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COMUNICATO STAMPA Sentenza n. 1462/2020 TAR Calabria

16 Settembre 2020

La notizia della sentenza n. 1462/2020 del TAR della Regione Calabria è arrivata ieri pomeriggio piuttosto inaspettata, in un contesto di generale che sembrava spianare la strada ad una totale deregulation normativa nel nome dell’emergenza, (da una parte) e di una certa faciloneria decisionista arrogante che sembrava dover prevalere sopra ogni ragionevole valutazione di merito e di rispetto delle regole istituzionali (dall’altra).

Nel momento in cui alcuni passaggi di agenzia cominciavano a suonare la fanfara in seguito al respingimento da parte del TAR Lazio delle legittime azioni di ricorso cautelare 1 pregustando una vittoria su tutti i fronti il TAR Calabria ha riportato tutti con i piedi per terra, non potendo fare altro che constatare come la mancanza di MISURA nel concepire tali effimeri provvedimenti non potesse che essere sanzionata con una chiarissima e sonora bocciatura!

Riassumendo, i motivi del ricorso sono ai più ben noti:

  1. Il provvedimento si porrebbe in contrasto con l’art. 32, comma 2 Cost, che vieta l’introduzione di trattamenti sanitari obbligatori attraverso un provvedimento amministrativo e violerebbe altresì il riparto di competenze tra Stato e Regioni. E già qui il provvedimento sarebbe nullo per difetto di attribuzione;

  2. Il Presidente della Regione Calabria avrebbe emanato il provvedimento in assenza dei presupposti richiesti sia dall’art. 32, comma 3 l. 23 dicembre 1978, n. 833, sia dall’art. 50 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: mancherebbe il requisito di indifferibilità necessario per un provvedimento contingente per un provvedimento preso a maggio 2020 che avrebbe effettività a partire dal 15 settembre 2020;

  3. vi è altresì un difetto di competenza ai sensi delle norme emergenziali in materia di contrasto al Covid-19, in particolare all’art. 3 d.l. 25 marzo 2020, n. 19, conv. con mod. con l. 22 maggio 2020, n. 35.

Il primo motivo risulta talmente evidente da essere stato definito dai giudici come ASSORBENTE di tutti i restanti motivi, al punto che le questioni di MERITO sull’opportunità di introdurre un obbligo vaccinale contro l’influenza come misura di contrasto per la presunta “nuova emergenza” da Covid-19 nella prossima stagione autunno-inverno non sono state esaminate.

Crediamo tuttavia che le questioni di merito saranno riproposte il 29 settembre prossimo da altri ricorrenti a Roma, poiché in merito allo stesso argomento pende altro ricorso davanti al TAR Lazio.

In ogni caso, leggendo la sentenza del TAR Calabria osserviamo che i giudici hanno ritenuto di dare alcune indicazioni che riteniamo importanti e decisive in questo contesto, ovvero:

  • I valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni, come si vede, sono molteplici e il loro contemperamento è compito del legislatore, il quale ha discrezionalità nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive (…);

  • Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (Corte cost. 14 dicembre 2017, n. 268), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica (…) … (e non semplicemente “per le vie brevi, N.d.T.);

  • il diritto della persona di essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica, e di essere rispettata nella propria integrità fisica e psichica (Corte cost. 26 giugno 2002, n. 282; Corte cost. 14 novembre 2003, n. 338; Corte cost. 12 luglio 2017, n. 169) deve essere garantito in condizione di eguaglianza in tutto il paese, attraverso una legislazione generale dello Stato basata sugli indirizzi condivisi dalla comunità scientifica nazionale e internazionale … (e non sulla base di una presunta “miglior scienza”, N.d.T.)

Noi, dunque, prendiamo atto di questa importante sentenza e guardiamo con interesse all’appuntamento del 29 settembre, TAR Lazio, dove, come detto, verrà discusso il merito dell’Ordinanza Zingaretti, 17 aprile 2020, n. Z00030.

Intanto, la battaglia per i diritti civili continua su molti fronti: non possiamo dimenticare il dramma che vive il mondo della scuola in questi giorni, il caos totale generato da provvedimenti, protocolli, invenzioni para-giuridiche prive di senso, ignoranza, paura … un peso enorme che viene nuovamente riversato sulle famiglie, sui nostri bambini e ragazzi.

 

1https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/09/15/vaccino-influenza-nel-lazio-resta-obbligo_yOGQmWspUGVi4NCOzRZDTL.html?refresh_ce


 

Vedi anche: No al vaccino antinfluenzale obbligatorio. Lo dice il Tar della Calabria – Il Blog di Gioia Locati 

 


 

CC

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