, verifica il rispetto degli obiettivi del Calendario vaccinale nazionale e avvia le misure di competenza atte a garantire la piena e uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza previste per i casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione. In presenza di specifiche condizioni di rischio elevato per la salute pubblica, il Governo esercita i poteri sostitutivi, ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione e secondo le procedure di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131»; la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di vaccini». All’articolo 2: al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per promuovere un’adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale, nonché per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da svolgersi anche con la collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite le rispettive rappresentanze ordinistiche e le associazioni di categoria»; dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, è affidato il compito di diffondere le informazioni relative alle disposizioni di cui al presente decreto»; al comma 2, dopo la parola: «genitori» sono aggiunte le seguenti: «e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie». All’articolo 3: al comma 1: al primo periodo, dopo le parole: «sedici anni» sono inserite le seguenti: «e del minore straniero non accompagnato», le parole: «e ai tutori» sono sostituite dalle seguenti: «, ai tutori o ai soggetti affidatari», dopo le parole: «effettuazione delle vaccinazioni» è inserita la seguente: «obbligatorie», le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis» e sono aggiunte, — 2 — 5-8-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA in fine, le seguenti parole: «, o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5, per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d’ufficio la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000»; al comma 2, le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»; al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Per gli altri gradi di istruzione» sono inserite le seguenti: «e per i centri di formazione professionale regionale» e le parole: «agli esami» sono sostituite dalle seguenti: «, al centro ovvero agli esami»; dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale». Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente: «Art. 3-bis (Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall’anno 2019). – 1. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 nonché dall’inizio del calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati. 2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente. 3. Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti Serie generale - n. 182 elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente. 4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all’articolo 1, comma 4. 5. Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione dì cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami». All’articolo 4, comma 2, le parole: «alunni non vaccinati» sono sostituite dalle seguenti: «minori non vaccinati». Dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti: «Art. 4-bis (Anagrafe nazionale vaccini). – 1. Al fine di monitorare l’attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita presso il Ministero della salute, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da altre amministrazioni sanitarie, l’anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del presente decreto, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati. 2. L’anagrafe nazionale vaccini di cui al comma 1 raccoglie i dati delle anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, nonché i dati concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015, in attuazione dell’articolo 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300.000 euro per l’anno 2018 e 10.000 euro a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138. — 3 — 5-8-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, alle attività di cui al presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente. Art. 4-ter (Unità di crisi). – 1. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie in materia di malattie infettive, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integra gli obiettivi e la composizione dell’Unità di crisi permanente di cui al decreto del medesimo Ministro 27 marzo 2015 al fine di renderli funzionali alle esigenze di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di prevenzione delle malattie infettive nonché di regia rispetto alle azioni da adottare in condizioni di rischio o allarme. La partecipazione all’Unità di crisi è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti, comunque denominati». All’articolo 5: al comma 1, le parole: «Per l’anno scolastico 2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’anno scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018», dopo le parole: «10 settembre 2017» sono inserite le seguenti: «presso i servizi educativi e le scuole per l’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale» e le parole: «anche ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 4» sono soppresse; dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali introdotti dal presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che la prenotazione gratuita delle vaccinazioni di cui all’articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possa avvenire presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP) di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e al decreto attuativo del Ministro della salute 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011, nonché nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e finali». Dopo l’articolo 5 sono inseriti i seguenti: «Art. 5-bis (Controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci). — 1. Nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e ad ogni altra controversia volta al riconoscimento del danno da vaccinazione, nonché nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci non oggetto di Serie generale - n. 182 sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente a carico del Servizio sanitario nazionale o di enti o strutture sanitarie pubblici, è litisconsorte necessario l’AIFA. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei giudizi introdotti in primo grado a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 5-ter (Definizione delle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie). — 1. Al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, il Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, è autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a venti unità di personale appartenente all’area III del comparto Ministeri in posizione di comando ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalità giuridico-amministrativa ed economico-contabile. 2. All’attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 359.000 per l’anno 2017 e di euro 1.076.000 per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 5-quater (Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni). — 1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell’articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica». All’articolo 6, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) l’articolo 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968, n. 419». Dopo l’articolo 7 è inserito il seguente: «Art. 7-bis (Clausola di salvaguardia). — 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci». — 4 — 5-8-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 182 zione, 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Cultura), 11ª (Lavoro), 14ª (Pol. Unione europea), Questioni regionali. LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2856): Presentato dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni Silveri e dal Ministro della salute Beatrice Lorenzin (Governo Gentiloni SilveriI) in data 8 giugno 2017. Assegnato alla 12ª commissione permanente (Igiene e sanità), in sede referente l’8 giugno 2017 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 14ª (Unione europea), Questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione (Aff. costituzionali) su presupposti di costituzionalità il 13 e 14 giugno 2017. Esaminato dalla 12ª commissione permanente (Igiene e sanità), in sede referente, il 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30 giugno 2017; 4, 5, 6, 10 luglio 2017. Esaminato in aula il 15, 20 giugno 2017; 4, 11, 12, 13, 18, 19 luglio 2017 ed approvato il 20 luglio 2017. Esaminato dalla XII commissione permanente (Affari sociali), in sede referente, il 21, 23, 24, 25 luglio 2017. Esaminato in aula il 26, 27 luglio 2017 ed approvato il 28 luglio 2017. AVVERTENZA: Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 130 del 7 giugno 2017. A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Camera dei deputati (atto n. 4595): Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17. Assegnato alla XII commissione permanente (Affari sociali), in sede referente, il 21 luglio 2017 con pareri delle commissioni legisla- 17G00132 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 14 luglio 2017. Autorizzazione all’organismo CSI S.p.a., in Senago all’espletamento dei compiti di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134. IL COMANDANTE GENERALE CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO DEL Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974 e successive modificazioni (SOLAS 1974/78); Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l’art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in par- ticolare l’art. 13 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose, ed in particolare l’art. 30 relativo all’approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi utilizzati per il trasporto marittimo di merci pericolose; Vista l’istanza in data 19 giugno 2017 e successiva documentazione integrativa presentata da CSI S.p.a., codice fiscale 11360160151, con sede legale in 20030 Senago (Milano), Cascina Traversagna n. 21, intesa ad ottenere l’autorizzazione all’espletamento dei compiti di cui all’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134; Visto l’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, relativo alle modalità di rilascio della succitata autorizzazione ed in particolare gli esiti dell’audit di rinnovo condotto in data 4 e 5 luglio 2017 da personale dipendente del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Decreta: Art. 1. 1. L’organismo CSI S.p.a., codice fiscale 11360160151, con sede legale in 20030 Senago (Milano), Cascina Traversagna n. 21, è autorizzato ad espletare i compiti previ- — 5 — Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) TESTO DEL DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO 2017, N. 73 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 31 LUGLIO 2017, N. 119 «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.». (17A05515) (GU n.182 del 5-8-2017) Vigente al: 5-8-2017 Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Disposizioni in materia di vaccini 1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019, di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di eta' compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-poliomielitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) anti-epatite B; e) anti-pertosse; f) anti-Haemophilus influenzae tipo b; 1-bis. Agli stessi fini di cui al comma l, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-morbillo; b) anti-rosolia; c) anti-parotite; d) anti-varicella. 1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge e delle coperture vaccinali raggiunte nonché degli eventuali eventi avversi segnalati in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco (AlFA), l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui al comma l-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali. 1-quater. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'offerta attiva e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-meningococcica B; b) anti-meningococcica C; c) anti-pneumococcica; d) anti-rotavirus. 1-quinquies. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, fornisce indicazioni operative per l'attuazione del comma l-quater, anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017. 2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del1'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione. 2-bis. Al fine di cui al comma 2, le procedure accentrate di acquisto di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente. 2-ter. Annualmente l'AlFA pubblica nel proprio sito internet i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinata. 3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma l e al comma 1-bis possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. 3-bis. L'AlFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede, avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica, all'uopo integrata da esperti indipendenti e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, a predisporre e a trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali e' stata confermata un'associazione con la vaccinazione. Il Ministro della salute trasmette la predetta relazione alle Camere. 4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al secondo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. All'accertamento, alla contestazione e all'irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome. 5. (soppresso) 6. E', comunque, fatta salva l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell' articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. 6-bis. I vaccini indicati nel Calendario vaccinale nazionale sono sottoposti alla negoziazione obbligatoria dell'AlFA, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 6-ter. La Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, verifica il rispetto degli obiettivi del Calendario vaccinale nazionale e avvia le misure di competenza atte a garantire la piena e uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza previste per i casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione. In presenza di specifiche condizioni di rischio elevato per la salute pubblica, il Governo esercita i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Art. 2 Iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni 1. A decorrere dal l° luglio 2017, il Ministero della salute promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e per promuovere un'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale, nonché per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da svolgersi anche con la collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite le rispettive rappresentanze ordinistiche e le associazioni di categoria. 1-bis. Ai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, è affidato il compito di diffondere le informazioni relative alle disposizioni di cui al presente decreto. 2. Il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2017/2018, avviano altresì iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie. 3. Ai fini di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di euro duecentomila per l'anno 2017. 4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 1, comma 4, sono versate ad apposito capitolo dell' entrata del bilancio dello Stato. Il cinquanta per cento dell'importo così acquisito è riassegnato, per gli anni 2017 e 2018, a ciascuno degli stati di previsione del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i fini di cui al comma 2. Art. 3 Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie 1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie indicate all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico, o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale. La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d'ufficio la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all'azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo l, comma 4. 3. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro ovvero agli esami. 3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale. Art. 3-bis Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019 1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonché dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di eta' compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati. 2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente. 3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. 4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4. 5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione ne' impedisce la partecipazione agli esami. Art. 4 Ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche e educative 1. I minori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 2. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due minori non vaccinati. Art. 4-bis Anagrafe nazionale vaccini l. Al fine di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita presso il Ministero della salute, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da altre amministrazioni sanitarie, l'anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del presente decreto, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati. 2. L'anagrafe nazionale vaccini di cui al comma 1 raccoglie i dati delle anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, nonché i dati concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015, in attuazione dell'articolo 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300.000 euro per l'anno 2018 e 10.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138. 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, alle attività di cui al presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente. Art. 4-ter Unità di crisi l. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie in materia di malattie infettive, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integra gli obiettivi e la composizione dell'Unità di crisi permanente di cui al decreto del medesimo Ministro 27 marzo 2015 al fine di renderli funzionali alle esigenze di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di prevenzione delle malattie infettive nonché di regia rispetto alle azioni da adottare in condizioni di rischio o allarme. La partecipazione all'Unità di crisi è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Art. 5 Disposizioni transitorie e finali 1. Per l'anno scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017, presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018. 1-bis. Al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali introdotti dal presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che la prenotazione gratuita delle vaccinazioni di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possa avvenire presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP) di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e al decreto attuativo del Ministro della salute 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011, nonché nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Art. 5-bis Controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci l. Nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e ad ogni altra controversia volta al riconoscimento del danno da vaccinazione, nonché nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente a carico del Servizio sanitario nazionale o di enti o strutture sanitarie pubblici, è litisconsorte necessario l'AlFA. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei giudizi introdotti in primo grado a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 5-ter Definizione delle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusione o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie 1. Al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, il Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, è autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a venti unità di personale appartenente all'area III del comparto Ministeri in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalità giuridico-amministrativa ed economico-contabile. 2. All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 359.000 per l'anno 2017 e di euro 1.076.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 5-quater Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni 1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica. Art. 6 Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati: a) l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, e successive modificazioni; b) l'articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 51; b-bis) l'articolo 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968, n. 419; c) l'articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165. Art. 7 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, pari a duecentomila euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 2. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 7-bis Clausola di salvaguardia l. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Art. 8 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Riferimenti normativi dell’Art 1 - L'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sancita in data 19 gennaio 2017 sul documento recante «Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019». (Rep. atti n. 10/CSR), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2017, n. 41. - Il decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, reca l'istituzione della Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990 (Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1991, n. 6: «Art. 1. - 1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, permane l'obbligo di notifica, da parte del medico, di tutti i casi di malattie diffusive pericolose per la salute pubblica; le unità sanitarie locali, a loro volta, sono tenute a comunicare le informazioni, ricevute dai medici, secondo le modalità di cui all'allegato.». - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: «Art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento). - (Omissis). 3. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 1, comma 7, all'art. 4, comma 3-quater e all'art. 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2016) . «Art. 1. - (Omissis). 548. Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, comma 3, del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA.». - La legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1983, n. 133, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 117 (Interventi d'urgenza). - 1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu' ambiti territoriali regionali. 2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.». - Si riporta il testo dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: «Art. 48 (Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica). - (Omissis). 33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale sono determinati mediante contrattazione tra Agenzia e Produttori secondo le modalità e i criteri indicati nella delibera Cipe n. 3 del 1° febbraio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.». - Si riporta l'art. 120 della Costituzione: «Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.». - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3): «Art. 8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per le finalità previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento. 2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato. 3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito. 4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'art. 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame. 5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite. 6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.». Riferimenti normativi dell’art. 2 - La legge 7 giugno 2000, n. 50 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136. - La legge 29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei consultori familiari), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1975, n. 227. Riferimenti normativi dell’art. 3 - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). (Testo A), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. Riferimenti normativi dell’art. 4 - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti): «Art. 1. - (Omissis). 201. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a quelle determinate ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.». - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: «Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica). - (Omissis). 7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 64 citato.». Riferimenti normativi all’art. 4 bis - Per il testo vigente dell'art. 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1. - Il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, (Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Legge di stabilità 2013), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2015, n. 143. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013): «Art. 1. - (Omissis). 344. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le procedure operative e le soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza con particolare riguardo: a) agli studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio; b) al rispetto degli obblighi sulla registrazione o sulla comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un medicinale; c) al rispetto delle condizioni o restrizioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale; d) agli ulteriori obblighi del titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio; e) ai casi in cui risulti necessario adire il Comitato per i medicinali per uso umano o il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, e successive modificazioni; f) alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali dove si effettuano la produzione, l'importazione, il controllo e l'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive utilizzate come materie prime nella produzione di medicinali; g) al sistema nazionale di farmacovigilanza e al ruolo dei compiti dell'Agenzia italiana del farmaco; h) alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC e le eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC; i) alla gestione dei fondi di farmacovigilanza; l) al sistema delle comunicazioni; m) alla registrazione di sospette reazioni avverse da parte del titolare di MC; n) ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza del medicinale (PSUR); o) agli obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari; p) alla regolamentazione della procedura d'urgenza.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138: «Art. 1. - 1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure: a) è istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare. Il Centro opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attività e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese per il personale, è autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006; (Omissis).». Riferimenti normativi dell’art. 4 ter - Il decreto del Ministro della salute 27 marzo 2015, vistato da UCB presso il Ministero della salute, visto n. 431 del 31 marzo 2015, non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, istituisce l'Unità di crisi permanente. Riferimenti normativi dell’art. 5 - Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nei riferimenti normativi all'art. 3. - Il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2009, n. 257. - Il decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011 (Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2011, n. 229. - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile): «Art. 11 (Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti). - 1. Ferme restando le competenze regionali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche; b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari; c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe; d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia; e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; f) rivedere i requisiti di ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al fine di riservare la corresponsione dell'indennità annua di residenza prevista dall' art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle farmacie e all'ampiezza del territorio servito. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 3. Nel caso in cui ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti siano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste, senza che tale procedura comporti alcuna penalizzazione.». Riferimenti normativi dell’Art. 5-bis - La legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55. Riferimenti normativi all’Art. 5-ter - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): «Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - (Omissis). 14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2008): «Art. 2 (Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche). - (Omissis). 361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.». Riferimenti normativi dell’Art. 5-quater - Per la legge 25 febbraio 1992, n. 210, si veda nei riferimenti normativi all'art. 5-bis. Riferimenti normativi dell’Art. 6 - L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), abrogato dal presente decreto, stabiliva l'accertamento da parte dei direttori delle scuole e dei capi degli istituti di istruzione pubblica o privata, delle vaccinazioni e rivaccinazioni agli alunni, all'atto dell'ammissione alla scuola o agli esami. - L'art. 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica), abrogato dal presente decreto, stabiliva la sanzione amministrativa al contravventore. - L'art. 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968, n. 419 (Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria), abrogato dalla presente legge, stabiliva la sanzione amministrativa al contravventore. - L'art. 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165 (Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B), abrogato dal presente decreto, stabiliva la sanzione amministrativa al contravventore. Riferimenti normatividell’Art.7 - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 (Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi): «Art. 1 (Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi). - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo denominato «Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» destinato alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione postsecondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea. 1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 è espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua con proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo. 2. Le disponibilità di cui al comma 1 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono ripartite, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con decreti del Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova istituzione, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in attuazione delle direttive di cui all'art. 2. Le eventuali disponibilità non utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo. Riferimenti normativi dell’Art. 7-bis - La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248.
LEGGE-119-2017.pdf, TESTO-COORDINATO-DEL-DECRETO-73.pdf
09 Aprile 2020
5-8-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 182 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 31 luglio 2017, n. 119. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 luglio 2017 MATTARELLA GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri LORENZIN, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: ORLANDO ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO 2017, N. 73 All’articolo 1: il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019, di cui all’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-poliomielitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) anti-epatite B; e) anti-pertosse; f) anti-Haemophilus influenzae tipo b. 1-bis. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-morbillo; b) anti-rosolia; c) anti-parotite; d) anti-varicella. 1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge e delle coperture vaccinali raggiunte nonché degli eventuali eventi avversi segnalati in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l’Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può disporre la cessazione dell’obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali. 1-quater. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l’offerta attiva e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-meningococcica B; b) anti-meningococcica C; c) anti-pneumococcica; d) anti-rotavirus. — 1 — 5-8-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 1-quinquies. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, sentito l’Istituto superiore di sanità, fornisce indicazioni operative per l’attuazione del comma 1-quater, anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017»; al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all’obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione»; dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Al fine di cui al comma 2, le procedure accentrate di acquisto di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all’articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all’acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente. 2-ter. Annualmente l’AIFA pubblica nel proprio sito internet i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinata»; al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 1-bis»; dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. L’AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede, avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica, all’uopo integrata da esperti indipendenti e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, a predisporre e a trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata un’associazione con la vaccinazione. Il Ministro della salute trasmette la predetta relazione alle Camere»; al comma 4: è premesso il seguente periodo: «In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione.»; il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento»; al secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo periodo» e le parole: «e i tutori» sono sostituite dalle seguenti: «, i tutori e i soggetti affidatari»; Serie generale - n. 182 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All’accertamento, alla contestazione e all’irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome»; il comma 5 è soppresso; dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. I vaccini indicati nel Calendario vaccinale nazionale sono sottoposti alla negoziazione obbligatoria dell’AIFA, ai sensi dell’articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 6-ter. La Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, verifica il rispetto degli obiettivi del Calendario vaccinale nazionale e avvia le misure di competenza atte a garantire la piena e uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza previste per i casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione. In presenza di specifiche condizioni di rischio elevato per la salute pubblica, il Governo esercita i poteri sostitutivi, ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione e secondo le procedure di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131»; la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di vaccini». All’articolo 2: al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per promuovere un’adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale, nonché per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da svolgersi anche con la collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite le rispettive rappresentanze ordinistiche e le associazioni di categoria»; dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, è affidato il compito di diffondere le informazioni relative alle disposizioni di cui al presente decreto»; al comma 2, dopo la parola: «genitori» sono aggiunte le seguenti: «e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie». All’articolo 3: al comma 1: al primo periodo, dopo le parole: «sedici anni» sono inserite le seguenti: «e del minore straniero non accompagnato», le parole: «e ai tutori» sono sostituite dalle seguenti: «, ai tutori o ai soggetti affidatari», dopo le parole: «effettuazione delle vaccinazioni» è inserita la seguente: «obbligatorie», le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis» e sono aggiunte, — 2 — 5-8-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA in fine, le seguenti parole: «, o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5, per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d’ufficio la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000»; al comma 2, le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»; al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Per gli altri gradi di istruzione» sono inserite le seguenti: «e per i centri di formazione professionale regionale» e le parole: «agli esami» sono sostituite dalle seguenti: «, al centro ovvero agli esami»; dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale». Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente: «Art. 3-bis (Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall’anno 2019). – 1. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 nonché dall’inizio del calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati. 2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente. 3. Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti Serie generale - n. 182 elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente. 4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all’articolo 1, comma 4. 5. Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione dì cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami». All’articolo 4, comma 2, le parole: «alunni non vaccinati» sono sostituite dalle seguenti: «minori non vaccinati». Dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti: «Art. 4-bis (Anagrafe nazionale vaccini). – 1. Al fine di monitorare l’attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita presso il Ministero della salute, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da altre amministrazioni sanitarie, l’anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del presente decreto, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati. 2. L’anagrafe nazionale vaccini di cui al comma 1 raccoglie i dati delle anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, nonché i dati concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015, in attuazione dell’articolo 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300.000 euro per l’anno 2018 e 10.000 euro a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138. — 3 — 5-8-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, alle attività di cui al presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente. Art. 4-ter (Unità di crisi). – 1. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie in materia di malattie infettive, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integra gli obiettivi e la composizione dell’Unità di crisi permanente di cui al decreto del medesimo Ministro 27 marzo 2015 al fine di renderli funzionali alle esigenze di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di prevenzione delle malattie infettive nonché di regia rispetto alle azioni da adottare in condizioni di rischio o allarme. La partecipazione all’Unità di crisi è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti, comunque denominati». All’articolo 5: al comma 1, le parole: «Per l’anno scolastico 2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’anno scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018», dopo le parole: «10 settembre 2017» sono inserite le seguenti: «presso i servizi educativi e le scuole per l’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale» e le parole: «anche ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 4» sono soppresse; dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali introdotti dal presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che la prenotazione gratuita delle vaccinazioni di cui all’articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possa avvenire presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP) di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e al decreto attuativo del Ministro della salute 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011, nonché nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e finali». Dopo l’articolo 5 sono inseriti i seguenti: «Art. 5-bis (Controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci). — 1. Nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e ad ogni altra controversia volta al riconoscimento del danno da vaccinazione, nonché nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci non oggetto di Serie generale - n. 182 sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente a carico del Servizio sanitario nazionale o di enti o strutture sanitarie pubblici, è litisconsorte necessario l’AIFA. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei giudizi introdotti in primo grado a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 5-ter (Definizione delle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie). — 1. Al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, il Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, è autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a venti unità di personale appartenente all’area III del comparto Ministeri in posizione di comando ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalità giuridico-amministrativa ed economico-contabile. 2. All’attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 359.000 per l’anno 2017 e di euro 1.076.000 per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 5-quater (Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni). — 1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell’articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica». All’articolo 6, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) l’articolo 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968, n. 419». Dopo l’articolo 7 è inserito il seguente: «Art. 7-bis (Clausola di salvaguardia). — 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci». — 4 — 5-8-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 182 zione, 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Cultura), 11ª (Lavoro), 14ª (Pol. Unione europea), Questioni regionali. LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2856): Presentato dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni Silveri e dal Ministro della salute Beatrice Lorenzin (Governo Gentiloni SilveriI) in data 8 giugno 2017. Assegnato alla 12ª commissione permanente (Igiene e sanità), in sede referente l’8 giugno 2017 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 14ª (Unione europea), Questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione (Aff. costituzionali) su presupposti di costituzionalità il 13 e 14 giugno 2017. Esaminato dalla 12ª commissione permanente (Igiene e sanità), in sede referente, il 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30 giugno 2017; 4, 5, 6, 10 luglio 2017. Esaminato in aula il 15, 20 giugno 2017; 4, 11, 12, 13, 18, 19 luglio 2017 ed approvato il 20 luglio 2017. Esaminato dalla XII commissione permanente (Affari sociali), in sede referente, il 21, 23, 24, 25 luglio 2017. Esaminato in aula il 26, 27 luglio 2017 ed approvato il 28 luglio 2017. AVVERTENZA: Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 130 del 7 giugno 2017. A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Camera dei deputati (atto n. 4595): Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17. Assegnato alla XII commissione permanente (Affari sociali), in sede referente, il 21 luglio 2017 con pareri delle commissioni legisla- 17G00132 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 14 luglio 2017. Autorizzazione all’organismo CSI S.p.a., in Senago all’espletamento dei compiti di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134. IL COMANDANTE GENERALE CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO DEL Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974 e successive modificazioni (SOLAS 1974/78); Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l’art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in par- ticolare l’art. 13 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose, ed in particolare l’art. 30 relativo all’approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi utilizzati per il trasporto marittimo di merci pericolose; Vista l’istanza in data 19 giugno 2017 e successiva documentazione integrativa presentata da CSI S.p.a., codice fiscale 11360160151, con sede legale in 20030 Senago (Milano), Cascina Traversagna n. 21, intesa ad ottenere l’autorizzazione all’espletamento dei compiti di cui all’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134; Visto l’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, relativo alle modalità di rilascio della succitata autorizzazione ed in particolare gli esiti dell’audit di rinnovo condotto in data 4 e 5 luglio 2017 da personale dipendente del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Decreta: Art. 1. 1. L’organismo CSI S.p.a., codice fiscale 11360160151, con sede legale in 20030 Senago (Milano), Cascina Traversagna n. 21, è autorizzato ad espletare i compiti previ- — 5 — Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) TESTO DEL DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO 2017, N. 73 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 31 LUGLIO 2017, N. 119 «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.». (17A05515) (GU n.182 del 5-8-2017) Vigente al: 5-8-2017 Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Disposizioni in materia di vaccini 1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019, di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di eta' compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-poliomielitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) anti-epatite B; e) anti-pertosse; f) anti-Haemophilus influenzae tipo b; 1-bis. Agli stessi fini di cui al comma l, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-morbillo; b) anti-rosolia; c) anti-parotite; d) anti-varicella. 1-ter. Sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge e delle coperture vaccinali raggiunte nonché degli eventuali eventi avversi segnalati in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, il Ministro della salute, con decreto da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco (AlFA), l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di cui al comma l-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali. 1-quater. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'offerta attiva e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-meningococcica B; b) anti-meningococcica C; c) anti-pneumococcica; d) anti-rotavirus. 1-quinquies. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, fornisce indicazioni operative per l'attuazione del comma l-quater, anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017. 2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del1'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione. 2-bis. Al fine di cui al comma 2, le procedure accentrate di acquisto di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente. 2-ter. Annualmente l'AlFA pubblica nel proprio sito internet i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinata. 3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma l e al comma 1-bis possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. 3-bis. L'AlFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede, avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica, all'uopo integrata da esperti indipendenti e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, a predisporre e a trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali e' stata confermata un'associazione con la vaccinazione. Il Ministro della salute trasmette la predetta relazione alle Camere. 4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al secondo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. All'accertamento, alla contestazione e all'irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome. 5. (soppresso) 6. E', comunque, fatta salva l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell' articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. 6-bis. I vaccini indicati nel Calendario vaccinale nazionale sono sottoposti alla negoziazione obbligatoria dell'AlFA, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 6-ter. La Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, verifica il rispetto degli obiettivi del Calendario vaccinale nazionale e avvia le misure di competenza atte a garantire la piena e uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza previste per i casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione. In presenza di specifiche condizioni di rischio elevato per la salute pubblica, il Governo esercita i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Art. 2 Iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni 1. A decorrere dal l° luglio 2017, il Ministero della salute promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e per promuovere un'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale, nonché per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da svolgersi anche con la collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite le rispettive rappresentanze ordinistiche e le associazioni di categoria. 1-bis. Ai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, è affidato il compito di diffondere le informazioni relative alle disposizioni di cui al presente decreto. 2. Il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2017/2018, avviano altresì iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie. 3. Ai fini di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di euro duecentomila per l'anno 2017. 4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 1, comma 4, sono versate ad apposito capitolo dell' entrata del bilancio dello Stato. Il cinquanta per cento dell'importo così acquisito è riassegnato, per gli anni 2017 e 2018, a ciascuno degli stati di previsione del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i fini di cui al comma 2. Art. 3 Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie 1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie indicate all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico, o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale. La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d'ufficio la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all'azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo l, comma 4. 3. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro ovvero agli esami. 3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale. Art. 3-bis Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019 1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonché dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di eta' compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati. 2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente. 3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. 4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4. 5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione ne' impedisce la partecipazione agli esami. Art. 4 Ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche e educative 1. I minori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 2. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due minori non vaccinati. Art. 4-bis Anagrafe nazionale vaccini l. Al fine di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita presso il Ministero della salute, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da altre amministrazioni sanitarie, l'anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del presente decreto, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati. 2. L'anagrafe nazionale vaccini di cui al comma 1 raccoglie i dati delle anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, nonché i dati concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015, in attuazione dell'articolo 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300.000 euro per l'anno 2018 e 10.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138. 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, alle attività di cui al presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente. Art. 4-ter Unità di crisi l. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie in materia di malattie infettive, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integra gli obiettivi e la composizione dell'Unità di crisi permanente di cui al decreto del medesimo Ministro 27 marzo 2015 al fine di renderli funzionali alle esigenze di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di prevenzione delle malattie infettive nonché di regia rispetto alle azioni da adottare in condizioni di rischio o allarme. La partecipazione all'Unità di crisi è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Art. 5 Disposizioni transitorie e finali 1. Per l'anno scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017, presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018. 1-bis. Al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali introdotti dal presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che la prenotazione gratuita delle vaccinazioni di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possa avvenire presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP) di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e al decreto attuativo del Ministro della salute 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011, nonché nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Art. 5-bis Controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci l. Nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e ad ogni altra controversia volta al riconoscimento del danno da vaccinazione, nonché nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente a carico del Servizio sanitario nazionale o di enti o strutture sanitarie pubblici, è litisconsorte necessario l'AlFA. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione esclusivamente nei giudizi introdotti in primo grado a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 5-ter Definizione delle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusione o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie 1. Al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, il Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, è autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a venti unità di personale appartenente all'area III del comparto Ministeri in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalità giuridico-amministrativa ed economico-contabile. 2. All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 359.000 per l'anno 2017 e di euro 1.076.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 5-quater Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni 1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica. Art. 6 Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati: a) l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, e successive modificazioni; b) l'articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 51; b-bis) l'articolo 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968, n. 419; c) l'articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165. Art. 7 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, pari a duecentomila euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 2. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 7-bis Clausola di salvaguardia l. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Art. 8 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Riferimenti normativi dell’Art 1 - L'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sancita in data 19 gennaio 2017 sul documento recante «Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019». (Rep. atti n. 10/CSR), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2017, n. 41. - Il decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, reca l'istituzione della Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990 (Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1991, n. 6: «Art. 1. - 1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, permane l'obbligo di notifica, da parte del medico, di tutti i casi di malattie diffusive pericolose per la salute pubblica; le unità sanitarie locali, a loro volta, sono tenute a comunicare le informazioni, ricevute dai medici, secondo le modalità di cui all'allegato.». - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: «Art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento). - (Omissis). 3. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 1, comma 7, all'art. 4, comma 3-quater e all'art. 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2016) . «Art. 1. - (Omissis). 548. Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, comma 3, del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA.». - La legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1983, n. 133, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 117 (Interventi d'urgenza). - 1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu' ambiti territoriali regionali. 2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.». - Si riporta il testo dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: «Art. 48 (Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica). - (Omissis). 33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale sono determinati mediante contrattazione tra Agenzia e Produttori secondo le modalità e i criteri indicati nella delibera Cipe n. 3 del 1° febbraio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.». - Si riporta l'art. 120 della Costituzione: «Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.». - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3): «Art. 8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per le finalità previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento. 2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato. 3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito. 4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'art. 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame. 5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite. 6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.». Riferimenti normativi dell’art. 2 - La legge 7 giugno 2000, n. 50 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136. - La legge 29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei consultori familiari), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1975, n. 227. Riferimenti normativi dell’art. 3 - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). (Testo A), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. Riferimenti normativi dell’art. 4 - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti): «Art. 1. - (Omissis). 201. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a quelle determinate ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.». - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: «Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica). - (Omissis). 7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 64 citato.». Riferimenti normativi all’art. 4 bis - Per il testo vigente dell'art. 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1. - Il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, (Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Legge di stabilità 2013), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2015, n. 143. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013): «Art. 1. - (Omissis). 344. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le procedure operative e le soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza con particolare riguardo: a) agli studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio; b) al rispetto degli obblighi sulla registrazione o sulla comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un medicinale; c) al rispetto delle condizioni o restrizioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale; d) agli ulteriori obblighi del titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio; e) ai casi in cui risulti necessario adire il Comitato per i medicinali per uso umano o il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, e successive modificazioni; f) alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali dove si effettuano la produzione, l'importazione, il controllo e l'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive utilizzate come materie prime nella produzione di medicinali; g) al sistema nazionale di farmacovigilanza e al ruolo dei compiti dell'Agenzia italiana del farmaco; h) alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC e le eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC; i) alla gestione dei fondi di farmacovigilanza; l) al sistema delle comunicazioni; m) alla registrazione di sospette reazioni avverse da parte del titolare di MC; n) ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza del medicinale (PSUR); o) agli obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari; p) alla regolamentazione della procedura d'urgenza.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138: «Art. 1. - 1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure: a) è istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare. Il Centro opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attività e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese per il personale, è autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006; (Omissis).». Riferimenti normativi dell’art. 4 ter - Il decreto del Ministro della salute 27 marzo 2015, vistato da UCB presso il Ministero della salute, visto n. 431 del 31 marzo 2015, non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, istituisce l'Unità di crisi permanente. Riferimenti normativi dell’art. 5 - Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nei riferimenti normativi all'art. 3. - Il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2009, n. 257. - Il decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011 (Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2011, n. 229. - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile): «Art. 11 (Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti). - 1. Ferme restando le competenze regionali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche; b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari; c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe; d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia; e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; f) rivedere i requisiti di ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al fine di riservare la corresponsione dell'indennità annua di residenza prevista dall' art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle farmacie e all'ampiezza del territorio servito. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 3. Nel caso in cui ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti siano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste, senza che tale procedura comporti alcuna penalizzazione.». Riferimenti normativi dell’Art. 5-bis - La legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55. Riferimenti normativi all’Art. 5-ter - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): «Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - (Omissis). 14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2008): «Art. 2 (Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche). - (Omissis). 361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.». Riferimenti normativi dell’Art. 5-quater - Per la legge 25 febbraio 1992, n. 210, si veda nei riferimenti normativi all'art. 5-bis. Riferimenti normativi dell’Art. 6 - L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), abrogato dal presente decreto, stabiliva l'accertamento da parte dei direttori delle scuole e dei capi degli istituti di istruzione pubblica o privata, delle vaccinazioni e rivaccinazioni agli alunni, all'atto dell'ammissione alla scuola o agli esami. - L'art. 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica), abrogato dal presente decreto, stabiliva la sanzione amministrativa al contravventore. - L'art. 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968, n. 419 (Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria), abrogato dalla presente legge, stabiliva la sanzione amministrativa al contravventore. - L'art. 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165 (Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B), abrogato dal presente decreto, stabiliva la sanzione amministrativa al contravventore. Riferimenti normatividell’Art.7 - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 (Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi): «Art. 1 (Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi). - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo denominato «Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» destinato alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione postsecondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea. 1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 è espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua con proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo. 2. Le disponibilità di cui al comma 1 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono ripartite, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con decreti del Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova istituzione, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in attuazione delle direttive di cui all'art. 2. Le eventuali disponibilità non utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo. Riferimenti normativi dell’Art. 7-bis - La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248.
ALLEGATO_A_0002166_27_02_2018.pdf
09 Aprile 2020
0002166-27/02/2018-GAB-GAB-P - Allegato Utente 1 (A01)