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ORDINANZA COMUNALE DI TAVULLIA (PU), N. 58 PROT. N. 10161 DEL 23 OTTOBRE 2002

13 Gennaio 2013

tavullia

Ordinanza Comunale di Tavullia (PU), N. 58 Prot. N. 10161 del 23 ottobre 2002 Archiviazione verbale di notifica sanzione amministrativa per mancata vaccinazione di legge, art. 18 comma 2 L. 689/81.

Motivazioni: sulla scorta delle decisioni della giurisprudenza in merito ci si debba uniformare all’orientamento espresso con il quale in buona sostanza vengono sistematicamente accolte le tesi difensive dei genitori dei minori che non sono sottoposti a vaccinazione per motivi attinenti al potenziale pericolo che i vaccini. Nella fattispecie si configura l’esimento della stato di necessità (seppur putativo) prevista dall’art. 4 della L. 689/81 in quanto risulta evidente la volontà dei presunti trasgressori di sottoporre il figlio alle prescritte vaccinazioni, salvo sottrarsi solo successivamente a tale obbligo in seguito al manifestarsi di patologie a loro dire imputabili al vaccino. Si cita la giurisprudenza disponibile in merito:

  • Sentenza del Pretore di Brescia del 29 marzo 1999 contro ASL di Leno,
  • Sentenza del Giudice di Pesaro del 29.12.2000.

  Allegato: Ordinanza Comunale di Tavullia (PU), N. 58/2002

CC

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