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IL PROCESSO DI COMUNICAZIONE CON IL MMG E I POSSIBILI SVILUPPI

rapportarsi col mmg

Lo scopo di questo processo di comunicazione è quello di accertare possibili controindicazioni alla vaccinazione (che non possono essere risolte dalle FAQ dell’AIFA, https://www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-su-vaccini-covid-19); tale richiesta comporta il corollario (di fatto) del differimento della vaccinazione in attesa degli esiti degli accertamenti diagnostici.

Condizioni prese in esame (non sono contemplati i casi di guarigione nei tempi previsti dalla Circolare 0032884-21/07/2021-DGPRE-DGPRE-P, casi in cui non è possibile la somministrazione vaccinale e che permettono l’ottenimento della certificazione verde rafforzata):

  • condizione di persona sana non vaccinata (no patologie pregresse significative, nessuna in corso …);
  • condizione di persona non vaccinata con patologie pregresse e/o in corso;
  • condizione di persona vaccinata con una o più dosi, sana;
  • condizione di persona vaccinata con una o più dosi che abbia riscontrato reazioni avverse a una o più di tali dosi e che soffra di patologie conseguenti anche in mancanza di segnalazione di reazione avversa e/o riconoscimento della correlazione …;

Il processo di comunicazione con il MMG è soggetto a diversi sviluppi, sulla base dell’esito dei colloqui e dalla varietà dei comportamenti del medico stesso. L’evoluzione di questo processo potrebbe portare all’attivazione di altri interlocutori come:

    • L’azienda Sanitaria, attraverso un medico vaccinatore delegato;
    • Una eventuale Commissione Medica;

Vediamo di seguito la schematizzazione del processo di comunicazione con il MMG:

processo comunicazione

Il processo di comunicazione con il MMG inizia, quindi, con un colloquio nel quale esporremo le nostre ragioni dopo esserci preparati sulla base del contenuto della lettera facsimile 1 che avremo nel frattempo preparato (ma non ancora inviato).

Se l’esito di questo colloquio è positivo avremo la prescrizione degli accertamenti, possibilmente in regime di esenzione P03, attivando un differimento della vaccinazione.

Se comprendiamo che il MMG non ha intenzione di prescrivere gli accertamenti, non vuole applicare agli stessi la condizione di prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata P03 e non intende emettere alcun differimento, allora invieremo formalmente la lettera. La comunicazione deve essere fatta pervenire al medico quanto prima, possibilmente via PEC o Raccomandata o, meglio, portata personalmente in duplice copia e fatta riscontrare con una attestazione di ricevuta. Si invia, altrimenti, una e-mail ordinaria, conservandone copia dell'invio.

Naturalmente ognuno può redigere la lettera facsimile 1 personalizzandola, cercando di seguire una traccia logica del tipo seguente:

  • Presentare la propria situazione sanitaria personale, cosa che dovrebbe peraltro essere nota al MMG se vi conosce da un po' di tempo;
  • Inquadrarsi in una delle condizioni su esposte (CONDIZIONE 1A, B, ecc.);
  • Proporre al medico idonei accertamenti diagnostici al fine di stabilire la compatibilità con la somministrazione vaccinale;
  • Richiedere di applicare la condizione di prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata P03 (ex art. 1 comma 4 lettera b d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124).

A fronte di questa comunicazione il medico potrà comportarsi come segue:

Caso A. Il MMG non prescrive gli accertamenti richiesti, ovvero non li prescrive se non in minima parte, non attiva il regime di esenzione e non certifica il differimento alla vaccinazione (spetterà ad ognuno di noi decidere quale sia il grado di soddisfazione delle nostre richieste), allora chiederemo al MMG di fare una sua anamnesi sulla base dei dati in suo possesso. In tal caso pretendere, prima di tutto, una dichiarazione scritta del medico che conterrà le motivazioni della sua decisione: basta anche un semplice scritto su carta intestata, come se fosse una normale prescrizione, datata e firmata. Con o senza questa dichiarazione proveremo a scalare verso l’azienda sanitaria predisponendo una comunicazione ad hoc mediante la lettera facsimile 2.

Caso B. il MMG accetta le nostre condizioni e quindi proseguiamo il nostro percorso con lui come disegnato nello schema.

Una volta completati gli accertamenti e valutati con il MMG le ipotesi sono le seguenti:

  • Si arriva all’esenzione sulla base degli esiti (il MMG potrebbe in tal caso coinvolgere anche altre figure come il medico vaccinatore);
  • Il medico, sulla base degli esiti, dichiara la possibilità di essere vaccinati: è probabile che il medico lo faccia anche sulla base delle indicazioni ricevute a fronte del DPCM 4 febbraio 2022, “Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19”, All. C, artt. 3, 5, 6 e 9, Tabella 2. A questo punto insisteremo sull’opportunità di ricevere una esenzione inviando la lettera facsimile 6. N.B. su questo punto vi invitiamo ad approfondire l’argomento consultando la pagina dedicata a "Principio di Precauzione, Responsabilità Medica e Linee Guida".
  • Se, a fronte della nostra istanza, il medico accetta di fare l’esenzione bene, altrimenti, confermando che possiamo essere vaccinati, chiederemo la prescrizione medica (RRL) e lo formalizzeremo con la lettera facsimile 3. La prescrizione è dovuta ai sensi della determina ministeriale [es. Determina 23 dicembre 2020. Classificazione, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Comirnaty», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 154/2020) … (Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL) da utilizzare esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di specifiche strategie messe a punto dalle regioni.) … GU Serie Generale n.318 del 23-12-2020];
  • Se il MMG non fa la prescrizione medica (RRL) ne chiederemo conto, ancora una volta, con una dichiarazione scritta che conterrà le motivazioni della sua decisione (basta anche un semplice scritto su carta intestata) e valuteremo di chiudere l’iter con lui per MANCANZA DI RESPONSABILITÀ MEDICA E DI GARANZIE, utilizzando la lettera facsimile 4.
  • Se il MMG fa la prescrizione medica (RRL) valuteremo se vaccinarci o se chiudere l’iter con lui per MANCANZA DI SUFFICIENTI GARANZIE, utilizzando la lettera facsimile 5. Questa lettera dovrà contenere le motivazioni della nostra decisione, basate sull’esito degli accertamenti e, eventualmente, sul ragionevole dubbio che permane nel fornire il nostro CONSENSO INFORMATO alla vaccinazione.

Sulla richiesta del differimento della vaccinazione: il rilascio da parte del medico del certificato di differimento alla vaccinazione per il tempo necessario a svolgere gli opportuni accertamenti dai quali potrebbero emergere condizioni ostative alla vaccinazione in via temporanea o permanente. La richiesta è assolutamente legittima proprio ai sensi della norma che stabilisce l’obbligo. Copia del certificato di differimento potrà essere utilizzata per essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio come indicato nella “Comunicazione 1” (vedi passaggi legislativi):

  • Comunicazione 1. Il Ministero della Salute, avvalendosi dell’AER comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio:
    • l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale,
    • ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.

Un simile certificato viene emesso in relazione alle disposizioni che regolano gli obblighi vaccinali e non anche al fine di consentire l’accesso ai servizi e alle attività; per poter accedere a tutte le facilitazioni concesse in termini di certificazione verde è necessaria un’apposita certificazione di esenzione alla vaccinazione (vedere per le modalità di rilascio la circolare del Ministero della Salute 0035309-04/08/2021-DGPRE-DGPRE-P).

MOLTO IMPORTANTE! Per chi è stato già vaccinato con una o più dosi e abbia riscontrato reazioni avverse, che soffra di patologie conseguenti - anche in mancanza di segnalazione di reazione avversa e/o riconoscimento della correlazione - raccomandiamo attenta lettura del VEDEMECUM PER LA SEGNALAZIONE SOSPETTA REAZIONE AVVERSA consultabile qui.

Se il processo di comunicazione con il MMG non è andato a buon fine, la sua evoluzione, come prospettato, può chiamare in causa altri interlocutori, ovvero:

    • L’azienda Sanitaria, attraverso un medico vaccinatore delegato;
    • Una eventuale Commissione Medica;

Vediamo il processo con l’azienda sanitaria competente per territorio:

processo con azienda sanitaria

Nella comunicazione con l’azienda sanitaria (la lettera facsimile 2) proporremo le stesse richieste inizialmente formulate al MMG: si prospettano anche qui due esiti principali, ovvero l’azienda sanitaria accetta la richiesta di prescrizione degli accertamenti in regime di esenzione P03 ed emette un differimento alla vaccinazione oppure no.

Nella stessa comunicazione citata, abbiamo chiesto all’azienda sanitaria di poterci avvalere, eventualmente, anche del parere della commissione medica istituita dai servizi sanitari regionali per scopi contigui, come ad es. per la validazione delle certificazioni di esenzione prodotte dai MMG e, in particolare, in merito alla conversione digitale delle certificazioni di esenzione cartacee. Se questa commissione sarà operativa, in caso di risposta negativa dell’azienda, potremo tentare di avere un appuntamento con questa e perorare la nostra causa (vedere a tale proposito lo schema successivo). Diversamente chiuderemo il processo per MANCANZA DI RESPONSABILITÀ MEDICA E DI GARANZIE, utilizzando la lettera facsimile 4.

Invece, in caso di risposta positiva dell’azienda sanitaria, ci troveremo di fronte ad un percorso del tutto simile a quello descritto per il MMG. Una volta completati gli accertamenti e valutati con il medico delegato dall’azienda le ipotesi sono le seguenti:

  • Si arriva all’esenzione sulla base degli esiti;
  • Il medico, sulla base degli esiti, dichiara la possibilità di essere vaccinati: è probabile che l’ASL lo faccia anche sulla base delle indicazioni ricevute a fronte del DPCM 4 febbraio 2022, “Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19”, All. C, artt. 3, 5, 6 e 9, Tabella 2.A questo punto insisteremo sull’opportunità di ricevere una esenzione inviando la lettera facsimile 6. N.B. su questo punto vi invitiamo ad approfondire l’argomento consultando la pagina dedicata a "Principio di Precauzione, Responsabilità Medica e Linee Guida".
  • Se, a fronte della nostra istanza l’ASL accetta di fare l’esenzione bene, altrimenti, confermando che possiamo essere vaccinati chiederemo la prescrizione medica (RRL) e lo formalizzeremo con la lettera facsimile 3. La prescrizione è dovuta ai sensi della determina ministeriale [es. Determina 23 dicembre 2020. Classificazione, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Comirnaty», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 154/2020) … (Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL) da utilizzare esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di specifiche strategie messe a punto dalle regioni.) … GU Serie Generale n.318 del 23-12-2020];
  • Se il medico delegato non fa la prescrizione medica (RRL) ne chiederemo conto, ancora una volta, con una dichiarazione scritta che conterrà le motivazioni della sua decisione (basta anche un semplice scritto su carta intestata) e valuteremo di chiudere l’iter con lui per MANCANZA DI RESPONSABILITÀ MEDICA E DI GARANZIE, utilizzando la lettera facsimile 4.
  • Se il medico delegato fa la prescrizione medica (RRL) valuteremo se vaccinarci o se chiudere l’iter con lui per MANCANZA DI SUFFICIENTI GARANZIE, utilizzando la lettera facsimile 5. Questa lettera dovrà contenere le motivazioni della nostra decisione, basate sull’esito degli accertamenti e, eventualmente, sul ragionevole dubbio che permane nel fornire il nostro CONSENSO INFORMATO alla vaccinazione.

L’eventuale coinvolgimento della Commissione medica si svolge in modo del tutto analogo ai processi visti in precedenza:

processo commissione medica

 

In caso di nuova risposta negativa da parte della commissione (mancata prescrizione degli accertamenti, mancata applicazione della condizione di prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata P03, e negazione del differimento alla vaccinazione) chiuderemo il processo per MANCANZA DI RESPONSABILITÀ MEDICA E DI GARANZIE, utilizzando la lettera facsimile 4.

In caso di risposta positiva della commissione medica, ci troveremo di fronte, nuovamente, ad un percorso del tutto simile a quello descritto per il MMG. Una volta completati gli accertamenti e valutati con il medico delegato dall’azienda le ipotesi sono le seguenti:

  • Si arriva all’esenzione sulla base degli esiti;
  • La commissione, sulla base degli esiti, dichiara la possibilità di essere vaccinati: è probabile che la commissione lo faccia anche sulla base delle indicazioni ricevute a fronte del DPCM 4 febbraio 2022, “Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19”, All. C, artt. 3, 5, 6 e 9, Tabella 2. A questo punto insisteremo sull’opportunità di ricevere una esenzione inviando la lettera facsimile 6. N.B. su questo punto vi invitiamo ad approfondire l’argomento consultando la pagina dedicata a "Principio di Precauzione, Responsabilità Medica e Linee Guida".
  • Se, a fronte della nostra istanza, la commissione accetta di fare l’esenzione bene, altrimenti, confermando che possiamo essere vaccinati, chiederemo la prescrizione medica (RRL) e lo formalizzeremo con la lettera facsimile 3. La prescrizione è dovuta ai sensi della determina ministeriale [es. Determina 23 dicembre 2020. Classificazione, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Comirnaty», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 154/2020) … (Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL) da utilizzare esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di specifiche strategie messe a punto dalle regioni.) … GU Serie Generale n.318 del 23-12-2020];
  • Se la commissione non produce la prescrizione medica (RRL) ne chiederemo conto, ancora una volta, con una dichiarazione scritta che conterrà le motivazioni della sua decisione (basta anche un semplice scritto su carta intestata) e valuteremo di chiudere l’iter con lui per MANCANZA DI RESPONSABILITÀ MEDICA E DI GARANZIE, utilizzando la lettera facsimile 4.
  • Se il medico delegato fa la prescrizione medica (RRL) valuteremo se vaccinarci o se chiudere l’iter con lui per MANCANZA DI SUFFICIENTI GARANZIE, utilizzando la lettera facsimile 5. Questa lettera dovrà contenere le motivazioni della nostra decisione, basate sull’esito degli accertamenti e, eventualmente, sul ragionevole dubbio che permane nel fornire il nostro CONSENSO INFORMATO alla vaccinazione.

 

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