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Il TAR smentisce le Regioni: no all'antinfluenzale obbligatorioE stata pubblicata in data 12 ottobre 2020 la sentenza n. 10343/2020 con la quale il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio ha annullato l’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione del 17.04.2020, ordinanza con la quale aveva introdotto l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale per tutti gli ultrasessantacinquenni, nonché per tutti i medici e personale sanitario, con decorrenza dal 15.09.2020. Il Lazio ha seguito la Cala

Il TAR smentisce le Regioni: no all'antinfluenzale obbligatorio

18 Ottobre 2020

È stata pubblicata in data 12 ottobre 2020 la sentenza n. 10343/2020 con la quale il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio ha annullato l’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione del 17.04.2020, ordinanza con la quale aveva introdotto l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale per tutti gli ultrasessantacinquenni, nonché per tutti i medici e personale sanitario, con decorrenza dal 15.09.2020.

Il Lazio ha seguito la Calabria [1] con qualche settimana di ritardo e dopo una complessa istruttoria che ha voluto avviare su una questione che, fin dall’inizio, appariva ai più lucidi giuristi del tutto inconsistente se non priva di fondamento giuridico.

L’iniziativa giudiziaria (Ricorso) a cui facciamo riferimento è “di un gruppo di medici e di AMPAS, associazione che conta circa 900 medici associati sull’intero territorio nazionale, i quali hanno adito non solo il TAR Lazio, ma anche il TAR Calabria, avverso speculare ed identica ordinanza presidenziale della Regione Calabria del 27.05.2020”, così come recita il comunicato stampa del collegio legale che alleghiamo [2].

COMILVA ha avuto un ruolo importante in questo percorso. Ricordiamo, a titolo di cronaca, che abbiamo iniziato a lavorarci dopo qualche settimana dall’emissione della prima ordinanza. Siamo rimasti sempre nell’ombra, così come doveva essere, per chi ha a cuore l’obiettivo e non l’apparire. Così è stato e così sarà ogni volta che servirà.

In entrambi i giudizi, seguiti dal medesimo collegio legale, sono state prodotte numerose relazioni medico scientifiche da parte di molti consulenti che hanno offerto la loro collaborazione: queste relazioni saranno messe a disposizione di tutti in una serie di pubblicazioni che seguiranno questa comunicazione.

È stata per noi e per il collegio legale una vera e propria sfida: fin da subito abbiamo puntato a mettere in discussione l’impianto tecnico scientifico dell’ordinanza, oltre evidentemente a denunciare l’ovvio contrasto in materia di competenza e di inutilità del mezzo normativo (Ordinanza contingibile e urgente).

È stato un susseguirsi di eventi e situazioni che manifestavano la volontà da parte dell’organo giudicante di “proteggere” ad ogni costo anche un provvedimento così strampalato e campato in aria come questa ordinanza: il coinvolgimento del CTS da parte del TAR Lazio va letto in questa direzione, come se si potessero stravolgere le gerarchie delle norme e i dettami della Corte Costituzionale sulla base di valutazioni di un organismo tecnico.

Nelle diverse fasi che hanno caratterizzato i due giudizi, ed in particolare durante il corso delle udienze fissate per la discussione e la decisione delle istanze cautelari di sospensiva avanzate in entrambi i ricorsi, si è assistito ad una gestione processuale differente da parte dei due Collegi giudicanti (Lazio e Calabria), salvo poi convergere nella medesima decisione conclusiva.

Il TAR Lazio, infatti, dopo che all’udienza del 04.08.2020 aveva anticipato di essere in grado di decidere conclusivamente la vertenza sullo stato degli atti e dei documenti prodotti preannunciando una sentenza breve, con ordinanza del 10.08.2020 ha inaspettatamente cambiato idea ed ha preferito affrontare un’attività istruttoria, ordinando al Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile di relazionare in ordine alle bontà del trattamento sanitario imposto dalla regione ed alla sua efficacia come mezzo di contrasto all’epidemia da Sars-Cov.2. Il tutto, si badi, ancorché il totale difetto di istruttoria che viziava l’ordinanza presidenziale impugnata fosse proprio uno dei motivi di censura sollevato dai ricorrenti, finendo, di fatto, per concedere una seconda chance alla regione per dotare il proprio provvedimento di un qualche supporto scientifico.

Diversamente il TAR della regione Calabria ha deciso il 15 settembre solo sulla base degli atti prodotti: anche qui citiamo il comunicato dei legali, “…si è giunti alla sentenza del 15.09.2020 del TAR Calabria, che per primo ha accolto il ricorso, per difetto di competenza, pur non avendo mancato di rilevare che la legislazione generale dello Stato, in materia di vaccinazioni, debba essere basata sugli indirizzi condivisi dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, con ciò dando, di fatto, riconoscimento dell’esistenza dell’amplissimo dibattito nella comunità scientifica nazionale ed internazionale in merito all’efficacia della vaccinazione antinfluenzale ed alla sua inopportunità come mezzo di contrasto all’epidemia da Sars-Cov2”.

A questo punto, al TAR Lazio non è rimasto che “mettere totalmente da parte l’attività istruttoria svolta”, e pronunciarsi allo stesso modo del TAR Calabria.

In conclusione, è indubbio che la sentenza del TAR Calabria sia stata determinante per gli esiti dell’intera vicenda, non essendo dato sapere a quali possibili ed ipoteticamente diverse conclusioni sarebbe potuto giungere il TAR Lazio, se si considera che:

  • la relazione istruttoria del CTS, pur non discorrendo di obbligatorietà della vaccinazione, non aveva mancato di evidenziare la necessità del trattamento antinfluenzale come strumento di contrasto alla pandemia da Sars-Cov2;
  • con ordinanza cautelare resa in altro giudizio promossa da altri ricorrenti, il TAR Lazio si era spinto ad affermare, ancorché provvisoriamente, che effettivamente sussistesse una forma di competenza regionale ad introdurre il trattamento sanitario obbligatorio;
  • soprattutto, a ridosso dell’udienza del 29.09.2020, precisamente la sera prima dell’udienza, si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri (si badi, non costituitasi invece nel giudizio avanti al TAR Calabria) che per mano dell’Avvocatura Generale dello Stato ha richiesto in limine litisil rigetto del ricorso, così ritenendo e dichiarando implicitamente competente la Regione Lazio a dettare l’obbligo vaccinale.

La materia costituzionale ha pertanto “assorbito” tutte le altre incongruenze dei due provvedimenti: i due TAR si sono ben guardati dall’entrare nel merito della questione tecnico scientifica (dal momento che non poteva in alcun modo salvare il salvabile) né hanno avuto cura gli organi di informazione cosiddetti “ufficiali” di parlarne. Il tutto è passato, come da copione, sottotraccia: anzi, proprio nei giorni dell’udienza abbiamo assistito all’ennesimo “endorsment” verso la profilassi vaccinale antinfluenzale da parte delle maggiori testate giornalistiche e delle reti televisive, dove i soliti noti si sono sbracciati nel ricordare come sia necessario vaccinarsi contro l’influenza stagionale per “proteggersi” quasi da tutto, anche ricorrendo a modalità che possono configurare il reato di procurato allarme!

Che sia stato un sussulto di civiltà giuridica o un passaggio obbligato per non entrare in un conflitto troppo evidente con la giurisprudenza recente non lo possiamo dire: vero è che questa esperienza ci lascia in eredità il compito di continuare la nostra azione di contrasto verso ogni forma di abuso che questo governo e questa classe politica in generale stanno mettendo in atto, giorno dopo giorno.

Un altro motivo di soddisfazione, se così vogliamo dire, è senza dubbio il fatto che l’opposizione verso un atto coercitivo come l’obbligo vaccinale sia stata il frutto di una azione legale promossa da MEDICI, il che conferma una volta di più come il dibattito sull’argomento, all’interno di questa categoria professionale, sia tutt’altro che risolto e che forse è arrivato il momento di mettere le carte in tavola, una volta per tutte. Non possiamo più accettare il doppiopesismo sui vaccini e la misura è oltremodo colma!

 

CC

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