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REGIONE SARDEGNA. DELIBERAZIONE N. 71/12 DEL 16.12.2008

24 Novembre 2010

Indirizzi alle Aziende sanitarie locali per il miglioramento delle pratiche vaccinali. Piano Regionale della Prevenzione. Delibera G. R. n. 29/2 del 5 luglio 2005. Uno dei testi migliori pubblicati dalle nostre regioni su questi argomenti. Pur rimanendo fermo sui propositi istituzionali di realizzare il Piano Nazionale Vaccini (con particolare riferimento all’accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, all’art. 4 lettera e, Piano Nazionale Vaccini 2005-2007), comprende al suo interno una lucida analisi della questione obiezione di coscienza e rapporto con gli obiettori. Come in tutte le situazioni di questo tipo occorrerà vigilare attentamente per la sua applicazione completa e consapevole da parte delle aziende sanitarie, per la formazione di una cultura liberale e di tutela della famiglia in ambito giuridico (Tribunale dei Minori) e in ambito socio-politico e amministrativo (Comuni, Comunità infantili, Associazioni sportive ecc.) ma certamente il testo della delibera è una buona base di partenza. Raccogliamo qualche passo importante dagli INDIRIZZI ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI PER ILMIGLIORAMENTO DELLE PRATICHE VACCINALI, in particolare al capitolo 7, Indicazioni per il miglioramento della qualità dell’offerta vaccinale:

  1. Paragrafo 7.2 Sorveglianza, monitoraggio e informazione scientifica: … Negli ultimi anni la pressione commerciale per promuovere l’uso di nuovi vaccini è enormemente cresciuta. Al fine di favorire una corretta informazione sull’uso e sull’efficacia dei vaccini, la Regione e le Aziende sanitarie promuovono e favoriscono l’informazione scientifica indipendente sugli effetti dei vaccini e regolamentano la partecipazione degli operatori e delle aziende sanitarie alle iniziative promozionali finanziate o influenzate dai produttori di vaccini …
  2. Paragrafo 7.3 Obbligo vaccinale e consenso informato: Un concetto fondamentale, suffragato anche ormai da sentenze della magistratura, è che le vaccinazioni, pur restando nel nostro Paese obbligatorie, sono comunque trattamenti sanitari non coattivi, cioè non coercibili fisicamente: al giorno d’oggi, in base alle normative vigenti, sarebbe del tutto improponibile richiedere al giudice l’esecuzione forzata delle vaccinazioni su di un minore, con l’intervento della forza pubblica. Nel caso dei minori, perché i genitori possano esprimere o negare il proprio consenso, è necessario che essi siano opportunamente informati in modo chiaro e comprensibile. L’obbligo di informare deriva anche dalla disposizione dell’art. 7 della Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive integrazioni e modificazioni …
  3. E’ raccomandata in caso di rifiuto di una o più vaccinazioni la sottoscrizione da parte del candidato o del genitore/tutore di una dichiarazione di dissenso informato. Tale dichiarazione documenta la motivazione del mancato espletamento del compito istituzionale dei servizi vaccinali.
  4. Va precisato che il rifiuto delle vaccinazioni non è di per sé necessariamente indice di incuria, negligenza o trascuratezza nei confronti del minore, potendo invece derivare dalla posizione assunta da persone che manifestano una visione alternativa della prevenzione …
  5. E’ utile ricordare a questo proposito la recente evoluzione della legislazione in tema di consenso ai trattamenti sanitari, rappresentata dalla Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 novembre 1996 e sottoscritta a Oviedo il 4 aprile 1997 e ratificata dallo Stato italiano con la Legge 28 marzo 2001, n. 145. Tale principio appare cruciale in ambito vaccinale, poiché la vaccinazione è un trattamento preventivo proposto a persone sane e in tale ambito non si configura lo stato di necessità, unica situazione in cui non è richiesto il consenso del paziente o del rappresentante legale. Inoltre, la mancanza di partecipazione al processo decisionale derivante dall’obbligo vaccinale, viene vissuta da taluni come una prevaricazione …
  6. Con le presenti direttive, la regione Sardegna si propone di migliorare la situazione regionale e procedere, tra l’altro, alla valutazione della fattibilità della sospensione sperimentale dell’obbligo vaccinale, una volta raggiunti i requisiti di cui sopra, entro il prossimo biennio. Inoltre, tenuto conto di quanto riportato più sopra, si ritiene possibile e opportuno sospendere temporaneamente l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 3 della legge 4 febbraio 1966, n. 51, all’articolo 3 della legge 20 marzo 1968 n. 419 recante modificazioni della legge 5 marzo 1963, n. 292, all’articolo 7, comma 2 della legge 27 maggio 1991, n. 165.

Allegato: Indirizzi alle ASL, miglioramento delle pratiche vaccinali, documento generale Allegato: Delibera G.R. N. 29/2 del 5 luglio 2005, Piano Esplicativo

CC

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