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SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO N. 489/08, NESSO CAUSALE FRA VACCINO E RITARDO PSICOMOTORIO

13 Gennaio 2013
RICHIESTA DI INDENNIZZO AI SENSI DELLA L. 210/92

Tribunale-di-Ascoli-Piceno2Con Sentenza N. 489/08, il Tribunale di Ascoli Piceno, il Giudice del Lavoro, con udienza del 11.04.2008, nella causa promossa contro il Ministero della Salute (richiesta di indennizzo previsto dagli artt. 1 e 2 L. 210/92, causa seguita dall'Avv. Luca Ventaloro del foro di Rimini) decide che la domanda è fondata. Il Ministero era contumace. Il giudice afferma che il CTU ha accertato come il ricorrente sia affetto da encefalopatia epilettogena post-vaccinica a scarso compenso farmacologicocon ridotta integrità psicofisica del soggetto nella misura del 75%. Si ritiene la patologia ascrivibile alla classe III cat. Tab. A DPR 30/12/81 N. 834. La sentenza è estremamente sintetica e non si dilunga sugli aspetti medico legali o su valutazioni tecniche in generale ed è probabile che queto sia dovuto anche alla condizione di contumacia el Ministero della Salute. Rimane comunque un altro punto fermo nel panorama delle cause per danno da vaccino.   Allegato: Sentenza N. 489/08 del Tribunale di Ascoli Piceno

CC

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