arrow-down

CORTE COSTITUZIONALE. SENTENZA N. 258 DEL 20 GIUGNO 1994, LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE LEGGI DELL'OBBLIGO VACCINALE

10 Dicembre 2010

Sentenza N. 258 del 20 giugno 1994. Legittimità costituzionale leggi dell'obbligo vaccinale. Giudizi di legittimità costituzionale della legge 27 maggio 1991, n. 165 (Sulla vaccinazione obbligatoria contro l'epatite virale B), della legge 4 febbraio 1966, n.51, della legge 6 giugno 1939, n. 891 e della legge 5 marzo 1963, n.292, 20 marzo 1968 n. 419 (Modificazioni alla legge 5/3/1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'11 gennaio 1994 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento civile vertente tra Zampierin Erminio ed il Comune di Bassano del Grappa.

Nella motivazione del provvedimento di rinvio il dubbio di costituzionalità si fonda sulla considerazione che, nella predetta legge 1991 n. 165, come nelle altre leggi impositive di obblighi vaccinali, difettano sia la previsione di accertamenti preventivi - idonei, se non ad eliminare, certamente a ridurre il rischio, sia pure percentualmente  modesto, di gravi complicanze da vaccino, con esiti lesivi dell'integrità psicofisica - volti alla verifica della sussistenza di eventuali controindicazioni alla vaccinazione, sia la specificazione del tipo di accertamenti che debbono a tal fine compiersi, non potendosi la visita, comprendente un esame obiettivo e la raccolta dell'anamnesi, ritenere di per sè sola sufficiente ad individuare od escludere le molteplici patologie che  costituiscono controindicazioni alla somministrazioni di vaccini, considerato in particolare che esse possono essere asintomatiche. Ciò appunto lascerebbe ipotizzare - sempre secondo il Pretore a quo - la violazione dell'art. 32 Cost., sotto il triplice profilo di violazione, rispettivamente, della riserva di legge, del diritto alla salute, e dei limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Giudizio: pronunzia di inammissibilità  …, non. senza richiamare, peraltro, l'attenzione del legislatore stesso sul problema affinché, ferma la obbligatorietà generalizzata delle vaccinazioni ritenute necessarie alla luce delle conoscenze mediche, siano individuati e siano prescritti in termini normativi, specifici e puntuali, ma sempre entro limiti di compatibilità con le sottolineate esigenze di generalizzata vaccinazione, gli accertamenti preventivi idonei a prevedere ed a prevenire i possibili rischi di complicanze.

Questa sentenza è una pietra miliare nella battaglia per l’obiezione di coscienza in quanto stabilisce il principio che il legislatore ha il dovere di individuare le misure atte ad indagare, alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili, la compatibilità delle vaccinazioni con l’individuo ricevente. Ovviamente in questo il legislatore è sempre stato inadempiente ma ciò non toglie che i cittadini non continuino ad avere diritto a questo tipo di provvedimento, e in questo sta anche una buona parte del diritto all’obiezione.  

Allegato: CC, Sentenza N. 258 del 20 giugno 1994

CC

IN EVIDENZA