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CORTE COSTITUZIONALE. SENTENZA N. 27, 1998, INDENNIZZO PER I DANNI DA VACCINO CAUSATI DA VACCINAZIONI ANTIPOLIO ANTECEDENTI ALLE LEGGI DELL’OBBLIGO

10 Dicembre 2010

Sentenza N.27, Corte Costituzionale, 1998. Illegittimità degli 1, comma  1, e 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 dove non preveda l’indennizzo per i danni da vaccino causati da vaccinazioni antipolio antecedenti alle leggi dell’obbligo. Legittimità costituzionale degli artt. 1, comma  1, e 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210. contrasto con l’art. 3, primo comma, della Costituzione, "in rapporto agli artt. 2 e 38 Cost.", questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), "nella parte in cui esclude dall’indennizzo per menomazioni permanenti dell’integrità fisica coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria dopo l’entrata in vigore della legge n. 695 del 1959, al di fuori dei casi previsti dal comma 4 dell’art. 1 della legge n. 210 del 1992".

Il giudice a quo rileva che illegittimamente la norma impugnata non riconosce il diritto all’indennizzo a chi si sia sottoposto a vaccinazione antipoliomielitica in un’epoca in cui essa, non ancora obbligatoria, era ritenuta comunque necessaria, mentre lo prevede per coloro che abbiano contratto il virus dell’HIV o abbiano subíto esiti permanenti di epatiti a seguito di emotrasfusioni, ovvero per la persona che si sia sottoposta a vaccinazioni necessarie, seppure non obbligatorie, per motivi di lavoro o per incarico del suo ufficio o per poter accedere a uno stato estero (commi 2, 3 e 4 del medesimo art.1). Con tali disposizioni il legislatore, come evidenziato dalla sentenza n.118 del 1996 della Corte costituzionale, ha inteso realizzare un intervento di natura assistenziale, costituzionalmente consentito dagli artt. 2 e 38 della Costituzione, in favore di soggetti non giuridicamente obbligati ma eventualmente solo necessitati a sottoporsi al trattamento sanitario: intervento, questo, che si giustifica come scelta di "socializzazione" di un danno di particolare rilievo.

Con le sentenze n. 307 del 1990 e n. 118 del 1996, questa Corte ha riconosciuto l’esistenza di un diritto costituzionale all’indennizzo in caso di danno alla salute patito in conseguenza della sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie. Ora si pone in dubbio la legittimità costituzionale del mancato riconoscimento del medesimo diritto quando il danno sia derivato da vaccinazione che, pur non giuridicamente obbligatoria, era tuttavia programmata e incentivata nel modo che si è detto. L’estensione così richiesta dai giudici rimettenti si presenta come un’applicazione naturale e necessaria del principio cui si ispirano le sopra indicate decisioni di questa Corte: il principio che non è lecito, alla stregua degli artt. 2 e 32 della Costituzione, richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative. Non vi è infatti ragione di differenziare, dal punto di vista del principio anzidetto, il caso - allora all’esame - in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello - all’esame ora - in cui esso sia, in base a una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società; il caso in cui si annulla la libera determinazione individuale attraverso la comminazione di una sanzione, da quello in cui si fa appello alla collaborazione dei singoli a un programma di politica sanitaria.

Una differenziazione che negasse il diritto all’indennizzo in questo secondo caso si risolverebbe in una patente irrazionalità della legge. Essa riserverebbe infatti a coloro che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociale un trattamento deteriore rispetto a quello che vale a favore di quanti hanno agito in forza della minaccia di una sanzione. L’art. 2, comma 2, e l’art. 3, comma 7, di detta legge sono stati a loro volta dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 118 del 1996 poiché e nella parte in cui questi attribuivano alla nuova normativa una portata solo pro futuro, venendo a escludere il diritto all’indennità, in caso di vaccinazione antipoliomielitica obbligatoria, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso prima dell’entrata in vigore della legge predetta e l’ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge.

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica).

Allegato: CC. Sentenza N. 27, 1998

CC

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