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CORTE COSTITUZIONALE. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 1, LETTERA C), DELLA LEGGE 5 MARZO 1963, N. 292 (VACCINAZIONE ANTITETANICA OBBLIGATORIA)

10 Dicembre 2010

Giudizio di legittimità costituzionale  dell’art. 1, lettera c), della legge 5 marzo 1963, n. 292 (Vaccinazione antitetanica obbligatoria), introdotta dall’art. 1 della legge 20 marzo 1968,  n. 419 (Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria) e modificata dall’art. 1 della legge 27 aprile 1981, n. 166 (Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 292, come modificata  dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria), promosso con ordinanza del 7 luglio 2003 dalla Corte d’appello di Venezia, sezione minorenni, iscritta al n. 757. Motivazioni della Corte di Appello di Venezia:

  1. La Corte remittente premette che il rischio per i bambini di contrarre  il tetano sarebbe oggi estremamente ridotto rispetto all’epoca in cui è nato l’obbligo della vaccinazione; che tale obbligo non sussiste nella maggior parte dei paesi dell’Unione europea; che vi sarebbe negli ultimi tempi un vasto movimento d’opinione contro l’obbligatorietà delle vaccinazioni;
  2. Che l’obbligo in questione era stato escluso dall’art. 9 del d.l. 7 gennaio 1994, n. 8, poi non convertito in legge, e che il d.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355 avrebbe disposto la "libertà  di frequenza scolastica" per gli alunni non vaccinati, onde se non si praticano le vaccinazioni pur formalmente obbligatorie non succederebbe "assolutamente nulla" (in realtà l’art. 47 del d.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518, come modificato dall’art. 1 del d.P.R. n. 355 del 1999, si limita a stabilire che la mancata certificazione delle vaccinazioni obbligatorie non comporta il rifiuto di ammissione dell’alunno, ma solo la segnalazione alle autorità competenti "per gli opportuni e tempestivi interventi");
  3. Che il giudice a quo espone di dover affrontare un rifiuto genitoriale alla vaccinazione antitetanica obbligatoria per legge "non fondato su un’opposizione preconcetta e immotivata alla vaccinazione", in quanto i genitori chiedono di "spiegare perché se il vaccino antitetanico contenente mercurio è ritenuto potenzialmente pericoloso dal punto di vista scientifico-sanitario tant’è che dovrà essere ritirato dal commercio entro il 2003 (d.m. 13.11.2001, in Gazzetta Ufficiale 19.3.2002, n. 66), non lo è giuridicamente oggi – nel 2003 – in cui il loro figlio dovrebbe assumerlo, ma lo diventerà solo dal 1.1.2004": onde la Corte remittente ritiene di non potersi limitare ad affievolire la potestà dei genitori, al fine di rimuovere o superare decisioni degli stessi ritenute pregiudizievoli per il minore, "in quanto – mentre può ritenersi sicuramente pregiudizievole  un’opposizione preconcetta a tutte le vaccinazioni […] – non lo è l’opposizione motivata su ragioni sanitarie di buon senso", e dunque sussisterebbe "la rilevanza del problema";
  4. Che, postulando l’art. 32 della Costituzione il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (avente anche un contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti non richiesti e non accettati) con l’interesse della collettività, l’intervento sanitario coattivo sarebbe, secondo la Corte remittente, giustificabile solo se viene messa in pericolo la salute pubblica;
  5. Che dunque il criterio principe per stabilire "i limiti dell’autodeterminazione individuale (diritto parimenti di rango costituzionale …) rispetto alla obbligatorietà imposta dalla legge" consisterebbe "nella pericolosità della situazione per il solo individuo o per l’intera collettività"; enessun pericolo alla collettività potrebbe derivare dal fatto che il singolo soggetto non si vaccini contro il rischio del tetano, perché questo non è una malattia diffusiva ma solo infettiva, che non si trasmette cioè per contagio; che di conseguenza l’obbligatorietà della vaccinazione potrebbe sussistere solo se il tetano fosse, invece, una malattia diffusiva;

La Corte Costituzionale dichiara l’inammissibilità del ricorso:

  1. In ogni caso, ai fini di apprezzare la portata e il fondamento dell’obbligatorietà della vaccinazione antitetanica da praticare ai nuovi nati, rispetto alla quale si manifesti un rifiuto dei genitori, non è sufficiente argomentare, come viceversa fa il remittente, in base al solo carattere non diffusivo della malattia: infatti, alla valutazione rimessa al giudice non può essere estranea la considerazione del rischio derivante allo stesso minore dall’omissione della vaccinazione, posto che, nel caso del minore, non è in gioco la sua autodeterminazione, ma il potere-dovere dei genitori di adottare le misure e le condotte idonee a evitare pregiudizi o concreti pericoli alla salute dello stesso minore, non potendosi ammettere una totale libertà dei genitori di effettuare anche scelte che potrebbero essere gravemente pregiudizievoli al figlio (cfr. sentenza n. 132 del 1992);
  2. Che la Corte remittente omette invece ogni considerazione in proposito;
  3. Che pertanto l’ordinanza risulta carente in punto di motivazione sulla rilevanza della questione, la quale si palesa perciò manifestamente inammissibile.

  Allegato: CC, Giudizio di legittimità Costituzionale Vaccinazione Antitetanica

CC

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