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CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, SEZIONE MINORI CIVILE: VITTORIA STORICA!

14 Novembre 2012
VINTO IL RICORSO DI UNA FAMIGLIA AVVERSO L'AFFIEVOLIMENTO DELLA PATRIA POTESTÀ PER LA VACCINAZIONE ANTITETANICA

sentenze12_0La Corte d’Appello di Venezia, Sezione Minori Civile, con sentenza del 19 ottobre scorso, disposta in cancelleria il 13 novembre, ha accolto il ricorso presentato da una famiglia veneta difesa dall’Avv. Ventaloro avente per oggetto reclamo ex art 739 c.p.c. avverso il decreto pronunciato in data 8/14 luglio 2011 dal Tribunale dei Minori di Venezia che disponeva l’affievolimento della potestà genitoriale ai sensi dell’art. 333 C.C. ai fini della somministrazione della vaccinazione antitetanica (obbligatoria in veneto prima del 1 gennaio 2008), nell’interesse della figlia minore, demandata al Sindaco del Comune di residenza della minore. Si tratta di una sentenza fondamentale per il Veneto, attesa da tempo anche per il paradosso creatosi dopo l’entrata in vigore del provvedimento di sospensione delle leggi dell’obbligo vaccinale nella stessa regione, come detto a partire dal 1 gennaio 2008. Solo poche settimane fa avevamo messo in luce una situazione simile venutasi a creare sempre in Veneto, nel comune di Campagna Lupia e quindi siamo ben felici di riportarvi oggi questa sentenza che è anche il primo decreto positivo in assoluto della Corte d'Appello di Venezia, Sezione per i Minorenni. Sono state accolte le principali tesi difensive dei ricorrenti e certamente questa pagina scriverà la parola fine all’annosa controversia che ha coinvolto molte famiglie di obiettori in Veneto. Riassumiamo le note caratteristiche della sentenza: per la prima volta il TdM di Venezia prende atto,

  • dei provvedimenti e degli orientamenti di altri Tribunali minorili e di altre Corti d’Appello (Ancona, Lecce, Napoli, Bari, Cagliari, Bologna, Milano) e della normativa specifica del Veneto, con preciso riferimento alla sospensione delle leggi dell’obbligo,
  • della necessità dell’adesione informata e partecipata dei provati cittadini,
  • della diffusione europea di una normativa che non prevede più, in generale, l’obbligatorietà della vaccinazione antitetanica,
  • dell’impossibilità dell’intervento coercitivo in materia.

Nonostante i diversi punti di vista sul valore anticorpale minimo a garanzia della protezione contro l’infezione (contestato dal CTU il valore di garanzia di 0.01 UI/ml … ma forse sarebbe meglio che si documentasse un po’ di più …) emerge una volta di più la mancanza di ogni possibile garanzia per le eventuali reazioni avverse al vaccino. Viene messa in evidenza anche la valenza “personale” della vaccinazione antitetanica (non sussiste in tal caso la discussa necessità di copertura vaccinale adeguata alla creazione della fantomatica “immunità di gregge”).

Molto interessante è anche l’osservazione che emerge dai dati di infezione contratti dal 1999 al 2010 in Veneto (98, di cui solo 1 nel 2010) da cui si evince che le persone interessate sono in gran parte oltre i 70 anni e comunque sopra i 40. Ben messa in evidenza anche l’assoluta estraneità dei genitori da ogni forma di incuria o pregiudizievole negligenza, genitori a cui viene dato atto di una scelta ponderata nel bilancio fra rischio e beneficio: addirittura si viene a citare il D.Lgs n. 213 del 13.12.2010 con cui sono state abrogati gli obblighi vaccinali per i lavoratori, a motivare il cambiamento nella cultura sociale e sanitaria in atto. Si chiarisce altresì che l’obbligo di vaccinazione non comporta la somministrazione coattiva laddove non sia collegato ad un interesse pubblico (D.Lgs. 8/1984, art. 1) e che la condotta omissiva del genitore (nella fattispecie) non costituisce né un pregiudizio per il minore né richiede quindi un intervento del Giudice minorile in base agli articoli 333 e 336 C.C.

Come possiamo capire si tratta di argomentazioni importanti e fondanti del diritto di famiglia, che fanno piena chiarezza sulla materia, in piena coerenza con l’evoluzione normativa e della sensibilità sociale sull’argomento vaccinazioni. Per quanto ci riguarda è una tappa fondamentale in ambito giuridico, un decreto STORICO, proprio perché arrivata da una delle Corti di Appello più conservatrici in Italia su questo argomento. Adesso aspettiamo le altre sentenze a ruota.  

Allegato: Corte d’Appello di Venezia, Sezione Minori Civile, sentenza del 19 ottobre 2012

CC

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